Covid-19 in Campania: scuole chiuse e misure per la movida


Per il livello di contagio altissimo registrato anche nelle famiglie e derivante da contatti nel mondo scolastico, il governatore delle Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha ordinato la sospensione fino al 30 ottobre 2020 delle attività didattiche nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie e nelle Università. A tutti gli esercizi di ristorazione è fatto divieto di vendita con asporto dalle ore 21. Resta consentito il delivery senza limiti di orario (Regione Campania – ordinanza 15 ottobre 2020, n. 79).

In Campania, con decorrenza dal 16 ottobre 2020 e fino al 30 ottobre 2020:
– in tutte le scuole dell’infanzia sono sospese l’attività didattica ed educativa, ove incompatibile con lo svolgimento da remoto, e le riunioni degli organi collegiali in presenza;
– nelle scuole primarie e secondarie sono sospese le attività didattiche ed educative in presenza, le riunioni in presenza degli organi collegiali, nonché quelle per l’elezione degli stessi;
– a tutti gli esercizi di ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pub, vinerie e simili) è fatto divieto di vendita con asporto dalle ore 21,00. Sono esclusi dal divieto gli esercizi di ristorazione che ordinariamente svolgono attività di asporto con consegna all’utenza in auto, i quali possono esercitare la propria attività, nel rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza vigenti, assicurando un sistema dei prenotazione da remoto. La consegna a domicilio è comunque ammessa senza limiti di orario;
– sono vietate le feste, anche conseguenti a cerimonie, civili o religiose (matrimoni, battesimi), in tutti i luoghi al chiuso e all’aperto con la partecipazione di invitati che siano estranei al nucleo familiare convivente, anche se in numero inferiore a 30;
– è sospesa l’attività di circoli ludici e ricreativi; restano consentite le attività dei circoli sportivi, nell’osservanza dei relativi protocolli di settore;
– è fatto divieto di forme di aggregazione e/o riunioni, al chiuso e all’aperto, anche connesse ad eventi celebrativi, che si svolgano in forma di corteo (ad es., cortei funebri) e comunque non in forma statica e con postazioni fisse.


Con decorrenza dal 19 ottobre 2020 e fino al 30 ottobre 2020, sono sospese le attività didattiche e di verifica in presenza nelle Università, fatta eccezione per quelle relative agli studenti del primo anno, ove già programmate in presenza dal competente Ateneo.


Le violazioni delle suddette disposizioni sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, di una somma da euro 400 a euro 1.000.


AUTOSTRADE: Accordo 13/10/2020 su smart working

Sottoscritto il giorno 13/10/2020, tra la SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L’ITALIA e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, SLA-CISAL, UGL Viabilità e Logistica, l’accordo per la regolamentazione dello smart working.

Le parti, tenuto conto del contesto complessivo e della situazione emergenziale in atto, convengono di effettuare un’analisi complessiva del lavoro agile, allo scopo di predisporre, per il prossimo periodo, il miglior utilizzo di questa modalità della prestazione lavorativa. Esse concordano che quanto previsto nella presente intesa assume un carattere derogatorio rispetto a quanto disciplinato nel contratto collettivo nazionale di lavoro in materia, ed è un piano sperimentale con validità fino al 31/12/2021.
Azienda ed OSL concordano di definire due distinti Programmi che si succederanno nel tempo, definiti “Programma transitorio” e “Programma sperimentale” secondo quanto sotto specificato.
In linea generale, si conviene che quanto disciplinato nel presente accordo non è applicabile per tutto il personale impiegato in attività lavorative che per loro natura e per caratteristiche organizzative non sono remotizzabili e che quindi tale personale dovrà prestare la propria prestazione lavorativa sempre in presenza. A titolo esemplificativo sono quindi esclusi dallo smart working: i servizi su strada, la sala radio, l’esercizio, l’esazione, gli impianti, oltre a eventuali esclusioni individuate con le r.s.a. a livello di singola unità produttiva).


