COVID-19: misure urgenti per chi ha soggiornato o transitato in paesi esteri


Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sono state previste per chi ha soggiornato o transitato in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna (MINISTERO DELLA SALUTE – Ordinanza 07 ottobre 2020).


 


Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna, si applicano le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro:
a) obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.
Le persone sopra indicate, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.
In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l’obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento.
La presente ordinanza produce effetti dall’8 ottobre 2020 e sino all’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e comunque non oltre il 15 ottobre 2020.
Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Estratti conto delle carte dipendente esonerate da imposta di bollo


Agli estratti conto della “carta dipendente” risulta applicabile l’esenzione dall’imposta di bollo prevista per i documenti relativi a rapporti tra enti ed imprese ed i propri dipendenti o ausiliari ed intermediari di commercio o spedizionieri (Agenzia Entrate – risposta 08 ottobre 2020, n. 457).

La carta dipendente è diretta a semplificare i movimenti finanziari tra l’impresa e i suoi dipendenti, mediante la tracciabilità e smaterializzazione degli stessi.
Riguardo all’applicabilità dell’imposta di bollo agli estratti conto, di regola è prevista l’applicazione dell’imposta di bollo fin dall’origine, nella misura di euro 2,00 per ogni esemplare, per gli estratti di conti, nonché lettere ed altri documenti di addebitamelo o di accreditamento di somme, portanti o meno la causale dell’accreditamento o dell’addebitamento e relativi benestare quando la somma supera euro 77,47. Tuttavia, i documenti relativi a rapporti tra enti ed imprese ed i propri dipendenti o ausiliari ed intermediari di commercio o spedizionieri non sono soggetti all’imposta.


Si evince, quindi, che non sono da assoggettare all’imposta di bollo, le note spese che vengono compilate dai dipendenti che, compiendo ad esempio trasferte, sostengono spese addebitabili al datore di lavoro e da rimborsare dal medesimo.


Tale principio risponde alla ratio di evitare artificiosi appesantimenti fiscali e amministrativi all’interno dell’impresa e di conseguenza rendere più snelli i rapporti che intercorrono tra la medesima e i propri dipendenti e collaboratori.


Per il medesimo principio, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esenzione dall’imposta di bollo, possa estendersi anche agli estratti conto delle carte dipendente, a prescindere dalla circostanza che la carta prepagata e il relativo estratto conto vengano emessi da un soggetto terzo che certifica e documenta i rapporti all’interno dell’impresa.


Differenze contributive sulla retribuzione virtuale, anche in settori diversi dall’edilizia


In linea generale ed a prescindere dal settore di attività del datore di lavoro, la contribuzione previdenziale è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, a nulla rilevando la libertà delle parti di modulare l’orario di lavoro e la stessa presenza al lavoro, considerato che l’obbligazione contributiva non solo è svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta ma va anche rapportata all’orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale se superiore (Corte di Cassazione, ordinanza 06 ottobre 2020, n. 21479)


Una Corte d’Appello territoriale aveva accolto la domanda di un datore di lavoro, volta ad opporsi ad un verbale ispettivo Inps e ad accertare negativamente la sussistenza del debito per contributi previdenziali. In particolare, la Corte aveva affermato l’inesistenza del debito contributivo in ragione della sospensione, disposta dal datore ed accettata dai suoi dipendenti, per mancanza di commesse, e della corrispettiva obbligazione retributiva.
Avverso tale sentenza ricorre l’INPS, deducendo che la medesima avesse erroneamente escluso la contribuzione nonostante l’autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello lavorativo.
Per la Suprema Corte il ricorso è meritevole di accoglimento.
Da tempo, infatti, è affermato il principio giurisprudenziale di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell’obbligazione retributiva (da ultimo, Corte di Cassazione, sentenza n. 3491/2014).
Da tale principio deriva la regola del cd. minimale contributivo, che prevede l’obbligo datoriale, a prescindere da eventuali pattuizioni individuali difformi nell’ambito del rapporto di lavoro, di rispetto della misura dell’obbligo contributivo previdenziale, in riferimento ad una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orario normale di lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva (art. 1, D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in L. 7 dicembre 1989 n. 389), con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale.
Il principio trova il suo fondamento nelle stesse finalità pubblicistiche della contribuzione previdenziale, posto che una retribuzione imponibile non inferiore a quella minima è necessaria per l’assolvimento degli oneri contributivi e per la realizzazione delle finalità assicurative e previdenziali, in quanto, se si dovesse prendere in considerazione una retribuzione imponibile inferiore, i contributi determinati in base ad essa risulterebbero tali da non poter in alcun modo soddisfare le suddette esigenze (Corte costituzionale, sentenza 20 luglio 1992, n. 342).
In relazione a ciò, dunque, in linea generale ed a prescindere dal settore di attività del datore, la regola del cd. minimale contributivo opera sia con riferimento all’ammontare della retribuzione c.d. contributiva, sia con riferimento all’orario di lavoro da prendere a parametro, intendendo per tale l’orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale se superiore, atteso che è evidente che se ai lavoratori vengono retribuite meno ore di quelle previste dal normale orario di lavoro e su tale retribuzione viene calcolata la contribuzione, non vi può essere il rispetto del minimo contributivo nei termini evidenziati (Corte di Cassazione, sentenza n. 15120/2019).
In definitiva, la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro (ex multis, Corte di Cassazione, sentenze n. 21700/2009, n. 9805/2011, che hanno superato la diversa soluzione adottata dalla sentenza n. 1301/2006 ed altre precedenti).
Va infatti esclusa la libertà delle parti di modulare l’orario di lavoro e la stessa presenza al lavoro con effetto sull’obbligazione contributiva, considerato che quest’ultima è svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta e deve essere connotata dai caratteri di predeterminabilità, oggettività e possibilità di controllo. Il che vale anche nel caso di attenuazione o cessazione temporanea dell’attività lavorativa per insussistenza di commesse, essendo tali eventi ricompresi nell’ambito del rischio imprenditoriale che grava sul datore di lavoro in via esclusiva, senza che ciò possa riflettersi sull’obbligo contributivo.

