Scadenza contribuzione del 3° trimestre 2020 al Fondo Arco

Scade il 20/10/2020,  il termine per la contribuzione al Fondo Arco relativa al 3° trimestre 2020, per i dipendenti dei settori Legno, sughero, mobile, arredamento e Boschivi/forestali, Laterizi e manufatti in cemento, Lapidei, Maniglie.

Con Circolare 06/2020, il Fondo rende noto, Al fine di facilitarvi negli adempimenti relativi alla prossima scadenza contributiva del 20/10/2020, la regolamentazione e le modalità operative da seguire.

A. NUOVE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL CCNL DEI LAVORATORI DEI SETTORI MANIGLIE ED ACCESSORI PER MOBILI
Vedasi nostra circolare 6/2018 del 26/06/2018: il rinnovo contrattuale del settore ha previsto che a decorrere dal 01/01/2020 la contribuzione ad ARCO sia del 2,10% (rispetto al 2,00% precedente) a carico dell’azienda, ferma restando all’1,30% la contribuzione a carico dell’iscritto.


B. NUOVE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL CCNL DEI LAVORATORI DEI SETTORI LATERIZI E MANUFATTI IN CEMENTO INDUSTRIA (ANDIL, ASSOBETON)
Il rinnovo contrattuale del settore ha previsto che a decorrere dal 01/07/2020 la contribuzione ad ARCO sia del 1,80% (rispetto al 1,70% precedente) a carico dell’azienda, ferma restando all’1,50% la contribuzione a carico dell’iscritto.


C. NUOVE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL CCNL DEI LAVORATORI DEI SETTORI LAPIDEI ESCAVAZIONE SABBIA INDUSTRIA
Il rinnovo contrattuale del settore ha previsto che a decorrere dal 01/07/2020 la contribuzione ad ARCO sia del 2,15% (rispetto al 1,80% precedente) a carico dell’azienda, ferma restando all’1,30% la contribuzione a carico dell’iscritto.

I contributi devono essere versati sul conto corrente di ARCO entro e non oltre il 20/10/2020 (valuta fissa e disponibilità per ARCO il giorno 20).
Al fine del corretto abbinamento dei contributi è necessario che il bonifico sia effettuato dalle aziende entro e non oltre il 20/10/2020.
L’importo del bonifico deve corrispondere alla somma risultante dalla distinta di contribuzione relativa al 3° trimestre 2020.
L’importo relativo all’ammontare complessivo dei contributi deve essere bonificato da ciascuna azienda con aderenti al Fondo Pensione, sul seguente conto corrente:
Codice IBAN:IT 25 Z 05000 01600 CC0017629800
Il BIC code è: CIPBITMMXXX.
Presso: DEPObank – BANCA DEPOSITARIA ITALIANA (ex NEXI S.p.A.), Via Anna Maria Mozzoni, 1.1 – 20152 Milano MI
Intestato a: Fondo Pensione ARCO


Il ritardo del bonifico e/o nell’invio della distinta di contribuzione, ovvero le differenze tra l’importo dei bonifici e delle distinte, comportano l’impossibilità per il Fondo di riconciliare i versamenti e quindi di attribuirli sulle singole posizioni dei soci. in caso di mancato o ritardato versamento delle contribuzioni. l‘azienda è tenuta a versare al Fondo delle sanzioni.


Il Fondo provvede a calcolare le sanzioni di ritardato pagamento e le comunica all’Azienda, entro il mese di maggio dell’anno successivo.
La sanzione prevista si compone di due elementi:
1) l’eventuale rivalutazione della quota che l’iscritto non ha potuto conseguire a seguito del mancato investimento della contribuzione (danno diretto), che incrementerà la posizione individuale del lavoratore;
2) gli interessi di mora calcolati in base al tasso di interesse legale così come determinato dal D.M. Tesoro vigente alla data dell’evasione contributiva (danno indiretto), che saranno utilizzati per la copertura degli oneri per le attività inerenti al recupero.


La sentenza di condanna del fideiussore sconta l’imposta di registro fissa

La Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale, in tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, alla sentenza di condanna ottenuta dal creditore sia nei confronti del debitore inadempiente che del fideiussore per il recupero di somme soggette ad IVA, non è applicabile l’imposta di registro in misura proporzionale, ma l’imposta in misura fissa. A tal fine è irrilevante che senza che assuma rilievo se la stessa sia emessa contro il solo debitore principale, il solo fideiussore o entrambi, non soggetti IVA.

IL CASO

La controversia trae origine dall’avviso di liquidazione con il quale l’Agenzia delle Entrate ha richiesto il pagamento in misura proporzionale dell’imposta di registro dovuta in relazione ad una sentenza di condanna in solido, di un correntista e dei suoi fideiussori, alla restituzione di un finanziamento e relativi interessi.
La contribuente ha proposto ricorso con il quale ha dedotto, tra l’altro, l’applicazione dell’imposta in misura fissa, avendo la condanna ad oggetto corrispettivi soggetti ad IVA, quali lo scoperto di un conto corrente bancario.
I giudici tributari hanno respinto l’eccezione ritenendo l’imposta di registro correttamente applicata in misura proporzionale in quanto le prestazioni avanzate nei confronti dei fideiussori non erano soggette ad IVA.


