
Il credito d’imposta di cui all’art. 28 del decreto Rilancio previsto per i canoni di locazione relativi a immobili ad uso non abitativo e ai contratti d’affitto d’azienda, viene riconosciuto anche per coloro che hanno anticipatamente pagato l’affitto nell’anno precedente, anche se di competenza dell’anno 2020. In tal caso, è necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata complessiva del contratto (Agenzia Entrate – risposta 05 ottobre 2020, n. 440).
Il credito d’imposta è stabilito in misura percentuale (60% e 30%) in relazione ai canoni:
– di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
– dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Il credito è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.
Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Nelle ipotesi in cui il canone relativo ai contratti di locazione sia stato versato in via anticipata, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata complessiva del contratto.
Pertanto, se all’atto della sottoscrizione del contratto, avvenuta nel mese di dicembre 2019, venga corrisposto integralmente il canone di locazione, comprensivo delle rate relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 2020, il contribuente può fruire del credito d’imposta in esame calcolando l’importo di ciascuna delle rate relative ai mesi di possibile fruizione dell’agevolazione secondo le modalità ivi indicate, fermo restando il rispetto degli altri requisiti di legge.





