Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli: le istruzioni Inps per la fruizione


L’art. 5 del DL n. 111/2020 ha introdotto, a favore dei genitori lavoratori dipendenti, un congedo indennizzato da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in corrispondenza del periodo di quarantena del figlio convivente e minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico. Il congedo può essere fruito nei casi in cui non sia possibile svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell’attività lavorativa. La fruizione del congedo è consentita per uno solo dei genitori conviventi con il figlio oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per periodi di quarantena scolastica dei figli ricompresi tra il 9 settembre 2020 e il 31 dicembre 2020. Il beneficio è riconosciuto ai soli genitori lavoratori dipendenti, anche ai dipendenti affidatari o collocatari di minore. Sono, pertanto, esclusi dalla misura sia i genitori lavoratori autonomi sia i genitori iscritti alla Gestione separata (Circolare Inps n. 116/2020).


Requisiti congedo lavoratori dipendenti del settore privato
Per la fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, il genitore richiedente deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:
– deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere. In mancanza di una prestazione lavorativa da cui astenersi il diritto al congedo non sussiste, ne consegue che in caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo di congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, viene meno il diritto;
– non deve svolgere lavoro in modalità agile, in quanto sostanziandosi la fruizione di un congedo giornaliero sempre in un’astensione lavorativa dal rapporto per la quale è fruita presuppone necessariamente il mancato svolgimento di attività lavorativa, anche in modalità agile;
– il figlio, per il quale si fruisce il congedo, deve essere minore di anni 14; pertanto, al compimento del 14° anno di età, il congedo non potrà essere più fruito;
– deve essere convivente durante tutto il periodo di fruizione del congedo con il figlio per cui è richiesto il congedo stesso;
– il figlio per il quale si fruisce il congedo deve essere stato messo in quarantena, ai sensi dell’articolo 5 del D.L. n. 111/2020, con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
Durata del congedo
Il congedo può essere fruito per periodi di quarantena ricadenti nell’arco temporale che va dal 9 settembre 2020 fino al 31 dicembre 2020.
La durata massima del congedo coincide con il periodo di quarantena disposto. In caso di proroghe del provvedimento o di nuovi provvedimenti emessi per lo stesso oppure per altro figlio convivente, il congedo è fruibile durante tutti i periodi di quarantena disposti. Nel caso di più provvedimenti che dispongono di periodi di quarantena scolastica, parzialmente sovrapposti e relativi allo stesso o ad altri figli, si specifica che per ogni giorno di sovrapposizione viene comunque corrisposta un’unica indennità.
È possibile annullare le domande di congedo COVID-19 per quarantena scolastica del figlio convivente relativamente alle giornate di congedo non fruite.
Indennizzo delle giornate lavorative
Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto disposto dall’articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
L’indennità è erogata secondo le modalità previste per il pagamento diretto o a conguaglio delle indennità di maternità.
Le indennità erogate con pagamento diretto costituiscono reddito di lavoro dipendente imponibile ai fini fiscali ai sensi del comma 2 dell’articolo 6 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).