La decisione è stata riformata dalla Corte di Cassazione che, al contrario, ha valorizzato la circostanza che le prestazioni fossero soggette ad IVA, seppur in regime di esenzione.

DECISIONE DELLA CASSAZIONE

I giudici della Corte Suprema hanno osservato, preliminarmente, che l’avviso di liquidazione aveva ad oggetto la tassazione, ai fini dell’imposta di registro, di una sentenza di condanna, emessa sia nei confronti del debitore principale che dei suoi fideiussori in solido, alla restituzione di un finanziamento reso nell’ambito di un rapporto di conto corrente, pacificamente soggetto ad IVA, seppure in regime di esenzione.


La disciplina in materia, assoggetta ad imposta di registro gli atti dell’Autorità Giudiziaria ordinaria e speciale riguardanti controversie civili che definiscono, anche parzialmente, un giudizio, prevedendo, in una articolata casistica, fattispecie in cui l’imposta è dovuta in misura fissa ed altre in cui è dovuta in misura proporzionale.
In particolare, sono soggetti ad un imposta proporzionale quelli recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura. Tuttavia, tali atti non sono soggetti all’imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti ad IVA; in tal caso, l’imposta si applica in misura fissa.
Si tratta, in altri termini, del principio della cd. alternatività tra l’IVA e l’imposta di registro, che esclude l’applicabilità dell’imposta di registro in misura proporzionale per la registrazione di atti relativi ad operazioni che risultano già assoggettate ad IVA.
La corretta applicazione di tale principio presuppone che in presenza della registrazione di una sentenza di condanna al pagamento di somme venga verificato, preliminarmente, se quelle stesse somme si riferiscano o meno a prestazioni di beni o servizi soggette all’imposta sul valore aggiunto.


A tal fine, nel caso esaminato, la Corte di Cassazione osserva che la sentenza ha ad oggetto un’operazione di finanziamento, che in base alla normativa IVA rientra tra le prestazioni di servizi soggetta all’imposta (prestiti di denaro). La circostanza che per tali prestazioni, la stessa normativa IVA riconosca l’esenzione, non esclude l’applicazione del principio dell’alternatività Imposta di registro – IVA.
In particolare, affermano i giudici, in tema di imposta di registro, la sentenza di condanna che un istituto di credito ottenga per il recupero delle somme dovutegli per un finanziamento, alla luce del principio di alternatività con l’IVA va sottoposta a tassazione fissa, peraltro senza distinzione tra quota capitale e quota interessi, quando questi ultimi non abbiano natura moratoria, ma siano gli interessi convenzionali, e quindi (con la commissione di massimo scoperto e la capitalizzazione trimestrale) il corrispettivo prodotto dall’operazione di finanziamento, trattandosi di prestazioni, ancorché esenti, attratte pur sempre all’orbita dell’IVA.


Rispetto a tale principio, tuttavia, il caso esaminato si caratterizza per la presenza di fideiussori, per cui si concretizzano più rapporti, ciascuno autonomo e scindibile:
– quello fra creditore e debitore principale;
– quello fra creditore e fideiussore;
– quello fra fideiussore e debitore.
Ai fini della corretta tassazione della sentenza rilevano, contemporaneamente, il rapporto creditore/debitore principale, che trova il suo titolo nel finanziamento soggetto ad IVA, ed il rapporto creditore/fideiussore, che trova il suo titolo nella fideiussione, dalla quale è derivata la prestazione di garanzia stipulata tra debitore principale e fideiussore in favore del terzo creditore.

In tali ipotesi, secondo la Corte Suprema, l’elemento dirimente ai fini impositivi è il conseguimento da parte del creditore, soggetto IVA, di un unico titolo esecutivo per il soddisfacimento del proprio diritto, a prescindere dal fatto che tale diritto trovi la sua fonte sia nel rapporto principale con il debitore che in quello di garanzia.
La delineata natura del fatto tassabile comporta, come logico corollario, l’identità del prelievo fiscale, indipendentemente dalla circostanza che l’obbligazione di uno dei debitori discenda da un contratto fideiussorio ed abbia connotazioni di sussidiarietà.
Dunque, risulta decisiva la posizione del creditore, dato che la tassazione investe il titolo esecutivo dallo stesso ottenuto.
In altri termini, se il creditore ha la qualità di “soggetto-IVA”, e se l’adempimento reclamato è riconducibile nell’ambito di una fattispecie che implichi l’insorgenza del suo obbligo di pagare l’IVA, come appunto si verifica per chi conceda un prestito di denaro di cui ha diritto alla restituzione, il provvedimento giudiziale assume la consistenza di condanna ad un pagamento sottoposto all’IVA medesima. Tanto basta per giustificare l’operatività del canone della prevalenza dell’IVA sull’imposta proporzionale di registro, atteso che la relativa regola si ricollega al mero assoggettamento di quel pagamento all’IVA, senza che assuma rilevanza la circostanza che la condanna si rivolga contemporaneamente al debitore principale ed al coobbligato solidale, per il quale la fonte dell’obbligo nasce da un rapporto distinto, quale il negozio costitutivo della fideiussione. Per il creditore la condanna ha sempre ad oggetto un pagamento sottoposto ad IVA, quale che sia il soggetto tenuto al pagamento (il beneficiario del finanziamento od il terzo che abbia offerto garanzia).

