Conversione DL “Agosto”: le misure a sostegno alle imprese


Si riportano di seguito le misure a sostegno alle imprese a seguito della pubblicazione nella G.U. n. 253 del 13 ottobre 2020, della la legge 13 ottobre 2020, n. 126, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.

Nello specifico:
– è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2020 e di 18 milioni per l’anno 2021, finalizzato alla concessione, fino ad esaurimento delle risorse, di buoni per l’acquisto di servizi termali (art. 29-bis);
– il potenziamanto e l’estensione dell’ambito di operatività del credito d’imposta per l’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo strumentale all’esercizio dell’attività di impresa, previsto dall’art. 28 del D.L. n. 34/2020. La misura viene esteso anche alle strutture termali oltre a quelle alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator. Per le imprese turistico ricettive, inoltre, il credito d’imposta spetta sino al 31 dicembre 2020 (art. 77, co. 1);
– la proroga, sino al 31 marzo 2021, limitatamente alle imprese del comparto turistico (ivi incluse quelle termali), della moratoria straordinaria prevista dall’articolo 56, comma 2, lettera c), del D.L. n. 18/2020 (L. n. 27/2020), per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020 (art. 77, co. 2);
– la garanzia del Fondo di garanzia PMI al 100% sui finanziamenti di importo non superiore a 30 mila euro di durata decennale, riconosciuta in via straordinaria e transitoria sino al 31 dicembre 2020, viene estesa alle persone fisiche esercenti le attività di cui al codice Ateco 2007- Sezione K “Attività finanziarie e assicurative”. Attualmente l’accesso a tale garanzia straordinaria del Fondo è riconosciuto solo ad alcune categorie di intermediari finanziari (art. 64, co. 1-bis);
– le garanzie straordinarie del Fondo di garanzia PMI previste fin al 31 dicembre 2020 dall’articolo 13 del D.L. n. 23/2020 sono estese anche alle imprese che hanno ottenuto, su operazioni garantite dal Fondo, un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà (art. 64, co. 3-bis);
– si interviene sulla norma che ammette, sino al 31 dicembre 2020, all’accesso alla garanzia del Fondo di garanzia PMI, le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 (imprese cd. “mid cap”). L’articolo specifica che i 499 dipendenti sono determinati sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l’anno 2019 (art. 64-bis);


Un ulteriore intervento riguarda le garanzie straordinarie e transitorie che possono essere concesse da SACE S.p.A. sino al 31 dicembre 2020, ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 23/2020. In particolare, possono beneficiare delle predette garanzie anche le imprese che sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti o hanno presentato, in sede di procedura fallimentare, un piano idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria, a condizione che, alla data di presentazione della domanda, le loro esposizioni non siano classificabili come deteriorate, non presentino importi in arretrato e il finanziatore possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente (art. 64, co.1-ter).
– si prevede altresì l’adozione, con decreto del ministro dello sviluppo economico, di semplificazioni burocratico  amministrative per l’avvio di nuove imprese da parte di under 30 (art. 61-bis).


Imposta incompatibile con il diritto comunitario: termini per istanza di rimborso

La Corte di Cassazione ha affermato che ai fini del rimborso delle maggiori ritenute subite su incentivo all’esodo, dichiarate indebite per effetto di successiva sentenza della Corte di giustizia che ne ha stabilito la non conformità all’ordinamento comunitario, il termine di prescrizione per presentare la domanda decorre comunque dalla data di versamento (Ordinanza 12 ottobre 2020, n. 21979)

IL CASO

La controversia trae origine dal diniego dell’Agenzia delle Entrate alla richiesta di rimborso presentata dal contribuente per le indebite ritenute subite sulle somme per incentivo all’esodo, in considerazione della sentenza della Corte di Giustizia che ha ritenuto la disciplina fiscale in materia, in contrasto col principio delle pari opportunità previsto dal diritto comunitario.
Il diniego era motivato dalla tardiva presentazione dell’istanza di rimborso, effettuata oltre il termine di 48 mesi dal momento in cui la ritenuta IRPEF risultava operata.
I giudici tributari, invece, hanno ritenuto tempestiva la domanda di rimborso, individuando il termine di decorrenza per la prescrizione del diritto al rimborso, dalla data di pronuncia del giudice europeo.

