Ecobonus: cessione della detrazione in presenza di più fornitori


In caso di cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione maturata per interventi di efficienza energetica (cd. “ecobonus”), l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in presenza di diversi fornitori, il singolo fornitore può acquisire a titolo di cessione l’intero ammontare delle detrazioni “ecobonus” maturate dal cedente, a nulla rilevando la circostanza che parte del credito acquisito sia relativo ad interventi effettuati da altri fornitori che hanno rinunciato ad acquisire il credito. (Agenzia Entrate – risposta 01 ottobre 2020, n. 425).

Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.


Tale possibilità di cedere il credito, originariamente circoscritta ai soli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali è stata estesa, a partire dal 1° gennaio 2018 a tutti gli interventi di riqualificazione energetica, quindi anche


Con precedente documento di prassi, l’Agenzia delle Entrate ha individuato i seguenti soggetti in favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito:


– fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili;


– altri soggetti privati, per tali intendendosi, oltre alle persone fisiche, anche i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata (società ed enti);


– banche e intermediari finanziari nelle sole ipotesi di cessione del credito effettuate dai soggetti che ricadono nella no tax area.


Con successivo provvedimento è stato invece chiarito che in presenza di diversi fornitori, la detrazione cedibile è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo di imposta nei confronti di ciascun fornitore.


Con quanto appena rappresentato, è stato disciplinata l’ipotesi in cui la cessione venga disposta in favore di più fornitori precisando che la stessa deve essere, in ogni caso, nel suo ammontare massimo commisurata alle spese sostenute nel periodo per evitare duplicazioni e senza in alcun modo limitare la facoltà di cessione ai singoli fornitori (potenziali cessionari) sulla base del valore dei beni e servizi forniti.


Pertanto, in presenza di diversi fornitori, il singolo fornitore può acquisire a titolo di cessione l’intero ammontare delle detrazioni “ecobonus” maturate dal cedente, a nulla rilevando la circostanza che parte del credito acquisito sia relativo ad interventi effettuati da altri fornitori che hanno rinunciato ad acquisire il credito.


Rimborso vaccino antinfluenzale per il Credito Cooperativo

Intervento straordinario del Comitato Amministratore di Cassa Mutua Nazionale che, dopo aver inserito le nuove prestazioni per gli effetti del contagio per il Covid – 19, ha introdotto la prestazione per il vaccino antinfluenzale.

Considerata la campagna di sensibilizzazione, già iniziata dal Ministero della Salute, volta a far sì che l’ondata influenzale non complichi la situazione emergenziale in corso, eccezionalmente per il solo anno 2020, la Cassa rimborsa le seguenti prestazioni:
– Spese per l’acquisto del vaccino antinfluenzale e per la somministrazione da parte del Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta o dell’Ufficio di Igiene Pubblica. La presente prestazione sanitaria viene erogata fino a concorrenza del massimale annuo a persona di euro 25,00.
La prestazione è estesa a tutto il nucleo familiare.
Documentazione da allegare: richiesta di rimborso, scontrino della farmacia descrittivo del codice fiscale del paziente e del codice AIC, fattura del Medico o della struttura sanitaria per la somministrazione.

Noleggio imbarcazioni da diporto: chiarimenti sul regime Iva

L’attuale regime Iva per il noleggio di imbarcazioni da diporto, basato sulle percentuali indicative del presumibile utilizzo delle stesse al di fuori delle acque territoriali dell’UE, continua a trovare applicazione in relazione alle operazioni dipendenti da contratti di locazione, noleggio, ed altri contratti simili a breve termine e non a breve termine conclusi prima del 1° novembre 2020 (Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 62/E del 2020).

In merito al trattamento fiscale ai fini IVA della nautica da diporto, le prestazioni di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, se rese da soggetti domiciliati o residenti in Italia, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono utilizzate in Italia o in altro Stato membro della Comunità stessa.
In altri termini, la rilevanza territoriale, ai fini dell’assoggettamento ad IVA, delle predette prestazioni è legata all’utilizzo dei mezzi di trasporto in discorso in acque territoriali comunitarie.
In base al regime attuale, tenuto conto della obiettiva difficoltà a seguire con precisione gli spostamenti delle imbarcazioni da diporto, l’Amministrazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, ha stabilito percentuali presuntive di tassazione dei corrispettivi per le operazioni di locazione (anche finanziaria), noleggio e simili, applicabili ove non sia possibile avere un riscontro dell’effettivo utilizzo dell’imbarcazione in acque territoriali comunitarie.
Il locatore (identificato ai fini IVA in Italia) è tenuto a valutare la permanenza al di fuori delle acque territoriali comunitarie sulla base del contratto di locazione, ma anche di altri elementi in suo possesso da cui risulti l’effettivo utilizzo del natante. Qualora risulti difficoltoso ricorrere a tali mezzi di prova, è possibile determinare forfetariamente il tempo di utilizzo al di fuori delle acque territoriali comunitarie, attenendosi alle seguenti percentuali forfetarie del corrispettivo da assoggettare ad IVA, distinte secondo la categoria di appartenenza e le caratteristiche tecniche dell’imbarcazione da diporto e, in particolare, dell’attitudine di questa a uscire dalle acque territoriali comunitarie:


