Trattamento fiscale dei contributi di assistenza sanitaria versati a Casse solo con fine assistenziale


In relazione al trattamento fiscale della quota associativa, ovvero se a quest’ultima possa essere applicato il medesimo trattamento fiscale riservato ai contributi di assistenza sanitaria versati alle casse aventi esclusivamente fine assistenziale, l’Amministrazione Finanziaria ritiene non corretto escludere dalla base imponibile tale maggiore importo, in quanto lo stesso non è direttamente inerente agli obiettivi perseguiti dalla Cassa sanitaria, che mira ad assicurare ai lavoratori un maggior livello di copertura sanitaria. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 06 ottobre 2020, n. 443)


 


Nella fattispecie, oggetto d’interpello, la Banca istante, ha istituito, di concerto con le parti sindacali a valere sul contratto integrativo aziendale, un premio variabile di risultato per l’esercizio 2019, così come previsto dalla legge di Stabilità 2016 (art. 1, commi da 182 a 189, legge 28 dicembre 2015, n. 208), come successivamente modificata (legge di Stabilità 2016).
I dipendenti avranno la possibilità di beneficiare del Premio, in luogo della sua corresponsione in forma monetaria, mediante l’accesso ad un sistema di c.d. welfare aziendale, volto a consentire ai dipendenti beneficiari la fruizione di un insieme di servizi e prestazioni di varia natura (in seguito, i Servizi Welfare), finalizzati al benessere personale e al supporto della vita familiare, nonché al potenziamento della propria copertura previdenziale e sanitaria, disciplinati dall’articolo 51, commi 2, 3 e 4, del Tuir.
A ciascun Beneficiario che scelga di accedere al Piano Welfare, in luogo della corresponsione del Premio in forma monetaria, sarà attribuito un budget figurativo di spesa (Credito Welfare) che potrà essere successivamente utilizzato dallo stesso per la fruizione di uno o più Servizi Welfare mediante l’allocazione del Credito Welfare alla prestazione e/o al servizio prescelti.
Fra i Servizi Welfare è disponibile un nuovo servizio di assistenza sanitaria erogato da una “Cassa” costituita in forma di associazione non riconosciuta ai sensi degli articoli 36 e ss. del Codice Civile, avente esclusivamente fine assistenziale, che opera negli ambiti di intervento stabiliti con apposito decreto del Ministro della Salute (in seguito, anche la Cassa Sanitaria).
L’inclusione della copertura sanitaria nel paniere dei Servizi Welfare che la Banca intende offrire ai propri dipendenti, potrà avvenire solo nel presupposto che la contribuzione alla Cassa Sanitaria possa beneficiare dell’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera a), del Tuir.
Nel dettaglio, le prestazioni di assistenza sanitaria che la “Cassa” è in grado di includere nel Pacchetto Sanitario rientrano nelle tre seguenti categorie:
1. rimborso delle spese mediche, elencate nello specifico Nomenclatore, sostenute dal dipendente iscritto e/o dai suoi familiari (in seguito, i rimborsi per spese mediche);
2. copertura del rischio di non autosufficienza, c.d. “Long Term Care” (in seguito, anche copertura LTC), garantendo a tutti gli iscritti l’erogazione di una rendita vitalizia al verificarsi di eventi che ne determinano la non autosufficienza;
3. copertura per spese odontoiatriche, mediante polizza assicurativa sottoscritta dalla Cassa Sanitaria a beneficio di tutti gli iscritti fino a un determinato massimale (in seguito, Copertura Odontoiatrica), tramite l’accesso diretto alle strutture convenzionate con la compagnia assicurativa di riferimento della Cassa Sanitaria. Il rimborso monetario delle prestazioni erogate verrà effettuato direttamente da parte della compagnia assicurativa alla struttura sanitaria convenzionata.
Ciò posto, l’Istante chiede se la contribuzione versata dalla Banca alla Cassa Sanitaria per l’attivazione del Pacchetto Sanitario sia esclusa dal concorso alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei Beneficiari ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera a), del Tuir.
In particolare, viene chiesto se le caratteristiche del Pacchetto Sanitario messo a disposizione dalla Cassa siano idonee a garantire il rispetto del principio di mutualità, al fine di consentire l’applicazione del regime di favore di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del Tuir, ai contributi che la Banca dovrà versare alla Cassa Sanitaria in relazione a ciascun dipendente che abbia richiesto di beneficiare di tale Servizio Welfare nell’ambito del Piano Welfare.
In relazione al trattamento fiscale della quota associativa alla Cassa Sanitaria corrisposta, unitamente alla contribuzione annuale, dal datore di lavoro e dal lavoratore, l’Istante ha precisato che per la sua determinazione, occorre far riferimento unicamente al comma 7 dell’articolo 2 bis del Regolamento di attuazione della “Cassa”, che ne determina l’ammontare in funzione di specifiche fasce di numerosità dei dipendenti in forza all’azienda al momento dell’adesione.
In particolare, l’Istante fa presente che, ai sensi del predetto comma 7, la quota associativa è composta da due voci:
– un importo fisso (compreso da un minimo di euro 250 a un massimo di euro 600) a carico del datore di lavoro, che viene versato alla Cassa Sanitaria all’atto dell’adesione, quale costo una tantum di associazione; e
– un importo annuale (compreso da un minimo di euro 12 a un massimo di euro 20) a carico di ciascun dipendente, il cui ammontare è determinato in funzione della fascia di numerosità summenzionata.
Al riguardo, l’Istante precisa che la quota associativa a carico di ciascun dipendente andrà a ridurre il Credito Welfare disponibile per il dipendente in quanto essa si aggiunge, formando parte integrante della relativa contribuzione annuale complessivamente versata alla Cassa Sanitaria. Stante il fine mutualistico di quest’ultima, le predette quote associative sono dovute a prescindere dall’effettiva erogazione delle prestazioni sanitarie.
Infine, è rappresentato che per i “Soci” e i “Soggetti collegati” – che aderiscono alla Cassa Sanitaria mediante l’utilizzo di un “credito welfare” aziendale – non sono previsti né la “quota iscritti” né la “quota prestazione” di cui agli altri commi del predetto articolo 2 bis del Regolamento, né ulteriori costi di adesione.
In relazione al trattamento fiscale della quota associativa, ovvero se a quest’ultima possa essere applicato il medesimo trattamento fiscale riservato ai contributi di assistenza sanitaria versati alle casse aventi esclusivamente fine assistenziale, l’Amministrazione Finanziaria ritiene non corretto escludere dalla base imponibile tale maggiore importo, in quanto lo stesso non è direttamente inerente agli obiettivi perseguiti dalla Cassa sanitaria, che mira ad assicurare ai lavoratori un maggior livello di copertura sanitaria.
Nella fattispecie in esame, l’iscrizione alla “Cassa”, per quanto necessaria ai fini del godimento delle relative prestazioni sanitarie, non è direttamente finalizzata al finanziamento delle medesime prestazioni. Non è quindi possibile estendere la qualificazione di contributo, di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 51 del Tuir, alla quota associativa a carico del dipendente, solo perché versata unitamente ai contributi destinati alla Cassa sanitaria.
Ne consegue che la quota associativa a carico del lavoratore, non potendo godere del regime di esclusione dal reddito prevista dalla lettera a) del comma 2 dell’articolo 51 del Tuir, non potrà essere oggetto di conversione del Premio di Risultato ai sensi dell’articolo 1, comma 184, della legge di Stabilità 2016.
In relazione, invece, alla quota di iscrizione alla Cassa Sanitaria a carico del datore di lavoro, si rileva che essa è quantificata forfetariamente in ragione del numero dei lavoratori aderenti.
Conseguentemente, non potendo ravvisarsi un collegamento diretto tra il versamento del datore di lavoro e la posizione di ogni singolo iscritto alla Cassa, non è possibile riconoscere in tale contribuzione una componente reddituale nei confronti del lavoratore.