Situazioni di compatibilità
Si riportano di seguito i casi di compatibilità tra il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli e altre tipologie di assenza relative all’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo in argomento.
a) Malattia. In caso di malattia di uno dei genitori conviventi con il minore, l’altro genitore può fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, in quanto la presenza di un evento morboso potrebbe presupporre un’incapacità di prendersi cura del figlio.
b) Maternità/Paternità. In caso di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l’altro genitore può fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica nel caso in cui la quarantena sia disposta per il figlio diverso da quello per il quale si fruisce del congedo di maternità/paternità.
Non è possibile invece fruire di congedo COVID-19 per quarantena scolastica se il figlio per cui è disposta la quarantena è lo stesso per cui è in corso di fruizione il congedo di maternità/paternità.
In caso di percezione di indennità di maternità/paternità da parte degli iscritti alla Gestione separata o dei lavoratori autonomi, l’altro genitore lavoratore dipendente può fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica per lo stesso figlio, solo se il genitore che fruisce di tale indennità di maternità/paternità stia prestando attività lavorativa durante il periodo indennizzabile.
c) Ferie. La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell’altro genitore convivente con il minore.
d) Aspettativa non retribuita. In caso di aspettativa non retribuita di uno dei due genitori conviventi con il minore, l’altro genitore può fruire, contemporaneamente (negli stessi giorni) del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli.
e) Soggetti “fragili”. La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli da parte di un genitore convivente con il figlio è compatibile qualora l’altro genitore sia un soggetto con particolari situazioni di fragilità, a prescindere dallo svolgimento o meno di attività lavorativa o dall’eventuale svolgimento di lavoro agile.
f) Permessi e congedi ai sensi della legge n. 104/1992. È possibile fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli nelle stesse giornate in cui l’altro genitore convivente con il minore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo.
g) Inabilità e pensione di invalidità. La fruizione del congedo COVID-19 per la quarantena scolastica dei figli è compatibile con i casi in cui all’altro genitore convivente con il medesimo figlio sia stata accertata una patologia invalidante tale da comportare ad esempio il riconoscimento di un handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104/92), di un’invalidità al 100% o di una pensione di inabilità.


Situazioni di incompatibilità
Rappresentano, invece, situazioni di incompatibilità con il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli: la contemporanea fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore convivente con il minore; la fruizione da parte dell’altro genitore convivente con il minore di riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e 40 del D.Lgs. n. 151/2001 (c.d. riposi per allattamento) fruiti per lo stesso figlio; la fruizione da parte dell’altro genitore, convivente con il minore, che non svolge alcuna attività lavorativa, di strumenti a sostegno del reddito quali ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL (diversamente, nel caso in cui il genitore convivente con il minore, beneficiando degli strumenti predetti, abbia solo una riduzione di orario di lavoro, l’altro genitore convivente con il minore è ammesso alla fruizione del beneficio del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli); la richiesta di fruizione del congedo in argomento durante le giornate di pausa contrattuale dell’altro genitore convivente con il minore, in caso di part-time e lavoro intermittente


Domanda
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
– tramite il portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it. Si ricorda, che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più nuovi PIN;
– tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
– tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
La domanda può avere ad oggetto periodi di fruizione del congedo antecedenti la data di presentazione della domanda stessa, purché ricadenti nel periodo tra il 9 settembre ed il 31 dicembre 2020.
In domanda devono essere indicati gli elementi identificativi del provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente (numero del documento, data di emissione del documento, ASL emittente, etc).


Dipendenti del settore pubblico
Le modalità di fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli per i lavoratori del settore pubblico, nonché alle relative indennità, sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Di conseguenza, tale categoria di lavoratori non deve presentare la domanda di congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli all’Inps, ma direttamente alla propria Amministrazione pubblica datrice di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite.
Istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro
Per la corretta gestione degli eventi introdotti dall’articolo 5 del D.L. n. 111/2020, con riferimento ai datori di lavoro con dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e ad altri fondi speciali, nel flusso Uniemens è stato previsto il seguente nuovo codice evento riferito ai lavoratori dipendenti del settore privato:
– MV9: DL n. 111/2020 – art. 5 – Quarantena scolastica dei figli.
Il riferimento temporale del congedo MV9 è dal 9 settembre 2020 al 31 dicembre 2020 e la fruizione è esclusivamente giornaliera e non anche oraria.
Nella compilazione del flusso, dovrà essere valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana> procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si colloca l’evento con le consuete modalità.
Con riferimento ai datori di lavoro che presentano le dichiarazioni di manodopera agricola per gli operai agricoli, per i lavoratori a tempo indeterminato che utilizzano i permessi relativi al congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, per i quali il datore di lavoro anticipa l’indennità spettante, occorre procedere come di seguito indicato:
– l’elemento <CodiceRetribuzione> deve essere valorizzato con il codice “3” che assume il significato di “Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, introdotto dal decretolegge 8 settembre 2020 n. 111”.
Si ricorda che per gli elementi che danno luogo ad un’anticipazione da parte del datore di lavoro di prestazioni a carico dell’Inps e ad un accredito della relativa contribuzione figurativa devono essere valorizzati i campi/elementi, secondo le modalità definite dalle circolari e dai messaggi relativi.

