Redditometro: capacità di spesa non giustificabile dal reddito da partecipazione accertato

Con l’Ordinanza 06 ottobre 2020, n. 21412, la Corte di Cassazione ha affermato che ai fini della prova contraria alle presunzioni dell’accertamento sintetico riguardo alla capacità contributiva, non è possibile addurre la disponibilità di redditi da partecipazione non dichiarati, attribuiti per effetto di accertamento di maggior reddito della società partecipata.

FATTO

La controversia trae origine dall’accertamento in forma sintetica di maggior reddito non dichiarato dal contribuente, basato sull’incongruenza tra le spese sostenute e la capacità di spesa in base al reddito dichiarato: cd. “redditometro”.


Il contribuente ha impugnato l’accertamento sostenendo di essere socio di società di capitali a ristretta base partecipativa nei confronti della quale, per il medesimo anno d’imposta, era stato accertato maggior reddito, che nella misura in cui doveva considerarsi distribuito a lui, giustificava le maggiori disponibilità accertate dall’Ufficio mediante il redditometro.
I giudici tributari hanno accolto la tesi del contribuente rilevando che: l’accertamento del reddito consequenziale, percepito dal contribuente nella sua qualità di socio, in applicazione della presunzione di distribuzione tra i soci dei proventi societari non dichiarati in proporzione delle quote possedute, comportasse la dimostrazione della disponibilità di un reddito in grado di annullare la presunzione di occultamento di un reddito imponibile discendente dall’applicazione del redditometro.

DECISIONE DELLA CASSAZIONE

Su ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la Corte di Cassazione ha riformato la decisione dei giudici tributari evidenziando un’errata applicazione dell’onere di prova nell’ambito dell’accertamento sintetico del reddito.
Secondo la disciplina in materia di accertamento sintetico, l’ufficio può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.
Pertanto, una volta effettuato nei modi di legge il calcolo del reddito con modalità sintetica, ed accertate le spese sostenute dal contribuente, quest’ultimo può conseguire la non applicazione delle presunzioni legali di percezione di un maggior reddito non dichiarato dimostrando che il finanziamento delle spese da lui sostenute è avvenuto:
1) con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta;
2) con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.
In queste categorie, espressamente indicate dalla legge, non rientra la disponibilità di un reddito ulteriore non dichiarato che sia conseguenza della presunzione di distribuzione del maggior reddito percepito in quanto partecipe di una società di capitali avente ristretta base partecipativa.
Secondo l’orientamento espresso dalla giurisprudenza, in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici riguardanti il cd. redditometro, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l’accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.
L’accertamento del reddito con metodo sintetico, non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta e, più in generale, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.
Pertanto, la tesi affermata dai giudici tributari deve ritenersi errata, in quanto comporta che in presenza dell’accertamento della percezione di un maggior reddito dipendente da partecipazione societaria e non dichiarato, il contribuente possa avvalersi della condotta illegale ed invocare proprio quel reddito quale causa di inutilizzabilità dell’accertamento sintetico effettuato nei suoi confronti.
In conclusione, la Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui: “l’accertamento di redditi percepiti dal contribuente e non dichiarati, consequenziali all’accertamento di maggiori redditi ottenuti da una società di capitali avente ristretta base partecipativa, non è in grado di dimostrare una capacità di spesa del contribuente idonea ad escludere l’applicabilità delle presunzioni derivanti dall’accertamento sintetico del reddito (c.d. “redditometro”), perché tali proventi non sono riconducibili alle categorie dei redditi: diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, oppure esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile, indicate dalla legge come idonee ad escludere l’applicabilità della presunzione di conseguimento di un maggior reddito ai fini dell’accertamento sintetico”.

Covid-19: istruzioni per i giochi pubblici


L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la circolare 07 ottobre 2020, n. 39 ha fornito chiarimenti sull’impatto dell’aumento dei contagi sulle attività di gioco pubblico mediante apparecchi di intrattenimento e indicazioni sul termine decadenziale, sulla restituzione del deposito cauzionale e sui livelli di servizio.


 


A fronte dell’emergenza epidemiologica, l’Agenzia ha emanato disposizioni per la riapertura delle attività di raccolta del gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento, in linea con le previsioni di legge con cui sono state adottate misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; da ultimo il D.P.C.M. 7.08.2020, che ha reiterato per le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo l’obbligo del rispetto delle Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive delineate in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.


Ad oggi, sebbene l’attività di raccolta del gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento sia riaperta su tutto il territorio nazionale, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha posto l’esigenza di riesaminare le precedenti direttive in considerazione delle oggettive difficoltà riscontrate nel garantirne il regolare svolgimento, a fronte delle criticità nella gestione delle attività di raccolta del gioco derivanti dalla necessità di assicurare l’osservanza delle norme di distanziamento sociale previste dalle predette Linee guida.


Le criticità rilevate attengono alla parziale riapertura degli esercizi pubblici ove si svolge l’attività di gioco, al ridotto funzionamento degli apparecchi da intrattenimento anche nelle sale “attive”, in ragione dell’impossibilità di garantire pienamente il mantenimento della distanza interpersonale richiesta, nonché, considerata tale circostanza, alla riscontrata volontà di privilegiare, negli esercizi c.d. generalisti, le attività prevalenti in luogo delle attività di raccolta del gioco.


Tali contingenze si riflettono in termini di causa-effetto sullo spegnimento e/o sul collocamento in stato di magazzino di un significativo e fuori dall’ordinario, numero di apparecchi con vincita in denaro per i quali, nel perdurare della situazione emergenziale, non è possibile assicurare il collegamento alla rete telematica, con conseguenze in termini di decadenza dei relativi titoli autorizzatori ove il mancato collegamento si protragga per un periodo superiore a novanta giorni, anche non consecutivi.