PRINCIPIO DI DIRITTO

In conclusione, la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, alla sentenza di condanna ottenuta dal creditore sia nei confronti del debitore inadempiente che del fideiussore per il recupero di somme soggette ad IVA, non è applicabile l’imposta di registro in misura proporzionale bensì, l’imposta in misura fissa, senza che assuma rilievo se la stessa sia emessa contro il solo debitore principale, il solo fideiussore o entrambi, non soggetti IVA.”

Iva agevolata sulle cessioni di beni anti coronavirus


Ok all’esenzione per termometri e termoscanner. L’Agenzia delle entrate con la circolare 15 ottobre 2020, 26/E fornisce le risposte ai quesiti degli operatori.

Il regime di favore introdotto dall’articolo 124 del Dl n. 34/2020 (Dl Rilancio) che prevede l’esenzione dall’imposta fino al 31 dicembre 2020 e l’aliquota ridotta al 5% a partire dal 2021, si applica all’acquisto di tutti i termometri per la misurazione della temperatura corporea, inclusi quindi i termoscanner. Beneficiano, inoltre, del trattamento agevolato non solo gli acquisti delle mascherine “chirurgiche” e di quelle “Ffp2 e Ffp3”, ma anche di “ricaricabili”.


Anche le “piantane” contenenti dispenser per disinfettantirientrano nell’agevolazione al pari dei «dispenser a muro per disinfettanti», essendo agevolabili i distributori di disinfettanti fissati al terreno o a muro.


Non solo i saturimetri ma anche gli strumenti diagnostici per eseguire i test sierologici rientrano nell’agevolazione, a condizione che siano classificabili nei codici doganali richiamati dalla circolare 12/D del maggio 2020 dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli.


Oltre alle mascherine chirurgiche e a quelle Ffp2 e Ffp3 rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 124 anche le cessioni di mascherine riutilizzabili, vendute unitamente al relativo filtro. La circolare in oggetto, infine, chiarisce che rientrano nell’esenzione anche le cessioni dei singoli filtri, essendo l’elemento principale della mascherina.


Per il professore residente in Olanda l’esenzione biennale non è ripetibile


È inapplicabile la non imponibilità degli emolumenti spettanti, per l’anno accademico 2019-2020, a un docente a contratto, residente in Olanda, che ha già fruito dell’esenzione per le attività prestate negli anni accademici 2016-2017 e 2017-2018 (Agenzia Entrate – risposta 14 ottobre 2020, n. 472).

Secondo l’ordinamento tributario domestico le somme e i valori percepiti in relazione ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. I suddetti redditi sono assoggettati a tassazione con le stesse modalità dei redditi di lavoro dipendente e, ove corrisposti da un sostituto d’imposta, sono soggetti all’applicazione delle ritenute alla fonte.


La normativa domestica deve, tuttavia, coordinarsi con le disposizioni internazionali contenute in accordi conclusi dall’Italia con gli Stati esteri.


Nel caso in esame, occorre far riferimento al Trattato tra Italia e Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni il cui art. 20 (Professori e ricercatori) prevede, al paragrafo 1, che “le remunerazioni che un professore (…) che è, o che era immediatamente prima di recarsi in uno degli Stati, un residente dell’altro Stato e che soggiorna nel primo Stato al solo fine di insegnarvi (. ), riceve in corrispettivo di queste attività non sono imponibili in questo Stato per un periodo non superiore a due anni”.


In sostanza, l’articolo 20 del Trattato stabilisce che le remunerazioni provenienti da uno Stato contraente e corrisposte a professori, membri del corpo insegnante e ricercatori che soggiornino in tale Stato a soli fini di insegnamento o ricerca, siano riconosciute di esclusiva pertinenza impositiva dello Stato contraente di residenza. Il Paese della fonte, quindi, rinuncia al suo potere di tassazione, seppure con un limite temporale che il Trattato stabilisce in due anni.


Esaminando il significato letterale della disposizione normativa convenzionale si rileva come la stessa, recando la locuzione “non sono imponibili in questo Stato per un periodo non superiore a due anni”, stabilisca che la non imponibilità delle remunerazioni percepite da un professore, nel medesimo Stato di soggiorno, sia limitata ad un solo periodo non superiore a due anni consecutivi dall’inizio di tale soggiorno.


Riguardo all’applicazione del limite temporale al caso di specie, ossia al professore che ha soggiornato in Italia negli anni accademici 2016/2017 e 2017/2018, e non vi ha soggiornato per l’anno accademico 2018/2019 ed è tornato nel 2019/2020, non è possibile esentare da imposta i redditi corrisposti all’insegnante residente nei Paesi Bassi a partire dall’anno accademico 2019/2020.