Autoferrotranvieri: Fondo Sanitario TPL Salute – Contribuzione

Per effetto dell’accordo firmato il 28/10/2020, tra ASSTRA, ANAV, AGENS e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA-CISAL, UGL-FNA, e dell’addendum del 712/2020, parte il Fondo Sanitario TPL Salute per gli Autoferrotranvieri

Il giorno 28/10/2020, tra ASSTRA, ANAV, AGENS e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA-CISAL, UGL-FNA, si è sottoscritto il Verbale di accordo Costituzione Fondo Sanitario TPL Salute, che insieme all’addendum del 7/12/2020, detta le regole da applicare in materia di assistenza sanitari integrativa per i lavoratori del CCNL Autoferrotranviari-Internavigatori.
Le parti, a modifica ed integrazione dell’art. 38 dell’A.N. 28/11/2015, hanno stabilito che tutte le aziende che applicano il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Autoferrotranvieri-Internavigatori del 23/7/1976 (c.d. “Testo Unico”), per come modificato e/o integrato dai successivi contratti/accordi nazionali di rinnovo dello stesso, dovranno iscrivere tutti i propri dipendenti al Fondo di settore “TPL Salute” all’atto della costituzione dello stesso.
L’obbligo riguarda tutti i lavoratori non in prova, assunti con contratto a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti, nonché, ove espressamente previsto dal predetto CCNL, i lavoratori assunti con altre forme contrattuali individuate dal CCNL stesso.
Il contributo annuale che dovrà essere versato a Fondo TPL Salute per singolo dipendente, è stabilito in € 10,00 così suddiviso:
– € 9,10 quale contributo annuale per singolo dipendente da versarsi al Fondo TPL Salute;
– € 0,90 contributo di solidarietà che l’azienda verserà annualmente all’INPS per singolo dipendente.
Come indicato nella circolare n. 1/2020 di sintesi del Fondo, per poter attivare le coperture in favore dei lavoratori per l’anno 2021, è necessario che le aziende versino i seguenti contributi:
– Contributi pregressi: annualità 2017 e 2018, pari complessivamente ad € 18,20
– Contributi annuali ricorrenti: annualità 2021 pari complessivamente a € 9,10
Tutti i versamenti andranno effettuati entro e non oltre il giorno 11 gennaio 2021 e fanno riferimento al numero dei dipendenti in forza al 16 novembre 2020, le cui anagrafiche dovranno essere inviate entro e non oltre il 31 dicembre 2020, secondo la procedura presente sul sito www.tplsalute.it.


Per le aziende che alla data di costituzione del Fondo TPL Salute (3/12/2020), erogano, tramite casse, fondi aziendali o polizze assicurative, prestazioni di assistenza sanitaria integrativa (di cui all’articolo 9 del Decreto Legislativo 502/1992 ss.mm.ii), è consentita la sospensione dei versamenti e delle prestazioni previste dal Fondo TPL Salute (“sospensiva”) – per un massimo di 20 mesi dalla data di costituzione del Fondo TPL Salute. Tali aziende però dovranno comunque versare la rata per contributi pregressi dell’annualità 2017 a titolo di oneri di gestione entro l’11 gennaio 2021 pari ad € 9,10, oltre al contributo di solidarietà di € 0,90 da versarsi direttamente all’INPS.


Alla data di cessazione della sospensiva e comunque entro il periodo massimo di 20 mesi, le suddette aziende si allineeranno alle tempistiche di contribuzione previste dalla contrattazione.

