Bonus locazione: nessun ostacolo per il pagamento anticipato dei canoni


Il credito d’imposta di cui all’art. 28 del decreto Rilancio previsto per i canoni di locazione relativi a immobili ad uso non abitativo e ai contratti d’affitto d’azienda, viene riconosciuto anche per coloro che hanno anticipatamente pagato l’affitto nell’anno precedente, anche se di competenza dell’anno 2020. In tal caso, è necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata complessiva del contratto (Agenzia Entrate – risposta 05 ottobre 2020, n. 440).

Il credito d’imposta è stabilito in misura percentuale (60% e 30%) in relazione ai canoni:
– di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
– dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.


Il credito è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.


Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.


Nelle ipotesi in cui il canone relativo ai contratti di locazione sia stato versato in via anticipata, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata complessiva del contratto.


Pertanto, se all’atto della sottoscrizione del contratto, avvenuta nel mese di dicembre 2019, venga corrisposto integralmente il canone di locazione, comprensivo delle rate relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 2020, il contribuente può fruire del credito d’imposta in esame calcolando l’importo di ciascuna delle rate relative ai mesi di possibile fruizione dell’agevolazione secondo le modalità ivi indicate, fermo restando il rispetto degli altri requisiti di legge.


In Gazzetta i decreti attuativi ecobonus e sismabonus


Pubblicati nella G.U. n. 246/2020, il D.M. 06 agosto 2020, recante i requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici e – cd. Ecobonus e il D.M. 06 agosto 2020, recante i requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus.

Il “Decreto Asseverazioni” e la modulistica

Il D.M. 06 agosto 2020,, disciplina il contenuto e le modalità di trasmissione dell’asseverazione dei requisiti per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, come previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 nonché, per i medesimi interventi, le modalità di verifica ed accertamento delle asseverazioni, attestazioni e certificazioni infedeli al fine dell’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.
Con il provvedimento viene, dunque, pubblicata la modulistica che definisce le modalità di trasmissione dell’asseverazione, mentre diventa operativa anche la procedura inerente le verifiche e gli accertamenti delle attestazioni e certificazioni infedeli.
L’asseverazione potrà avere ad oggetto gli interventi conclusi o in uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nella misura minima del 30% del valore economico complessivo dei lavori preventivato.
L’asseverazione, previa registrazione da parte del Tecnico Abilitato, è compilata on-line nel portale informatico ENEA dedicato, secondo gli specifici modelli. La stampa del modello compilato, debitamente firmata in ogni pagina e timbrata sulla pagina finale con il timbro professionale, è digitalizzata e trasmessa ad ENEA attraverso il suddetto sito.
Inoltre, l’asseverazione è trasmessa entro 90 giorni dal termine dei lavori, nel caso di asseverazioni che facciano riferimento a lavori conclusi.
A seguito della trasmissione, il Tecnico Abilitato riceve la relativa ricevuta di avvenuta trasmissione, che riporta il codice univoco identificativo attribuito dal sistema.
Al fine di consentire ai beneficiari di accedere alla detrazione diretta e alla cessione o allo sconto di cui all’articolo 121 del Decreto Rilancio, fermo restando il controllo sulla regolarità dell’Asseverazione, ENEA effettua un controllo automatico per il tramite del portale, volto ad assicurare la completezza della documentazione fornita.
Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, la Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica del Ministero dello sviluppo economico irroga ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione infedele resa. Al procedimento si applicano, in quanto compatibili con il presente decreto, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.


Il DM attuativo sull’ecobonus

Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in attuazione dell’art. 14, co. 3-ter, del D.L. n. 63/2013, ha disposto il decreto 06 agosto 2020 che definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che danno diritto alla detrazione delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, nonché gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti e degli interventi che danno diritto alla detrazione fiscale del 110% di cui ai commi 1 e 2 all’articolo 119 del Decreto Rilancio, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.