– Unità a motore o a vela di lunghezza superiore a 24 metri:                                                                                      30%


– Unità a vela di lunghezza tra 20,01 e 24,00 metri ed unità a motore di lunghezza tra 16,01 e 24 metri:        40%


– Unità a vela di lunghezza tra 10,01 e 20 metri ed unità a motore di lunghezza tra 12,01 e 16 metri:             50%


– Unità a vela di lunghezza fino a 10 metri ed unità a motore di lunghezza tra 7,51 e 12 metri:                        60%


– Unità a motore di lunghezza fino a 7,50 metri:                                                                                                           90%


– Unità appartenenti alla categoria D (abilitate alla navigazione solo per acque protette):                                100%

A decorrere dal 1° novembre 2020 è prevista l’entrata in vigore di una nuova disciplina, applicabile ai fini IVA, che definisce criteri differenti per la determinazione del luogo della prestazione dei servizi di locazione, noleggio e simili, a breve termine e non a breve termine, di imbarcazioni da diporto.
In particolare, per tali operazioni viene stabilito che il luogo della prestazione si considera al di fuori dell’Unione europea qualora, attraverso adeguati mezzi di prova, sia dimostrata l’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione del servizio al di fuori dell’Unione stessa.
A tal fine, per “mezzo di prova” s’intende la documentazione ufficiale, su supporti cartacei e/o digitali, proveniente dall’utilizzatore dell’imbarcazione da diporto o dal soggetto che ne ha la responsabilità (ad esempio il comandante), idonea a dimostrare l’effettiva utilizzazione e fruizione dell’imbarcazione da diporto al di fuori dell’Unione europea. La documentazione che prova l’effettiva utilizzazione e fruizione dell’imbarcazione da diporto è la seguente:
– la cartografia dei viaggi, i dati e le informazioni estratte dagli eventuali sistemi di navigazione satellitare o di trasponder (ad esempio, i dati forniti attraverso il sistema A.I.S., “Automatic Identification System”, per le imbarcazioni che lo adottano);
– il giornale di navigazione o il giornale di bordo tenuto dal comandante della nave, sul quale vengono registrati tutti i dati ed i fatti relativi alla navigazione;
– la documentazione comprovante (fatture, contratti, ricevute fiscali e relativi mezzi di pagamento) l’ormeggio dell’imbarcazione da diporto presso porti ubicati al di fuori dell’Unione europea;
– la documentazione attestante (fatture, contratti, ricevute fiscali e relativi mezzi di pagamento) acquisti di beni e/o servizi, presso esercizi commerciali al di fuori dell’Unione europea, relativi all’utilizzo fuori dall’Unione europea dell’imbarcazione da diporto;
– il contratto di locazione, noleggio, ed altri contratti simili, a breve termine.


Proprio con riferimento all’applicabilità dei nuovi criteri per stabilire l’effettivo utilizzo al di fuori dell’Unione europea dell’imbarcazione da diporto concessa in locazione, noleggio o simili, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le percentuali forfetarie, previste dal regime attuale, come delineate nelle Circolari n. 47/E del 2002, n. 38/E del 2009 e n. 43/E del 2011, possono continuare a trovare applicazione in relazione alle operazioni dipendenti da contratti di locazione, noleggio, ed altri contratti simili a breve termine e non a breve termine, di imbarcazioni da diporto, conclusi anteriormente alla data del 1° novembre 2020.

Dal 1 ottobre decorre il nuovo CCNL per i Domestici



Decorre, da oggi 1 ottobre, il nuovo il CCNL sulla disciplina del rapporto domestico, integrato da un accordo sottoscritto negli scorsi giorni


Nello specifico, viene chiarito che tutte le indennità introdotte sono da computarsi nel calcolo degli istituti differiti, per cui per “retribuzione globale di fatto” si intende quella comprensiva di tutte le indennità di cui alle tabelle allegate, ivi Incluse le indennità di vitto e alloggio.
Di seguito le tabelle retributive corrette con le nuove indennità previste dall’art. 34 che decorrono da oggi . Si precisa che la Tabella L decorre dall’1/10/2021.


a) Sino al compimento del sesto anno di età di ciascun bambino assistito, l’assistente familiare inquadrata nel profilo B Super), lett. b) (baby sitter) avrà diritto a percepire, oltre al minimo retributivo di cui all’art. 35, anche l’indennità mensile di cui alla successiva Tabella H). Tale indennità è assorbibile da eventuali superminimi individuali di miglior favore percepiti dal lavoratore.


 













Livello

Indennità art. 34 – 3° comma


(Baby sitter fino al 6° anno di età del bambino)

Valori mensili Valori mensili

Lavoratori tab. B

Valori orari
BS 115,76 81,10 0,70


 


b) Al lavoratore inquadrato nel livello C Super) o D Super) addetto all’assistenza di più di una persona non autosufficiente, è altresì dovuta l’indennità mensile nella misura di cui alla Tabella I). Tale indennità è assorbibile da eventuali superminimi individuali di miglior favore percepiti dal lavoratore.