Danno da dequalificazione, non sufficiente la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale


18 dice 2020 Il prestatore di lavoro che richieda il risarcimento del danno, anche nella sua componente di danno alla vita di relazione o di danno biologico, in conseguenza della lesione del proprio diritto di eseguire la prestazione lavorativa in base alla qualifica professionale rivestita, deve provare l’esistenza di tale danno, non meramente emotivo ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare reddituale del soggetto e che ne alteri le abitudini e gli assetti relazionali, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno (Corte di Cassazione, ordinanza 16 dicembre 2020, n. 28810)


Un funzionario di banca, addetto gestione del credito e della valutazione delle posizioni di rischio, convenne in giudizio il proprio datore di lavoro, deducendo di essere stato demansionato a seguito del trasferimento di sede e di aver ricevuto un danno anche alla salute.
Il Giudice di prime cure, pur accertato il demansionamento ma escluso il mobbing denunciato, respinse la domanda risarcitoria per mancanza di prova di un danno derivante dall’inadempimento datoriale, se non con riguardo al danno biologico, quantificato e liquidato sulla base delle tabelle del Tribunale.
In appello, la Corte sostanzialmente confermava le conclusioni del Giudice di primo grado, salvo rideterminare la misura del danno non patrimoniale.
Avverso la sentenza ricorre così in Cassazione il lavoratore, lamentando l’erroneità della sentenza della Corte territoriale, la quale sarebbe incorsa nella violazione di legge poiché, pur avendo riconosciuto l’esistenza di un danno anche alla professionalità, stante l’accertata situazione di sostanziale inattività nel periodo in esame, non ne aveva tenuto doverosamente conto nello stabilire la misura del danno da liquidare.
Per la Suprema Corte il ricorso non merita accoglimento.
Secondo orientamento costante di legittimità, infatti, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell’esistenza di un pregiudizio. Quest’ultimo deve essere di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno.
In altri termini, tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, sicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento, ma anche di fornire la prova del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l’inadempimento datoriale (Corte di Cassazione, sentenza 05 dicembre 2017, n. 29407).
La relativa prova può essere offerta con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, anche per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (quali: caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all’interno ed all’esterno del luogo di lavoro dell’operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all’esistenza del danno (Corte di Cassazione, sentenza 19 dicembre 2008, n. 29832).
In definitiva, il prestatore di lavoro che chieda la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno, anche nella sua eventuale componente di danno alla vita di relazione o di cosiddetto danno biologico, in conseguenza della lesione del proprio diritto di eseguire la prestazione lavorativa in base alla qualifica professionale rivestita, lesione idonea a determinare la dequalificazione del dipendente stesso, deve fornire la prova dell’esistenza di tale danno e del nesso di causalità con l’inadempimento, prova che costituisce presupposto indispensabile per procedere ad una valutazione equitativa.

Rinnovato il CCNL Moda Artigianato – Conflavoro



Firmato il rinnovo del CCNL Moda Artigianato per gli addetti della Pelletteria, Calzaturiero, Tessile, Abbigliamento e Affini sottoscritto da Conflavoro


Il nuovo CCNL decorredall’1/1/2021 al 31/12/2023 e prevede i seguenti minimi retributivi













































Livello

Abbigliamento

Tessile Calzaturiero

Lavorazione a mano/su misura

Occhialeria

1/Quadri 1.799,00 1.797,10 1.795,85  
2 1.634,00 1.695,90 1.675,70 1.746,45
3 1.543,20 1.550,40 1.534,90 1.581,55
4 1.462,65 1.434.60 1.418,45 1.478,15
5 1.368,10 1.376,10 1.359,95 1.388,50
6 1.309,10 1.317,80 1.300,95 1.338,70
7 1.238,10 1.242.95 1.300,00 1.283,55


Ai lavoratoti inquadrati come Quadri spetta In aggiunta alla retribuzione tabellare una indennità di funzione pari ad euro 20,65































Livello

Chimica, Gomma-Plastica. Vetro

Ceramica Terracotta, Gres

1/Quadri 1.944,10 1.725,45
2 1.816.25 1.575,00
3 1.634,25 1.492,20
4 1.548,80 1.413,85
5 1.462.40 1.380,50
6 1.397,95 1.336,25
7 1.306,00 1.259,70


Ai lavoratoti inquadrati come Quadri spetta In aggiunta alla retribuzione tabellare una indennità di funzione pari ad euro 20,66


