E-fatture: nuove regole per l’imposta di bollo

A decorrere dal 1° gennaio 2021 cambiano le regole per assolvere all’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche. Il Ministero ha individuato, inoltre, le procedure di recupero dell’imposta di bollo non versata (Ministero dell’Economia e delle Finanze – Decreto 4 dicembre 2020)

TERMINI DI PAGAMENTO

Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse:
– nel primo (Gennaio-Marzo), nel terzo (Luglio-Settembre) e nel quarto (Ottobre-Dicembre) trimestre solare dell’anno di riferimento è effettuato entro l’ultimo giorno del 2° mese successivo alla chiusura del trimestre;
– nel secondo (Aprile-Giugno) trimestre solare è effettuato entro l’ultimo giorno del 3° mese successivo alla chiusura del trimestre.


Nel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo (Gennaio-Marzo) trimestre solare dell’anno non superi l’importo di 250 euro, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può procedere al pagamento entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento.


Qualora l’importo dell’imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei primi due (Gennaio-Marzo e Aprile-Giugno) trimestri solari dell’anno, complessivamente considerato, non superi l’importo di 250 euro, il pagamento dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei predetti trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento.

COMUNICAZIONE DI INTEGRAZIONE

Per le fatture elettroniche inviate tramite SdI, l’Agenzia delle Entrate comunica al cedente o prestatore, o all’intermediario delegato, per ciascun trimestre, l’integrazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali l’imposta risulta dovuta. La comunicazione è effettuata in modalità telematica entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre. Se si ritiene che per le fatture integrate l’imposta non sia dovuta, è necessario effettuare la variazione dei dati comunicati entro l’ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre. Per le fatture elettroniche inviate tramite SdI nel secondo trimestre solare dell’anno, tale la variazione dei dati comunicati può essere effettuata entro il 10 settembre dell’anno di riferimento. In assenza di variazioni, si intendono confermate le integrazioni effettuate.

IMPORTO DELL’IMPOSTA DA PAGARE

L’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta per ciascun trimestre è reso noto dall’Agenzia delle Entrate al cedente o prestatore, o all’intermediario delegato, entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, in modalità telematica. Detto termine è prorogato al 20 settembre dell’anno di riferimento per l’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento dell’imposta di bollo dovuta può essere effettuato con le seguenti modalità:
– con addebito su conto corrente bancario o postale, attraverso l’apposito servizio presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella propria area riservata;
– tramite modello F24, con modalità telematiche.

RECUPERO DELL’IMPOSTA NON VERSATA

L’Agenzia delle Entrate comunica eventuali ritardati, omessi o insufficienti versamento rilevati attraverso le procedure automatizzate, indicando l’ammontare dell’imposta, della sanzione amministrativa dovuta ridotta ad un terzo, nonché degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione.
In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva delle somme rideterminate a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso contribuente in merito ai pagamenti dovuti, il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell’imposta non versata, della sanzione amministrativa in misura ordinaria e degli interessi.

Nomina dei revisori nella fase transitoria degli ETS: lo studio dei Commercialisti


Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con il comunicato del 18 dicembre 2020, ha reso nota la pubblicazione del documento “La fase di nomina dei revisori legali dei conti e dei componenti degli organi di controllo negli Enti del Terzo settore nel periodo transitorio alla luce della Nota n. 11560 del 2 novembre 2020 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali” (CNDCEC – Comunicato del 18 dicembre 2020).

La nota ministeriale assume particolare rilevanza per la categoria, in ragione dell’interessamento degli iscritti all’albo nello svolgimento degli incarichi di controllo di legalità e di revisione legale dei conti.
Per tale motivo, il contributo esamina il contenuto del pronunciamento ministeriale, inquadrando lo stesso nel contesto normativo e tecnico di riferimento e giungendo alla conclusione che “gli ETS temporanei tenuti, ai sensi del CTS, alla nomina dell’organo di controllo e/o del soggetto incaricato della revisione legale possano effettuare tale nomina con la prima assemblea utile successiva alla citata Nota n.11560 del 2 novembre 2020 e che tale assemblea possa coincidere, nella maggior parte dei casi, con l’assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio 2020”.
Il documento fornisce ulteriori considerazioni in merito alla posizione delle Onlus, al tema più specifico della revisione contabile dei bilanci dell’esercizio 2020 e al biennio da tenere in considerazione per considerare sorto l’obbligo  di nomina.


Studio associato: censimento e gestione delle deleghe


Con il messaggio 17 dicembre 2020, n. 4754, l’Inps comunica le modalità di profilazione per l’accesso ai servizi online, le modalità di censimento degli studi associati e le istruzioni sulla gestione delle deleghe conferite dai datori di lavoro.


