Scade il 20 ottobre 2020 il 4° trimestre di Contribuzione al Fondo Sanimoda

Scade il 20 ottobre 2020 la contribuzione del 4° trimestre al Fondo di assistenza sanitaria Sanimoda per i lavoratori dell’industria della Moda

L’iscrizione dei lavoratori a Sanimoda è pagata con un contributo mensile a carico dell’azienda.Possono registrarsi al fondo le aziende che applicano i seguenti CCNL:
• Tessile abbigliamento industria
• Occhialeria
• Penne
• Spazzole, pennelli, scope
• Pelle-cuoio e Ombrelli-ombrelloni
• Giocattoli


• Calzature
La contribuzione a SANIMODA è trimestrale anticipata, secondo il seguente schema di versamento:
– 20 gennaio 1° trimestre (gennaio, febbraio, marzo)
– 20 aprile 2° trimestre (aprile, maggio, giugno)
– 20 luglio 3° trimestre (luglio, agosto, settembre)
– 20 ottobre 4° trimestre (ottobre, novembre, dicembre)
Per contribuzione si intende la creazione della distinta, la ricezione del bonifico di pari importo ed il loro corretto abbinamento. Le procedure relative all’iscrizione e alla contribuzione al fondo sono consultabili nel Manuale operativo del fondo I dati per effettuare i bonifici di contribuzione sono i seguenti:
Beneficiario: SANIMODA, Codice IBAN: IT08 X030 6909 6061 0000 0154 628

Edilizia – CNCE: Comunicato 30/9/2020

La CNCE, con comunicato del 30/9/2020, fornisce i primi chiarimenti sul Regolamento Fondo Incentivo Occupazione

La CNCE, in relazione al Regolamento per il funzionamento del Fondo Incentivo Occupazione, siglato con accordo delle parti sociali il 10 settembre 2020, ha fornito le seguenti indicazioni:
1) Il termine previsto del 30 settembre 2020 entro cui far pervenire le istanze di accesso all’incentivo da parte delle imprese, in via del tutto eccezionale e solo per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato o trasformazioni dei contratti di lavoro a tempo indeterminato riferiti al periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2020, è prorogato al 31 ottobre 2020. Di conseguenza, le relative graduatorie saranno effettuate dalle Casse e trasmesse alle imprese entro il successivo 30 novembre 2020.
2) Il Fondo Incentivo Occupazione (FIO), che entra in vigore a partire dal 1° settembre 2020, riconosce quale “UNA TANTUM” per ogni lavoratore assunto, stante determinate condizioni, la somma di € 600,00 da portare in compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile/Edilcassa territoriale e un bonus formazione pari a € 150,00.
Secondo la scheda di sintesi allegata al comunicato della CNCE, l’incentivo è rivolto alle IMPRESE che presentano i seguenti requisiti:
– abbiano effettuato assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, anche in apprendistato professionalizzante, o abbiano proceduto alla trasformazione di contratto a tempo determinato a partire dal 1° gennaio 2020.
L’incentivo sarà riconosciuto per un numero di assunzioni e/o trasformazioni non superiore al 30% della media dei lavoratori a tempo indeterminato in forza nel precedente anno in CE/ED e comunque il beneficio è riconosciuto nel caso di assunzione e/o trasformazione di almeno 1 lavoratore, indipendentemente dal numero degli occupati (con possibilità di una sola ulteriore richiesta trascorsi 12 mesi dall’ultima compensazione); al lavoratore riassunto dal medesimo datore di lavoro l’incentivo è riconosciuto una sola volta.
– siano regolari con i versamenti a livello nazionale sia al momento della presentazione dell’istanza che all’atto della compensazione. l’impresa si considera regolare anche in caso di rateizzazione dei versamenti maturati e scaduti al momento dell’assunzione
– saranno privilegiate le imprese con maggiore anzianità di iscrizione presso la Cassa Edile/Edilcassa competente per l’invio della richiesta e dove risulta iscritto il lavoratore
– non abbiano proceduto a licenziamenti individuali o collettivi per giustificato motivo oggettivo nei 6 mesi precedenti l’assunzione, per gli operai occupati nella medesima unità produttiva con il medesimo livello contrattuale e con medesime mansioni
– i lavoratori interessati non abbiano compiuto 30 anni (29 anni e 364 giorni)

