INL: istruzioni sul potere di disposizione


Si forniscono alcune indicazioni sul corretto utilizzo del potere di disposizione da parte del personale ispettivo, introdotto dal DL semplificazione.


Secondo la nuova disposizione (art. 14, d.lgs. 124/2004) il personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro può adottare nei confronti del datore di lavoro un provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo, in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative. Contro la disposizione è ammesso ricorso, entro 15 giorni, al direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro, il quale decide entro i successivi quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l’esecutività della disposizione. La mancata ottemperanza alla disposizione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro.
Tale norma non incide sulla vigenza degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 520/1955 che disciplinano l’originario potere di disposizione. L’intervento operato dal dl semplificazione (d.l. n. 76/2020) produce esclusivamente l’effetto di estendere tale potere, rendendolo applicabile: “in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative”; “in materia di prevenzione infortuni” nonché “per l’applicazione di norme obbligatorie per cui sia attribuito all’Ispettorato dalle singole leggi un apprezzamento discrezionale”..
Dunque,, in relazione alle diverse tipologie di disposizione, permangono differenti regimi sanzionatori.
Al fine di indirizzarne al meglio l’esercizio, almeno in una prima fase, nel rispetto della ratio sottesa all’intervento del legislatore – comunque rivolta ad una tutela indifferenziata dei diritti dei lavoratori – il nuovo potere di disposizione trova applicazione in relazione al mancato rispetto sia di norme di legge sprovviste di una specifica sanzione, sia di norme del contratto collettivo applicato anche di fatto dal datore di lavoro. Diversamente, non appare opportuno il ricorso al potere di disposizione in riferimento ad obblighi che trovano la loro fonte in via esclusiva in una scelta negoziale delle parti, non derivanti quindi dalla legge o da previsioni collettive fermo restando che, qualora tali obblighi abbiano natura patrimoniale, sussiste sempre la possibilità di ricorrere alla conciliazione monocratica o alla diffida accertativa.

Trasporto e Logistica – EBILOG – Comunicazione per i lavoratori sospesi causa Covid-19

Ebilog, l’Ente Bilaterale per il settore “Logistica, Trasporto Merci e Spedizione”, comunica la proroga del termine di presentazione delle domande per il “Bando sostegno ai lavo-ratori sospesi causa COVID 19”.

Ebilog, Ente Bilaterale Nazionale per il settore “Logistica, Trasporto Merci e Spedizione”, comunica la proroga del termine ultimo di presentazione delle domande per la partecipazione al “Bando sostegno ai lavoratori sospesi causa COVID 19” che sarà il 31 dicembre 2020 (inizialmente era stata prevista la data del 30/9/2020). Pertanto, anche il periodo di sospensione dal lavoro, inizialmente previsto dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, è prorogato al 30 novembre 2020.
Si riporta di seguito il Regolamento “INTERVENTI A SOSTEGNO DEI LAVORATORI SOSPESI DAL LAVORO CAUSA COVID 19” aggiornato alla suddetta comunicazione di proroga.
“Ebilog, Ente nazionale per il settore logistica, trasporto merci e spedizione, intende sostenere i lavoratori di imprese iscritte ed in regola con i versamenti al predetto Ente che abbiano fatto ricorso agli ammortizzatori sociali utilizzando la causale “Emergenza COVID 19”.
Il contributo, pari a 250 euro una tantum, è riconosciuto alle seguenti condizioni:
– l’impresa deve aver fatto ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria o in Deroga oppure all’Assegno Ordinario garantito dal Fondo di Integrazione Salariale;
– i lavoratori devono essere stati sospesi dal lavoro a zero ore per un periodo, anche non consecutivo, di almeno 3 settimane (15 giorni complessivi) decorrenti dal 23 febbraio e sino al 30 novembre 2020;
– il valore dell’ISEE (in corso di validità) del nucleo familiare non deve essere superiore a 30 mila euro;
– l’impresa non deve aver integrato l’integrazione salariale riconosciuta al lavoratore dall’Inps o dal Fondo di Integrazione Salariale.
La richiesta di contributo dovrà essere inoltrata ad Ebilog entro il 31 dicembre 2020 in via telematica, tramite il sito www.ebilog.it – “Area Riservata Lavoratori” previa registrazione (vedi Guida operativa pubblicata nella stessa Area). Nel caso di impedimento oggettivo all’invio tramite piattaforma si potrà contattare Ebilog tramite la mail bandi@ebilog.it per poter richiedere l’invio cartaceo.
La domanda dovrà essere completa dei seguenti documenti (dovranno essere allegati in formato pdf):
– attestato dell’azienda che certifichi che il lavoratore sia dipendente;
– copia della/e buste paga dalla quale si evinca la sospensione dal lavoro;
– dichiarazione dell’azienda resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 dalla quale si evinca la modalità della sospensione dal lavoro e la sua durata, nonché se la stessa abbia integrato o meno le prestazioni garantite dall’Inps o dal Fondo di Integrazione Salariale;
– documentazione ISEE in corso di validità;
– autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del RE 2016/679 (modello scaricabile dal sito istituzionale www.ebilog.it );
– estremi dei dati bancari (codice IBAN) per il pagamento del contributo.
Il contributo, che verrà liquidato ricevuta la documentazione prescritta anche prima della scadenza, è riconosciuto sino ad esaurimento delle risorse in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Sono esclusi dal bando, i lavoratori che presentino le domande oltre i termini di scadenza o prive della prescritta documentazione ed in ogni caso che non soddisfano i requisiti richiesti dal presente regolamento.
Per ulteriori chiarimenti, indirizzo mail: bandi@ebilog.it
Nota:
– per le imprese già iscritte:
sono considerate regolari le imprese che, seppur non in regola completamente con i contributi dovuti, successivamente alla comunicazione loro inviata e nei termini prescritti regolarizzano interamente la loro posizione a partire dalla data di iscrizione ad Ebilog. L’accesso ai bandi è ammesso previo versamento integrale della quota contributiva dovuta;
– per le imprese di nuova iscrizione:
le imprese già attive, che seppur esistendo l’obbligo contrattuale, non si sono mai iscritte ad Ebilog versando la contribuzione prescritta potranno accedere ai bandi in corso versando almeno due anni di contribuzione dovuta oppure potranno partecipare ai bandi solo dopo aver maturato almeno un anno di contributi.
In deroga a quanto sopra il contributo di cui al presente regolamento verrà ridotto del 50% nel caso in cui l’impresa abbia versato almeno sei mesi precedenti di contributi all’atto di presentazione delle domande.”

