Il credito d’imposta sulle locazioni e i Comuni in stato di emergenza da Covid-19


Il Consiglio e la Fondazione dei dottori commercialisti hanno esaminato in un documento la disciplina prevista dall’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto “Rilancio”) avente ad oggetto il “Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda”, con specifico riferimento alla normativa prevista a favore dei contribuenti aventi il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi (sismi, alluvioni o altri eventi naturali avversi) al momento della dichiarazione dello stato di emergenza per la pandemia da Coronavirus. (CDCEC E FNC – comunicato 8 ottobre 2020)

Il documento in oggetto esamina la disciplina prevista dall’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto “Rilancio”) avente ad oggetto il “Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda”, con specifico riferimento alla normativa prevista a favore dei contribuenti aventi il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi (sismi, alluvioni o altri eventi naturali avversi) al momento della dichiarazione dello stato di emergenza per la pandemia da Coronavirus.
Il citato articolo 28 prevede – a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in possesso di specifici requisiti – il riconoscimento di un credito d’imposta sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo volto a contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’elaborato, dopo avere brevemente analizzato la normativa prevista per il riconoscimento del citato credito, fornisce chiarimenti e precisazioni in merito alla specifica disciplina derogatoria fissata dall’ultimo periodo del comma 5 del citato articolo a favore dei contribuenti aventi domicilio fiscale o sede operativa in uno dei Comuni interessati dalle delibere emergenziali a causa di precedenti calamità intervenute nei territori in cui esercitavano la loro attività economica.
Si tratta di una norma derogatoria rispetto alle regole generali fissate dal decreto ai fini del riconoscimento del credito d’imposta in esame, in considerazione della pregressa situazione di difficoltà economica in cui i contribuenti già versavano al momento dell’insorgenza dell’emergenza epidemiologica, a causa di calamità verificatesi in passato.


Chiarimenti sulle restrizioni adottate per l’emergenza Covid-19


Sulla disposizione che introduce l’obbligo dell’uso all’aperto di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, il Ministero dell’Interno ha precisato che, tra i soggetti esentati, rientrano solo coloro che stiano svolgendo l’attività sportiva e non quella motoria, non esonerata, invece, dall’obbligo in questione.
Sulle possibili condotte elusive in merito alla sospensione delle attività di ballo, all’aperto e al chiuso, previste dall’ordinanza del ministero della Salute, l’eventuale offerta di attività danzanti da parte di esercenti di altra tipologia (ristoranti, bar, pub, e simili) è da ritenersi anch’essa interdetta e passibile di sanzioni (Ministero Interno – circolare 10 ottobre 2020, n. 62445).

Il D.L. n. 125/2020 ha introdotto misure urgenti connesse con la proroga al 31 gennaio 2021 della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID- 19, di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre scorso, pubblicata sulla medesima Gazzetta Ufficiale.


Il provvedimento, nel prorogare al 31 gennaio 2021 le disposizioni di contenimento del virus già in vigore, introduce quale possibile misura l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, fatti salvi i protocolli e linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande.


Tale misura di profilassi non trova applicazione nei confronti:
– dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
– dei bambini di età inferiore a sei anni;
– dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.


Va detto che sono esentati dall’obbligo di utilizzo del dispositivo solo coloro che abbiano incorso l’attività sportiva e non quella motoria, non esonerata, invece, dall’obbligo in questione.


Sulle possibili condotte elusive di quanto previsto dall’Ordinanza 16 agosto 2020 del Ministro della Salute, in tema di sospensione, all’aperto o al chiuso, dell’attività del ballo, nei locali, il Ministero ha chiarito che l’eventuale offerta di attività danzanti da parte di esercenti di altra tipologia (ristoranti, bar, pub e simili) è da ritenersi parimenti interdetta e, pertanto, passibile di sanzioni.


Acquisto di più immobili contigui: benefici “prima casa” con prova di unificazione

Le agevolazioni previste per l’acquisto della “prima casa” sono riconosciute anche nel caso di acquisto di distinte unità immobiliari confinanti, con l’impegno a procedere all’unificazione dei locali per costituire un’unica unità abitativa non di lusso. Ai fini del rispetto di tale condizione è irrilevante l’omessa esecuzione della “fusione catastale”, purché sia provata l’effettiva unificazione (Corte di Cassazione – Ordinanza 07 ottobre 2020, n. 21614)

La controversia trae origine dall’avviso di liquidazione con il quale l’Agenzia delle Entrate ha accertato la decadenza dei benefici fiscali “prima casa” per mancata “unificazione catastale” dei due immobili confinanti, acquistati usufruendo delle agevolazioni con l’impegno di destinare tali immobili a costituire, nel loro insieme, una unica unità abitativa (non di lusso).
L’atto è stato impugnato dal contribuente con ricorso accolto dai giudici tributari, i quali hanno ritenuto spettanti i benefici in considerazione del fatto che le unità immobiliari erano state effettivamente adibite dagli acquirenti a loro residenza principale e l’immobile cosi “unificato” non aveva le caratteristiche di alloggio di lusso.


