Costituzione Comitato Covid-19 per le imprese Api Novara, Vco e Vercelli

Siglato, tra l’Api Novara, Vco e Vercelli e la CGIL Novara e Vco, la CISL Piemonte Orientale, la UIL Novara e Vco, l’accordo in recepimento delle indicazioni riportate nel Protocollo di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, con l’obbiettivo di definire le modalità di applicazione e attuazione dello stesso Protocollo nell’ambito delle imprese aderenti al sistema di rappresentanza di Api Novara, Vco e Vercelli attraverso la costituzione di un Comitato Territoriale in materia.

Le Parti convengono che con il presente Accordo si costituisce il Comitato Territoriale per il contrasto dell’emergenza “COVID-19” della Provincia di Novara e della Provincia del Vco, con il compito di:


-supportare le aziende ed i lavoratori, laddove non sia stato costituito il comitato aziendale, per una corretta interpretazione ed applicazione delle linee guida nazionali alla luce delle quali elaborare i propri Protocolli anche in ragione delle diverse strutture organizzative delle aziende;


– divulgare le buone prassi con programmi di informazione e formazione dei lavoratori circa le misure previste dal Protocollo nazionale di cui al punto 1 dell’allegato 12 del DL 17/5/2020;


-coinvolgere, stimolare e dialogare, qualora necessario, con i soggetti Istituzionali e le Autorità Sanitarie locali per creare sinergie volte a potenziare le misure di supporto necessarie per i lavoratori e per le aziende, nell’obiettivo comune di fornire le utili e necessarie indicazioni per affrontare la Fase 2.

Parcheggio pubblico a pagamento: la sosta paga l’Iva

Con l’Ordinanza n. 22046 del 13 ottobre 2020, la Corte di Cassazione conferma l’applicazione dell’IVA alle somme corrisposte dagli utenti alla società privata affidataria, per fruire del servizio pubblico di parcheggio, concesso in gestione dal Comune alla stessa società sulla base di un contratto di servizio

IL CASO

L’Agenzia delle Entrate ha emesso la cartella di pagamento con la quale ha contestato alla società contribuente, tra l’altro, il mancato versamento dell’IVA sui corrispettivi incassati dagli utenti per la fruizione del parcheggio pubblico, in forza della concessione comunale per la gestione e custodia dello stesso formalizzata mediante contratto di servizio.
I giudici tributari hanno ritenuto escluse dall’Iva le operazioni svolte dalla società, in quanto la stessa esercitava un’attività implicante l’uso di poteri propri della pubblica amministrazione e, pertanto, doveva essere esclusa la soggettività passiva in materia Iva.
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione ed ha eccepito l’errata applicazione dell’esenzione Iva, in considerazione della natura privata della società di gestione, la quale pur operando in regime di concessione svolgeva un’attività di impresa, non assimilabile ad una attività svolta quale pubblica autorità.

DECISIONE DELLA CASSAZIONE

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, riformando la decisione dei giudici tributari.
Preliminarmente, i giudici della Suprema Corte hanno osservato che la società, organizzata in forma di cooperativa a r.l. per la gestione di parcheggi in concessione comunale, operasse non già come longa manus dell’amministrazione municipale, ma in forza di un rapporto contrattuale, sia esso qualificabile come concessione ovvero come contratto di servizio, in virtù del quale:
– da un lato, versa al Comune un corrispettivo per la dazione delle aree da destinare a pubblico parcheggio;
– dall’altro, incassa dagli utenti un corrispettivo per la fruizione del servizio di parcheggio.
Con riferimento al primo corrispettivo, la Corte di Giustizia UE ha escluso l’applicazione dell’IVA per la natura pubblica della prestazione fornita dal soggetto cedente quale ente territoriale. Secondo la Suprema Corte, la medesima esclusione non può essere riconosciuta al secondo corrispettivo.
Ciò in quanto, con l’acquisto della personalità giuridica, la cooperativa ha assunto la qualità di soggetto passivo IVA, e quindi le operazioni da essa compiute hanno natura imponibile a prescindere dal fatto che esse siano rese per concessione o contratto dall’ente territoriale e si riferiscano al servizio di parcheggio a pagamento che può rientrare nei compiti dell’ente medesimo.
La Corte di Cassazione ha affermato che in tema d’IVA, sono soggetti passivi tutti gli operatori economici privati, anche se esercitano l’attività di un ente pubblico per concessione, contratto di servizio o delega, beneficiando dell’esenzione, ove non sia accertato un effetto distorsivo della concorrenza attuale o potenziale, solo lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico che operano quali pubbliche autorità.