Tipologia degli interventi

Ai fini delle detrazioni fiscali in oggetto, è identificata la seguente tipologia di interventi:
a) interventi di riqualificazione energetica globale, eseguiti su edifici esistenti o su singole unità immobiliari esistenti;
b) interventi sull’involucro edilizio di edifici esistenti o parti di edifici esistenti;
c) interventi di installazione di collettori solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
d) interventi riguardanti gli impianti di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria;
e) installazione e messa in opera, nelle unità abitative, di dispositivi e sistemi di building automati on.

Soggetti ammessi alla detrazione

Per gli interventi di cui sopra, la detrazione dall’imposta sul reddito spetta:
a) alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all’articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre ì986, n. 917, non titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui ai predetti commi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti;
b) ai soggetti titolari di reddito d’ impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale anche rurali, posseduti o detenuti;
c) agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e, fatti salvi gli interventi di cui all’articolo 119 del Decreto Rilancio, che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale anche rurali.
Le detrazioni fiscali di cui all’articolo 119 del Decreto Rilancio possono essere fruite dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, e non si applicano agli interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.
Nel caso in cui gli interventi siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete all’utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente.

Spese per le quali spetta la detrazione

La detrazione per la realizzazione degli interventi in questione spetta per le spese relative a:
a) interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio;
b) interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi;
c) interventi di fornitura e installazione di sistemi di schermatura solare e/o chiusure tecniche oscuranti mobili, montate in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti, all’interno, all’esterno o integrati alla superficie finestrata nonché l’eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti, nonché la fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature;
d) interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda e l’installazione di sistemi di building automation;
e) interventi di riduzione del rischio sismico;
f) prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui sopra, comprensive della redazione, delle asseverazioni e dell’attestato di prestazione energetica, ove richiesto, nonché quelle di cui all’articolo 119, comma 15 del Decreto Rilancio.

Adempimenti

I soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni relative alle spese per gli interventi in oggetto, sono tenuti:
a) depositare in Comune, ove previsto, la relazione tecnica;
b) acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell’intervento ai pertinenti requisiti richiesti;
c) acquisire l’attestato di prestazione energetica;
d) acquisire, ove previsto, la certificazione del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica;
e) effettuare il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale dal quale risultino il numero e la data della fattura, la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
f) conservare le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e la ricevuta del bonifico bancario, ovvero del bonifico postale, attraverso il quale è stato effettuato il pagamento. Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all’osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione in sostituzione del bonifico bancario. Se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, va altresì conservata ed esibitala dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori. Nel caso in cui gli interventi sono effettuati su parti comuni degli edifici va, altresì, conservata ed esibita copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
g) trasmettere all’ENEA entro novanta giorni dalla fine dei lavori, i dati contenuti nella scheda descrittiva;
h) trasmettere all’ENEA, l’asseverazione del rispetto dei requisiti e la corrispondente dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;
i) conservare ed esibire, su richiesta dell’Agenzia delle Entrate o di ENEA, la documentazione di cui sopra.


Premio di risultato 2020 per le BCC calabresi



Siglato il 2/10/2020, tra la Federazione Calabrese delle Banche di Credito Cooperativo (di seguito per brevità anche “Federazione”) e la FABI, la FIRST-CISL, la FISAC-CIGIL, la UGL, la UILCA, l’accordo che ha regolamentato l’erogazione del premio di risultato 2020 per i Quadri Direttivi ed il personale delle Aree Professionali delle BCC/CRA calabresi.


In coerenza con le previsioni di contrattazione collettiva delle BCC/CRA in materia di Premio di Risultato richiamate in premessa, le fasce di eccellenza attribuite, l’andamento dell’indicatore composto e l’ammontare complessivo del Premio di Risultato 2020 da erogare al personale delle BCC aderenti alla Federazione Calabrese delle Banche di Credito Cooperativo, ai dipendenti di In.CRA. Searl, nonché al personale dipendente della Federazione stessa, sono stati convenuti secondo quanto riportato nel documento “Tabella PDR 2020”.
Il Premio di Risultato anno 2020 sarà erogato da ciascuna BCC entro il mese di Ottobre 2020.





































































































Denominazione BCC

Importo premio calcolato

Numero dipendenti 2019

Premio medio della banca

Importo premio da erogare

 

