
Con l’Ordinanza 06 ottobre 2020, n. 21412, la Corte di Cassazione ha affermato che ai fini della prova contraria alle presunzioni dell’accertamento sintetico riguardo alla capacità contributiva, non è possibile addurre la disponibilità di redditi da partecipazione non dichiarati, attribuiti per effetto di accertamento di maggior reddito della società partecipata.
FATTO
La controversia trae origine dall’accertamento in forma sintetica di maggior reddito non dichiarato dal contribuente, basato sull’incongruenza tra le spese sostenute e la capacità di spesa in base al reddito dichiarato: cd. “redditometro”.
Il contribuente ha impugnato l’accertamento sostenendo di essere socio di società di capitali a ristretta base partecipativa nei confronti della quale, per il medesimo anno d’imposta, era stato accertato maggior reddito, che nella misura in cui doveva considerarsi distribuito a lui, giustificava le maggiori disponibilità accertate dall’Ufficio mediante il redditometro.
I giudici tributari hanno accolto la tesi del contribuente rilevando che: l’accertamento del reddito consequenziale, percepito dal contribuente nella sua qualità di socio, in applicazione della presunzione di distribuzione tra i soci dei proventi societari non dichiarati in proporzione delle quote possedute, comportasse la dimostrazione della disponibilità di un reddito in grado di annullare la presunzione di occultamento di un reddito imponibile discendente dall’applicazione del redditometro.
DECISIONE DELLA CASSAZIONE
Su ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la Corte di Cassazione ha riformato la decisione dei giudici tributari evidenziando un’errata applicazione dell’onere di prova nell’ambito dell’accertamento sintetico del reddito.
Secondo la disciplina in materia di accertamento sintetico, l’ufficio può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.
Pertanto, una volta effettuato nei modi di legge il calcolo del reddito con modalità sintetica, ed accertate le spese sostenute dal contribuente, quest’ultimo può conseguire la non applicazione delle presunzioni legali di percezione di un maggior reddito non dichiarato dimostrando che il finanziamento delle spese da lui sostenute è avvenuto:
1) con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta;
2) con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.
In queste categorie, espressamente indicate dalla legge, non rientra la disponibilità di un reddito ulteriore non dichiarato che sia conseguenza della presunzione di distribuzione del maggior reddito percepito in quanto partecipe di una società di capitali avente ristretta base partecipativa.
Secondo l’orientamento espresso dalla giurisprudenza, in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici riguardanti il cd. redditometro, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l’accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.
L’accertamento del reddito con metodo sintetico, non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta e, più in generale, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.
Pertanto, la tesi affermata dai giudici tributari deve ritenersi errata, in quanto comporta che in presenza dell’accertamento della percezione di un maggior reddito dipendente da partecipazione societaria e non dichiarato, il contribuente possa avvalersi della condotta illegale ed invocare proprio quel reddito quale causa di inutilizzabilità dell’accertamento sintetico effettuato nei suoi confronti.
In conclusione, la Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui: “l’accertamento di redditi percepiti dal contribuente e non dichiarati, consequenziali all’accertamento di maggiori redditi ottenuti da una società di capitali avente ristretta base partecipativa, non è in grado di dimostrare una capacità di spesa del contribuente idonea ad escludere l’applicabilità delle presunzioni derivanti dall’accertamento sintetico del reddito (c.d. “redditometro”), perché tali proventi non sono riconducibili alle categorie dei redditi: diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, oppure esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile, indicate dalla legge come idonee ad escludere l’applicabilità della presunzione di conseguimento di un maggior reddito ai fini dell’accertamento sintetico”.





