Premio di risultato 2020 per le BCC marchigiane



Siglato il 23/9/2020, tra la Federazione Marchigiana delle Banche di Credito Cooperativo (di seguito per brevità anche “Federazione”) e la FABI, la FIRST-CISL, la FISAC-CGIL, la UILCA, l’accordo per l’erogazione del premio di risultato anno 2020.


Le Parti convengono che gli importi complessivi da erogare a titolo di Premio di Risultato 2020 sono riportati nella seguente tabella. Il Premio sarà erogato unitamente alle competenze spettanti nel mese di ottobre 2020, ove tecnicamente possibile, secondo i criteri di erogazione stabiliti dall’Allegato “F” del CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle BCC del 9/1/2019.
Le Parti dichiarano che le somme erogate a titolo di Premio di Risultato 2020 ai dipendenti delle BCC della Regione Marche e ai dipendenti della Federazione Marchigiana Banche di Credito Cooperativo, essendo riconducibili a incrementi di produttività, redditività, qualità ed efficienza, in relazione ai risultati riferibili all’andamento economico, sono assoggettati alla normativa fiscale e previdenziale vigente in materia di tassazione agevolata e sgravi contributivi a favore delle somme erogate in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale a titolo di retribuzione di produttività.
Come misura di carattere compensativo per la determinazione del Premio di Risultato 2020, è riconosciuto un versamento aggiuntivo una tantum a previdenza complementare nei soli confronti del personale assunto a partire dall’1/1/2001 presso le BCC e la Federazione, iscritto alla previdenza complementare con versamento della contribuzione minima e con imponibile retributivo ai fini fiscali non superiore ad euro 40.000 nell’anno 2019. Detto contributo aggiuntivo, da versare entro il mese di ottobre 2020 è stabilito per un importo pari al 17% di quanto riconosciuto a titolo di Premio di Risultato per l’anno 2020 a ciascun lavoratore in possesso dei requisiti sopra citati.























































































Fascia

BCC

Erogazione (euro)

Numero medio dipendenti

Erogazione media per dipendente (euro)

1 Ostra Vetere 172.699,92 36,40 4.744,50
2 Banco Marchigiano 377.181,05 161,00 2.342,74
2 Pesaro 146.867,81 79,00 1.859,09
2 Pergola- Corinaldo 351.315,04 113,58 3.093,11
2 Ostra e Morro 118.808,02 45,00 2.640,18
2 Fano 280.712,07 145,00 1.935,95
3 Sibillini 21.859,15 28,00 780,68
3 Metauro 126.866,62 88,00 1.441,67
3 Piceno 197.652,17 216,12 914,55
3 Filottrano 222.264,06 156,00 1.424,77
3 Ripatransone e F. 81.767,49 50,00 1.635,35
4 Recanati 65.208,27 114,00 572,00
4 Ancona-Falconara 0,00 88,60 0,00
BCC Marche 2.163.201,68 1.232,10 1.755,70

Firmato un accordo modificativo del CCNL per l’ndustria Metalmeccanica Conflavoro – Confsal



Sottoscritto un accordo integrativo e modificativo del CCNL per gli addetti all’industria metalmeccanica privata e alla installazioni impianti firmato da CONFLAVORO PMI e  FESICA-CONFSAL


Dall’esame delle pattuizioni collettive e di validità del CCNL suindicato è emerso un refuso di stesura, per cui le parti hanno ritenuto apportare le seguenti variazioni, che effetto retroattivo a decorrere dalla data di sottoscrizione del CCNL in epigrafe


Validità del contratto
Fatte salve le specifiche decorrenze previste per i singoli istituti, il presente contratto ha durata pari a tre anni, decorrente dall’1/8/2020 al 31/7/2023 e disciplina, in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro dipendente per i lavoratori addetti all’industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti.
Ciascuna delle Parti stipulanti potrà procedere alla disdetta del CCNL almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata o PEC, in assenza il CCNL si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno.
Resta inteso e convenuto che, fermi restando i diritti inviolabili dei cittadini, le Parti stipulanti escludono il ricorso ad azioni dirette durante la fase di trattativa per il rinnovo del CCNL, regolarmente disdetto, o la riforma di taluno degli istituti dello stesso.”.


Apprendistato professionalizzante 4° e 5° livello
Per i contratti di apprendistato finalizzati esclusivamente al conseguimento del quarto e del quinto livello la durata dei singoli periodi è quella rispettivamente riportata di seguito:















Livelli

Durata Complessiva

Primo periodo

Secondo Periodo

Terzo Periodo

Quarto Livello 36 mesi 18 mesi 10 mesi 8 mesi
Quinto Livello 30 mesi 12 mesi 10 mesi 8 mesi


Pertanto, queste sono le ralative tabelle retributive:


 





























Livello

Da mese

A mese

Minimo

4- 36 mesi 1 18 1.458,50
19 28 1.617,40
29 36 1.687,30
5 –  30 mesi 1 12 1.231,30
13 22 1.458,50
23 30 1.617,40


 

Iva sui lavori di demolizione per la realizzazione di nuove caserme


Ai lavori di demolizione di edifici esistenti e successiva ricostruzione, è applicabile l’aliquota IVA del 10%, fermo restando che gli eventuali incrementi di volumetria devono essere espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali (Agenzia Entrate – risposta 06 ottobre 2010, n. 446).