DECISIONE DELLA CASSAZIONE

La Corte di Cassazione, su ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha riformato la decisione dei giudici tributari.
La questione sottoposta all’esame della Suprema Corte riguarda se il termine di decadenza di 48 mesi, previsto dalla normativa tributaria, per il diritto al rimborso di un’imposta che sia stata dichiarata, in epoca successiva all’indebito versamento, incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di giustizia, decorra comunque dalla data del versamento, oppure da quella in cui è intervenuta la pronuncia che ne ha sancito la non conformità all’ordinamento comunitario.
I giudici della Suprema Corte hanno affermato che il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, decorrente dalla “data del versamento” o da quella in cui “la ritenuta è stata operata”, opera anche nel caso in cui l’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione Europea da una sentenza della Corte di giustizia. Ciò in quanto, l’efficacia retroattiva di detta pronuncia – come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale – incontra i limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorché sia maturata una causa di prescrizione o decadenza.
Tale interpretazione si basa sui principi di certezza del diritto e delle situazioni giuridiche soggettive, cui gli istituti della prescrizione e della decadenza sono finalizzati ed a cui il Legislatore, nei principio della ragionevolezza, deve adeguarsi, salvo l’intangibilità dei cd. rapporti esauriti.


In materia tributaria, sulla base di tali principi, solitamente è esclusa l’applicazione della disciplina prevista per l’indebito di diritto comune, proprio in quanto, per il rimborso di imposte non dovute vige un regime speciale basato sull’istanza di parte, da presentare, a pena di decadenza dal relativo diritto, nei termine previsto dalle singole leggi di imposta, o, in mancanza di queste, dalle norme sul contenzioso tributario. In particolare:
– la disciplina specifica in materia di rimborso delle imposte sui redditi, stabilisce il dies a quo nella “data dei versamento” o in quella “in cui la ritenuta è stata operata”;
– la disciplina del contenzioso tributario, in via residuale, stabilisce che la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
Da tali norme non può prescindersi ogni qual volta si tratti di stabilire il computo di un termine decadenziale; ne consegue un’interpretazione rigorosa che identifica nel giorno del versamento il dies a quo (come tale non computabile) del termine di decadenza per l’esercizio del diritto al rimborso dell’importo pagato.


Con riferimento al caso in esame la Corte di Cassazione ha precisato che la decorrenza del termine va computata comunque dal giorno successivo al versamento poi rivelatosi indebito. Il fatto che una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, con effetto retroattivo, abbia dichiarato in contrasto con una direttiva comunitaria self executing una norma nazionale di agevolazione fiscale, ampliandone la portata soggettiva, non è sufficiente a mutare le regole vigenti in materia di decadenza, considerata la posizione del soggetto che, in vigenza della norma che lo escludeva dal beneficio, è rimasto inerte fino all’intervento della sentenza (o anche successivamente), così trovandosi in tutto o in parte decaduto dal diritto al rimborso. Si concretizza una situazione recessiva rispetto al principio della certezza delle situazioni giuridiche, che riceverebbe un grave vulnus, in ragione della sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei rapporti tributari che ne deriverebbe.
Spetta al solo legislatore, in casi come quello del sopravvenire di una legge retroattiva, la valutazione discrezionale, nel rispetto dei principi costituzionali coinvolti, in ordine all’eventuale introduzione di norme che prevedano termini e modalità di “riapertura” di rapporti esauriti.

Sicurezza emergenza covid-19 per il personale presso la Giustizia Amministrativa

13 ott 2020 Siglato il 6/10/2020, tra i rappresentanti della Giustizia Amministrativa e le Organizzazioni sindacali – Area Dirigenti e Aree funzionali, il protocollo per la definizione delle misure di prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19”.