Rimodulati i contributi da versare alla Cassa Edile di Napoli



La Cassa Edile di Napoli pubblica le nuove contribuzioni in vigore dal 1° ottobre 2020, rimodulate per effetto dell’inizio dell’operatività del Fondo Sanedil


La Cassa Edile della Provincia di Napoli informa che dall’1/10/2020 ha inizio l’operatività del fondo Sanedil, come comunicato dalla CNCE. Pertanto, dalla stessa data, la Cassa non erogherà le cosiddette prestazioni sanitarie, che saranno interamente amministrate dal fondo Sanedil.
Conseguentemente, varia la tabella contributiva rimodulata in alcune singole voci, ma uguale nel totale complessivo (il “contributo Fondo Sanitario Operai” è elevato da 0.35 a 0.60; il “contributo Cassa Edile” è ridotto da 2.50 a 2.25).




































































Descrizione Contributo

A Carico Impresa %

A Carico Operaio %

TOTALE

Anzianità Professionale Edile (A.P.E.) 2,70 2,70
Fondo Mutualizzazione Oneri Imprese Prevedi (Fo.M.O.I.P.) 0,10 0,10
Cassa Edile (5/6 impresa – 1/6 operai) 1,875 0,375 2,25
Centro Formazione e Sicurezza (C.F.S.) 1,00 1,00
Quota Adesione Contrattuale Territoriale (Q.A.C.T.) 1,05 1,05 2,10
Quota Adesione Contrattuale Nazionale (Q.A.C.N.) 0,22 0,22 0,44
Fondo di premialità 0,18 0,18
     
Contributo fondo incentivo all’occupazione 0,10 0,10
Fondo prepensionamento (ex Lavori usuranti e pesanti) 0,20 0,20
     
Contributo fondo sanitario operai 0,60 0,60
Contributo fondo sanitario impiegati 0,26 0,26

Borsa di studio per dottorato di ricerca: ammesso bonus R&S

Con la Risposta n. 454/2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per le spese sostenute dall’impresa per il finanziamento di una borsa di studio per dottorato di ricerca scientifica, sulla base di convenzione con l’università, è ammesso l’accesso al credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, a condizione che l’impresa finanziatrice sia individuata quale beneficiaria dei risultati dell’attività di ricerca, anche in comproprietà con l’università.

