Sismabonus per gli acquirenti delle unità immobiliari


I benefici fiscali previsti dal sisma bonus, nel caso di imprese che, ai fini della successiva alienazione, avessero realizzato, dopo il 1° gennaio 2017, delle ristrutturazioni o ricostruzioni, mediante demolizione, di immobili – con documentato miglioramento sismico di una o più classi – sono estesi agli acquirenti delle predette unità immobiliari (AGENZIA DELLE ENTRARE – Risposta 01 ottobre 2020, n. 423).

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio tecnico centrale- ha chiarito che il comma 1-septies) dell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, come modificato dall’articolo 8 del decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019 “tenuto conto della circostanza che l’estensione alle zone 2 e 3 è intervenuta successivamente al DM n. 58/2017, ha inteso concedere la possibilità che i benefici fiscali previsti dal sisma bonus, nel caso di imprese che, ai fini della successiva alienazione, avessero realizzato, dopo il 1° gennaio 2017, delle ristrutturazioni o ricostruzioni, mediante demolizione, di immobili – con documentato miglioramento sismico di una o più classi – siano estesi agli acquirenti delle predette unità immobiliari”.
Sulla base di quanto sopra esposto, l’Amministrazione Finanziaria ritiene che, nel caso in esame, l’ottenimento dei benefici fiscali di cui all’articolo 16, comma 1-septies, spetta agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, anche se l’asseverazione di cui all’articolo 3 del D.M. n. 58 del 2017 non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo.
Nella fattispecie,oggetto d’interpello, la società istante si occupa di costruzione e ristrutturazione immobiliare, opera nel territorio di un comune classificato a rischio sismico 3. La società dichiara di essere proprietaria, nel medesimo comune di un immobile assoggettato a intervento di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione.
I lavori garantiscono la messa in sicurezza sismica dell’edificio e comportano la realizzazione di più unità immobiliari a uso civile abitazione.
Con riferimento a tale intervento, la società ha richiesto, il permesso di costruire, che è stato rilasciato dal Comune, la società ha presentato la comunicazione di inizio lavori, depositando contestualmente la relazione tecnica per l’ottenimento dei benefici fiscali legati agli interventi antisismici, con in allegato l’asseverazione prevista dal D.M. 58/2017, dalla quale risulta una riduzione di oltre due classi di rischio sismico.
Tanto premesso, l’istante chiede di sapere se gli acquirenti delle unità immobiliari potranno fruire della detrazione del prezzo di acquisto prevista dall’articolo 16, comma 1-septies del D.L. 63/2013. Il dubbio interpretativo è dovuto al fatto che l’agevolazione in esame inizialmente si applicava ai soli immobili situati in zona sismica 1, mentre dal 1° maggio 2019 è stata estesa anche a quelli situati nelle zone sismiche 2 e 3.
Con riferimento al quesito posto dalla società, il Fisco ritiene che gli acquirenti delle unità immobiliari possano fruire della detrazione di cui all’articolo 16-septies del decreto legge n. 63 del 2013, considerato che, secondo quanto dichiarato dall’istante, le “procedure autorizzatorie”per l’intervento di demolizione e ricostruzione sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019 (la domanda per l’ottenimento del permesso a costruire è stata presentata in data … dicembre 2017, il comune di … ha rilasciato il permesso a costruire in data … dicembre 2018, il … 2019 è stata presentata la comunicazione di inizio lavori e la relazione tecnica per l’ottenimento dei benefici fiscali legati agli interventi antisismici).

Per la compensazione dei crediti d’imposta sui canoni di locazione va utilizzato l’F24 ordinario


I crediti d’imposta di cui agli art. 65 del Decreto Cura Italia e art. 28 del Decreto Rilancio, istituiti per essere utilizzati per lo più da soggetti privati, possono essere compensati dai cessionari solo mediante il modello F24 “ordinario”, soggetto a specifiche procedure di controllo preventivo, non essendo consentito l’utilizzo del modello F24 EP. Pertanto, in caso di crediti spettanti ad un ente pubblico, che di regola per i pagamenti utilizza il modello F24 enti pubblici, quest’ultimo può compensare i crediti di imposta spettanti sui canoni di locazione utilizzando il modello F24 “ordinario”. Solo il pagamento dei debiti che residuano può essere effettuato con modello F24 EP (Agenzia Entrate – risposta 30 settembre 2020, n. 420).

Il Decreto Cura Italia attribuisce, per l’anno 2020, ai soggetti esercenti attività d’impresa che nel mese di marzo hanno dovuto chiudere per l’emergenza Covid-19, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione per gli immobili rientranti nella categoria catastale C/1.


Il Decreto Rilancio dispone a sua volta che ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, spetta un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.


