Protocollo sicurezza covid-19 siglato dal Ministero dell’Interno

Siglato il 2/10/2020, tra il Ministero dell’Interno e la CGIL-FP, la CISL-FP, la UIL-PA, la CONFINTESA FP, la CONFSAL – UNSA, la FLP, la USB-PI, OO.SS. DIRIGENTI AREA I.a, la CGIL FP, la CISL FP, la UIL PA, AN MI ASSOMED SIVEMP FPM, DIRSTAT, CONFSAL-UNSA, UNADIS, FP CIDA, SINPREF, SNADIP-CISAL AP-Associazione Prefettizi, il protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza in ordine all’emergenzasanitaria da “covid-19” integrazione.

il Protocollo sottoscritto in data 28/5/2020 è integrato con le previsioni di seguito riportate:
a) l’operatività degli uffici centrali e periferici dovrà essere adeguata alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31/12/2020, il lavoro dei dipendenti e l’erogazione dei servizi dovranno essere organizzati attraverso la flessibilità deN’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale;
b) fino al 31/12/2020, il lavoro agile dovrà essere applicato al 50%, a rotazione, del personale impiegato in attività che possono essere svolte anche da remoto a condizione che l’erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente;
c) i responsabili di vertice delle articolazioni centrali e periferiche, anche tenendo conto della specifica esperienza sinora maturata nei rispettivi contesti organizzativi e territoriali, dovranno aggiornare la mappatura delle attività “smartizzabili”, curando, altresì, di assicurare in presenza le seguenti attività: segreteria organismi responsabili di vertice delle articolazioni centrali e periferiche; ufficio cifra e segreteria di sicurezza; servizi a diretto contatto con l’utenza non svolgibili in via telematica; servizi ausiliari e di anticamera e di manovalanza. In presenza di eventi di carattere straordinario e non programmabili, i predetti responsabili potranno ampliare le attività da svolgere in presenza per il settore interessato e per l’intera durata dell’evento;
d) i dirigenti degli uffici dovranno, a loro volta, curare la ricognizione del personale impiegato nelle attività individuate nella mappatura di cui al punto precedente, programmare le attività delle unità organizzative applicando modalità alternate di lavoro in presenza e da remoto e introducendo meccanismi che consentano l’accesso allo smart working, a rotazione, al 50% del personale impiegato in attività smartizzabili, tenendo conto di quanto precisato nel presente protocollo in materia di contrattazione;
e) è in facoltà del dipendente chiedere di prestare la propria attività lavorativa esclusivamente in presenza, purché siano assicurate le condizioni di sicurezza previste dalla normativa, dai protocolli e dal Documento di Valutazione del Rischio;


analogamente, il personale che in una prima fase ha scelto il lavoro in presenza può chiedere, successivamente, di essere ammesso al lavoro agile;
f) il lavoro agile è considerato come attività di servizio pari a quello prestato in presenza e non incide sulla natura giuridica e retributiva del rapporto di lavoro;
g) fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità, accertata dal medico competente neN’ambito della sorveglianza sanitaria, hanno diritto allo svolgimento delle prestazioni in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa;
h) fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità, ovvero una persona immunodepressa, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;
i) il lavoro agile si applica, al dipendente per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta a seguito di contatto verificatosi all’intemo del plesso scolastico, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa; qualora la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio minore di anni quattordici, disposta a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico; per tali periodi di congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa.

Dietro front del Fisco: contributi notarili in deduzione dal reddito professionale

Con Risoluzione 12 ottobre 2020, n. 66/E, l’Agenzia delle Entrate rivede la propria posizione in materia di deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali versati dai notai alla Cassa Nazionale del Notariato, e conferma che gli stessi sono deducibili ai fini della determinazione del reddito professionale e, quindi, del calcolo della base imponibile IRAP.

La disciplina in materia di contribuzione alla cassa professionale stabilisce che il notaio è tenuto al versamento in favore della Cassa Nazionale del Notariato, per gli atti soggetti ad annotamento nei repertori, di una quota degli onorari degli stessi. La quota è liquidata dal notaio sul totale complessivo degli onorari repertoriali di ciascun mese e versata all’archivio notarile del distretto, contemporaneamente alla presentazione degli estratti mensili dei repertori.
Secondo l’ormai superato orientamento dell’Amministrazione finanziaria, in considerazione delle loro finalità previdenziali e assistenziali attinenti esclusivamente alla sfera personale del notaio, tali contributi non potevano essere considerati un costo sostenuto in funzione della produzione del reddito di lavoro autonomo. Pertanto, non era riconosciuta la deducibilità nella determinazione del reddito di lavoro autonomo, bensì dal reddito complessivo come contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge.
Ovviamente, sulla base di detto principio, i contributi erano ritenuti esclusi dal calcolo della base imponibile Irap.


