Promessa di assunzione e risarcimento del danno, i criteri di interpretazione dell’accordo


In materia di interpretazione degli accordi, la necessità di ricostruire la comune intenzione delle parti stipulanti implica che il dato testuale del contratto, pur rivestendo un rilievo centrale, non è necessariamente decisivo ai fini della ricostruzione dell’accordo, dovendosi considerare tutti gli ulteriori elementi extra-testuali. Così, la comune intenzione delle parti desunta dal loro comportamento, anche successivo al contratto, è un criterio integrativo di quello letterale, nel senso che serve a chiarirlo, e non già alternativo ad esso o, peggio, sussidiario (Corte di Cassazione, ordinanza 05 ottobre 2020, n. 21317)


Una Corte di appello territoriale, confermando la pronuncia resa dal Giudice di prime cure, aveva respinto la domanda proposta da un lavoratore al fine di accertare il suo diritto ad essere assunto da una Società, sulla base di un verbale conciliativo stipulato in sede sindacale, dalla data di cessazione di un periodo di malattia, ed al risarcimento del danno corrispondente alle retribuzioni spettanti.
Ad avviso della Corte, l’accordo conciliativo era da qualificarsi quale contratto preliminare e consentiva al lavoratore la proroga della data di assunzione, proroga tempestivamente richiesta e correttamente documentata tramite invio di certificati. Tuttavia, l’inerzia tenuta dal medesimo per circa quattro anni, seppur insufficiente a provare la volontà di rinuncia alla costituzione del rapporto di lavoro, era sintomatica del disinteresse allo svolgimento della prestazione con conseguente insussistenza di un pregiudizio da risarcire.
Avverso la sentenza la Società propone così ricorso in Cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione delle norme in materia di interpretazione degli atti negoziali (artt. 1362 e seguenti c.c.). In particolare, la medesima rileva che l’uso nel verbale conciliativo del termine “preavviso”, per consentire una eventuale proroga della data di assunzione, riguardava il caso di eventuali proroghe della scadenza del contratto a termine intrattenuto con il precedente datore di lavoro e non per altre ragioni arbitrarie, come la malattia. Dunque, a fronte di un tenore letterale chiaro e incontrovertibile, non vi era alcun bisogno di ricorrere al criterio del comportamento successivo delle parti, concernente la richiesta della Società di fornire i certificati medici relativi allo stato di malattia.
Per la Suprema Corte il ricorso non è fondato. Difatti, senza indicare l’errore ermeneutico compiuto dalla sentenza impugnata, il ricorrente censura l’interpretazione data dalla Corte territoriale alla clausola dell’accordo, sostenendo che il termine “preavviso” doveva essere riferito solamente alle vicende riguardanti il rapporto a termine in corso con il precedente datore di lavoro.
In materia di interpretazione del contratto, i criteri ermeneutici (artt. 1362 e seguenti, c.c.) sono governati da un principio di gerarchia interna in forza del quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi-integrativi, tanto da escluderne la concreta operatività laddove l’applicazione dei primi risulti, da sola, sufficiente a rendere palese la “comune intenzione delle parti stipulanti”.
Tuttavia, la necessità di ricostruire quest’ultima senza “limitarsi al senso letterale delle parole”, ma avendo riguardo al “comportamento complessivo” dei contraenti, comporta che il dato testuale del contratto, pur rivestendo un rilievo centrale, non è necessariamente decisivo ai fini della ricostruzione dell’accordo. In altri termini, il significato delle dichiarazioni negoziali non è un “prius”, ma l’esito di un processo interpretativo che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extra-testuali, indicati dal Legislatore (Corte di Cassazione, sentenza n. 14432/2016).
Così, la comune intenzione delle parti desunta dal loro comportamento, anche successivo al contratto, è un criterio integrativo di quello letterale, nel senso che serve a chiarirlo, e non già alternativo ad esso o, peggio, sussidiario (Corte di Cassazione, sentenza n. 24560/2016).
Orbene, nella sentenza impugnata è congrua e plausibile la ricognizione della comune volontà delle parti contraenti, alla luce del complessivo regolamento negoziale, in quanto si pone correttamente in risalto che il contenuto contrattuale faceva effettivamente riferimento al “preavviso” per individuare la data di assunzione e di eventuale proroga (e non al rapporto di lavoro a termine con il precedente datore di lavoro, peraltro non suscettibile di alcun preavviso) e che tale interpretazione era confortata dal comportamento successivo delle parti, con la comunicazione del lavoratore dello stato di malattia e della conseguente richiesta della Società, dell’invio della relativa documentazione.