Piano voucher sulle famiglie a basso reddito



Il Piano voucher per famiglie meno abbienti è un intervento di sostegno alla domanda per garantire la fruizione di servizi di connessione ad internet in banda ultra larga da parte delle famiglie con ISEE inferiore ai 20.000 euro. Il Mise promuove il Piano voucher per famiglie meno abbienti ed affida la realizzazione delle relative attività ad Infratel Italia S.p.a. (MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto 07 agosto 2020)


Beneficiari


Le famiglie con ISEE inferiore ai 20.000 euro è riconosciuto un contributo massimo di 500 euro, sotto forma di sconto, sul prezzo di vendita dei canoni di connessione ad internet in banda ultra larga per un periodo di almeno dodici mesi e, ove presenti, dei relativi servizi di attivazione, nonché per la fornitura dei relativi dispositivi elettronici (CPE) e di un tablet o un personal computer.
Il contributo è erogato, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, per la fornitura di servizi di connettività ad almeno 30 Mbit/s in download alle famiglie che non detengono alcun contratto di connettività, ovvero che detengono un contratto di connettività a banda larga di base, da intendersi, ai fini del presente decreto, come inferiore a 30Mbit/s in download.
E’ riconosciuto un solo contributo per ciascun nucleo familiare presente nella medesima unità abitativa.
Nel caso in cui l’unità abitativa sia servita da più di un’infrastruttura a banda ultra larga, i beneficiari del contributo devono stipulare contratti per i servizi di massima velocità di connessione ivi disponibili, potendo a tal fine rivolgersi sia all’operatore che gli fornisce il servizio tramite il contratto vigente al momento della richiesta del contributo, sia ad altro operatore.
E’ ammessa la possibilità di stipulare un nuovo contratto di connessione utilizzando il valore del contributo che residua al momento del recesso dal precedente contratto stipulato avvalendosi del contributo, purché il nuovo contratto garantisca livelli di servizio pari almeno a quelli previsti da quello precedente e senza che il recesso da quest’ultimo comporti costi a carico del beneficiario.
Il contributo non può essere concesso per l’attribuzione del solo tablet o personal computer, in assenza della sottoscrizione dei contratti sopra indicati.
Al fine di garantire coerenza del Piano con eventuali previi interventi regionali, i contributi potranno essere erogati anche tenendo conto di situazioni specifiche di singole Regioni correlate a condizioni più svantaggiate di determinate aree territoriali, sulla base di apposite convenzioni da stipulare con le regioni.
I servizi di cui sopra possono essere offerti da tutti gli operatori che forniscono, a qualsiasi titolo, servizi internet su reti a banda larga ad almeno 30 Mbit/s in download.


Durata


Il Piano voucher per famiglie meno abbienti avrà durata fino ad esaurimento delle risorse, comunque non oltre un anno dall’avvio dell’intervento.


Modalità di attuazione


Il Ministero dello sviluppo economico affida ad Infratel Italia S.p.a., soggetto attuatore della Strategia nazionale per la banda ultra larga, tramite convenzione, lo svolgimento delle attività relative, tra l’altro, alla realizzazione e tenuta del portale telematico, alle verifiche , alle procedure relative ai rimborsi da riconoscere agli operatori.
Per la realizzazione del Piano, la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali stipula con il soggetto attuatore Infratel Italia S.p.a. un’apposita convenzione corredata da un disciplinare di rendicontazione e da un disciplinare tecnico contenente il manuale operativo, che costituiranno parte integrante della convenzione, approvata con decreto del direttore generale della predetta Direzione
.