I soggetti beneficiari dei crediti d’imposta possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. A tal fine, per consentire ai cessionari di utilizzare in compensazione i crediti d’imposta ricevuti, tramite modello F24″ sono stati istituiti “i seguenti codici tributo:


– “6930” denominato “Botteghe e negozi – Utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario – art. 122 del D.L. n. 34 del 2020”;


– “6931” denominato “Canoni di locazione immobili non abitativi e affitto di azienda – utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario – art. 122 del D.L. n. 34 del 2020”.


Va precisato che i suddetti crediti possono essere compensati dai cessionari solo mediante il modello F24 “ordinario”, soggetto a specifiche procedure di controllo preventivo, non essendo consentito l’utilizzo del modello F24 EP, istituito per eseguire il pagamento delle ritenute alla fonte, dell’Irap, dei tributi erariali e comunali, dei contributi previdenziali e dei premi INAIL da parte degli enti pubblici

Contributo calamità atmosferiche per l’edilizia del Veneto

Edilcassa Veneto ha messo a disposizione un contributo pari al 50% delle spese sostenute a causa delle calamità atmosferiche del mese di agosto che hanno colpito le varie province del Veneto.

Edilcassa Veneto, viste le ultime eccezionali calamità atmosferiche che hanno colpito le varie province del Veneto nelle giornate del 22, 23 e 29 agosto 2020 mette a disposizione un contributo pari al 50% delle spese sostenute, nel limite massimo di € 5.000 per le imprese e di € 1.500 per i dipendenti, per i danni subiti su beni immobili e mobili nella sede dell’impresa o altre unità periferiche della stessa, nonchè nei cantieri in essere al momento dell’evento o nel comune di residenza per i dipendenti.
Al fine di beneficiare del contributo, le imprese e i dipendenti iscritti ad Edilcassa Veneto dovranno inoltrare la richiesta utilizzando i relativi modelli scaricabili ai seguenti link:
– Modello 21 per le imprese
– Modello 21a per i dipendenti
A tali modelli andrà allegata copia della richiesta di contributo presentata al Comune in cui si è verificato l’evento, indicando la relativa stima dei danni.
Si precisa che il contributo verrà erogato alle imprese in regola con i versamenti a Edilcassa Veneto; nel caso l’impresa non fosse regolare, per avere diritto al contributo la stessa dovrà regolarizzarsi entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda
Per quanto riguarda le imprese che nell’ultimo anno edile (periodo ottobre 2019 – settembre 2020) hanno sospeso e riattivato l’attività con dipendenti, per avere diritto al contributo devono garantire una copertura contributiva pari ad almeno 9 mensilità su 12.

Proroga moratoria per le PMI


30 SETT 2020 Il DL Agosto (art. 65, DL n. 104/2020) ha prorogato dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 la misura di moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito introdotta dal DL Cura Italia (art. 56, DL n. 18/2020) a favore delle micro, piccole e medie imprese danneggiate dall’emergenza sanitaria determinata dal diffondersi della pandemia di Covid-19 (ABI – Circolari 28 settembre 2020, n. 2030 e 29 settembre 2020, n. 2035)

In particolare, per le imprese già ammesse alla misura di moratoria alla data di entrata in vigore del richiamato decreto, la proroga al 31 gennaio 2021 opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l’espressa rinuncia da parte dell’impresa da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020.
Le imprese che non hanno beneficiato della misura possono essere ammesse alla stessa entro il 31 dicembre 2020.
Al riguardo, con una specifica nota, il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato l’applicabilità della proroga della sospensione del pagamento delle rate o dei canoni di leasing anche ai finanziamenti e alle operazioni di leasing finanziario concessi a valere sullo strumento agevolativo “Beni strumentali – Nuova Sabatini” di cui all’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, e al successivo decreto attuativo (decreto interministeriale 25 gennaio 2016).
In particolare, in linea con quanto previsto dall’articolo 65 del DL Agosto, il Ministero ha quindi confermato che la sospensione, originariamente prevista sino al 30 settembre 2020, è prorogata fino al 31 gennaio 2021, anche in deroga al limite massimo di durata del finanziamento (5 anni) fissato dal comma 3 del predetto articolo 2 del richiamato decreto- legge n. 69/2013. Si invitano quindi le banche convenzionate ad effettuare le opportune comunicazioni in proposito compilando i modelli appositi e privilegiando il rinvio degli elenchi massivi delle operazioni oggetto di moratoria con una cadenza periodica.
Si precisa, inoltre, che il piano di erogazione alle imprese delle quote di contributo, così come previsto dai singoli decreti di concessione già adottati, non subirà alcuna variazione conseguente all’allungamento del finanziamento.