Cessione del credito ecobonus del contribuente forfetario al genitore


Con riferimento alle spese sostenute nel 2020 per interventi di riqualificazione energetica realizzati su singole unità immobiliari (cd. “ecobonus”), in particolare per la posa in opera di serramenti e infissi, al contribuente che si avvale del cd. “regime forfetario” è riconosciuta la possibilità di optare per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante al proprio genitore finanziatore delle spese (Agenzia delle Entrate -Risposta 02 ottobre 2020, n. 432).

Il contribuente, libero professionista in regime forfetario con esclusivo reddito da lavoro autonomo per l’anno 2019 e per l’anno in corso, intende effettuare sulla propria abitazione interventi di riqualificazione energetica (posa serramenti e infissi) e chiede chiarimenti in ordine alla possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante di cui all’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, al proprio genitore finanziatore dei suddetti interventi.
L’articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 consente la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante nei confronti «di altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari» senza che sia necessario verificare il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione.
L’Agenzia ritiene, pertanto che l’Istante – in presenza di tutti i requisiti richiesti ai fini dell’agevolazione in commento e fermo restando il rispetto di ogni altro adempimento previsto a tal fine – possa per le spese sostenute nell’anno 2020 per interventi rientranti nell’ecobonus cedere il credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante al proprio genitore.


Contributo a fondo perduto: se non spettante, nessuna sanzione in caso di restituzione


Per il consorzio tra imprese che abbia richiesto il contributo a fondo perduto e solo successivamente all’inoltro della domanda, sia stato chiarito che i consorzi tra imprese sono esclusi dal contributo di cui all’art. 25 del decreto Rilancio, in caso di restituzione dell’importo percepito ingiustamente, non sono previste sanzioni (Agenzia Entrate – risposta 02 ottobre 2020, n. 427).

Nell’ambito delle misure adottate per contenere l’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’art. 25 del Decreto Rilancio ha introdotto un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall’Agenzia delle entrate e destinato a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, al ricorrere dei requisiti soggettivi ed oggettivi ivi disposti.


Con particolare riguardo ai soggetti destinatari del beneficio, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i consorzi tra imprese per ragioni di ordine logico sistematico, non possono fruire del contributo in considerazione della peculiare natura di tali soggetti, che si limitano ad operare il ribaltamento dei costi/proventi percepiti alle imprese che ne fanno parte. Queste ultime, infatti, sussistendo gli ulteriori requisiti possono accedere al contributo del decreto rilancio evitando la duplicazione del beneficio in capo ai medesimi soggetti.


Con successivo chiarimento, l’Agenzia delle Entrate ha ulteriormente chiarito che i consorzi che svolgono una propria attività autonoma rispetto alle consorziate e che assumono rappresentanza esterna possono comunque fruire del contributo a fondo perduto COVID-19, fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti previsti, in relazione alle attività ammesse al contributo stesso.


In caso, quindi, di consorzio che non svolge un’attività autonoma rispetto alle consorziate e che, dunque, abbia indebitamente percepito il contributo a fondo perduto, il medesimo consorzio può restituire quanto percepito, comprensivo degli interessi, senza corresponsione delle sanzioni.