Registrazione degli operatori commerciali


Gli operatori che intendano offrire i servizi di connettività nell’ambito del Piano voucher per famiglie meno abbienti, devono iscriversi in un apposito Elenco, a partire da trenta giorni dalla data di operatività di un portale telematico messo a disposizione da Infratel Italia S.p.a..
Le offerte commerciali devono essere trasmesse ad Infratel Italia S.p.a. tramite il portale telematico, nell’ambito del quale è attribuito, a ciascuna offerta, un codice identificativo. Gli operatori si impegnano a garantire l’aggiornamento sistematico nel portale telematico delle eventuali successive modifiche apportate a dette offerte.


Procedura per il riconoscimento del contributo


Ai fini della fruizione del contributo, il beneficiario presenta presso qualsivoglia canale di vendita reso disponibile dagli operatori registrati nell’elenco, apposita richiesta corredata dalla copia del proprio documento di identità in corso di validità e da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che il valore dell’ISEE relativo al nucleo familiare di cui fa parte non supera i 20.000 euro e che i componenti dello stesso nucleo, per la medesima unità abitativa, non hanno già fruito del contributo.
L’operatore, per ogni richiesta di contributo ricevuta, inserisce sul portale telematico messo a disposizione da Infratel Italia S.p.a.:
a. il codice fiscale e gli estremi del documento d’identità del beneficiario;
b. la dichiarazione relativa al valore dell’ISEE del proprio nucleo di appartenenza;
c. il codice identificativo dell’offerta cui il beneficiario intende aderire;
d. le caratteristiche tecniche del tablet o del personal computer incluso nell’offerta;
e. copia del contratto stipulato con il beneficiario.
L’operatore, una volta attivato il servizio di connessione ad internet presso l’unità abitativa del beneficiario, trasmette, tramite il portale, il verbale di consegna firmato dal beneficiario, da cui emerga l’avvenuta attivazione del servizio e l’avvenuta consegna del tablet o del personal computer, nonché il documento di attestazione del livello di servizio misurato.
Entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, Infratel Italia S.p.a. provvede a versare sul conto dedicato dell’operatore l’ammontare totale del contributo per ciascun beneficiario, al netto della trattenuta del 5%, a garanzia del corretto svolgimento delle attività di erogazione del servizio. La somma trattenuta a titolo di garanzia sarà restituita, previo espletamento delle opportune verifiche da parte di Infratel Italia S.p.a. e, in ogni caso, entro il termine del periodo di vigenza del Piano disciplinato dal presente decreto.


Istruzioni e controlli


Le istruzioni operative per la fruizione dei contributi da parte dei beneficiari e il manuale operativo relativo agli adempimenti richiesti agli operatori sono pubblicate sui siti internet istituzionali del Ministero dello sviluppo economico e di Infratel Italia S.p.a. entro trenta giorni dalla data di emanazione del presente decreto.
Il Ministero dello sviluppo economico, avvalendosi a tal fine di Infratel Italia S.p.a., procede alla verifica a campione della sussistenza dei requisiti necessari per beneficiare del contributo, nonché della veridicità e correttezza delle offerte commerciali dei fornitori di servizi di connessione ad internet a banda ultra larga, anche al fine di notificare gli esiti di tali verifiche alle autorità competenti.
I soggetti ammessi al contributo nei confronti dei quali venga accertata l’insussistenza dei requisiti decadono dal beneficio loro riconosciuto.
Il mancato rispetto delle previsioni del presente decreto, nonché di quelle contenute nel Manuale operativo da parte degli operatori che offrono servizi di connessione ad internet a banda ultra larga ne determina l’esclusione dal Piano voucher per famiglie meno abbienti.