Il presente Protocollo si applica a tutto il personale in servizio presso la Giustizia amministrativa.
Le Parti firmatarie convengono in linea con quanto stabilito nel Protocollo quadro “Rientro in sicurezza” che la Giustizia amministrativa si impegna ad assicurare i più adeguati livelli di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative attraverso molteplici misure, anche organizzative, di prevenzione e protezione.
Il Segretario generale della Giustizia amministrativa ha previsto  che i dirigenti pongano in smart working i dipendenti della Giustizia amministrativa che svolgono attività smartabili.
Nella stessa Direttiva sono state individuate le attività non smartabili e la possibilità, per il dipendente in condizioni di fragilità o semi-fragilità, addetto ad attività non smartabili, di essere adibito, temporaneamente o, se non è possibile, definitivamente, ad altro lavoro.
Le parti, pubblica e sindacale, convengono che la possibilità prevista al suddetto punto, possa estendersi al dipendente, che ne faccia richiesta, anche se non rientra nella categoria dei c.d. fragili e semi-fragili, assegnando il dipendente stesso – temporaneamente o, se non è possibile, definitivamente – ad altro lavoro.
Le parti pubblica e sindacale concordano che, al fine di assicurare un’efficace interazione con l’ufficio di appartenenza ed un ottimale svolgimento della prestazione lavorativa, il lavoratore garantisce la contattabilità secondo una fascia oraria di due tranche, per un totale di 4 ore, da definire in accordo tra il dirigente e il dipendente, compresa dalle 8,30 alle 18,00. In accordo tra dirigente e dipendente è possibile anche una fascia di 4 ore, compresa tra le 8,30 e le 18,00.
Non è consentita la presenza contemporanea di più unità di personale all’interno del medesimo ambiente di lavoro (stanze, ufficio posta, guardiole, uffici di servizio), ove non sia possibile garantire che il distanziamento tra postazioni sia inferiore a metri due.
Si richiamano le prescrizioni da seguire per assicurare la salubrità e la sicurezza negli ambienti di lavoro.

E’ applicabile il CCNL per i Dirigenti della Sanità Privata


 



 


Via libera al CCNL per i dirigenti medici dipendenti delle strutture sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali di diritto privato.


Il CCNL disciplina i rapporti di lavoro intercorrenti tra le Strutture sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali di diritto privato e i medici che in esse operano con rapporto di lavoro dipendente, che decorre dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2023 e che ha previsto, con decorrenza dal 1/7/2020, le seguenti tabelle retributive


TEMPO PIENO






















































Incarico

Tabellare

In.Spec.


Medica

Retrib. di


posizione

Retrib.mens.


non escusivisti

Ind. di esclusività

Retr.

Mensile


esclusivisti

Retr.

Annuale


Esclusivisti

Valore


orario

Dirigente di struttura complessa e DS 2.400 700 2512 72.956 383 5.995 77.935 34,01
Dirigente di struttura semplice 2.400 600 1464 58.032 305 4.769 61.997 27,05
Dirigente con incarico professionale

(ex aiuto)

2.400 500 1431 56.303 296 4.627 60.151 26,25
Dirigente con incarico professionale

(ex assistente)

2.400 350 806 46.228 243 3.799 49.387 21,55
Dirigente con incarico professionale

(con meno di 5 anni di anzianità)

2.400 300 774 45.162 237 3.711 48.243 21,05


TEMPO DEFINITO


 
















































Incarico

Tabellare

In.Spec.


Medica

Retrib. di


posizione

Ind.


Flessibilità

Retr.


mensile

Retr.


Annuale

Valore


orario

Dirigente di struttura complessa e DS 2.000 700 1.817 210 4727 61451 34,01
Dirigente di struttura semplice 2.000 600 995 165 3760 48880 27,05
Dirigente con incarico professionale

(ex aiuto)

2.000 500 983 165 3648 47424 21,35
Dirigente con incarico professionale

(ex assistente)

2.000 350 315 130 2995 38935 21,55
Dirigente con incarico professionale

(con meno di 5 anni di anzianità)

2.000 300 496 130 2926 38038 21,05


In fase di prima applicazione gli incarichi avranno durata di tre anni e l’inquadramento avverrà secondo i seguenti criteri:























Inquadramento attuale

Qualifica

Incarico nuovo CCNL

Direttore Sanitario Dirigente Dirigente di struttura complessa
Responsabile di Raggruppamento e/o Servizio Dirigente Dirigente di struttura complessa
Aiuto Dirigente e Medico Resp. di RSA (con almeno 8 anni di anzianità di servizio in strutture accreditate) Dirigente Dirigente di struttura semplice
Aiuto, Assistente fascia B e Medico Resp. di RSA {con meno di 8 anni di anzianità di servizio in strutture accreditate) Dirigente Incarico professionale (anche di alta specializzazione)
Assistente fascia A Dirigente Incarico di natura professionale con meno di 5 anni di anzianità di servizio


Una tantum riparatoria
Al dirigente medico assunto prima del 1° gennaio 2020 ed ancora in servizio alla data di sottoscrizione del presente ccnl, sarà riconosciuto, un importo netto a titolo di una tantum pari ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), che ha la finalità di riparare il disagio derivante dalla ritardata sottoscrizione del presente ccnl. L’importo verrà corrisposto in 5 tranches di pari importo, con le retribuzioni dal mese di gennaio 2021 al mese di maggio 2021.