In relazione a tale aspetto, l’Agenzia ha ravvisato la necessità di adottare, in via straordinaria, una misura di sterilizzazione dei giorni di mancato funzionamento per gli apparecchi presenti nel territorio nazionale, sino al termine del periodo emergenziale.


Allo stesso modo si procede con riferimento ai livelli di servizio che codesti concessionari devono assicurare nella conduzione della rete telematica.


In G.U. la proroga dello stato d’emergenza e le misure di contrasto al contagio da Covid-19


Nella G.U. n. 248/2020, sono stati pubblicati la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, che dispone la proroga, fino al 31 gennaio 2021, dello stato d’emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS), e il D.L. 07 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato il decreto-legge n. 125/2020 che introduce misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.
Il testo proroga, al 31 gennaio 2021, le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARS-CoV-2. In relazione all’andamento epidemiologico e secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente, tali misure potranno essere stabilite per specifiche parti o per tutto il territorio nazionale e per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, comunque reiterabili e modificabili.
Nelle more dell’adozione del primo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (dpcm) successivo all’introduzione delle nuove norme, e comunque fino al 15 ottobre 2020, viene prorogata la vigenza del dpcm del 7 settembre 2020. Inoltre, si introduce l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, e si ampliano le circostanze che prevedono l’obbligo di indossarli. Dall’8 ottobre 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 125/2020, i dispositivi di protezione individuale dovranno essere indossati non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, come già in passato, ma più in generale nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all’aperto. Si fa eccezione a tali obblighi, sia in luogo chiuso che all’aperto, nei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Sono inoltre fatti salvi i protocolli e linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali. Ciò significa che nei luoghi di lavoro continuano ad applicarsi le vigenti regole di sicurezza. Al contempo, sono fatte salve le linee guida per il consumo di cibi e bevande. Da tali obblighi restano esclusi i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e coloro che per interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità. Inoltre, l’uso della mascherina non sarà obbligatorio durante lo svolgimento dell’attività sportiva.
Il decreto interviene anche sulla facoltà delle regioni di introdurre misure derogatorie rispetto a quelle previste a livello nazionale, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Si prevede che le regioni, nei limiti delle proprie competenze regionali e di quanto previsto dal decreto-legge n. 33 del 2020, possano introdurre temporaneamente misure maggiormente restrittive, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai dpcm, anche ampliative, introducendo in tale ultimo caso la previsione della necessaria “intesa” con il Ministro della salute.
Sempre ai fini del contenimento del contagio, previa valutazione dell’impatto ai sensi delle norme europee sulla privacy, si prevede l’interoperabilità dell’applicazione “Immuni” con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell’Unione europea e si estende il periodo di utilizzo dell’applicazione “Immuni”.
Il testo differisce, inoltre, al 31 ottobre 2020 i termini per l’invio delle domande relativi ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria collegati all’emergenza COVID-19.
È infine prorogata al 31 dicembre 2020 l’operatività di specifiche disposizioni connesse all’emergenza COVID, in scadenza al 15 ottobre 2020.


Approvazione NADEF 2020, regolamentazione professioni e modifiche al codice della nautica da diporto


Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 5 ottobre 2020, oltre alle disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, ha approvato la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2018/958 relativa a un test della proporzionalità prima dell’adozione di una nuova regolamentazione delle professioni, nonché disposizioni integrative e correttive del codice della nautica da diporto (Comunicato Presidenza Consiglio Ministri n. 65/2020).


NADEF 2020
Il Consiglio dei ministri, ha approvato la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF) 2020.


Gli interventi saranno principalmente rivolti a sostenere, nel breve termine e per tutta la durata della crisi da COVID-19, i lavoratori e i settori produttivi più colpiti; a valorizzare appieno le risorse messe a disposizione dal programma “Next Generation EU” per realizzare investimenti e riforme di vasta portata e profondità; ad attuare un’ampia riforma fiscale che migliori l’equità del sistema tributario riducendo anche il carico fiscale sui redditi medi e bassi, coordinandola con l’introduzione di un assegno universale per i figli; ad assicurare un miglioramento qualitativo della finanza pubblica; a ricondurre l’indebitamento netto della pubblica amministrazione verso livelli compatibili con una costante e sensibile riduzione del rapporto debito/PIL.


REGOLAMENTAZIONE DELLE PROFESSIONI
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, del Ministro della giustizia e del Ministro della salute, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un test della proporzionalità prima dell’adozione di una nuova regolamentazione delle professioni.
La direttiva mira a garantire il corretto funzionamento del mercato interno ed evitare restrizioni sproporzionate all’accesso alle professioni regolamentate o al loro esercizio. In particolare, si disciplinano in modo più omogeneo le valutazioni di proporzionalità che gli Stati membri devono effettuare prima dell’introduzione di nuove regolamentazioni delle professioni, o per la modifica di regolamentazioni esistenti e si prevede che tali valutazioni siano svolte da un organo indipendente, al fine di salvaguardarne l’effettività e l’imparzialità.
Il testo tiene conto dei pareri espressi dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dalle competenti Commissioni parlamentari.


CODICE DELLA NAUTICA DA DIPORTO
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha approvato, in secondo esame preliminare, un decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017 n. 229, concernente la revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, recante il codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE.


Il decreto ha come obiettivo quello di dare al Codice una maggiore completezza e sistematicità, in linea con le finalità della delega, tenendo conto anche delle questioni emerse in seguito della prima applicazione del medesimo provvedimento.


L’intervento attua, tra l’altro, una consistente semplificazione: unifica la molteplicità di decreti e di direttive attuativi previsti per una medesima materia da alcuni articoli del testo vigente e stralcia, dalla revisione del regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto, i provvedimenti attuativi inerenti materie di competenza esclusiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.