Affitto d’azienda: requisiti di accesso al contributo a fondo perduto covid-19

Nell’ipotesi di affitto d’azienda, ai fini della verifica dei requisiti stabiliti per il riconoscimento del contributo a fondo perduto covid-19 previsto in favore di imprese e professionisti, è necessario tener conto dei valori riferibili all’azienda oggetto del trasferimento, sia per la determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per il calcolo della riduzione di fatturato (Agenzia delle Entrate – Risposta 2 ottobre 2020, n. 426)

Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda la seguente ipotesi:
La società Alfa (dante causa) ha concesso in affitto l’intera azienda alla società Beta (avente causa) con effetto dal 1° gennaio 2020.
Entrambe le società intendono fruire del “contributo a fondo perduto covid-19”.
Considerando che:
– la società Alfa era operativa nel 2019 e presenta per tale annualità ricavi complessivi superiori a euro 400.000 e non superiori a euro 1.000.000, e rileva una riduzione del fatturato nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 superiore ai due terzi;
– la società Beta risulti costituita nel 2019 ma sia operativa dal 1° gennaio 2020; per il 2019, quindi, presenta ricavi complessivi inferiori a euro 400.000, e un incremento del fatturato nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.


Quali sono le modalità di determinazione della soglia di accesso al contributo e di calcolo della riduzione del fatturato per il riconoscimento del contributo a fondo perduto covid-19?

DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO

Con il “Decreto Rilancio” (art. 25 del D.L. n. 34 del 2020) è stato introdotto un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate e destinato ai soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid 19”.
In particolare, il contributo è riconosciuto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA.


Ai fini dell’accesso al contributo devono sussistere le seguenti condizioni:
– nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020 (1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2019 per i soggetti con periodo d’imposta coincide con l’anno solare), l’ammontare dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica, o i compensi derivanti dall’esercizio di arti o professioni, non siano superiori a 5 milioni di euro (ammontare ricavi o compensi);
– l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (riduzione di fatturato).


La misura del contributo spettante è differenziata in relazione all’ammontare dei ricavi o compensi ed è calcolata in percentuale sulla riduzione di fatturato:
– 20 % per i soggetti che presentano un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 400 mila euro;
– 15% per i soggetti che presentano un ammontare di ricavi o compensi superiore a 400 mila euro e non superiore a 1 milione di euro;
– 10% per cento per i soggetti che presentano un ammontare di ricavi o compensi superiore a 1 milione di euro e non superiore a 5 milioni di euro.

CHIARIMENTI DEL FISCO

Ai fini del contributo, l’operazione di affitto dell’intera azienda perfezionata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, produce effetti sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato (al pari di operazioni di riorganizzazione aziendale).
In particolare, sia l’ammontare dei ricavi o compensi, sia la riduzione del fatturato, vanno determinati per entrambi i soggetti coinvolti nel contratto di affitto, avendo riguardo anche all’ammontare dei ricavi e del fatturato direttamente riferibili all’azienda oggetto del contratto d’affitto. Pertanto, nel caso esaminato:


– la società Beta (avente causa del contratto d’affitto), determina la soglia di accesso al contributo (ammontare dei ricavi del 2019), includendo l’ammontare dei ricavi riferibili all’azienda ricevuta in affitto; inoltre, per il calcolo della riduzione del fatturato, deve confrontare i dati riferibili ai due periodi di riferimento (aprile 2020 – aprile 2019) considerando oltre al proprio fatturato quello relativo all’azienda trasferita per i periodi di riferimento;


– la società Alfa (dante causa del contratto d’affitto), determina la soglia di accesso al contributo, (ammontare dei ricavi del 2019), elidendo dai propri ricavi quelli riferibili all’azienda data in affitto; inoltre, per il calcolo della riduzione del fatturato, deve confrontare i dati riferibili ai due periodi di riferimento (aprile 2020-aprile 2019) depurando il proprio fatturato degli importi relativi all’azienda trasferita.