Il decreto Iva prevede l’agevolazione in termini di aliquota IVA del 10% per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica.


Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche etipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’installazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico.


L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.


In sostanza, la disposizione ricomprende nella nozione di ristrutturazione edilizia anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti aventi diverse caratteristiche e che prevedono anche nei soli casi espressamente previsti dalla normativa vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria alfine di promuovere interventi di rigenerazione urbana.


Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, l’aliquota agevolata del 10% è applicabile anche ai contratti di appalto relativi alla demolizione. L’agevolazione ha natura oggettiva in quanto concerne il recupero del patrimonio edilizio in genere, privato o pubblico, purché oggetto degli interventi sia immobile qualificabile come edificio, a prescindere dalla destinazione d’uso (abitativa, commerciale, servizi, culto, ecc.).


FAQ sul credito di imposta per i servizi digitali


Forniti chiarimenti sul credito di imposta per i servizi digitali, di cui all’art. 190 del DL Rilancio. Nello specifico il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le FAQ del 6 ottobre 2020, ha fornito risposte sulle modalità di presentazione delle domande, sui requisiti di accesso, sui servizi ammissibili e sulla documentazione.

Compilazione telematica della domanda:
– il Dipartimento per l’informazione e l’editoria sta predisponendo, in collaborazione con Infocamere, la piattaforma per la presentazione delle domande attraverso la procedura disponibile nell’area riservata del portale “impresainungiorno.gov.it”. Le domande dovranno essere presentate, ai sensi del D.P.C.M. 4 agosto 2020, tra il 20 ottobre e il 20 novembre 2020. Non appena sarà disponibile la procedura per l’accesso al credito d’imposta in oggetto, ne sarà data notizia nella sezione dedicata del sito internet, dove sarà pubblicato anche il Manuale utente della procedura;
– non sarà prevista la possibilità di delegare altro soggetto per la compilazione della domanda, che dovrà essere presentata esclusivamente dal titolare o legale rappresentante dell’impresa.

Iscrizione al registro degli operatori di comunicazione:
– uno dei requisiti di ammissione alla misura agevolativa è l’iscrizione della testata edita in formato digitale al Registro degli Operatori di Comunicazione, istituito presso l’Autorità per le Garanzie nella Comunicazione. Essendo la testata iscritta soltanto come testata “a stampa”, è necessario che l’impresa editrice provveda ad integrare quanto indicato in precedenza al Registro, comunicando anche l’edizione della testata in formato “elettronico” mediante l’apposito modello (n. 9), presente nella sezione dedicata agli “Adempimenti ROC” del sito dell’AgCom. Pertanto, per ulteriori informazioni e chiarimenti, si suggerisce di rivolgersi direttamente all’Autorità. Una volta effettuato l’aggiornamento al Registro, l’impresa potrà richiedere il riconoscimento del credito d’imposta per i servizi digitali per la propria testata, edita anche in formato digitale;
– l’iscrizione della testata “in formato elettronico” al Registro degli Operatori di Comunicazione, istituito presso l’Autorità per le Garanzie nella Comunicazione, richiesta come requisito per l’ammissione delle imprese editrici al credito d’imposta per i servizi digitali, deve sussistere al momento della presentazione dell’istanza e non alla data cui si riferiscono le spese per le quali l’agevolazione è richiesta.