Il macchinario per servizio di telemedicina non rientra nel “bonus dispositivi anti-Covid”


La spesa per l’acquisto del macchinario che, attraverso la rete e un applicativo web e mobile, offre servizio di telemedicina, non rientra tra quelle agevolabili ai sensi dell’articolo 125 del decreto Rilancio (Agenzia delle entrate – risposta n. 441 del 5 ottobre 2020)

Il Decreto rilancio (art. 125, DL 34/2020), ha introdotto un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese «sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti». Il comma 1 dell’articolo 125 stabilisce che la disposizione in esame trova applicazione nei riguardi di «soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti».
Il cd. Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione è utilizzabile:
– in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio1997, n. 241 (modello F24);
– nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; o, in alternativa
– entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
Il comma 2 dell’articolo 125 del decreto contiene un elenco esemplificativo di fattispecie riferibili alle spese agevolabili, identificate nel comma 1.
Ciò premesso, seppur il comma 2 rappresenti un elenco non esaustivo è necessario che le spese sostenute siano, in ogni caso, riferibili alle attività menzionate nel comma 1. Si tratta, in particolare:
1. della sanificazione degli ambienti (e degli strumenti utilizzati);
2. dell’acquisto di dispositivi di protezione individuale (e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti).
Alla lettera e) del comma 2 sono esplicitati i «dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione» volti ad arginare, contenere, ostacolare la diffusione del virus SARS-Co V-2 qualora lo svolgimento dell’attività sia svolto in presenza.
Tale conclusione è supportata dalla natura dell’esemplificazione compiuta dal legislatore alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 125 del TUIR (barriere e pannelli protettivi) e dalla ratio della disposizione agevolativa in esame, finalizzata a consentire la riapertura delle attività in sicurezza.
La spesa per l’acquisto del macchinario che, attraverso la rete e un applicativo web e mobile, offre servizio di telemedicina, non rientra tra quelle agevolabili ai sensi dell’articolo 125 del decreto Rilancio, poiché la stessa non risulta assimilabile alle fattispecie di cui al comma 2 del medesimo articolo 125.


Nuove disposizioni in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare


Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifica agli articoli 131-bis e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento e di contrasto all’utilizzo distorto del web (Comunicato Presidenza Consiglio dei ministri n. 65/2020).