Lo Studio associato è costituito da più professionisti, che si uniscono in un’unica organizzazione, attraverso un contratto associativo, pur permanendo il principio della personalità della prestazione professionale, che è fornita dai singoli professionisti che compongono lo studio. Di conseguenza, la denominazione dello Studio associato deve necessariamente riportare il nome, il cognome e i titoli professionali dei singoli associati. Nello Studio associato, quindi, ciascun socio professionista risponde della propria responsabilità professionale nei confronti del cliente con cui instaura il rapporto professionale.
Nell’ambito dell’attività di intermediazione nei confronti dell’Inps, pertanto, il datore di lavoro delega il singolo professionista allo svolgimento degli adempimenti informativi e contributivi anche se il compenso di tale prestazione è percepito dall’associazione.
La costituzione di uno Studio associato può avvenire sia con atto pubblico sia con scrittura privata e necessita dell’apertura di una partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate con individuazione del codice ATECO riferito all’attività dello Studio associato corrispondente all’attività professionale esercitata dai singoli associati.
Lo Studio associato, a differenza della Società tra professionisti, non ha alcun obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio e ad un Albo professionale.
Censimento dello Studio associato e gestione delle deleghe
L’elenco degli Studi associati non costituisce parte dell’Albo professionale di appartenenza o dell’Elenco speciale, nelle cui sezioni possono essere iscritti solo singoli professionisti o Società tra professionisti.
La legge n. 1815/1939, che prevedeva l’obbligo di comunicare all’Ordine di appartenenza l’esercizio in forma associata della professione, è stata abrogata dalla legge n. 183/2011. Pertanto, per il censimento degli Studi associati, sono stati individuati negli archivi istituzionali e precaricati, centralmente, i soggetti titolari di matricola aziendale per lavoratori dipendenti in stato attiva e riattivata, aventi classificazione “STUDIO ASSOCIATO” e che svolgono attività riconducibile ai codici ATECO 2007 riportati di seguito.
69.1 ATTIVITÀ DEGLI STUDI LEGALI
69.10 Attività degli studi legali e notarili
69.10.1 Attività degli studi legali
69.10.10 Attività degli studi legali
69.2 CONTABILITÀ, CONTROLLO E REVISIONE CONTABILE, CONSULENZA IN MATERIA FISCALE E DEL LAVORO
69.20 Contabilità, controllo e revisione contabile, consulenza in materia fiscale e del lavoro
69.20.1 Attività degli studi commerciali, tributari e revisione contabile
69.20.11 Servizi forniti da dottori commercialisti
69.20.12 Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali
69.20.13 Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi
69.20.15 Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi
69.20.2 Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci
69.20.20 Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci
69.20.3 Attività dei consulenti del lavoro
69.20.30 Attività dei consulenti del lavoro
Il rappresentante legale di ciascuno Studio associato deve acquisire i dati dei soci professionisti mediante la funzionalità “Gestione Studi Associati”, in breve “GestioneSA”, reperibile nella procedura “Gestione Deleghe”, presente nel sito istituzionale dell’INPS all’interno dell’area dedicata ai “Servizi per le aziende e i consulenti”.
Il rappresentante legale può altresì attivare/disattivare le sub-deleghe per i dipendenti dello Studio associato, che potranno operare sulle deleghe affidate a tutti i professionisti.
I singoli soci, compreso il rappresentante legale, potranno inserire le deleghe a loro affidate dai datori di lavoro in qualità di socio di Studio associato con la specifica funzionalità “Delega SA da Soggetto Contribuente”.
La delega da stampare e da far sottoscrivere al legale rappresentante/titolare riporta l’indicazione dell’Albo a cui il professionista risulta iscritto, il relativo numero e la denominazione dello Studio associato di cui il professionista è socio.
L’intermediario socio avrà visibilità solamente sulle deleghe prese in carico.
Per ridurre e semplificare le operazioni di inserimento delle deleghe è in via di sviluppo un’apposita funzionalità che consentirà il passaggio delle deleghe dal professionista al professionista stesso in qualità di associato dello Studio.
Si ricorda che per l’accesso ai servizi on line è necessario essere titolari di PIN, SPID, CNS e CIE.
Per il censimento di Studi associati non precaricati centralmente o di nuova costituzione, il rappresentante legale dello studio dovrà inviare una comunicazione alla Struttura territoriale competente, tramite PEC, avente ad oggetto “Censimento Studio Associato”.

INL: precisazioni sulnuovo potere di disposizione


Si forniscono chiarimenti in merito al potere di disposizione del personale dell’INL.


Il DL semplificazione (DL 76/2020) ha ampliato l’ambito di applicazione del potere di disposizione del personale ispettivo, con la finalità di semplificare l’utilizzo di tale potere da parte dello stesso e rafforzare la tutela sostanziale dei lavoratori.
In particolare, la disposizione può essere adottata in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano soggette ad apposite sanzioni penali o amministrative, ossia in caso di mancata o errata applicazione di obblighi normativi e contrattuali. Il riferimento agli obblighi contrattuali violati deve essere interpretato con riferimento al CCNL applicato anche di fatto dal datore di lavoro e in relazione alla parte normativa ed economica del CCNL. Deve escludersi di norma, fatte salve le ipotesi già valutate positivamente e riportate in allegato, il riferimento alla parte obbligatoria dei CCNL. La previsione di una sanzione civile non esclude l’applicabilità del provvedimento di disposizione. Deve, invece, escludersi l’adozione della disposizione nei casi di obblighi che trovano la loro fonte in via esclusiva in una scelta negoziale delle parti.
La disposizione può essere adottata altresì in relazione a comportamenti pregressi allorquando la condotta richiesta possa materialmente sanare la violazione dell’obbligo ovvero sia funzionale ad evitare la sua ripetizione nel futuro. In tal caso la disposizione dovrà indicare un termine (ordinariamente di trenta giorni o più ampio in ragione della natura della violazione) al datore di lavoro per la verifica della sua ottemperanza.
L’utilizzo della disposizione deve comportare una valutazione complessiva della fattispecie concreta oggetto di accertamento, finalizzata a fornire al lavoratore una effettiva tutela. Deve evitarsi, dunque, l’adozione del provvedimento in questione laddove, pur consentita in astratto, determini in concreto possibili effetti sfavorevoli nei confronti di altri lavoratori.