Credito IVA di società estinta: diritto del socio al rimborso per intero

In caso di società, di persone o di capitali, estinta per effetto della cancellazione dal registro delle imprese, l’eventuale credito IVA spettante può essere chiesto a rimborso da ciascun ex socio per l’intero importo e non solo pro-quota (Corte di Cassazione – Sentenza n. 19641/2020)

L’Agenzia delle Entrate aveva rigettato l’istanza di rimborso IVA presentata dal socio e liquidatore della società in data successiva alla cancellazione della stessa dal registro delle imprese.
Il socio ha impugnato il provvedimento di diniego, con pronuncia parzialmente favorevole dei giudici di tributari.
Secondo i giudici di merito, l’estinzione della società a seguito della sua cancellazione dal registro delle imprese aveva determinato il subentro dei soci nei rapporti facenti capo alla stessa, sia nel lato attivo che passivo; tuttavia, avendo il socio agito in carenza di rappresentanza processuale degli altri soci, era legittimato ad ottenere il rimborso, ma solo in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione al capitale sociale.
In riforma della decisione dei giudici tributari, la Corte di Cassazione ha affermato il diritto all’azione di rimborso per l’intero credito e non solo pro quota, accogliendo il ricorso proposto in qualità di ex socio e respingendo quello proposto in qualità di liquidatore.


I giudici della Suprema Corte hanno precisato che l’attività del liquidatore è confinata alla fase di esistenza della società e nei cui confronti non si realizza alcuna forma di successione e che, anche nel caso della diversa (e opposta) ipotesi della sopravvivenza di obbligazioni tributarie, l’eventuale responsabilità del liquidatore si fonda sulla inosservanza degli obblighi suoi propri attinenti alla fase della liquidazione e non sulla mera qualità di liquidatore, sicché deve ritenersi non legittima l’azione di rimborso proposta in qualità di ex liquidatore una volta che sia intervenuta l’estinzione della società.


Diversamente, con riferimento alla posizione di socio, la Corte di Cassazione ha sottolineato che, qualora all’estinzione della società (di persone o di capitali), conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale:
a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa.


In particolare, in tema di legittimazione degli ex soci di società estinta ad agire in relazione a questioni ancora pendenti dopo la cancellazione dell’ente dal registro delle imprese, vanno distinte le ipotesi in cui l’ex socio agisca per debito o per un credito della società. Nel caso di un credito, pur rimanendo immutato il meccanismo successorio, il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, estinta la società, si instauri trai soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime di contitolarità o di comunione indivisa. Di conseguenza, anche la relativa gestione segue il regime proprio di tale istituto, tra cui l’esclusione di ipotesi di litisconsorzio per l’eventualità di azione individuale di uno dei comunisti.


Dunque, si afferma il principio secondo il quale il contribuente, nella qualità di ex socio, può legittimamente agire per ottenere il rimborso del credito IVA della società estinta, non solo in misura della propria quota di partecipazione societaria, ma per l’intero importo del credito spettante.

Sciolta la riserva sull’accordo del Vetro – Industria


 



Sciolta la riserva sull’Ipotesi di Accordo per le aziende industriali che producono e trasformano articoli di vetro, comprese le aziende che producono lampade e display


 


Le OO.SS., firmatarie hanno comunicato che, sulla base della consultazione effettuata nei luoghi di lavoro, è stata approvata l’Ipotesi di Accordo siglata  lo scorso giugno, inoltrando, pertanto, ad Assovetro la dichiarazione di scioglimento della riserva. Si riportano le nuove retribuzioni previste dall’accordo. Le parti concordano un incremento dei minimi tabellari mensili pari a euro 63 a regime al livello D1, da corrispondere in due tranche con le seguenti decorrenze: euro 30 dall’1/1/2021; euro 33 dall’1/1/2022. Per le Aziende della produzione di vetro piano, della produzione di lana e filati di vetro, per le Aziende delle seconde lavorazioni del vetro piano, per le Aziende del vetro artistico e tradizionale, le suindicate decorrenze sono posticipate rispettivamente all’1/6/2021 e all’1/6/2022.


Settori meccanizzati (produzione del vetro, con esclusione dei settori del vetro piano e delle lane e filati)









































































































Cat.

P.O.

Param.