Programma Transitorio legato allo stato di emergenza
Le parti prendono atto che le recenti disposizioni governative hanno prorogato lo stato di emergenza e conseguentemente, per quanto riguarda il lavoro agile, lo stesso proseguirà secondo le previsioni legislative fino al 31/12/2020 e quindi in continuità con quanto già stabilito in azienda nei precedenti comunicati in materia.
Per tutta la durata dello stato di emergenza, essendo la misura anche legata alla necessità di contenere il contagio da Covid-19, l’azienda favorirà il ricorso al lavoro agile anche per tutti i giorni lavorativi


Programma Sperimentale
A partire dall’1/1/2021 e per la durata di 12 mesi il programma sperimentale si realizzerà secondo le seguenti linee guida:
– avranno la possibilità di accedere al programma tutti i dipendenti il cui ruolo o la cui attività siano remotizzabili;
– l’accesso al programma avverrà su base volontaria, aderendo ad un accordo individuale;
– la pianificazione avverrà su base settimanale, avendo cura e garantendo una effettiva rotazione di tutto il personale delle singole strutture tra lavoro in presenza e lavoro in smart working;
– come stabilito anche nel CCNL, il dipendente avrà diritto ad una base minima di 8 giorni/mese, che potranno realizzarsi anche in 2 giorni settimanali in lavoro agile;
– compatibilmente con le esigenze organizzative delle singole strutture e sempre su base volontaria, si potrà estendere il lavoro agile anche per tutte le giornate di lavoro settimanali;
– se non immediatamente disponibili le dotazioni aziendali, si potranno anche utilizzare pro-tempore dispositivi ed apparati personali, attenendosi scrupolosamente alle linee guida e comunicazioni di sicurezza informatica.


Ambito di applicazione
La presente intesa si applica a tutti i dipendenti di AUTOSTRADE PER L’ITALIA, e costituirà un utile riferimento anche per le seguenti Società controllate: ESSEDIESSE, ADMOVING, A-TECH, GIOVE CLEAR.

Licenziamento disciplinare, legittimo il controllo occulto della prestazione tramite soggetti interni


E’ legittimo il comportamento dell’imprenditore che controlli, direttamente o mediante l’organizzazione gerarchica che a lui fa capo e che è conosciuta dai dipendenti, l’adempimento delle prestazioni cui i medesimi sono tenuti, al fine di accertare eventuali mancanze specifiche, già commesse o in corso di esecuzione. Ciò, indipendentemente dalle modalità di controllo, il quale, attesa la posizione di colui che lo effettua, può avvenire anche occultamente, senza che vi ostino il principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione dei rapporti (Corte di Cassazione, sentenza 09 ottobre 2020, n. 21888)


Un lavoratore dipendente, con mansioni di portalettere, era stato licenziato per motivi disciplinari per scarsa diligenza e per una perdurante inosservanza degli obblighi di servizio nello svolgimento della sua attività. Impugnato il provvedimento di recesso, sia il Giudice di primo grado che la Corte di appello avevano rigettato il ricorso, ritenendo che i fatti addebitati dimostravamo un pervicace ritardo nella esecuzione della prestazione e delle direttive ricevute da parte del dipendente, manifestatosi attraverso la consegna della corrispondenza a macchia di leopardo senza alcuna plausibile giustificazione. Altresì, i giudici avevano ritenuto insussistente l’asserita violazione della disposizione in materia di vigilanza dell’attività lavorativa (art. 3, L. n. 300/1970), che però si riferiva pacificamente a controlli affidati a personale esterno.
Avverso la sentenza propone ricorso in Cassazione il lavoratore, deducendo che la Corte di merito avesse erroneamente escluso la violazione di legge nel caso di verifiche svolte da personale dipendente della società datrice di lavoro e che, in nessun caso, il controllo avrebbe potuto riguardare il corretto adempimento dell’obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, dovendosi esso limitare agli atti illeciti non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione.
Per la Suprema Corte il ricorso non è meritevole di accoglimento.
In primis, nella vicenda di interesse, il controllo sull’attività del lavoratore è avvenuto attraverso l’organizzazione gerarchica della società, nello specifico il superiore gerarchico del lavoratore e componente dell’Ufficio Ispettivo. In secondo luogo, il limite alla sfera di intervento delle persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi, e cioè per scopo di tutela del patrimonio aziendale e di vigilanza dell’attività lavorativa, non precludono il potere dell’imprenditore di ricorrere alla collaborazione di soggetti esterni, come una agenzia investigativa, ma diversi dalle guardie giurate, per la tutela del patrimonio aziendale, né di controllare l’adempimento delle prestazioni lavorative e, quindi, di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica (da ultimo, Corte di Cassazione, ordinanza n. 15094/2018).
Pertanto, il riferimento alla disposizione che rende obbligatoria la comunicazione ai lavoratori interessati dei nominativi e delle mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell’attività lavorativa (art. 3, L. n. 300/1970), non fa venire meno il potere dell’imprenditore di controllare, direttamente o mediante l’organizzazione gerarchica che a lui fa capo e che è conosciuta dai dipendenti, l’adempimento delle prestazioni cui i medesimi sono tenuti e, quindi, di accertare eventuali mancanze specifiche, già commesse o in corso di esecuzione. Ciò, indipendentemente dalle modalità con le quali sia stato compiuto il controllo, il quale, attesa la particolare posizione di colui che lo effettua, può legittimamente avvenire anche occultamente, senza che vi ostino né il principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione dei rapporti, soprattutto quando siffatta modalità trovi giustificazione nella pregressa condotta non palesemente inadempiente dei dipendenti.