Soppressione di FONDINPS: istruzioni operative


In seguito alla soppressione della forma pensionistica complementare residuale denominata FONDINPS, a decorrere dal mese di ottobre 2020, le quote di TFR maturando dei nuovi iscritti taciti affluiscono alla forma pensionistica complementare denominata «Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell’industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini» in forma abbreviata «COMETA», iscritta al n. 61 dell’Albo dei fondi pensione tenuto dalla COVIP. L’Inps con messaggio n. 3600/2020 fornisce istruzioni operative in merito.


Con decreto 31 marzo 2020, n. 85, del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 1, comma 173, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è stata disposta la soppressione della forma pensionistica complementare residuale denominata “Fondo pensione complementare I.N.P.S.”, in forma abbreviata “FONDINPS”.
FONDINPS – si ricorda – è stata costituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del D.lgs 5 dicembre 2005, n. 252, quale forma pensionistica complementare residuale, a contribuzione definita, alla quale far confluire le quote di TFR maturando nell’ipotesi prevista dall’articolo 8, comma 7, lett. b), n. 3, del medesimo decreto legislativo.
Il citato decreto interministeriale n. 85/2020 disciplina la procedura di liquidazione del suddetto Fondo pensione e, in applicazione dell’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, la COVIP, con delibera del 19 agosto 2020 ha nominato il Commissario liquidatore.
FONDINPS è conseguentemente chiusa a nuove adesioni, pertanto a decorrere dal mese di ottobre 2020 i datori di lavoro non dovranno più versare a FONDINPS le quote di TFR maturando dei lavoratori silenti, ossia di quei lavoratori che non hanno comunicato al datore di lavoro nei termini di legge l’adesione ad alcuna forma pensionistica complementare o di voler mantenere il proprio TFR secondo le previsioni di cui all’articolo 2120 c.c.
L’Istituto ricorda che devono essere destinate alla forma pensionistica complementare residuale, individuata secondo i criteri di cui all’articolo 8, comma 7, lett. b), del D.lgs n. 252/2005, le quote di TFR maturando di quei lavoratori che non hanno manifestato, entro sei mesi dalla data di assunzione, la volontà di conferire il TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta o, in alternativa, di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro. Soltanto la scelta di mantenere il TFR presso il proprio datore di lavoro – si ricorda inoltre – può essere successivamente revocata ed il lavoratore può conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta.
A decorrere dal mese di ottobre 2020, le quote di TFR maturando dei nuovi iscritti taciti affluiscono alla forma pensionistica complementare denominata «Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell’industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini» in forma abbreviata «COMETA», iscritta al n. 61 dell’Albo dei fondi pensione tenuto dalla COVIP.
Per quanto attiene ai lavoratori già iscritti a FONDINPS, il decreto interministeriale n. 85/2020 prevede che il Commissario liquidatore di FONDINPS adotti, d’intesa con il Fondo COMETA, un apposito piano di attività per il passaggio a quest’ultimo Fondo delle posizioni individuali dei soggetti che risultano già iscritti a FONDINPS alla data di chiusura del Fondo alle nuoveadesioni. In particolare, il decreto interministeriale n. 85/2020 prevede che ai datori di lavoro di lavoratori iscritti a FONDINPS venga fornita un’informativa con una sintetica descrizione delle disposizioni che hanno determinato la chiusura di FONDINPS e con gli elementi identificativi del Fondo COMETA. Oltre all’informativa, è previsto che venga anche comunicato il comparto di destinazione delle posizioni individuali e dei flussi contributivi futuri, nella linea a contenuto più prudenziale tale “da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR”, nonché la possibilità di esercitare il diritto di trasferimento della posizione ad altra forma pensionistica complementare entro i termini indicati all’articolo 3, comma 4, del citato decreto interministeriale n. 85/2020.
I datori di lavoro si atterranno alle modalità operative già in uso di cui al messaggio n. 19165/2007. A decorrere dal mese di competenza ottobre 2020, non potrà essere più validato all’interno dell’elemento <SceltaPrevCompl>/<FormaPrevCompl> il codice “9999”, avente il significato di “FONDINPS – FONDO COMPLEMENTARE INPS”, ma dovrà essere utilizzato il codice “61”, avente il significato di “COMETA – FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELL’INDUSTRIA METALMECCANICA, DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI E DEI SETTORI AFFINI”.