Min. 1/1/2021

Ipo

Min. 1/1/2022

Ipo

Totale

Ipo

F 1 100 22,39 0,00 24,62 0,00 47,01 0,00
E 1 112 25,08 0,00 27,58 0,00 52,66 0,00
2 125 2,91 3,20 6,11
3 128 3,58 3,94 7,52
D 1 134 30,00 0,00 33,00 0,00 63,00 0,00
2 147 2,91 3,20 6,11
3 152 4,03 4,43 8,46
C 1 157 35,15 0,00 38,66 0,00 73,81 0,00
2 161 0,90 0,98 1,88
B 1 179 40,08 0,00 44,08 0,00 84,16 0,00
2 184 1,12 1,23 2,35
A 1 201 45,00 0,00 49,50 0,00 94,50 0,00
2 207 1,34 1,48 2,82


Settori meccanizzati (produzione del vetro – produzione vetro piano e produzione lana e filati)









































































































Cat.

P.O.

Param.

Min. 1/6/2021

Ipo

Min. 1/6/2022

Ipo

Totale

Ipo

F 1 100 22,39 0,00 24,62 0,00 47,01 0,00
E 1 112 25,08 0,00 27,58 0,00 52,66 0,00
2 125 2,91 3,20 6,11
3 128 3,58 3,94 7,52
D 1 134 30,00 0,00 33,00 0,00 63,00 0,00
2 147 2,91 3,20 6,11
3 152 4,03 4,43 8,46
C 1 157 35,15 0,00 38,66 0,00 73,81 0,00
2 161 0,90 0,98 1,88
B 1 179 40,08 0,00 44,08 0,00 84,16 0,00
2 184 1,12 1,23 2,35
A 1 201 45,00 0,00 49,50 0,00 94,50 0,00
2 207 1,34 1,48 2,82


Settori della trasformazione (seconde lavorazioni del vetro, con esclusione seconde lavorazioni del vetro piano)





































































Liv.

Param.

1/1/2021

1/1/2022

Totale

1 100 22,39 24,62 47,01
2 112 25,08 27,58 52,66
3 125 27,99 30,78 58,77
4 134 30,00 33,00 63,00
5 147 32,91 36,20 69,11
5A 152 34,03 37,43 71,46
6 157 35,15 38,66 73,81
6A 161 36,04 39,65 75,69
7 179 40,08 44,08 84,16
8 201 45,00 49,50 94,50
8A 207 46,34 50,98 97,32


Settori della trasformazione (seconde lavorazioni del vetro piano)





































































Liv.

Param.

1/6/2021

1/6/2022

Totale

1 100 22,39 24,62 47,01
2 112 25,08 27,58 52,66
3 125 27,99 30,78 58,77
4 134 30,00 33,00 63,00
5 147 32,91 36,20 69,11
5A 152 34,03 37,43 71,46
6 157 35,15 38,66 73,81
6A 161 36,04 39,65 75,69
7 179 40,08 44,08 84,16
8 201 45,00 49,50 94,50
8A 207 46,34 50,98 97,32


Settori a soffio, a mano e con macchine semi-automatiche





































































Liv.

Param.

1/6/2021

1/6/2022

Totale

1 100 22,39 24,62 47,01
2 108 24,18 26,60 50,78
3 116 25,97 28,57 54,54
4 124 27,76 30,54 58,30
5 135 30,22 33,25 63,47
6 148 33,13 36,45 69,58
7 157 35,15 38,66 73,81
8 179 40,08 44,08 84,16
8A 181 40,52 44,58 85,10
9 201 45,00 49,50 94,50
9A 207 46,34 50,98 97,32


Settori lampade e display































































Liv.

Param.

1/1/2021

1/1/2022

Totale

L 100 21,60 23,76 45,36
I 114,6 24,75 27,23 51,98
H 117 25,27 27,80 53,07
G 126 27,21 29,94 57,15
F 138,9 30,00 33,00 63,00
E 149,3 32,25 35,47 67,72
D 153 33,05 36,35 69,40
C 172,6 37,28 41,01 78,29
B 191 41,25 45,38 86,63
A 214,9 46,41 51,06 97,47


I nuovi minimi contrattuali saranno:


Settori meccanizzati (produzione del vetro, con esclusione dei settori del vetro piano e delle lane e filati) NOTA (*)






















































































Cat.

