Contributo a fondo perduto per emergenza Covid-19: istanze di autotutela


Nel caso in cui il richiedente abbia ricevuto esito negativo o un contributo inferiore a quello spettante, anche mediante l’intermediario delegato, può presentare istanza volta alla revisione, in autotutela, dell’esito di rigetto o dell’entità del contributo erogato sulla base di quella già inviata all’Agenzia delle entrate nel periodo di vigenza del processo. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 11 ottobre 2020, n. 65/E)

Con il decreto Rilancio (art. 25, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77) è stato introdotto un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall’Agenzia delle entrate e destinato ai soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid 19”. In merito l’Agenzia ha fornito le regole tecniche per la trasmissione delle istanze per il riconoscimento del contributo in argomento e i chiarimenti interpretativi in merito alle disposizioni in argomento.
Le istanze per il riconoscimento del contributo a fondo perduto potevano essere trasmesse entro sessanta giorni dalla data del 15 giugno 2020 (ovvero dalla data del 25 giugno 2020 per le istanze presentate da eredi che continuano l’attività per conto del soggetto deceduto): pertanto, il 13 agosto 2020 (ovvero il 24 agosto 2020 per gli eredi che continuano l’attività per conto del soggetto deceduto) ha rappresentato il termine ultimo per la trasmissione delle istanze.
Il sistema di accoglienza dell’Agenzia ha accettato istanze sostitutive di istanze inviate entro il 13 agosto (24 agosto per le istanze degli eredi) fino al quinto giorno lavorativo successivo ai predetti termini.
Nel corso del periodo sopra citato sono pervenute segnalazioni dagli operatori e dalle associazioni di categoria riguardanti istanze per le quali è stato regolarmente eseguito il mandato di pagamento ma che, a seguito di errori commessi dagli utenti e individuati solo dopo l’accreditamento della somma, hanno portato questi ultimi a ricevere un ammontare di contributo inferiore a quello spettante.
Ulteriori segnalazioni sono pervenute in relazione a istanze trasmesse a ridosso della scadenza dei 60 giorni, per le quali il sistema dell’Agenzia delle entrate ha inviato una seconda ricevuta di scarto oltre i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza e l’utente non è stato in grado di trasmettere l’istanza sostitutiva con la correzione dell’errore (es. per IBAN riportato in istanza non intestato al soggetto richiedente), in quanto il sistema l’ha respinta per decorrenza termini.
Tanto premesso, al fine di sanare le situazioni sopra descritte, il soggetto richiedente – anche mediante l’intermediario delegato – può presentare istanza volta alla revisione, in autotutela, dell’esito di rigetto o dell’entità del contributo erogato sulla base di quella già inviata all’Agenzia delle entrate nel periodo di vigenza del processo.
Il modello dell’istanza va trasmesso via PEC alla Direzione provinciale territorialmente competente in relazione al domicilio fiscale del soggetto richiedente (in qualità di titolare di PIVA), firmata digitalmente dal soggetto richiedente ovvero dall’intermediario indicato nel riquadro dell’impegno alla trasmissione presente nell’istanza: in quest’ultimo caso, sarà allegata all’istanza la copia del documento d’identità del soggetto richiedente.
Nel caso in cui il soggetto non disponga di firma digitale, potrà trasmettere via PEC l’istanza sottoscritta con firma autografa accompagnata da copia di documento d’identità.
Insieme al modello dell’istanza, occorrerà inviare una nota con la quale il soggetto richiedente il contributo specifica in modo puntuale e chiaro i motivi dell’errore ovvero l’impossibilità di trasmettere nei termini l’istanza sostitutiva di istanza per la quale il sistema ha consegnato una seconda ricevuta di scarto.
Esempio: istanza inviata il 13 agosto per la quale è stata ottenuta una prima ricevuta di presa in carico e, oltre il 20 agosto, una seconda ricevuta di scarto per IBAN non intestato al soggetto richiedente.
Al riguardo, le Direzioni provinciali dell’Agenzia delle entrate – prese in carico le istanze di autotutela – le esamineranno puntualmente, valutando le motivazioni presentate dagli utenti e verificando la coerenza dei dati contabili, dichiarati nelle istanze presentate, con gli elementi informativi presenti in Anagrafe Tributaria e l’eventuale documentazione prodotta dal contribuente.
Qualora dall’esame dell’istanza dovesse emergere l’irregolarità della stessa, l’ufficio potrà procedere con l’effettuazione di ulteriori attività istruttorie volte ad accertare l’eventuale tentativo di truffa, con le conseguenti sanzioni amministrative e penali in capo al soggetto richiedente e all’eventuale intermediario che ha presentato l’istanza per suo conto.
Ove dal predetto esame sia confermato l’esito comunicato in relazione alla istanza iniziale trasmessa nel periodo 15 giugno – 13 agosto (25 giugno – 24 agosto per le istanze presentate da eredi che continuano l’attività per conto del soggetto deceduto), ad esempio risultando corretto l’importo del contributo già erogato, l’Ufficio notificherà motivato diniego di annullamento/revisione, recante avvertenze per l’impugnazione davanti alla competente Commissione tributaria, esclusivamente per vizi propri, in conformità ai principi in materia di impugnabilità del diniego di autotutela.
Qualora dall’esame dell’istanza dovesse emergere la correttezza della stessa, l’Agenzia delle entrate provvederà ad effettuare il mandato di pagamento della quota parte del contributo a fondo perduto ancora spettante.