Attribuzione codice ATECO:
– l’art. 190 del decreto-legge n. 34/2020 fa espresso riferimento alle imprese editrici di quotidiani e periodici quali soggetti che possono accedere al credito d’imposta per i servizi digitali; pertanto le agenzie di stampa, seppur editrici di testate giornalistiche in formato digitale conformi ai requisiti previsti dalla legge, non rientrano tra i beneficiari di tale misura agevolatrice, non essendo peraltro in possesso del codice ATECO specificatamente richiesto dal D.P.C.M. 4 agosto 2020;
– l’art. 2, comma 1, lett. c), del D.P.C.M. 4 agosto 2020, recante le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione della domanda finalizzata al riconoscimento del credito d’imposta ai servizi digitali, prevede, quale requisito di ammissione, l’attribuzione del codice di classificazione ATECO “58 ATTIVITA’ EDITORIALI”, con le seguenti specifiche: – 58.13 (edizione di quotidiani); – 58.14 (edizione di riviste e periodici).
Il credito d’imposta in questione si inserisce infatti nell’ambito delle “Misure per l’editoria” previste dal Capo II del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, dunque, destinatarie della misura sono le imprese editrici di quotidiani e periodici, a cui fa espresso riferimento l’art. 190 del decreto-legge n. 34 nell’individuare l’ambito soggettivo dei soggetti beneficiari.
L’attribuzione del solo codice generico 58.1 – che include anche attività diverse da quella editoriale – potrebbe integrare il requisito richiesto solo ove venga documentato che l’impresa svolge attività di edizione di una testata, quotidiana o periodica, e che i costi per l’acquisto dei servizi per i quali si chiede l’accesso all’agevolazione fiscale siano riferiti all’edizione in formato digitale della testata;
– il codice ATECO 58.19 “Altre attività editoriali” include tipologie di attività diverse da quella dell’edizione di una testata, quali: l’edizione, anche on-line di cataloghi commerciali, fotografie, incisioni e cartoline, biglietti di auguri, moduli, manifesti, riproduzioni di opere d’arte, materiale pubblicitario, altro materiale a stampa, calendari, cartoline riprodotte con sistemi meccanici o fotomeccanici, edizioni di registri e quaderni, edizione on-line di dati ed altre pubblicazioni. Pertanto l’attribuzione di tale codice non consente l’accesso al credito d’imposta in questione, riservato alle imprese editrici di quotidiani e periodici;
– poiché il codice ATECO 58.14 è uno dei codici previsti dall’art. 2, comma 1, lett. c), del D.P.C.M. 4 agosto 2020, non sembra vi siano motivi di preclusione alla presentazione della domanda per accedere all’agevolazione fiscale. In ogni caso, per una corretta valutazione in fase di istruttoria, dovranno essere indicati nella domanda entrambi i codici ATECO posseduti dall’azienda.

Servizi ammissibili:
– i costi per l’adattamento di contenuti della rivista sui siti web sono da considerarsi ammissibili se ricadono nell’ambito di acquisizione di servizi di manutenzione evolutiva per testate edite in formato digitale. Non sono invece ammissibili i costi relativi alla pubblicazione dei contenuti della rivista sui siti web o sui social network, in quanto rientranti nei costi di gestione corrente della testata – come più in generale i costi per servizi promozionali – non riconducibili ad alcuna delle categorie di spesa indicate dall’articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. 4 agosto 2020.
– nell’ambito della categoria di costi “information technology di gestione della connettività” ricadono i costi per l’acquisto di software e hardware necessari alla gestione della connettività e costi per l’acquisto di servizi di connettività, tra cui è possibile indicare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi di acquisto di dispositivi di rete quali switch, modem, router oppure costi per l’acquisto di servizi di collegamento a Internet.
– la misura è volta all’incentivazione dell’editoria digitale, pertanto sia l’acquisizione dei servizi di manutenzione evolutiva che l’acquisizione dei servizi di server e di hosting devono essere riferiti all’edizione della testata in formato digitale. Nell’ambito della categoria dei costi “information technology di gestione della connettività” ricadono in generale quelli connessi all’attuazione di una rete, quindi i costi per l’acquisto di software e hardware necessari specificamente alla gestione della connettività ed i costi per l’acquisto di servizi di connettività (per es. l’acquisto di dispositivi di rete, quali switch, modem, router oppure l’acquisto di servizi di collegamento a Internet). I costi relativi a dispositivi quali notebook, smartphone e storage non sono direttamente costi di rete, e non possono pertanto essere ricompresi nell’ambito della categoria “information technology di gestione della connettività”.

Documentazione:
– l’articolo 3, comma 2, secondo periodo, del D.P.C.M. 4 agosto 2020 – nel disporre che le spese effettuate per l’acquisizione dei servizi digitali devono risultare da apposita attestazione – si riferisce al visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché alla conformità di queste ultime alla documentazione contabile. Tale attestazione, prevista dall’articolo 35, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 richiamato nel suddetto articolo 3, può essere rilasciata:
a) dal responsabile del centro di assistenza fiscale, ove la dichiarazione fiscale sia stata predisposta dallo stesso centro (art. 35, comma 1, lett. a, del D.lgs. n. 241/1997);
b) dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro, nonché dai soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso dei diplomi indicati dall’art. 35, comma 3, del D.lgs. n. 241/1997, su richiesta dei contribuenti e purché abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte;
c) dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti, ai sensi dell’art. 2409-bis del codice civile (art. 3, comma 2, del D.P.C.M. 4 agosto 2020).
Si fa presente che la documentazione attestante le spese sostenute secondo le modalità sopra indicate non dovrà essere fornita in sede di domanda, ma dovrà essere tenuta a disposizione dell’amministrazione ed esibita in fase di controllo successivo.