Sfera di applicazione
Tessile – Abbigliamento – Calzaturiero ed affini, che riguardano, a titolo non esaustivo, i seguenti settori


– Tutto il tessile tradizionale ed atta moda come lana, cotone, seta, tinto-stamperie, tessili vari, ecc.,
– Lavorazione o confezione su taglia di indumenti di qualsiasi tipo ivi compresa la corsetter in confezione biancheria da cucina, tavola e letto,
– Lavorazione e confezione di calzature o pantofole di qualsiasi tipo, §- Lavorazione o confezione di ombrelli e ombrelloni.
– Lavorazione o confezione di pellicceria, lavorazione di oggetti in pelle, cuo’o e surrogati di qualsiasi tipo.
– Bottoni, lavorazione e confezione di guanti, riparazioni calzature, oggetti in pelle e/o cuoio.
– Fiori artificiali, lavorazione e confezione arredi sacri
– Studi di disegni tessili, lucidi, messa in carta, battitura e lettura di disegni jaccuarci.
– Spazzole, pennelli, produzione fiori secchi, addobbi natallil, maschere, penre e matite, produzione di parrucche.
– produzione di bambole, articoli in peluche, giocattoli, ornamenti natalizi articoli e giochi didattici articoli e giochi della prima Infanzia, articoli e giochi per il carnevale, articoli affini loro accessori nonché tutto ciò che. come corredo, ai giocattoli sia atto ad illustrarne i s gnifìcato o completar o con qualsiasi materia prima (metallo, materie plastiche, materie sintetiche legno, stoffa, eco) sia fabbricato;
Occhiali o artìcoli inerenti all’occhialerla ed affini (es.: montatura, lenti, minuterie, galvanica, coloritura astucci, ecc.) e che svolgono Fattività di ottica.
Area Chimica – Ceramica 
chimica e settori collegati (cosmetici e profumi, colle e vernici, prodotti per detergenze. cere, candele, ecc.);
– gomma plastica, prodotti e attrezzature in plastica ad uso civile e ad uso industriale, vetro, vetroresina, presidi sanitari (prodotti in gamma o plastica per l’igiene e la profilassi), prodoti biomedicali, erboristerìa, lavorazione lampade; 
– trattamento acque, depurazione, pirotecnica, trattamento e compostaggio dei rifiuti e de! fanghi. 


– ceramica, terracotta. porcellane, gres, d decorazioni d piastrelle, abrasivi, refrattari;


Periodo di prova
– primo e secondo livello: 6 mesi;
– altri livelli: 3 mesi
I periodi indicati per i rispettivi livelli devono intendersi di effettivo lavoro


Lavoro straordinario
Per le prestazioni lavorative straordinarie sono previste le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria della retribuzione di fatto del presente contratto:
– lavoro straordinario diurno feriale (fino ad 4 ore settimanali) 30%
– lavoro straordinario diurno feriale (oltre le 4 ora settimanale) 35%
– lavoro straordinario festivo o domenicale 50%
– lavoro straordinario festivo notturno 50%
– lavoro notturno: 33%.
– Lavoro diurno domenicale e festivo: 35%
– Lavoro notturno festivo: 50%


Apprendistato professionalizzante
Il contratto di apprendistato può essere Instaurato per i livelli dal 6° al 2°


La durata massimo è stabilita come segue.















Area Tessile Moda

Gruppo 1 Livelli 2, 3, 4 Durata 5 anni
Gruppo 2 Livello 5 Durata 5 anni
Gruppo 3 Livello 6 Durata 3 anni















Area Chimica, Gamma-Plastica Vetro

Gruppo 1 Livelli 2, 3, 4   Durata 5 anni
Gruppo 2 Livello 5 Durata 4 anni
Gruppo 3 Livello 6 Durata 3 anni


 















Area Ceramica, Terracotta, Gres

Gruppo 1 Livello 2 e 3 Durata 5 anni
Gruppo 2 Livelli 4 5 Durata 4 anni
Gruppo 3 Livello 6′ Durata 3 anni


La durata massima di apprendistato per gli impiegati amministrativi, in tutte le aree e per tutti i livelli, è pari e non superiore ad anni 3.


