Borse di studio ad ottobre per i figli studenti dei dipendenti del Credito



Effettuata, entro il mese di ottobre, la corresponsione delle provvidenze agli studenti di scuola di istruzione secondaria e agli studenti universitari, figli dei dipendenti a cui si applica il CCNL dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali


Il CCNL ABI prevede che ogni anno vengano corrisposte a ciascun figlio o equiparato fiscalmente a carico del lavoratore le somme di seguito specificate. L’accredito delle provvidenze non avviene in automatico.


E’, quindi, necessario che tutti i lavoratori interessati presentino la domanda.


























TIPOLOGIA DI STUDI


 

CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO

IMPORTO PROVVIDENZE

INTEGRAZIONE PER I FUORI RESIDENZA

TEMPI EROGAZIONE

Scuola media inferiore (Secondaria di I grado) Superamento dell’anno scolastico

di riferimento, a prescindere dall’iscrizione all’anno scolastico successivo

Euro 74,89 Entro il mese di ottobre dell’anno in cui termina l’anno scolastico di riferimento.
Scuola media superiore (Secondaria di II grado) Superamento dell’anno scolastico

di riferimento, anche nella sessione autunnale, a prescindere dall’iscrizione all’anno scolastico successivo

Euro 105,87 Euro 51,65 Entro il mese di ottobre dell’anno in cui termina l’anno scolastico di riferimento.
Acquisizione di almeno 40 crediti formativi  alla fine della sessione d’esame dell’anno accademico di riferimento. L’indennità é dovuta nel limite della durata ordinaria di corso accademico Euro 216,19 Euro 74,47 Compete al termine di ciascuno degli anni di corso legale. Liquidate entro il mese di marzo dell’anno successivo
Universitaria Studenti iscritti al primo anno del corso di laurea Euro 116,20 Entro il mese di dicembre dell’anno d’iscrizione


Per richiedere l’erogazione è necessario far pervenire all’ufficio del personale, la documentazione necessaria per rendere possibile la corresponsione delle suddette indennità (qualora le aziende non avessero adottato un apposito modello, si può utilizzare il fac-simile allegato):
– certificato rilasciato dalla segreteria della scuola nel quale si attesta l’avvenuta promozione
– per gli studenti universitari idonea documentazione che attesti l’acquisizione di almeno 40 crediti formativi nell’anno accademico e che si è ancora iscritti nella durata ordinaria del corso di laurea
– per la eventuale corresponsione della maggiorazione “fuori residenza”, dichiarazione del richiedente circa la mancanza nel luogo di residenza di scuola o università del tipo prescelto.

Prescrizione su sanzioni e interessi per tributi non pagati: termine quinquennale

Con l’Ordinanza n. 20955 del 1° ottobre 2020, la Corte di Cassazione ha affermato che le somme iscritte a ruolo a titolo di sanzioni e interessi nell’ambito della procedura di riscossione di tributi non pagati sono soggette al termine di prescrizione quinquennale.

FATTO

La controversia esaminata dalla Corte di Cassazione ha origine dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria effettuata dall’Agenzia delle Entrate – Riscossioni riferita a tre cartelle di pagamento per tributi vari non pagati oltre sanzioni e interessi.
Il contribuente proposto ricorso contestando la mancata notifica delle cartelle e la prescrizione della pretesa tributaria.
Il ricorso è stato parzialmente accolto dai giudici tributari che hanno rilevato il decorso del termine di prescrizione quinquennale per i crediti relativi a interessi e sanzioni oggetto delle cartelle prodromiche alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, confermando invece la pretesa per i tributi non pagati, ritenuti soggetti al termine di prescrizione decennale.


La pronuncia dei giudici tributari è stata impugnata dall’Agenzia delle Entrate – Riscossioni che ha contestato l’applicazione del termine di prescrizione quinquennale per gli interessi da ritardato pagamento e per le sanzioni irrogate contestualmente all’accertamento dei tributi, ritenendo applicabile anche per tali somme il termine di prescrizione decennale.

DECISIONE DELLA CASSAZIONE

Nel confermare la decisione dei giudici di merito, la Corte di Cassazione ha osservato che in base alla normativa vigente:
– il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni (art. 20, co. 3, D.Lgs. n. 472/1997);
– si prescrivono in cinque anni:…gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi (art. 2948, co. 1, n. 4, codice civile).
In proposito, i giudici della Suprema Corte hanno chiarito che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta “actio iudicati”, mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile deve ritenersi applicabile il termine di prescrizione di cinque anni, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario.
Con riferimento agli interessi dovuti per il ritardo nel pagamento dei tributi, invece, la Corte ha affermato che essi integrano un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, per cui il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dal codice civile.

Premio di risultato 2020 per le BCC siciliane



Siglato il 29/9/2020, tra la Federazione Siciliana delle Banche di Credito Cooperativo e la FIRST-CISL, la FISAC-CGIL, la UIL CA, la FABI, la UGL-SINCRA, l’accordo per l’erogazione del premio di risultato 2020 a favore dei Quadri Direttivi ed del personale delle Aree Professionali delle BCC-CRA siciliane.


Le parti convengono che in via autonoma rispetto al rinnovo del contratto integrativo regionale, al fine di consentirne il pagamento entro il mese di ottobre, il premio di risultato da erogare nell’anno 2020 (esercizio 2019) viene disciplinato utilizzando gli stessi parametri e i criteri del contratto integrativo regionale stipulalo in data 23/12/2009.