BCC di Alto Tirreno 14.268,72 17 839,34 14.268,78 17
BCC di Mediocrati 69.662,28 151 461,32 81.841,57 151
BCC di Centro Calabria 32.627,15 79 413,00 42.871,72 79
BCC di Catanzarese 29.594,71 41 721,82 29.594,62 41
BCC di Montepaone 46.335,43 23 2.014,58 48.335,34 23
BCC di LaCrotonese 50.924,15 49 1.039,27 50.924,23 49
BCC di Vibonese 68.869,77 43 1.601,62 68.869,66 43
      334.705,92 403
312.282,20 403 Calcolato Erogato  
Premio medio regionale     775,26 830,93  
Premio minimo regionale     542,68    
Premio massimo regionale     2.170,73    
Federazione calabrese BCC     2.325,78 2.492,78 3
         

IVA: esenzione per l’attività di chiropratico

Il riconoscimento dell’esenzione IVA per l’attività di chiropratico che rende una prestazione di cura alla persona, richiede l’accertamento che la prestazione garantisca un sufficiente livello di qualità e che chi la rende sia munito di formazione adeguata somministrata da istituti d’insegnamento riconosciuti dallo Stato, non essendo pregiudizievole l’assenza di regolamentazione dell’attività nell’ambito delle leggi sanitarie (Corte di Cassazione – Sentenza 02 ottobre 2020, n. 21108).

FATTO

La controversia prende origine da due avvisi di accertamento coi quali l’Agenzia delle Entrate ha recuperato l’IVA per indebita applicazione dell’esenzione in riferimento a prestazioni svolte dal contribuente, nell’ambito dell’attività qualificata di chiropratico, in considerazione di precedente interpello presentato dallo stesso teso al riconoscimento dell’esenzione, a cui l’Agenzia aveva risposto con parere negativo.
Su ricorso del contribuente, i giudici tributari hanno ritenuto che l’attività svolta fosse qualificabile come attività di fisioterapista e, pertanto, riconducibile tra le attività paramediche cui è riconosciuta l’esenzione.
Alla decisione dei giudici tributari si è opposta l’Agenzia delle Entrate contestando in primo luogo l’effettiva natura dell’attività svolta dal contribuente, di chiropratico e non già di fisioterapista, e dunque l’inapplicabilità dell’esenzione Iva in ragione del fatto che le prestazioni di chiropratica non rientrano tra quelle sanitarie e paramediche soggette a vigilanza cui la disciplina Iva nazionale riconosce il beneficio.

DECISIONE DELLA CASSAZIONE

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate riconoscendo la qualificazione dell’attività di chiropratico svolta dal contribuente, proprio in considerazione del fatto storico rappresentato dalla presentazione dell’istanza d’interpello. Tuttavia, con rinvio al giudice di merito, la Corte ha precisato che lo stesso dovrà accertare se le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alle persone nell’esercizio dell’attività di chiropratico garantiscano un sufficiente livello di qualità e se il contribuente sia munito di formazione adeguata somministrata da istituti d’insegnamento riconosciuti dallo Stato. Nel qual caso, in considerazione del positivo orientamento della disciplina comunitaria, l’esenzione IVA dovrà essere riconosciuta, anche in mancanza dell’istituzione del registro dei dottori in chiropratica e dell’attivazione del relativo corso di laurea magistrale, previsti della normativa nazionale per la qualificazione tra le attività sanitarie regolamentate.