La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate che ha eccepito l’illegittimità della pronuncia per aver riconosciuto il diritto alle agevolazioni per la prima casa, anche in assenza di prova dell’effettivo accorpamento delle unità immobiliari.
I giudici della Suprema Corte hanno affermato che i benefici per l’acquisto della “prima casa”:
– possono riguardare alloggi risultanti dalla riunione di più unità immobiliari, purché le stesse siano destinate dall’acquirente, nel loro insieme, a costituire un’unica unità abitativa. Dunque, il contemporaneo acquisto di due appartamenti non è di per sé ostativo alla fruizione dei benefici, a condizione che l’alloggio complessivamente realizzato rientri, per la superficie, per il numero dei vani e per le altre caratteristiche specificate nella tipologia degli alloggi “non di lusso”;
– possono essere riconosciuti anche quando siano più di una le unità immobiliari contemporaneamente acquistate, purché ricorrano due condizioni, e cioè l’effettiva destinazione, da parte dell’acquirente, di dette unità immobiliari, nel loro insieme, a costituire un’unica unità abitativa e la qualificabilità come alloggio non di lusso dell’immobile così “unificato”.
In altri termini, secondo i giudici, è onere del contribuente provare di aver dato seguito all’impegno, assunto in sede di rogito, di procedere all’unificazione delle unità immobiliari e, quindi, di aver effettivamente unificato gli immobili e che l’alloggio così complessivamente realizzato rientra, per la superficie, per il numero dei vani e per le altre caratteristiche, nella tipologia degli immobili “non di lusso”, restando del tutto irrilevante la mancata unificazione delle due unità abitative ai soli fini catastali.
Con riferimento a tale ultimo adempimento, la Corte di Cassazione ha precisato che, nella fattispecie dell’«accorpamento» di unità immobiliari finitime, il termine triennale di decadenza, corrispondente a quello concesso all’ufficio per l’esercizio dei poteri di accertamento, deve ritenersi rispettato se il contribuente realizza l’effettiva unificazione delle unità immobiliari, non essendo necessario che, entro lo stesso termine, si sia provveduto anche all’accatastamento dell’unica unità abitativa così realizzata.
In buona sostanza, il concreto accorpamento delle unità immobiliari funzionale alla realizzazione dell’unica abitazione principale del contribuente costituisce evento che rileva in via esclusiva (pur a fronte di una mera dichiarazione di variazione catastale) e che deve formare oggetto di prova da parte del contribuente.


Indennità mese di maggio a favore dei pescatori autonomi: istruzioni Inps


Ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata, il DL Rilancio riconosce un’indennità di 950 euro per il mese di maggio 2020 (art. 222, co. 8, DL n. 34/2020). L’indennità è erogata con le modalità previste dall’art. 28, co. 2, DL 17 marzo 2020, n. 18, conv., con mod., dalla L. 24 aprile 2020, n. 27. Pertanto, in ragione del predetto richiamo, l’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda e nel limite di spesa previsto (Circolare Inps n. 118/2020).


Stante il dettato normativo, che individua quali destinatari dell’indennità di cui trattasi i pescatori autonomi, i soci di cooperative destinatari dell’indennità – come precisato dalla circolare in argomento – sono esclusivamente i soci che operano quali lavoratori autonomi e non anche quelli con rapporto di lavoro subordinato.
L’Indennità non concorre alla formazione del reddito. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.


Domanda
L’indennità è erogata con le modalità previste dall’art. 28, co. 2, DL 17 marzo 2020, n. 18, conv., con mod., dalla L. 24 aprile 2020, n. 27. Pertanto, in ragione del predetto richiamo, l’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda e nel limite di spesa previsto.
I lavoratori potenziali destinatari dell’indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’Istituto.


Incumulabilità e incompatibilità
L’indennità in esame è incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata, degli enti di previdenza di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, nonché con la c.d. Ape sociale.
Si precisa, altresì, che l’indennità a favore dei pescatori autonomi e soci di cooperative non è cumulabile con l’indennità a favore dei lavoratori domestici, con le indennità di cui all’art. 44 del D.L. n. 18 del 2020, e con le indennità a favore dei lavoratori sportivi.
Inoltre, sempre per effetto del predetto richiamo all’art. 28 del decreto Cura Italia, l’indennità in argomento è incompatibile con le indennità COVID-19 di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto Cura Italia, con le indennità di cui all’art. 84 del decreto Rilancio Italia, nonché con il Reddito di emergenza (circolare Inps n. 118/2020).


Compatibilità
L’indennità in argomento, in analogia a quanto disposto per l’indennità COVID-19 di cui all’art. 28 del decreto Cura Italia, è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità, ed è altresì compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione NASpI, con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL e con l’indennità di disoccupazione agricola.
Infine, è compatibile e cumulabile con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o i sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale, nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.
Per quanto concerne la compatibilità dell’indennità con il Reddito di Cittadinanza, essa non è compatibile con un beneficio del Reddito di Cittadinanza in godimento pari o superiore a quello dell’indennità. Ai beneficiari dell’indennità, qualora fossero titolari di un Reddito di Cittadinanza di importo inferiore a 950 euro, non verrà erogata l’indennità COVID-19, ma verrà riconosciuto un incremento del Reddito di Cittadinanza di cui sono titolari fino all’ammontare di 950 euro (co. 13, art. 84, DL Rilancio).


Strumenti di tutela
Avverso i provvedimenti adottati dall’Inps in materia di indennità COVID-19 in oggetto, l’assicurato può proporre azione giudiziaria.