Emergenza COVID-19: indicazioni sull’accesso alla tutela previdenziale della malattia


Si forniscono nuove indicazioni per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia nell’attuale contesto emergenziale.


Non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore in quarantena o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio, mediante le forme di lavoro alternative alla presenza in ufficio. In caso di malattia conclamata, invece, il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno.
Relativamente ai casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa, non è possibile procedere con il riconoscimento della tutela della quarantena in quanto la stessa prevede un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.
Alcuni lavoratori assicurati in Italia recatisi all’estero sono stati oggetto di provvedimenti di quarantena da parte delle competenti autorità del Paese straniero. Sul punto, considerato il costante riferimento ai provvedimenti dell’operatore di sanità pubblica e alla conseguente sorveglianza sanitaria eseguita dalle ASL, l’accesso alla tutela previdenziale della malattia non può che provenire sempre da un procedimento eseguito dalle preposte autorità sanitarie italiane.
Infine, la circostanza che il lavoratore sia destinatario di un trattamento di CIGO, CIGS, CIGD o di assegno ordinario garantito dai fondi di solidarietà, determinando di per sé la sospensione degli obblighi contrattuali con l’azienda, comporta il venir meno della possibilità di poter richiedere la specifica tutela prevista in caso di evento di malattia in virtù del principio della prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull’indennità di malattia.

Commercialisti: controlli sul domicilio professionale per l’iscrizione all’albo


Forniti chiarimenti sui controlli sul domicilio professionale in base al quale è stata disposta l’iscrizione all’albo (CNDCEC – Nota 8 ottobre 2020, n. 114)

