Modificato il modello relativo al Superbonus e approvate le specifiche tecniche


Apportate modifiche al modello per la comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020, e alle relative istruzioni. Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione (Agenzia delle Entrate – Provvedimento 12 ottobre 2020, n. 326047).

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 283847/2020, ha approvato le disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
In particolare, è stato approvato il modello da utilizzare per comunicare all’Agenzia delle Entrate le suddette opzioni, a decorrere dal 15 ottobre 2020.
Con il provvedimento del 12 ottobre 2020, n. 326047, l’Agenzia ha approvato le specifiche tecniche per l’invio del modello di comunicazione. Sono, inoltre, apportate alcune lievi modifiche al modello e alle relative istruzioni, al fine di gestire le opzioni relative a tutte le tipologie di interventi indicati all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.


Decreto flussi: 30.850 gli ingressi di lavoratori non comunitari consentiti


In attesa della pubblicazione in GU, del DPCM del 7 luglio 2020, registrato dalla Corte dei Conti e concernente la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale e non stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2020, con circolare congiunta del Ministero dell’interno, del Ministero del lavoro, e del Ministero delle politiche agricole – datata 12 ottobre 2020 – si adottano le seguenti disposizioni attuative.


LAVORO NON STAGIONALE E AUTONOMO
A titolo di programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per l’anno 2020, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota massima di 30.850 unità.
Nell’ambito della quota massima, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota di 12.850 unità, comprese le quote da riservare alla conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo, di cui una quota di 6.000 ingressi per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto, dell’edilizia e turistico-alberghiero per cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria.
La quota di 12.850 è così ripartita:
– nell’ambito della quota indicata, sono ammessi in Italia 100 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine;
– nell’ambito della quota indicata, è consentito l’ingresso in Italia nell’anno 2020, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, di 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela;
– nell’ambito della quota indicata, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia e turistico alberghiero, 6.000 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria.
Nell’ambito della quota prevista, è altresì autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di: 4.060 permessi di soggiorno per lavoro stagionale; 1.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; 200 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.
E’ inoltre autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di: 370 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; 20 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.
Le quote destinate alle conversioni (6.150 unità) in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo, previste dal DPCM, saranno ripartite a livello territoriale dalla Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro – tramite il sistema informatizzato SILEN – sulla base delle effettive domande che perverranno agli Sportelli Unici per l’immigrazione.
E’ consentito inoltre l’ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, nell’ambito della quota prestabilita, di 500 cittadini non comunitari residenti all’estero, appartenenti alle seguenti categorie:
– imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l’economia italiana, che preveda l’impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro e provenienti da fonti lecite, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
– liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
– titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
– artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
– cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa.


Istanze e modulistica
A partire dalle ore 9,00 del 13 ottobre 2020 sarà disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda all’indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it, che saranno trasmessi, esclusivamente con le consuete modalità telematiche, per le categorie dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale ed autonomo, compresi nelle quote indicate e all’art. 4 del DPCM 7 luglio 2020, dalle ore 9,00 del 22 ottobre 2020.
Per le categorie dei lavoratori di cui all’art. 3, comma 1, lett.b) – cittadini di Paesi con i quali, nel corso dell’anno 2020, entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria – le istanze potranno essere trasmesse a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’accordo di cooperazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Tutte le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2020.
Si rammenta che la procedura concernente le modalità di accesso al sistema dello Sportello Unico richiede il possesso di un’identità SPID.


LAVORO STAGIONALE
Sono inoltre ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per l’anno 2020, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini non comunitari residenti all’estero entro una quota di 18.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del Lavoro.
La quota, riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.
Nell’ambito della quota indicata, è riservata una quota di 1.000 unità per i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
Nell’ambito della medesima quota per lavoro subordinato stagionale, per il solo settore agricolo, è riservata – a titolo di sperimentazione ed al fine di prevenire forme d’intermediazione illecita – una quota di 6.000 unità ai lavoratori non comunitari dei Paesi di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), le cui istanze di nulla osta siano presentate, in nome e per conto dei datori di lavoro, dalle seguenti organizzazioni professionali dei datori di lavoro: Cia; Coldiretti; Confagricoltura; Copagri; Alleanza delle cooperative (comprende Lega cooperative e Confcooperative).
Le istanze che perverranno dalle Associazioni datoriali, per conto ed in nome dei datori di lavoro, saranno identificate sul sistema SPI e riconoscibili dagli Ispettorati Territoriali del Lavoro.
La quota di 6.000 unità sarà ripartita a cura del Ministero del Lavoro agli Ispettorati Territoriali del Lavoro, sulla base dei dati che il Ministero dell’Interno fornirà, relativi alle istanze inviate in ordine cronologico dalle sei associazioni. Con apposita direttiva del Ministro del Lavoro all’Ispettorato Nazionale del Lavoro saranno date indicazioni sull’istruttoria di tali istanze. In capo a tale associazioni c’è l’impegno di sovraintendere alla conclusione del procedimento, fino alla sottoscrizione del contratto di soggiorno e alla comunicazione di assunzione agli Enti competenti.
La restante quota di 12.000 unità (di cui 1.000 riservate per richieste di nulla osta stagionale pluriennale) sarà ripartita sempre a cura del Ministero del Lavoro agli Ispettorati Territoriali del Lavoro con apposita circolare, sulla base del fabbisogno scaturito dalle consultazioni effettuate a livello locale anche con le Regioni, parti sociali e organizzazioni sindacali.
Al riguardo si precisa che, nell’ambito delle medesime quote, è confermata la possibilità di presentazione di domande a favore di lavoratori che siano già entrati in Italia per lavoro stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti.