Premio di risultato 2020 per le BCC friulane



02 ott 2020 Siglato il 22/9/2020, tra la Federazione e la FABI, la FIRST-CISL, la FISAC-CGIL, l’accordo sul premio di risultato 2020 per i Quadri direttivi e per il personale delle Aree professionali delle BCC/CRA del Friuli Venezia Giulia.


Il Premio, fermo restando quanto stabilito dai successivi articoli del presente accordo, dovrà essere pagato, sotto forma di una tantum, entro i mese di ottobre 2020, al personale che – in servizio nel mese di erogazione – avrà prestato attività lavorativa, anche a tempo determinato o con contratto di somministrazione, nel corso dell’anno di misurazione.
Le Parti, riconoscono ai dipendenti delle BCC aderenti alla Federazione, nonché ai dipendenti della medesima, che abbiano reddito IRPEF inferiore a Euro 80.000,00 e per un importo fino a Euro 3.000,00, la possibilità di optare per una delle forme di Welfare aziendale di seguito precisate, in sostituzione in tutto o in parte delle somme spettanti a titolo di Premio di Risultato.
Le somme relative al piano welfare sono quelle relative a spese effettuate dal dipendente per sé o per i propri familiari, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 917/1986.1 lavoratori, pertanto, potranno, a titolo esemplificativo:
– istruzione di figli (testi scolastici, rette, tasse di frequenza, mense),
– cura dei familiari (baby sitter, badanti, campus scolastici, baby parking, ludoteche, centri diurni, case di cura e di riposo),
– sport e benessere (palestre, piscine, centri sportivi e termali, centri medici e dentistici),
– tempo libero (viaggi, parchi tematici, spettacoli),
– cultura e formazione (corsi di lingue, del tempo libero, personali e professionali),
– buoni acquisto,
– trasporto pubblico,
– previdenza.
Al riguardo si precisa che le prestazioni e i servizi sopra elencati verranno erogati attraverso lo strumento del rimborso o del voucher o del versamento in previdenza, sulla base di quanto dispone la normativa di riferimento.
A tal fine i dipendenti interessati potranno esprimere la loro scelta entro il 10/10/2020 direttamente sul portale di Welfare aziendale della Banca. Qualora il lavoratore non dovesse effettuare alcuna scelta, il Premio verrà erogato in denaro.
Verranno previsti specifici momenti formativi in materia di Welfare al fine di permettere ai dipendenti di svolgere delle scelte informate e consapevoli.
Coloro i quali abbiano scelto di destinare il Premio di Risultato al Welfare Aziendale avranno tempo fino al 15/9/2021 per utilizzare tali somme. Scaduto inutilmente tale termine, l’eventuale residuo verrà versato, a cura della Banca, direttamente al Fondo Pensione Nazionale.
Le somme relative alle prestazioni e ai beni e/o servizi sopra richiamati non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente, nel rispetto dei limiti indicati al comma 2 e all’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 51 del DPR n. 917/1986 (TUIR).
Per i dipendenti che non opzioneranno la conversione del Premio di Risultato in Welfare, le somme da erogare a titolo di Premio di Risultato verranno pagate con la mensilità di ottobre 2020.
In caso di opzione per il versamento del Premio di Risultato per la fruizione dei servizi welfare, I azienda aggiungerà un contributo a proprio carico del 20% dell’importo stesso.
Con particolare riferimento al personale in forze alla Federazione nel 2019, stante le delibere del Consiglio di Amministrazione che assicurano la corresponsione del Premio a tutti gli ex-dipendenti che hanno preso servizio presso le Capogruppo ovvero presso le BCC aderenti alla Federazione, il medesimo verrà erogato solamente nella forma dell’uno tantum a ottobre 2020.
Le Parti, al fine di favorire l’utilizzo del welfare aziendale, convengono in via straordinaria ed eccezionale che le BCC/CRA, che dal calcolo del PDR ottenessero un premio medio inferiore ai 500,00 Euro e comunque hanno migliorato nel bilancio 2019 rispetto al bilancio 2018 le voci di Raccolta Indiretta, Impieghi e Totale Attivo, il premio venga aumentato del 100%.









































