P.O.

Param.

Minimi all’1/1/2021

IPO

Min

IPO

F 1 100 1.507,78 1.532,40  
E 1 112 1.624,87 1.652,46  
2 125 129,55 132,75
3 128 166,04 169,98
D 1 134 1.844,92 1.877,92
2 147 131,31 134,51
3 152 181,68 186,11
C 1 157 2.077,55 2.116,21
2 161 39,64 40,62
B 1 179 2.301,60 2.345,69
2 184 57,61 58,84
A 1 201 2.520,69 2.570,19
2 207 59,41 60,89


Settori meccanizzati (produzione vetro piano e produzione lana e filati) NOTA (*)






















































































Cat.

P.O.

Param.

Minimi all’1/6/2021

IPO

Minimi all’1/6/2022

IPO

F 1 100 1.507,78 1.532,40  
E 1 112 1.624,87 1.652,46  
2 125 129,55 132,75
3 128 166,04 169,98
D 1 134 1.844,92 1.877,92
2 147 131,31 1 34,51
3 152 181,68 186,11
C 1 157 2.077,55 2.116,21
2 161 39,64 40,62
B 1 179 2.301,60 2.345,69
2 184 57,61 58,84
A 1 201 2.520,69 2.570,19
2 207 59,41 60,89


– (*) –
Più € 10,33 a titolo di EDR (ex protocollo interconfederale 31/7/1992)


Settori della trasformazione (seconde lavorazioni del vetro con esclusione delle seconde lavorazioni del vetro piano) NOTA (*)


























































Liv.

Param.

Minimi all’1/1/2021

Minimi all’1/1/2022

1 100 990,00 (**) 1.014,62 (**)
2 112 1.109,93 1.137,51
3 125 1.237,30 1.268,08
4 134 1.326,06 1.359,06
5 147 1.454,47 1.490,67
5A 152 1.504,85 1.542,28
6 157 1.555,27 1.593,93
6A 161 1.593,65 1.633,30
7 179 1.773,48 1.817,56
8 201 1.988,58 2.038,08
8A 207 2.047,85 2.098,83


Settori della trasformazione (seconde lavorazioni del vetro piano) NOTA (*)


























































Liv.

Param.

Minimi all’1/6/2021

Minimi all’1/6/2022

1 100 990,00 (**) 1.014,62 (**)
2 112 1.109,93 1.137,51
3 125 1.237,30 1.268,08
4 134 1.326,06 1.359,06
5 147 1.454,47 1.490,67
5A 152 1.504,85 1.542,28
6 157 1.555,27 1.593,93
6A 161 1.593,65 1.633,30
7 179 1.773,48 1.817,56
8 201 1.988,58 2.038,08
8A 207 2.047,85 2.098,83


 


– Nota (*) –
Più € 10,33 a titolo di EDR (ex protocollo interconfederale 31/7/1992


– Nota (**) –
Più € 5,16 di superminimo


Settori a soffio, a mano e con macchine semi-automatiche NOTA (*)


























































Liv.

Param.

Minimi all’1/6/2021

Minimi all’1/6/2022

1 100 990,00 (**) 1.014,62 (**)
2 108 1.069,26 1.095,86
3 116 1.147,80 1.176,37
4 124 1.229,70 1.260,24
5 135 1.336,54 1.369,79
6 148 1.466,19 1.502,64
7 157 1.555,27 1.593,93
8 179 1.773,48 1.817,56
8A 181 1.791,40 1.835,98
9 201 1.988,58 2.038,08
9A 207 2.047,85 2.098,83


– Nota (*) –
Più € 10,33 a titolo di EDR (ex protocollo interconfederale 31/7/1992


– Nota (**) –
Più € 5,16 di superminimo


Settori lampade e display





















































Liv.

Param.