Area Tessile Moda


 







































Gruppi

I sem.

II sem.

III sem.

IV ° sem.

V sem.

VI sem.

VII sem.

VIII sem.

IX sem.

X sem.

70% 70% 7S% 75% 85% 65% 88% 93% 93% 100%
70% 70% 75% 75% 91% 91% 96% 100% 100% 100%
70% 70% 75% 96% 100% 100%        


Area Chimica, Gomma-Plastica, Vetro







































Gruppi

1 sem.

Il sem.

III sem.

IV sem,

V sem.

VI sem.

VII sem.

VIII som.

IX sem.

X sEm.

70% 70% 75% 75% 85% 85% 90% 90% 95% 100%
70% 70% 75» 75% 80% 80% 90% 100%    
70% 70% 75% 75% 80% 100%        


Area Ceramica, Terracotte, Gres e Decorazione di piastrelle


 







































Gruppi

I sem.

II sem.

III sem.

IV ° sem.

V sem.

VI sem.

VII sem.

VIII sem.

IX sem.

X sem.

70% 70% 75% 75% 85% 85% 85% 85% 90% 100%
70% 70% 75% 75% 85% 85% 90% 100%    
70% 70% 75% 75% 80% 100%        


 

Siglato il patto per il lavoro ed il clima nella Regione Emilia Romagna

Siglato il 14/12/2020 dalla Regione Emilia Romagna e le Associazioni datoriali dell’Emilia Romagna e le Organizzazioni Sindacali dell’Emilia Romagna, il patto per il lavoro e per il clima.

Il Patto per il Lavoro e per il Clima è stato siglato dalla Regione Emilia-Romagna con 55 firmatari: enti locali, sindacati, imprese (industria, artigianato, commercio, cooperazione), i quattro atenei regionali (Bologna, Modena e Reggio Emilia, Ferrara, Parma), l’Ufficio scolastico regionale, associazioni ambientaliste (Legambiente, Rete Comuni Rifiuti Zero), Terzo settore e volontariato, professioni, Camere di commercio e banche (Abi).
Nel tempo dell’emergenza e della lotta alla pandemia, in Emilia-Romagna si disegna un progetto di rilancio e sviluppo della regione fondato sulla sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Per creare lavoro di qualità, accompagnarla nella transizione ecologica, contrastare le diseguaglianze e ridurre le distanze fra le persone, le comunità e le aree territoriali, ricucendo fratture acuite dalla crisi in atto. Con un investimento senza precedenti sulle persone, il welfare e la sanità pubblica, l’innovazione tecnologica e digitale, con la scienza al servizio dell’uomo, in ogni campo, i saperi e la scuola, la formazione, le eccellenze della manifattura, l’economia verde e circolare, il turismo, il commercio, l’agricoltura, il mondo delle professioni e il terziario, la messa in sicurezza del territorio. Con l’obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050 e il 100% di energie rinnovabili entro il 2035.
Il Patto si fonda sulla qualità delle relazioni tra istituzioni, rappresentanze economiche e sociali. Gli obiettivi delineati nel documento saranno oggetto di ulteriori e successivi accordi per definire più nel dettaglio, con lo stesso metodo di confronto e condivisione, come programmare le risorse europee, statali e regionali, ordinarie e straordinarie, che l’Emilia-Romagna avrà a disposizione per un rilancio degli investimenti pubblici e privati, in un momento che rappresenta anche una grande occasione storica.
Il Patto per il Lavoro e per il Clima indica come proprio orizzonte il 2030, assumendo una visione di medio e lungo periodo, indispensabile per affrontare la complessità dei temi aperti, allineando il percorso dell’Emilia-Romagna agli obiettivi previsti dall’Agenda 2030 dell’Onu, dall’Accordo di Parigi e dall’Unione europea per la riduzione delle emissioni climalteranti di almeno il 55% entro il 2030.