Indennità specifiche
Sono previste le seguenti indennità lorde mensili:
1) a tutti i dirigenti medici è riconosciuta, per tredici mensilità, una indennità di specificità
2) ad ogni dirigente medico è riconosciuta, per tredici mensilità, una retribuzione di posizione, correlata a ciascuna tipologia di incarico;
3) ai dirigenti medici con incarico di direzione di struttura complessa che ricoprono anche l’incarico di Direttore Sanitario spetta una indennità, per dodici mensilità, pari ad euro 170,00;
4) ai dirigenti medici di struttura complessa afferenti all’area chirurgica spetta una indennità, per dodici mensilità, pari ad euro 76,00;
5) ai medici a tempo definito viene riconosciuta, per tredici mensilità, una indennità di flessibilità che ha la finalità di ricompensare la flessibilità oraria richiesta al medico dirigente.


Indennità per prestazioni aggiuntive
Il dirigente medico, entro il 30 novembre dell’anno precedente, comunica la propria disponibilità a svolgere prestazioni aggiuntive per un massimo di 40 ore (per i medici con rapporto di lavoro non esclusivo) ed un massimo di 120 ore (per i medici con rapporto di lavoro esclusivo). Al dirigente medico, per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui al presente articolo, sarà riconosciuto un corrispettivo erogato con cadenza trimestrale e definito secondo gli indici riportati nelle tabelle sottostanti.


Medici con rapporto di lavoro esclusivo


 




























Incarico

Valore orario

Monte ore max

indennità

Dirigente di struttura complessa e DS 68 120 €8.160
Dirigente di struttura semplice 54 120 € 6.480
Dirigente con incarico professionale (ex aiuto) 52 120 € 6.240
Dirigente con incarico professionale (ex assistente) 43 120 €5.160
Dirigente con incarico professionale (con meno di 5 anni di anzianità) 42 120 € 5.040


Medici con rapporto di lavoro non esclusivo


 




























Incarico

Valore orario

Monte ore max

indennità

Dirigente di struttura complessa e DS 68 40 €2.720
Dirigente di struttura semplice 54 40 €2.160
Dirigente con incarico professionale (ex aiuto) 52 40 € 2.080
Dirigente con incarico professionale (ex assistente) 43 40 € 1.720
Dirigente con incarico professionale (con meno di 5 anni di anzianità) 42 40 € 1.680


Fondo Pensione Caimop
Dal 1 luglio 2020, la retribuzione annua convenzionale di riferimento per la determinazione del contributo al Fondo Pensione Caimop è quella di cui all’art. 39 del presente ccnl sia per i medici a tempo pieno (eccettuata l’indennità di esclusività) sia per i medici a tempo definito. Pertanto a partire dal 1 luglio 2020 i versamenti mensili dovuti al Fondo Pensione CAIMOP sono stabiliti, per tutti i dirigenti medici, nella misura di seguito specificata.























TEMPO PIENO

Azienda (in euro)

Dirigente medico

Dirigente medico con incarico di struttura complessa e DS 198,00 132,00
Dirigente medico con incarico di struttura semplice 161,00 107,00
Dirigente medico con incarico professionale (ex aiuto) 161,00 107,00
Dirigente medico con incarico professionale (ex assistente) 138,00 92,00
Dirigente medico con incarico professionale (meno di 5 anni di anzianità) 138,00 92,00


 























TEMPO DEFINITO

Azienda (in euro)

Dirigente medico

Dirigente medico con incarico di struttura complessa e DS 148,00 99,00
Dirigente medico con incarico di struttura semplice 118,00 78,00
Dirigente medico con incarico professionale (ex aiuto) 118,00 78,00
Dirigente medico con incarico professionale (ex assistente) 91,00 60,00
Dirigente medico con incarico professionale (meno di 5 anni di anzianità) 91,00 60,00