Apportando modifiche alla disciplina vigente, il provvedimento inteviene, tra l’altro, in materia di requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per esigenze di protezione del cittadino straniero, di limiti all’ingresso e transito di unità navali in acque territoriali italiane e di inapplicabilità della causa di non punibilità per “particolare tenuità del fatto” ad alcune fattispecie di reato.
Con riferimento alla protezione internazionale degli stranieri, la normativa vigente – come si ricorderà – prescrive il divieto di espulsione e respingimento nel caso in cui il rimpatrio determini, per l’interessato, il rischio di tortura. Con il nuovo intervento normativo, si aggiunge a questa ipotesi il rischio che lo straniero sia sottoposto a trattamenti inumani o degradanti e se ne vieta l’espulsione anche nei casi di rischio di violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare. In tali casi, viene rilasciato il permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il decreto legge affronta anche il tema della convertibilità dei permessi di soggiorno rilasciati per altre ragioni in permessi di lavoro: alle categorie di permessi convertibili già previste, si aggiungono quelle di protezione speciale, calamità, residenza elettiva, acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, attività sportiva, lavoro di tipo artistico, motivi religiosi e assistenza ai minori.
Il provvedimento riforma anche il sistema di accoglienza destinato ai richiedenti protezione internazionale e ai titolari di protezione. Si prevede un nuovo “Sistema di accoglienza e integrazione”. Le attività di prima assistenza continueranno ad essere svolte nei centri governativi ordinari e straordinari. Successivamente, il Sistema si articolerà in due livelli di prestazioni, il primo dedicato ai richiedenti protezione internazionale, il secondo a coloro che ne sono già titolari, con servizi aggiuntivi finalizzati all’integrazione.
Il decreto legge interviene poi sulle sanzioni relative al divieto di transito delle navi nel mare territoriale: nel caso in cui ricorrano i motivi di ordine e sicurezza pubblica o di violazione delle norme sul traffico di migranti via mare, il provvedimento di divieto sarà adottato, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture, previa informazione al Presidente del Consiglio. Per le operazioni di soccorso, la disciplina di divieto non si applicherà nell’ipotesi in cui vi sia stata la comunicazione al centro di coordinamento ed allo Stato di bandiera e siano rispettate le indicazioni della competente autorità per la ricerca ed il soccorso in mare. In caso di violazione del divieto, come previsto dalla disciplina vigente del Codice della navigazione, si procederà alla reclusione fino a due anni ed alla comminazione di una multa da 10.000 a 50.000 euro. Le sanzioni amministrative introdotte in precedenza sono pertanto eliminate.
Al fine di potenziare i dispositivi a garanzia della sicurezza pubblica, si implementano le misure del divieto di ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico trattenimento o nelle loro adiacenze, nonché le misure di contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web.
Nel primo caso, si rafforza il cosiddetto “Daspo urbano”, rendendo possibile per il Questore l’applicazione del divieto di accesso nei locali pubblici anche nei confronti dei soggetti che abbiano riportato una o più denunce o una condanna non definitiva, nel corso degli ultimi tre anni, relativamente alla vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Inoltre, si interviene sul trattamento sanzionatorio conseguente alla violazione del divieto, prevedendo, in particolare, la pena della reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 8.000 a 20.000 euro.
Con il secondo intervento, si estende il meccanismo dell’oscuramento, già utilizzato per il contrasto alla pedopornografia online, a quei siti che, sulla base di elementi oggettivi, devono ritenersi utilizzati per la commissione di reati in materia di stupefacenti.
Si inaspriscono, inoltre, le pene per i soggetti coinvolti in risse, prevedendo che, qualora qualcuno resti ucciso o riporti lesioni personali, il solo fatto della partecipazione alla stessa sia punibile con la reclusione da sei mesi a sei anni.
Si stabilisce, infine, un rafforzamento delle sanzioni applicate in caso di comunicazioni dei detenuti sottoposti alle restrizioni di cui all’articolo 41-bis della legge n. 354 del 1975 e si prevede una nuova fattispecie di reato che sanziona chi introduce o detiene all’interno di istituti penitenziari telefoni cellulari o dispositivi mobili di comunicazione.

Cessione di ramo d’azienda: computo valore di avviamento “derivativo”

La Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto in base al quale in tema di determinazione delle plusvalenze conseguenti alla cessione a titolo oneroso di azienda o di ramo d’azienda, il valore d’avviamento, che sia iscritto nell’attivo di bilancio e per il quale sia in atto la deduzione per quote d’ammortamento, va individuato nella differenza tra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ancora ammortizzato. (Ordinanza 02 ottobre 2020, n. 21124).