La Legge di Bilancio 2020 ha previsto, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31dicembre 2019, uno specifico credito di imposta per investimenti nelle attività di ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0, design e innovazione.
Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità le spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta.
Inoltre, nel caso di contratti di ricerca extra muros stipulati con università e istituti di ricerca le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare.
In relazione al credito d’imposta è stato chiesto se sia possibile comprendere tra le spese di ricerca e sviluppo agevolabili, il finanziamento della borsa di studio da parte di un’impresa, quale spesa per contratti extra muros stipulati con università, concorrendo a formare la base di calcolo del credito d’imposta nella misura del 150% del suo ammontare.
Al riguardo l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in analogia con la previgente normativa in materia di Bonus R&S (art. 3 del D.L. n. 145 del 2013), ai fini del riconoscimento del credito d’imposta i contratti di ricerca stipulati con università devono prevedere che l’effettivo beneficiario degli eventuali risultati dell’attività di ricerca sia l’impresa committente.
Pertanto, le spese sostenute dall’impresa per il finanziamento della borsa di studio per dottorato di ricerca scientifica devono ritenersi ammissibili al credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, nel presupposto che la convenzione con l’università individui l’impresa finanziatrice quale beneficiaria dei risultati dell’attività di ricerca, seppure in comproprietà con l’università.
Tali spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta nella misura del 150% dell’ammontare riferibile al tempo effettivamente dedicato dal dottorando all’attività di ricerca e sviluppo.
Detti costi si considerano agevolabili anche nel caso in cui l’attività di ricerca svolta dal dottorando e regolata dalla convenzione non dovesse portare alcun risultato.
Si ricorda, che ai fini dell’imputazione temporale dei costi sostenuti, sono ammissibili al credito d’imposta i costi di competenza individuati secondo le disposizioni del TUIR.

Licenziamento collettivo: specificazione delle unità produttive da sopprimere


Il datore di lavoro può circoscrivere ad una unità produttiva la platea dei lavoratori da licenziare ma deve indicare nella comunicazione prevista dalla legge, sia le ragioni che limitino i licenziamenti ai dipendenti dell’unità o settore in questione, sia le ragioni per cui non ritenga di ovviarvi con il trasferimento ad unità produttive vicine, ciò al fine di consentire alle organizzazioni sindacali di verificare l’effettiva necessità dei programmati licenziamenti.


Quindi il datore di lavoro può circoscrivere ad una unità produttiva la platea dei lavoratori da licenziare ma deve indicare nella comunicazione suddetta, sia le ragioni che limitino i licenziamenti ai dipendenti dell’unità o settore in questione, sia le ragioni per cui non ritenga di ovviarvi con il trasferimento ad unità produttive vicine, ciò al fine di consentire alle organizzazioni sindacali di verificare l’effettiva necessità dei programmati licenziamenti. Qualora, nella comunicazione si faccia generico riferimento alla situazione generale del complesso aziendale, senza alcuna specificazione delle unità produttive da sopprimere, i licenziamenti intimati sono illegittimi per violazione dell’obbligo di specifica indicazione delle oggettive esigenze aziendali.
È ormai consolidato il il principio giurisprudenziale secondo cui, la comparazione dei lavoratori, al fine di individuare quelli da avviare alla mobilità, non deve necessariamente interessare l’intero complesso aziendale, ma può avvenire (secondo una legittima scelta dell’imprenditore ispirata al criterio legale delle esigenze tecnico – produttive) nell’ambito della singola unità produttiva, purché, peraltro, la predeterminazione del limitato campo di selezione sia giustificata dalle suddette esigenze tecnico-produttive ed organizzative che hanno dato luogo alla riduzione del personale; deve escludersi la sussistenza di dette esigenze ove i lavoratori da licenziare siano idonei – per acquisite esperienze e per pregresso e frequente svolgimento della propria attività in altri reparti dell’azienda con positivi risultati – ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti o sedi.
La delimitazione della platea dei lavoratori destinatari del provvedimento di messa in mobilità o di licenziamento è condizionata agli elementi acquisiti in sede di esame congiunto nel senso cioè che, laddove non emerga il carattere infungibile dei lavoratori collocati in CIGS o comunque in difetto di situazioni particolari evidenziate sempre in sede di esame congiunto, la scelta deve interessare i lavoratori addetti all’intero complesso.