
Il contribuente può dedurre dal reddito complessivo i versamenti effettuati a favore dell’ex coniuge residente all’estero in ottemperanza alla sentenza di divorzio (Agenzia Entrate – risposta 17 dicembre 2020, n. 598).
Il Tuir dispone che dal reddito complessivo sono deducibili gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono deducibili dal reddito complessivo i versamenti periodici effettuati al coniuge, anche se residente all’estero.
Pertanto, riguardo al caso di specie, il contribuente può dedurre gli assegni periodici corrisposti all’ex coniuge residente in Germania stabiliti in base alla sentenza di divorzio pronunciata dall’Autorità Giudiziaria tedesca.
In sede di dichiarazione dei redditi il contribuente, oltre all’importo dell’onere, deve indicare anche il codice fiscale dell’ex coniuge percettore della somma. In mancanza di tale codice fiscale il contribuente può richiederne l’attribuzione sulla base di una istanza motivata a cui dovrà essere allegata la sentenza di divorzio.
Invece, il percettore dei richiamati assegni, anche se non residente, è tenuto a dichiarare in Italia ai fini IRPEF l’importo degli assegni di mantenimento percepiti, quali redditi assimilati a quello di lavoro dipendente.