Cooperative Sociali Bolzano: accordo di rinnovo

15 ott 2020 Siglato il 23/9/2020, tra la Raiffeisenverband Sudtirol Gen., la Coopbund, l’A.G.C.I. Alto Adige Sudtirol e la CGIL-AGB, la SGBCISL – ODV-FP, la FISASCAT, l’ASGB, l’UIL-SGK, il protocollo d’intesa per il rinnovo della parte normativa e economica del CIPL Cooperative Sociali per la Provincia Autonoma di Bolzano (2019 – 2021).

Premio Territoriale di Risultato


Le parti convengono di istituire, un Premio Territoriale di Risultato (PTR) in sostituzione dell’Elemento Retributivo Territoriale (ERT). Il Premio Territoriale di Risultato è strettamente correlato ai risultati conseguiti dalle imprese del territorio coinvolti in relazione alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi incrementali nell’arco dell’esercizio fiscale di riferimento rispetto ad un precedente periodo congruo, di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.


Pertanto, ai fine della definizione di tale elemento premiale e degli indicatori per calcolare il premio, entro 15/10/2020 viene costituito un gruppo di lavoro composto da quattro membri di cui due nominati dalle Organizzazioni datoriali e due dalle Organizzazioni sindacali firmatari del presente contratto. Il gruppo di lavoro presenterà entro il novembre 2020 la proposta dell’PTR alle parti firmatarie per una verifica congiunta ed eventuale successiva approvazione.


Assistente all’infanzia – elemento integrativo


Le parti intendono valorizzare vari profili professionali. In tale contesto le stesse condividono la posizione riguardante l’assistente all’infanzia.
Pertanto, il minimo della retribuzione per il personale inquadrato come assistente all’infanzia viene integrato mensilmente con un “elemento integrativo” con le seguenti decorrenze come segue:
– 70,00 € a partire dall’1/11/2020
– 30,00 € a partire dall’1/4/2021
– 30,00 € a partire dall’1/7/2021
– (*) 30,00 € a partire dall’1/12/2021: – Nota (*) – Le Parti ritengono adeguata l’applicazione dell’ultima trance; l’erogazione della stessa avverrà sulla base di una intesa contrattuale delle Parti entro il 30/9/2021, considerando l’attuazione degli obiettivi convenuti nella dichiarazione di cui sopra.


A copertura di tutto l’anno 2020 viene concesso ai personale inquadrato come assistente all’infanzia in forza alla data della firma del presente accordo un importo a titolo, “UNA TANTUM” nell’ammontare di 341,00 € lordi. Detto importo viene erogato con la retribuzione del mese di novembre 2020 e non ha alcuna rilevanza e/o effetto per altri istituti contrattuali e/o di legge con l’eccezione per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Al personale assunto a tempo parziale l’importo viene corrisposto in proporzione all’orario contrattuale.
Detto importo spetta inoltre in dodicesimi a secondo dei mesi di effettiva occupazione.


Assistenza Sanitaria Integrativa


A partire da aprile 2021 il contributo a carico del datore di lavoro per l’assistenza sanitaria integrativa aumenta a 120,00 €.
La maggiore spesa è finalizzata a migliorare le prestazioni offerte dall’assistenza sanitaria.