Istanze e modulistica
A partire dalle ore 9,00 del 13 ottobre 2020 sarà disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda all’indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it (mod. C–STAG) e saranno trasmesse, esclusivamente con le consuete modalità telematiche e previo accesso al sistema con identità SPID, come sopra descritto, per i lavoratori non comunitari stagionali, compresi nella quota complessiva indicata all’articolo 4, dalle ore 9,00 del 27 ottobre 2020. Le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2020.
Le procedure riguardanti l’accesso degli utenti, l’invio delle domande e la verifica dello stato di avanzamento della pratica sono rinvenibili sul sito internet del Ministero dell’Interno (www.interno.gov.it).

Licenziamento disciplinare, la legittimità prescinde dalla sussistenza del danno per il datore


Nella ricognizione circa la ricorrenza degli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, al fine di stabilire quale sia la tutela applicabile, indennitaria o reintegratoria, non può assumere rilievo il difetto di prova dei danni per la società derivati dalla inosservanza di leggi o di regolamenti o degli obblighi di servizio da parte del lavoratore (Corte di Cassazione, sentenza 08 ottobre 2020, n. 21739)


Una Corte d’appello territoriale aveva rigettato il reclamo presentato da una Società che si era vista condannare, in primo grado, alla reintegra di un lavoratore precedentemente licenziato all’esito di procedimento disciplinare, ai sensi di specifica norma di contrattazione collettiva. In particolare, la Corte territoriale aveva preso atto che il licenziamento era stato comminato per avere il lavoratore, con mansioni di portalettere, compilato scorrettamente il modello di consegna relativo a tre atti giudiziari spediti da un avvocato per raccomandata, con conseguente impossibilità di fornire al mittente prova della consegna degli atti, ed altresì per avere provveduto personalmente al recapito di tre plichi con pagamento in contrassegno, sottraendoli ai portalettere incaricati, esorbitando così dalle proprie mansioni ed inviando le somme riscosse agli aventi diritto con notevole ritardo. La Corte, dunque, ritenendo che la causazione di un danno al datore fosse elemento indefettibile del fatto attribuito al dipendente ai fini della comminazione del licenziamento disciplinare, e ravvisato nel caso di specie l’assenza di una danno subito dal datore di lavoro, ha ritenuto insussistente il fatto ascritto al lavoratore e conseguentemente applicato la tutela reintegratoria.
Avverso tale sentenza, la Società propone così ricorso in Cassazione, lamentando che il licenziamento è previsto per la gravità del comportamento del lavoratore in sé, a prescindere dal danno, e che la sentenza impugnata avesse incluso la gravità del danno nella nozione di fatto la cui sussistenza/insussistenza rileva ai fini della individuazione del tipo di tutela, indennitaria o reintegratoria.
Per la Suprema Corte il ricorso è fondato.
Secondo orientamento affermato di legittimità (ex multis, Corte di Cassazione, sentenza n. 18195/2019), l’elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi ha, al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo, valenza meramente esemplificativa, sicché non preclude un’autonoma valutazione del giudice di merito in ordine alla idoneità di un grave inadempimento o di un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, a far venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore. In tema di licenziamento, infatti, la nozione di giusta causa è nozione legale ed il giudice non è vincolato alle previsioni integranti giusta causa contenute nei contratti collettivi.
Nella preliminare ricognizione circa la ricorrenza degli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, quindi, il giudizio è effettuato sulla base di una pluralità di criteri, che non coincidono necessariamente con i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva.
Una volta poi verificati gli estremi anzidetti, il giudice verifica la tutela applicabile e, in particolare, se si tratti di quella generale indennitaria (art. 18, co. 5, Statuto dei lavoratori) ovvero se si tratti di quella reintegratoria (art. 18, co. 4, Statuto dei lavoratori), operante nei soli casi di “insussistenza del fatto contestato” ovvero di “fatto rientrante tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili”.
Nella fattispecie, la Corte di merito ha del tutto omesso di valutare se l’illecito contestato, per le sue caratteristiche oggettive e soggettive, integrasse una giusta causa o un giustificato motivo di recesso datoriale, anche in base al grado di negazione dei doveri di fedeltà e diligenza e al livello di scostamento dalle regole aziendali interne, arrestando la propria indagine al rilievo del difetto di prova di uno degli elementi costitutivi della fattispecie contrattuale collettiva e cioè dei “gravi danni” per la società derivati dalla inosservanza di leggi o di regolamenti o degli obblighi di servizio.

CCNL Centro elaborazione dati: nuove retribuzioni da ottobre


 



 


Dal mese di ottobre decorrono le nuove retribuzioni per i lavoratori dipendenti dei Centri Elaborazione Dati (CED), imprese ICT, professioni digitali e S.T.P.


Le parti hanno previsto quattro trances di aumenti retributivi.


La terza trances decorre dall’1/10/2020 ed è la seguente


 


 


Queste le nuove retribuzioni






























LIVELLO

PAGA BASE LORDA


CONTRATTUAL AL 1/10/2020

Quadri di direzione 2.732,08
Quadri 2.483,15
I 2.131,76
II 1.908,51
IIIS 1.829,84
III 1.713,02
IV 1.593,90
V 1.517,57
VI 1.281,59