Tuttavia, la posizione del Fisco non ha trovato riscontro nell’interpretazione della giurisprudenza, che in diverse pronunce ha affermato il principio opposto.
In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che i contributi versati dai notai alla Cassa Nazionale del Notariato sono deducibili nella determinazione del reddito di lavoro autonomo, in quanto costi inerenti all’attività professionale.
I giudici della Suprema Corte hanno precisato che tali contributi rientrano nella previsione della norma in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo, dove si fa espresso riferimento alle “spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione”, ovvero alle spese che sono inerenti all’attività svolta.
L’interpretazione dei giudici tiene conto della peculiarità dei contributi dovuti dai notai alla Cassa Nazionale del Notariato, che sono liquidati sul totale complessivo degli onorari repertoriali di ciascun mese e versati contemporaneamente alla presentazione degli estratti mensili dei repertori, indipendentemente dai compensi percepiti e fatturati.


Aderendo al consolidato orientamento della giurisprudenza, dunque, l’Agenzia delle Entrate ha rivisto la propria posizione e confermato che in sede di controllo sarà riconosciuta ai contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge versati dai notai alla Cassa Nazionale del Notariato la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo e, quindi, del calcolo della base imponibile IRAP.
In sede di dichiarazione dei redditi, dunque, l’importo dei contributi deducibili è correttamente indicato nel quadro RE, colonna 4 del rigo RE19.

Contestazione sanzioni: escluso l’accertamento per adesione e la sospensione dei termini

L’atto di contestazione sanzioni deve essere impugnato entro sessanta giorni dalla notifica, anche se è stata proposta istanza di adesione al separato avviso di accertamento, emesso contestualmente, relativo ai tributi cui le sanzioni si riferiscono. Per l’atto di contestazione sanzioni, infatti, non vale la sospensione di novanta giorni del termine d’impugnazione (Corte di Cassazione – Ordinanza 30 settembre 2020, n. 20864)

La controversia trae origine dall’avviso emesso dall’Agenzia delle Entrate per la contestazione di sanzioni per violazioni relative all’utilizzo di fatture riferite ad operazioni oggettivamente inesistenti ed oggetto di separato avviso di accertamento.
In considerazione della proposizione dell’istanza di definizione dell’avviso di accertamento, i giudici tributari hanno accolto il ricorso del contribuente ritenendo che:
– i termini di impugnazione dell’atto di contestazione sanzioni fossero stati prorogati in ragione dell’istanza di accertamento con adesione;
– le sanzioni contestate costituissero una duplicazione di quelle, sensibilmente inferiori, già contestate con l’avviso di accertamento notificato;
– l’Ufficio non potesse modificare in riduzione le sanzioni comminate in quanto ciò avrebbe comportato la modifica, in sede contenziosa, della motivazione dell’originario provvedimento impositivo.

Su ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la Corte di Cassazione ha riformato la sentenza dei giudici tributari sulla base delle seguenti considerazioni.
La procedura di irrogazione delle sanzioni per violazioni tributarie prevede la notifica al trasgressore ed agli eventuali coobbligati, dell’atto di contestazione, da parte dell’ufficio o dell’ente competente, laddove la sanzione non sia irrogata contestualmente all’avviso di accertamento.
Entro il termine di proposizione del ricorso, il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido, possono decidere:
– di addivenire alla definizione agevolata della controversia, pagando un importo pari ad un terzo della misura indicata, con conseguente esclusione anche delle sanzioni accessorie;
– di presentare deduzioni difensive all’atto di contestazione delle sanzioni, al fine di provocare un provvedimento dell’ufficio o dell’ente competente, che può accogliere le deduzioni o irrogare le sanzioni con atto motivato anche in merito al mancato accoglimento delle deduzioni medesime (atto impugnabile davanti alla competente commissione tributaria);
– di impugnare senz’altro, davanti alla competente commissione tributaria, l’atto di contestazione sanzioni, il quale si trasforma ex lege in provvedimento d’irrogazione delle stesse.