Stante il periodo di emergenza epidemiologica, il Consiglio Nazionale ha comunicato, con informativa n. 20 del 10 marzo 2020, di aver sospeso i controlli sull’operato degli Ordini in relazione alla revisione dell’albo e dell’elenco speciale, da effettuarsi ai sensi dell’art. 34, comma 2 del D.Lgs. 139/2005, e che l’attività di vigilanza sarebbe ripresa a partire dal mese di luglio.
La revisione dell’albo e dell’elenco assume ancor più rilevanza per le imminenti scadenze elettorali. Il Consiglio Nazionale, quindi, nella seduta del 1° ottobre 2020 ha ritenuto opportuno richiamare l’attenzione degli Ordini sulle indicazioni già fornite con l’Informativa n. 22 del 15 marzo 2019, nella quale oltre a fornire chiarimenti in merito alla nozione di domicilio professionale, veniva sottolineata l’importanza di svolgere controlli sull’effettivo mantenimento nel tempo del requisito, dato che esso costituisce, in alternativa alla residenza, il necessario criterio di collegamento tra il professionista e l’albo di riferimento.
È quindi fondamentale che l’Ordine proceda alla verifica della sussistenza del requisito del domicilio professionale inteso come sede dell’esercizio stabile, continuativo e prevalente dell’attività professionale. Dal punto di vista operativo, non essendo disponibile un pubblico elenco dei domicili professionali, l’Ordine potrà verificare sia quegli elementi di fatto che direttamente o indirettamente denuncino la presenza in un certo luogo dello svolgimento dell’attività professionale, sia quelli (quali frequenza, periodicità e continuità delle prestazioni erogate, numero dei clienti, giro di affari), atti a far ritenere “in modo inequivocabile’ che l’iscritto esercita in modo prevalente la professione nel domicilio dichiarato.
In merito alla modalità di effettuazione delle verifiche periodiche nell’ambito dei compiti di tenuta dell’Albo, essa può avvenire anche attraverso la richiesta all’Iscritto di rendere nuovamente le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sul possesso dei requisiti richiesti dalla legge per essere iscritti nell’Albo. In tema di verifiche sulle dichiarazioni rese, il CNDCEC rammenta che l’articolo 71 del citato DPR 445/2000 prescrive idonei controlli eseguiti anche a campione, ed in tutti casi in cui sorgano fondati dubbi sulla loro veridicità.
Per valutare la veridicità di quanto dichiarato dall’Iscritto, a titolo meramente esemplificativo, l’Ordine potrebbe apprezzare il valore della comunicazione formale del domicilio all’Agenzia delle Entrate, di un contratto di affitto o di un’utenza intestati al professionista, delle inserzioni pubblicitarie relative allo studio professionale, ecc….
Alla luce di quanto sopra esposto, bisogna effettuare tempestivamente le necessarie verifiche per il mantenimento dei requisiti di iscrizione e di procedere se necessario alla cancellazione d’ufficio dall’albo, previa comunicazione dell’avvio della procedura ai professionisti interessati nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 241/1990.


Commercialisti-Dogane: protocollo per l’internazionalizzazione


Siglato dal presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dal direttore generale dell’Agenzia Dogane e Monopoli il protocollo per avviare un’azione sinergica finalizzata alla realizzazione di eventi e progetti a supporto dell’internazionalizzazione del tessuto economico e produttivo del Paese. L’accordo tende anche a promuovere analisi e approfondimenti delle novità procedurali in ambito doganale per consentire il rafforzamento della competitività del sistema delle imprese italiane anche attraverso il supporto della categoria professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC – Comunicato 09 ottobre 2020).

L’Agenzia Dogane e Monopoli, infatti, in qualità di Autorità doganale nazionale ha la responsabilità primaria della supervisione degli scambi internazionali dell’Unione in modo da contribuire al commercio leale e libero, all’attuazione della politica commerciale comune e delle altre politiche comuni dell’Unione riguardanti il commercio e la sicurezza dell’intera catena logistica, favorendo il rafforzamento della competitività sui mercati internazionali del sistema delle imprese.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, invece, cura e coordina le attività di formazione continua e obbligatoria degli iscritti per consentire loro di svolgere la propria attività di assistenza alle imprese, supportandone l’internazionalizzazione e contribuendo allo sviluppo della competitività del tessuto economico e produttivo nazionale.
In quanto soggetti istituzionali impegnati nel sostegno dell’internazionalizzazione, l’Agenzia e il CNDCEC hanno interesse a pianificare azioni, eventi e focustematici che rendano agevole l’accesso agli strumenti e alle semplificazioni previste dalla normativa doganale per contribuire allo sviluppo economico italiano, condividendo conoscenze, informazioni e analisi dei cluster produttivi del Paese – per i quali il Consiglio Nazionale ha realizzato un progetto ad hoc – per individuare tematiche e istanze specifiche e orientare la programmazione di concrete e mirate iniziative congiunte.