Fusione di società: condizioni di accesso al “contributo a fondo perduto Covid-19”

Con la Risposta a interpello n. 467 del 13 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di fusione di società per incorporazione, perfezionata tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2020, ai fini della verifica delle condizioni di accesso al “contributo a fondo perduto Covid-19”, per le operazioni di calcolo della soglia massima dei ricavi o compensi, e della riduzione del fatturato, occorre tener conto dei dati aggregati sia dell’incorporante che dell’incorporata.

Con il Decreto Rilancio è stato introdotto, tra l’altro, un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate, a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid 19 (cd. “contributo a fondo perduto Covid-19”).
Ai fini dell’accesso al contributo devono sussistere le seguenti condizioni:
– nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019 per i soggetti il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare), l’ammontare dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica, o i compensi derivanti dall’esercizio di arti o professioni, non siano superiori a 5 milioni di euro;
– l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Con riferimento ai soggetti «aventi causa» di un’operazione di riorganizzazione aziendale perfezionata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che occorre considerare gli effetti di tale evento, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima dei ricavi o compensi, sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato.
Nell’ipotesi specifica della fusione per incorporazione si verifica il subentro in regime di continuità, da parte della società incorporante, nelle vicende e nelle posizioni fiscali specificatesi in capo alle società incorporate.
Perciò, nell’ipotesi di perfezionamento di un’operazione di fusione per incorporazione realizzata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020 il calcolo della riduzione del fatturato va eseguito confrontando il fatturato aprile 2020 della società incorporante, con la somma dei fatturati delle singole società (incorporante e incorporate) relativi al mese di aprile2019. Inoltre, ai fini della determinazione della soglia massima dei ricavi occorre far riferimento ai dati aggregati dei soggetti partecipanti (incorporante e incorporata).
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in assenza di disposizioni normative che prevedano espressamente la necessità di operare delle rettifiche alle modalità di calcolo dei requisiti d’accesso a seguito di operazione di riorganizzazione, anche nell’ipotesi di rapporti commerciali tra le società coinvolte nella fusione, precedenti ad essa, che ricadenti nel periodo di osservazione, l‘incorporante deve verificare la soglia di accesso al contributo includendo l’ammontare dei ricavi riferibili all’azienda incorporata. Allo stesso modo, per il calcolo della riduzione del fatturato, deve confrontare i dati riferibili ai due periodi di riferimento (aprile 2020 – aprile 2019) considerando oltre al proprio fatturato quello relativo all’azienda incorporata per i periodi di riferimento.

CONTRIBUTI CASSA EDILE BENEVENTO DALL’1/10/2020



La Cassa Edile della Provincia di Benevento pubblica la nuova tabella contributiva in vigore dal 1° ottobre 2020


Per effetto della variazione della contribuzione al Fondo Sanitario Sanedil, dovuta alla sua operatività, riportiamo la nuova tabella contributiva come pubblicata dalla Cassa Edile della Provincia di Benevento:


























































CONTRIBUTI

Quota Impresa

Quota Lavoratore

TOTALE

Contributi Cassa Edile 1,97 0,28 2,25
Ape Ordinaria 2,53 0,00 2,53
Contributo CFS 1,00 0,00 1,00
Fondo RLST 0,70 0,00 0,70
Fondo PREVEDI 0,10 0,00 0,10
Fondo Lavori usuranti / Prepensionamento 0,20   0,20
Quote Adesione Provinciale 1,00 1,00 2,00
Quota Adesione Nazionale 0,22 0,22 0,44
Fondo Incentivo all’occupazione 0,10   0,10
Fondo sanitario (minimo 120 ore) 0,60   0,60
TOTALE 8,42 1,50 9,92


Assistenza Sanitaria – Fondo Sanitario nazionale per l’assistenza del settore edile (Sanedil)
– Operai:
Contributo a carico del datore di lavoro dello 0,60% da versare su un minimo di 120 ore calcolate sulle


seguenti voci retributive: minimo, contingenza, edr, its.
– Impiegati :
La contribuzione, a carico del datore di lavoro, sarà pari allo 0,26% delle seguenti voci retributive : minimo, contingenza, E.d.r., premio produzione