Il Premio di Risultato 2020, sarà erogato da ciascuna BCC nel mese di Ottobre 2020.
Le parti, riconoscono ai dipendenti delle BCC aderenti alla Federazione Siciliana delle BCC, nonché ai dipendenti della Federazione stessa, che abbiano reddito IRPEF inferiore ad 80.000 euro, ed entro il limite dell’importo complessivo di 3.000 euro lordi, la possibilità di optare, volontariamente, in tutto o in parte, per il versamento dell’importo maturato a titolo di Premio di Risultato 2020 alla propria posizione contributiva presso il Fondo Pensione Nazionale.
L’importo definito a titolo di Premio di Risultato, sarà maggiorato del 20%, a carico dell’Azienda, per quella quota che i dipendenti opteranno, come sopra, per il versamento al Fondo Pensione Nazionale.
I dipendenti interessati a tale opzione dovranno esprimere la loro scelta entro e non oltre il 10/10/2020, comunicando tale decisione all’ufficio del personale della propria Azienda.
Le parti dichiarano che le somme erogate in forza del presente accordo a titolo di Premio di risultato 2020 ai dipendenti delle Aziende aderenti alla Federazione siciliana delle Banche di Credito Cooperativo, nonché ai dipendenti della Federazione stessa, essendo riconducibili ad incrementi di produttività e redditività, in relazione ai risultati riferibili all’andamento economico, sono assoggettate alla normativa previdenziale e fiscale vigente in materia di tassazione agevolata e sgravi contributivi a favore delle somme erogale in esecuzione di contralti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale a titolo di retribuzione di produttività.


Tabella PdR 2020



























































































































ABI

Banca di Credito Cooperativo

P.d.R. 2019

N. DIP

Premio Medio

7078 Dei Castelli e degli Iblei di Mazzarino 178.679,08 33,00 5.414,52
7080 Credito Etneo 135.503,55 47,50 2.852,71
7108 Agrigentino 27.639,85 16,30 1.695,70
8071 Valledolmo      
8341 Altofonte e Caccamo 8.677,33 21,00 413,21
8601 Valle del Torto 9.018,13 25.00 360,73
8713 Pachino 114.757,44 101,00 1.136,21
8800 San Biagio Platani (trattato a parte cfr. sotto)      
8913 Della Valle del Fitalia di Longi 13 049,82 19,00 686,83
8946 Banca Don Rizzo C.C. Sic Occid 219.955,57 108,00 2.036,63
8947 Don Stella di Resuttano 21.924,91 6,00 3.654,15
8952 G. Toniolo di San Cataldo 410.005,66 108,00 3.796,35
8954 La Riscossa di Regalbuto      
8958 Mutuo Soccorso di Gangi 15.233,77 20,00 761,69
8969 Banca San Francesco di Canicattì 48.357,28 86,00 562,29
8975 San Giuseppe di Mossomeli 36.808,00 12,00 3.067,33
8976 San Giuseppe di Petralia Sottana 17.727,68 32,00 553,99
8979 San Michele di Caltanlssetta e Pietraperzia 31.160,06 48,00 649,17
8985 Banca Sicana     686,83
TOTALI 1.288.498,13 682,8  


Le BCC di Mazzarino e di San Cataldo superano il limite max del 200% del PdR medio regionale.
La BCC di San Biagio Platani anche se In Amministrazione Straordinaria fino la 30/9/2020 percepisce il P.d.R. a seguito accordo di fusione del 22/9/2020 e verrà erogato dalla BCC Toniolo incorporante.
Le BCC di Valledolmo e Regalbuto non percepiscono il PDR per chiusura del Bilancio 2019 in perdita.
La Banca Sicana non percepisce il PDR per accordo procedura ex art. 22 con riduzione costo del personale fino all’1/3/2021









ABI

Banca di Credito Cooperativo

P.d.R. 2019

N. DIP

Premio Medio

8800 San Biagio Platani 20.927,99 25,00 837,12


 

CCNL COMUNICAZIONE CONFAPI: accordo in materia di flex benefits

Firmato il 28/9/2020, tra UNIGEC – UNIMATICA CONFAPI e FISTEL-CISL, SLC-CGIL e UILCOM-UIL, l‘accordo relativo all’applicazione per l’anno 2020 dell’istituto del flex benefits di cui all’art. 10/bis del CCNL 9/7/2018

Le Parti, nelle more del rinnovo del CCNL 9/7/2018 per i dipendenti delle piccole e medie imprese della Comunicazione, dell’Informatica, dei Servizi Innovativi e della Microimpresa., scaduto alla data del 31/12/2019 e per il quale non hanno potuto procedere alle attività di rinnovo causa la situazione di emergenza sanitaria nazionale, si sono incontrate per la necessità di dare uniformità all’applicazione dell’istituto del flex benefits, limitatamente all’anno 2020, su tutto il territorio nazionale.
L’art. 10/bis, Parte Prima – Norma Generali, del CCNL 9/7/2018, ha previsto che a decorrere dall’1/1/2019 l’indennità sostitutiva del premio di risultato di cui all’art. 9 e l’Elemento di garanzia retributiva, vengano sostituiti da flex benefits per un importo di euro 258,00 che le aziende dovranno mettere a disposizione di tutti i dipendenti a partire dal mese di febbraio di ogni singolo anno da utilizzare entro il 31 dicembre dell’anno stesso.
Pertanto, le Parti, con la firma dell’accordo 28/9/2020, hanno convenuto, che, qualora per tale istituto non sia stata data applicazione nei tempi previsti dal richiamato art. 10 bis, lo stesso potrà essere messo a disposizione di tutti i dipendenti a partire dal mese di ottobre 2020 con utilizzo entro il 31 dicembre dell’anno stesso.