
La Camera ha approvato, in data 12 ottobre, in via definitiva il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del DL n. 104/2020, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia. La Legge n. 126/2020 è stata pubblicata in GU 13 ottobre 2020, n. 253 – Suppl. Ordinario n. 37. Tra le modifiche introdotte in sede di conversione del DL n. 104/2020, rilevanti quelle in materia di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile
In sede di conversione del DL n. 104/2020, è stata prevista l’introduzione di alcune disposizioni in materia di diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile in favore:
– dei genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, per il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, convivente e minore di anni 14, disposta a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico o in occasione di talune attività sportive. Qualora questo non sia possibile a causa della natura della prestazione lavorativa, i medesimi soggetti hanno diritto ad un congedo straordinario per la durata della quarantena, con relativa indennità pari al 50% della retribuzione (articolo 21-bis, cit.).
È possibile svolgere la prestazione di lavoro agile se il contatto si è verificato all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.
Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure in questione, o svolge anche ad altro titolo l’attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle citate misure.
Il beneficio può essere riconosciuto per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020.
Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2020;
– fino al 30 giugno 2021, è altresì previsto il diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile dei genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio con disabilità gravea condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 (art. 21-ter, cit.);
– adecorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, co. 3, L. n. 104/1992, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Viene inoltre specificato che nel settore pubblico la modalità agile è una delle modalità (e non la sola modalità) ordinarie.