BCC/CRA

Totale premio da erogare 2019

Media premio x dip. 2019

Maggiorazione straordinaria

Credifriuli 477.008 2691  
Prima Cassa FVG 216.576 490 960
Banca TER FVG 299.567 1275  
Udine 107.041 1390  
Pordenonese 222.549 1021  
Friulovest 206.590 1435  
Cassa Rurale FVG 126.127 497 994
Staranzano e Villesse 199.856 1.617  
Turriaco 26.896 1.313  
Carso ZKB 68.398 323 645
Totale da erogare 1.952.610 1.226 1.371
Federazione delle BCC del Friuli Venezia Giulia      
Premio totale   4.904  
Dipendenti (FTE)   4  

Gestione delle attività previste dai Patti per l’Inclusione al termine dei 18 mesi di fruizione


Con riferimento ai Patti per l’Inclusione e ai Progetti Utili alla Collettività, il Ministero del lavoro – con nota n. 7605/2020 – fornisce chiarimenti circa la gestione delle attività previste al termine dei 18 mesi di fruizione del beneficio da parte dei nuclei familiari beneficiari in caso di presentazione di una nuova domanda di Reddito di Cittadinanza e conseguente nuova ammissione ai benefici, conformemente a quanto previsto dall’articolo 3, comma 6, del DL 4/2019.


Il DL 4/2019 all’articolo 4, comma 13, prevede che “Il Patto per l’inclusione sociale, ove non diversamente specificato, assume le caratteristiche del progetto personalizzato di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017 e, conseguentemente, ai fini del Rdc e ad ogni altro fine, il progetto personalizzato medesimo ne assume la denominazione”. Il comma 7, del citato articolo 6, prevede che la durata del progetto può eccedere la durata del beneficio economico.
Le attività previste dal Patto per l’inclusione sociale possono proseguire quindi anche una volta che il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico per le 18 mensilità previste. I relativi costi potranno essere posti a valere sulle risorse della Quota Servizi Fondo Povertà o del PON Inclusione. Tuttavia, una volta terminata la fruizione del beneficio economico, la condizionalità in capo al nucleo familiare beneficiario (l’obbligo di porre in essere quanto previsto dal Patto per l’inclusione) decade, pertanto la prosecuzione delle attività previste dal Patto può avvenire solo su base volontaria.
Qualora un nucleo familiare già beneficiario RdC dovesse presentare nuovamente domanda ed essere ammesso al Reddito di cittadinanza, dovrà essere lavorata la nuova domanda, fermo restando l’opportunità di fare tesoro del percorso fatto con i componenti del nucleo eventualmente già presi in carico, confermando la valutazione multidimensionale e il relativo patto. Sulla Piattaforma GePI, al riguardo, si stanno predisponendo le opportune modifiche al fine di garantire continuità nella gestione del nucleo familiare già beneficiario RdC, malgrado la sospensione.
Per quanto riguarda le attività previste dai Progetti Utili alla Collettività (PUC) si ritiene che debbano essere sospese poiché, come previsto dalla normativa in vigore, il premio speciale unitario si può applicare solo ai beneficiari del RDC. Pertanto, nel periodo in cui il nucleo familiare non percepisce più il Reddito di Cittadinanza, i componenti che dovessero continuare a svolgere i PUC sarebbero privi della copertura assicurativa dell’INAIL, garantita centralmente.
Resta ferma la possibilità per i Comuni di accordarsi direttamente con INAIL per garantire la copertura assicurativa alle persone coinvolte su base volontaria in tali attività che non beneficiano del RDC.
Infine il Ministero del lavoro ricorda che, qualora il richiedente già beneficiario RdC al termine dei 18 mesi di fruizione del beneficio presenti una nuova domanda RdC, l’erogazione del beneficio riprenderà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.