Livello

Indennità art. 34 – 4° comma


(Addetto a più persone non autosufficienti)

Valori mensili Valori orari
CS 100,00 0,58
DS 100,00 0,58


Inoltre, decorsi 12 mesi dalla data di decorrenza del presente CCNL, al lavoratore inquadrato nei livelli B), B super), C super) e D super) in possesso della certificazione di qualità di cui alla norma tecnica UNI 11766:2019 in corso di validità, è dovuta l’indennità mensile di cui alla Tabella L). Tale indennità è assorbibile da eventuali trattamenti retributivi di miglior favore complessivamente percepiti dal lavoratore. Per i lavoratori conviventi inquadrati nel profilo D super) tale indennità è assorbita da quella di funzione di cui alla Tabella A).















Livello

Indennità art. 34 – 7° comma


 (Lavoratori certificati UNI1766/2019)

Valori mensili
B 8,00
BS 10,00
CS 10,00


Si ricorda che il nuovo CCNL ha modificato anche i seguenti istituti:


Contratto a termine
Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi. In questi casi si possono effettuare fino a quattro proroghe a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato; la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere comunque superiore, compresa la eventuale proroga, ai 24 mesi. Nei contratti a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi è necessario l’inserimento della causale.


Discontinue prestazioni notturne di cura alla persona
Ai soli fini dell’assolvimento dell’obbligo contributivo, l’orario convenzionale di lavoro è pari ad otto ore giornaliere.


Prestazioni esclusivamente d’attesa
Ai soli fini dell’assolvimento dell’obbligo contributivo l’orario convenzionale di lavoro è pari a cinque ore giornaliere, oltre alle prestazioni eventualmente retribuite


Scatti di anzianità
Il primo scatto di anzianità matura dal mese successivo al compimento di ogni biennio di servizio.


Periodo di prova
I lavoratori inquadrati nei livelli D) e D super) ed i lavoratori operanti in regime di convivenza indipendentemente dal livello di inquadramento, sono soggetti ad un periodo di prova regolarmente retribuito di 30 giorni di lavoro effettivo. Per i restanti rapporti di lavoro, il periodo di prova è di 8 giorni di lavoro effettivo.


 


Orario di lavoro
L’eventuale patologia contratta dal lavoratore durante il periodo feriale che determini il ricovero ospedaliero, laddove debitamente certificata, interrompe il godimento delle ferie per l’intera sua durata.


Ferie
I lavoratori hanno diritto a permessi individuali retribuiti per l’effettuazione di visite mediche documentate, per le incombenze legate al rinnovo del permesso di soggiorno e per le pratiche di ricongiungimento familiare, purché coincidenti anche parzialmente con l’orario di lavoro.


Permessi
I lavoratori hanno diritto a permessi individuali retribuiti per l’effettuazione di visite mediche documentate, per le incombenze legate al rinnovo del permesso di soggiorno e per le pratiche di ricongiungimento familiare, purché coincidenti anche parzialmente con l’orario di lavoro


Permessi per formazione professionale
I lavoratori a tempo pieno e indeterminato, con anzianità di servizio presso il datore di lavoro di almeno 6 mesi, possono usufruire di un monte ore annuo di 40 ore di permesso retribuito per la frequenza di corsi di formazione professionale specifici per collaboratori o assistenti familiari. Fermi i requisiti sopra indicati, per la frequenza di corsi di formazione finanziati o comunque riconosciuti dall’Ente bilaterale Ebincolf di cui all’ art. 48, il monte ore annuo dei permessi retribuiti ammonta a 64 ore.


 


Congedo per le donne vittime di violenza di genere
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 D.Lgs. 80/2015 e successive modificazioni ed integrazioni la lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi.  Il periodo di congedo è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.


Risoluzione del rapporto di lavoro
I familiari coabitanti, i coniugi, le persone unite da unione civile o da stabile convivenza di fatto ai sensi della L. n. 76/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, il cui stato familiare sia certificato da registrazione storico anagrafica, sono obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati dal prestatore di lavoro. In ogni caso il soggetto obbligato in solido risponde solo entro i limiti della durata temporale risultante dalla suddetta registrazione storico anagrafica


Contributi di assistenza contrattuale
Le Organizzazioni e Associazioni stipulanti procederanno alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale obbligatori. Sono tenuti al loro versamento tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti, nella misura oraria di euro 0,06 dei quali 0,02 a carico del lavoratore


Commissioni territoriali di conciliazione
Il lavoratore deve essere assistito dal rappresentante di una Organizzazione sindacale dei lavoratori firmataria del presente contratto. In caso di assenza del rappresentante di un’Associazione datoriale, nel verbale di conciliazione deve essere esplicitato che il datore di lavoro è stato informato della possibilità di essere assistito da un’Associazione datoriale e che vi abbia espressamente rinunciato.