FATTO

La controversia trae origine dall’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate ha contestato l’omessa dichiarazione di una plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso di ramo d’azienda.
L’atto è stato impugnato dal contribuente sostenendo che in realtà la cessione aveva prodotto una minusvalenza determinata dalla dfferenza tra il corrispettivo della cessione e l’importo residuo ammortizzabile del costo d’avviamento, cd. “derivativo”, sostenuto al momento dell’acquisto del medesimo ramo d’azienda ceduto.
La pretesa tributaria è stata confermata dai giudici tributari, secondo i quali il valore d’avviamento realizzato con la vendita del ramo d’azienda aveva costituito componente positiva del reddito d’impresa.
In particolare i giudici sembrano avallare un’interpretazione della norma in materia di plusvalenze patrimoniali, secondo cui, da un lato stabilisce che la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il corrispettivo o l’indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato, dall’altro lato però prevede l’assenza di rilevanza dei costi non ancora ammortizzati, laddove recita che “concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso”.

DECISIONE DELLA CASSAZIONE

Secondo la Corte di Cassazione l’interpretazione della norma formulata dai giudici di merito deve ritenersi errata.
L’avviamento non rientra nel complesso dei beni organizzati per l’esercizio dell’impresa, ma viene generalmente identificato nella qualità immateriale dell’impresa di produrre valore, costituendo pertanto più che un bene singolarmente valutabile, un valore economico ulteriore rispetto al valore complessivo dei singoli beni organizzati per l’esercizio d’impresa.
Esso dunque è l’indice della capacità di produrre valori, oscillanti rispetto all’ordinaria capacità produttiva dei beni dell’azienda.
Si tratta in ogni caso di un bene immateriale, appostato nell’attivo dello stato patrimoniale. Ad esso fa peraltro riferimento il TUIR, laddove prevede la deducibilità delle quote di ammortamento del valore di avviamento che sia iscritto nell’attivo di bilancio.
Tale riferimento si giustifica, nella condivisibile ricostruzione di certa dottrina, preminentemente con l’esigenza di determinare il costo non ammortizzato, che va assunto ai fini della quantificazione dei componenti reddituali che emergono in sede di realizzo.
Pertanto, nel quadro delle plusvalenze afferenti la cessione unitaria dell’azienda a titolo oneroso, l’inciso “compreso l’avviamento” vuol significare che alla quantificazione della plusvalenza concorre anche l’avviamento già iscritto in bilancio.


Dunque, precisa la Corte Suprema, rispetto ad un avviamento cd. “derivativo” (cioè già oggetto di una sua autonoma identificazione in occasione del precedente acquisto dell’azienda da parte dell’attuale cedente), tenendo conto della sua appostazione nell’attivo dello stato patrimoniale, così come della sua ammortizzabilità, appare incomprensibile che debba ritenersi irrilevante ai fini della valutazione in sede di cessione d’azienda (o del ramo d’azienda), considerando imponibile l’intero valore dell’avviamento del ramo d’azienda ceduto.
È pur vero, sottolineano i giudici, che l’avviamento non costituisce un indice di valore stabile, potendo incrementarsi o ridursi nel suo valore in base all’andamento economico dell’impresa e al suo indice di redditività. Ciò tuttavia non porta a ritenere che l’avviamento “iniziale” sia cosa estranea da quello esistente al momento della cessione dell’azienda o di un ramo di essa.
Ai fini fiscali, perciò, nella determinazione della plusvalenza (o della minusvalenza), non può assumersi l’indifferenza del costo d’avviamento, inizialmente dichiarato (o accertato) in occasione dell’acquisto dell’azienda, e di quanto di esso, appostato nell’attivo dello stato patrimoniale, non sia stato ancora ammortizzato.


In conclusione, accogliendo il ricorso del contribuente, la Corte di Cassazione ha affermato che “in tema di determinazione delle plusvalenze conseguenti alla cessione a titolo oneroso di azienda o di ramo d’azienda, ai sensi dell’art. 86, comma 2, d.P.R. n. 917 del 1986, il valore d’avviamento, che sia iscritto nell’attivo di bilancio e per il quale sia in atto la deduzione per quote d’ammortamento, va individuato nella differenza tra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ancora ammortizzato”.