Il diritto nazionale stabilisce che il laureato in chiropratica ha il titolo di dottore ed esercita la propria attività come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute; quindi, annette validità scientifica e professionale in Italia all’attività di chiropratico. Tuttavia, non sono state adottate le disposizioni di attuazione che avrebbero dovuto individuare la tipologia delle prestazioni svolte e disciplinare i profili della professione, istituendo il registro dei dottori in chiropratica e attivando il corso di laurea magistrale in chiropratica.
La disciplina di settore incompleta e frammentata, ha determinato nella giurisprudenza italiana la formazione dell’orientamento secondo cui, le prestazioni dei chiropratici non possono essere comprese tra quelle sanitarie che beneficiano dell’esenzione IVA, poiché secondo la normativa nazionale il beneficio è riservato alle “prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi del testo unico delle leggi sanitarie”.
Secondo il diritto unionale, l’esenzione è riservata alla prestazione diretta alla diagnosi, alla cura e, nella misura del possibile, alla guarigione di malattie o di problemi di salute, che sia, peraltro, resa nell’esercizio di una professione medica o paramedica, come definita dagli Stati membri.
Conformemente ad esso, la norma di diritto interno prevede che la prestazione esentata abbia contenuto sanitario e sia resa nell’esercizio di professione sanitaria o di arte a questa ausiliaria soggetta a vigilanza. Nell’ambito delle disposizioni sanitarie è prevista la possibilità di ampliare il novero delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, alle attività sanitarie sottoposte a vigilanza, purché si tratti di arti che comunque abbiano rapporto con l’esercizio delle professioni sanitarie.


Rispetto al suddetto orientamento, la Corte di Cassazione rileva però una recente apertura della giurisprudenza europea all’esenzione Iva dell’attività svolta dai chiropratici, in considerazione della sussistenza delle condizioni applicative:
– natura sanitaria dell’attività;
– esecuzione della prestazione nell’esercizio di una professione medica o paramedica.
Secondo i giudici europei, quanto alla prima condizione (natura sanitaria dell’attività), non vi è dubbio che coloro che esercitano le professioni di chiropratici e di osteopati effettuano senz’altro prestazioni sanitarie alla persona, in quanto propongono trattamenti che vengono svolti allo scopo di curare e, nei limiti del possibile, guarire malattie o anomalie della salute.
Quanto alla seconda condizione, ossia che l’attività sia resa nell’esercizio di una professione medica o paramedica, essa va intesa in senso ampio. Ciò perché, per un verso, l’ambito regolamentare dello Stato membro costituisce solo un elemento, tra gli altri, da prendere in considerazione per stabilire se un soggetto passivo possieda le qualifiche professionali necessarie affinché gli si possa applicare l’esenzione. Sicché non è da escludere che coloro che svolgono le prestazioni fuori da tale ambito comunque dispongano delle qualifiche necessarie per garantire cure di livello qualitativo sufficiente per essere considerate simili a quelle proposte dagli appartenenti all’ambito regolamentato, soprattutto se abbiano seguito un percorso formativo proposto da istituti di insegnamento riconosciuti dallo Stato. In altri termini, quel che importa è che le prestazioni sanitarie alla persona presentino un livello di qualità sufficiente.


Anche se spetta agli Stati membri verificare che i prestatori di cure interessati possiedano le qualifiche professionali a tal fine necessarie, possono essere prese in considerazione altre efficaci modalità di controllo delle loro qualifiche professionali, in funzione dell’organizzazione delle professioni mediche e paramediche.
Ciò anche al fine di garantire il rispetto del principio di neutralità fiscale, il quale osta a che prestazioni simili, che si trovano quindi in concorrenza fra loro, siano trattate in modo diverso ai fini dell’Iva.
Occorre quindi verificare, anzitutto che le prestazioni rese dal contribuente siano di natura sanitaria; inoltre, anche in mancanza di regolamentazione della professione di chiropratico, che il contribuente sia munito di formazione somministrata da istituti d’insegnamento riconosciuti dallo Stato e che l’attività sia qualitativamente sufficiente ad offrire la cura della persona.

PRINCIPIO DI DIRITTO

Accogliendo il nuovo orientamento fornito dalla giurisprudenza unionale, dunque, la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto:
“In tema di Iva, il riconoscimento dell’esenzione, prevista dall’art. 10, comma 1, n. 18, del D.P.R. n. 633/1972, al chiropratico che rende una prestazione di cura alla persona, richiede l’accertamento che la prestazione garantisca un sufficiente livello di qualità e che chi la rende sia munito di formazione adeguata somministrata da istituti d’insegnamento riconosciuti dallo Stato, anche in mancanza dell’istituzione del registro dei dottori in chiropratica e dell’attivazione del relativo corso di laurea magistrale”.