Proroga termini moratoria Covid-19 dei finanziamenti agevolati


Chiarimenti sulla proroga termini della moratoria dei finanziamenti agevolati FCS – FIT – PIA Innovazione previsti per le PMI, dei finanziamenti agevolati “Nuova Marcora”, delle agevolazioni per le imprese già confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata e dei finanziamenti agevolati a vittime di mancati pagamenti (Ministero dello Sviluppo Economico – Circolare 22 settembre 2020, n. 240338 e Comunicati 29 settembre 2020).

Pertanto, per le imprese ammesse, alla data del 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 104/2020), alle misure di sostegno previste dalla Circolare ministeriale n. 146549 del 18/05/2020, la proroga della moratoria già ammessa fino al 30/09/2020, opera automaticamente fino al 31/01/2021 senza alcuna formalita` e senza oneri aggiuntivi, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto gestore/finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020.
Le imprese che alla data del 15 agosto 2020, presentano esposizioni comprese nel periodo 01/02/2020-31/12/2020, e per le quali non è stata ancora richiesta alcuna moratoria, possono essere ammesse, nel rispetto dei requisiti, entro il 31 dicembre 2020, alle predette misure di sostegno finanziario presentando una apposita istanza. Nello specifico:
per progetti presentati in ambito FCS: l’impresa che per la rata con scadenza al 30/06/2020 aveva usufruito della sospensione del pagamento fino al 30/09/2020, ora avrà la scadenza prorogata automaticamente al 31/01/2021 senza nessun aggravio di ulteriori costi, fatta salva la richiesta di rinuncia. Se invece l’impresa, alla data del 15 agosto 2020, presenta una rata (30/06/2020) per la quale non sia stata precedentemente richiesta nessuna moratoria, può presentare richiesta di moratoria senza nessun aggravio o costi aggiuntivi. Allo stesso modo, l’impresa può presentare la richiesta di moratoria anche per la rata in scadenza il 31/12/2020, che potrà pertanto essere pagata entro il 31/01/2021 senza oneri aggiuntivi. Restano ferme le attuali disposizioni relative alla revoca per morosità pluriannuale;
per i progetti presentati in ambito FIT e PIA Innovazione: l’impresa che ha gia` usufruito della sospensione del pagamento di una rata fino al 30/09/2020, ora avrà la scadenza prorogata automaticamente al 31/01/2021 senza nessun aggravio di ulteriori costi, fatta salva la richiesta di rinuncia. L’impresa, invece, che alla data del 15 agosto 2020, presenta esposizioni comprese nel periodo 01/02/2020-31/12/2020, e per le quali non è stata ancora richiesta alcuna moratoria, può essere ammessa, nel rispetto dei requisiti, entro il 31 dicembre 2020, alle predette misure di sostegno finanziario presentando una apposita istanza. Restano ferme le attuali disposizioni relative alla revoca per morosità pluriannuale.
La richiesta di rinuncia alla nuova moratoria o la nuova richiesta di accesso alla moratoria fino al 31/01/2021 dovrà essere inoltrata dai soggetti beneficiari unicamente al Soggetto gestore e dovrà, altresì, come già previsto dal comma 3 dell’ ex articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 al 31/01/2021, contenere la dichiarazione, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, “di aver subito in via temporanea carenze di liquidita` quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.

Per far fronte allo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza dell’epidemia da COVID-19, è prevista la possibilità di sospendere:
– il rimborso delle rate dei finanziamenti agevolati per le imprese già confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata;
– il rimborso delle rate dei finanziamenti agevolati concessi alle vittime di mancati pagamenti;
– il rimborso delle rate dei finanziamenti agevolati concessi relativi alla “Nuova Marcora”.
Pertanto, tutte le rate successive al 30 novembre 2020 saranno conseguentemente dilazionate (dal 31 maggio 2021 al 31 luglio 2021 e così via). Detta istanza dovrà essere presentata anche dalle imprese che hanno già usufruito della proroga al 30 settembre 2020 di tutte le rate di rimborso dei finanziamenti scadenti antecedentemente a tale data, qualora intendano beneficiare dell’estensione della proroga al 31 gennaio 2021. Di conseguenza, tutte le rate successive al 30 settembre 2020 saranno dilazionate (dal 30 marzo 2021 al 31 luglio 2021 e così via). L’impresa che intende richiedere la sospensione della rata e la dilazione del piano di rimborso deve trasmettere apposita richiesta di sospensione unitamente ad una dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale si attesta “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.