La Corte Suprema ha osservato che il procedimento per irrogazione delle sanzioni ed il procedimento di accertamento del tributo sono del tutto autonomi, tanto che il primo non postula affatto la definitività del secondo, e sono soggetti, pertanto, ad una disciplina del tutto differente e non sovrapponibile.
In particolare, per il procedimento di irrogazione e definizione delle sanzioni non trova applicazione il diverso istituto dell’accertamento con adesione, che la normativa di riferimento prevede unicamente per gli avvisi di accertamento e per gli avvisi di rettifica.
In considerazione dell’autonomia dei due procedimenti, precisano i giudici della Cassazione, non può ritenersi che l’istanza di accertamento per adesione proposta nei confronti dell’avviso di accertamento produca i suoi effetti anche con riferimento all’impugnazione dell’atto di contestazione delle sanzioni; in particolare, non si applica a quest’ultimo la sospensione di 90 giorni del termine di impugnazione, che deve essere in ogni caso proposta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica dell’atto di contestazione.


Nel caso esaminato, ritenendo, erroneamente, applicabile la sospensione sia all’avviso di accertamento (oggetto di istanza di adesione), sia al separato atto di contestazione sanzioni, il contribuente ha impugnato anche quest’ultimo oltre il sessantesimo giorno, con la conseguenza che il ricorso risulta proposto in ritardo e, pertanto, inammissibile sin dal primo grado.

In conclusione, la Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui: “il procedimento per irrogazione delle sanzioni è del tutto autonomo rispetto al procedimento di accertamento dei tributi e allo stesso trovano applicazione unicamente gli artt. 16-18 del D.Lgs. n. 472 del 1997; ne consegue che l’istituto dell’accertamento per adesione di cui al D.Lgs. n. 218 del 1997 non trova applicazione nel caso di atto di contestazione sanzioni, anche se emesso contestualmente ad un avviso di accertamento relativo ai tributi cui le sanzioni si riferiscano, sicché l’eventuale proposizione dell’istanza non sospende il termine per la sua impugnazione”.


Cassa Edile di Ancona: nuova contribuzione a decorrere dall’1/10/2020



La Cassa Edile di Ancona pubblica la nuova tabella contributiva in vigore dall’1/1/02020 rimodulata per effetto della variazione dell’aliquota del Fondo Sanitario Nazionale


– PERCENTUALI DI VERSAMENTO ALLA CASSA EDILE DI ANCONA – IMPRESE EDILI  (decorrenza 1° ottobre 2020)
Descrizione ripartizione dei contributi tra datore di lavoro e lavoratore:
















































 

A carico azienda (mensile)

Operaio

Versamento

Contributo Cassa Edile 1,875% 0,375% 2,25%
Contributo Scuola Edile 0,650%   0,65%
Contributo CPT 0,150%   0,15%
Anzianità Professionale Edile Ordinaria 3,650%   3,65%
Quote sindacali naz. e prov. 0,815% 0,815% 1,63%
Fondo sanitario (minimo 120 ore) 0,60%   0,60%
Fondo nazionale prepensionamento 0,20%   0,20%
Fondo incentivo all’occupazione 0,10%   0,10%
TOTALE 8,04% 1,190% 9,23%


Per gli impiegati, la contribuzione al Fondo Sanitario Nazionale sarà dell’0,26%. Le imprese potranno a loro discrezione versare tale contribuzione tramite Cassa Edile o direttamente al Fondo Sanitario.


– PERCENTUALI DI VERSAMENTO ALLA CASSA EDILE DI ANCONA – AGENZIE INTERINALI (decorrenza 1° ottobre 2020 )
Descrizione ripartizione dei contributi tra datore di lavoro e lavoratore:
















































A carico azienda (mensile)

Operaio

Versamento

Contributo Cassa Edile 1,875% 0,375% 2,250%
Anzianità Professionale Edile Ordinaria 3,650%   3,650%
Quote sindacali naz. e prov. 0,815% 0,815% 1,630%
Fondo CIG 0,300%   0,300%
Formazione Professionale 3,868%   3,868%
Fondo sanitario (minimo 120 ore) 0,60%   0,60%
Fondo nazionale prepensionamento 0,20%   0,20%
Fondo incentivo all’occupazione 0,10%   0,10%
TOTALE 11,408% 1,190% 12,598%


Per gli impiegati, la contribuzione al Fondo Sanitario Nazionale sarà dell’0,26%. Le imprese potranno a loro discrezione versare tale contribuzione tramite Cassa Edile o direttamente al Fondo Sanitario.