Minimi all’1/1/2021

Minimi all’1/1/2022

L 100 955,96 979,72
I 114,6 1.095,78 1.123,01
H 117 1.131,40 1.159,20
G 126 1.198,38 1.228,32
F 138,9 1.316,52 1.349,52
E 149,3 1.419,45 1.454,92
D 153 1.479,44 1.515,79
C 172,6 1.646,56 1.687,57
B 191 1.823,12 1.868,50
A 214,9 2.024,17 2.075,23

Conferma della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2020


Il decreto del Ministero del Lavoro del 4 agosto 2020, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, pubblicato l’11 settembre 2020 nella sezione della pubblicità legale del sito internet www.lavoro.gov.it, ha confermato per l’anno 2020, nella misura dell’11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, introdotta dall’art. 29 del DL 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni. Con la circolare n. 110/2020, l’Inps si riepiloga la normativa che regola la materia e fornisce le indicazioni operative per il godimento della riduzione contributiva.


Riduzione contributiva
Per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2020, hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.
Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell’11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.
Si ricorda che la base di calcolo della suddetta riduzione deve essere ridotta in forza delle disposizioni di cui all’articolo 120, co. 1 e 2, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, co. 361 e 362, della L. 23 dicembre 2005, n. 266; la base di calcolo deve essere altresì determinata al netto delle misure compensative eventualmente spettanti.
Inoltre, l’agevolazione non trova applicazione sul contributo, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, previsto dall’articolo 25, co. 4, della L. 21 dicembre 1978, n. 845, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.


Condizioni di accesso
L’accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:
– il rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, co. 1175, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, che impone a tutti i datori di lavoro, che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
– il rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, co. 1, del DL 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389, in materia di retribuzione imponibile;
– i datori di lavoro non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione (art. 36-bis, co. 8, del D.L. n. 223/2006).
La riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, e non spetta, inoltre, in presenza di contratti di solidarietà. In tali casi l’esclusione opera limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione d’orario.


Modalità operative
Le istanze dovranno essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del Cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’Istituto, nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”. Le domande presentate saranno sottoposte a controllo automatizzato circa la compatibilità dell’inquadramento aziendale con la suddetta riduzione e verranno definite entro il giorno successivo l’invio.
In caso di definizione delle istanze con esito positivo, al fine di consentire il godimento del beneficio, sarà attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da settembre 2020 a dicembre 2020; l’esito sarà visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale aziende.
In ogni caso lo sgravio si riferirà al periodo che va da gennaio a dicembre 2020.
I datori di lavoro autorizzati alla fruizione potranno esporre lo sgravio nel flusso Uniemens con le seguenti modalità: il beneficio corrente dovrà essere esposto con il codice causale L206 nell’elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>; per il recupero degli arretrati dovrà essere utilizzato il codice causale L207, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.
Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro interessato a recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione dovrà inoltrare l’istanza avvalendosi della funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale aziende, allegando apposita dichiarazione; la Struttura territoriale competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il codice di autorizzazione 7N all’ultimo mese in cui la matricola era attiva.
I datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva secondo la modalità sopra descritta, ai fini della fruizione del beneficio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).
Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso Uniemens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; ovviamente non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero. Sarà, invece, valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice NFOR, che contraddistingue gli operai non più in carico presso l’azienda.
I datori di lavoro potranno inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva, relativa al 2020, fino al 15 gennaio 2021.

AdE-Riscossione: Accordo per l’erogazione del “contributo welfare”



Firmato il 29/9/2020 tra AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE e gli Organi di coordinamento delle RSA delle OO.SS. FABI, FIRST-CISL, FISAC-CGIL e UILCA assistite dalle rispettive Segreterie Nazionali, l’accordo per l’erogazione del “contributo welfare” per l’anno 2020


In accordo con quanto previsto negli accordi di settore, anche per il corrente esercizio verrà erogato il “contributo welfare”.
Il contributo, sarà corrisposto egli aventi diritto sulla base del requisito (status di figlio “a carico”) esistente all’atto della erogazione e in quanto tale verificato dall’Ente. Qualora, in occasione delle verifiche di fine anno sulle detrazioni, il soggetto dovesse risultare non più nei carichi fiscali del lavoratore/lavoratrice, la medesima somma verrà interamente recuperata.
Gli importi individuali e sotto riportati, sono stati determinati utilizzando gli algoritmi di calcolo (c.d. “simulatore welfare”), già utilizzati per i precedenti esercizi 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, verranno corrisposti applicando le agevolazioni fiscali previste dalla vigente normativa (TUIR art. 51, comma 2, lett. f bis), ove le causali di attribuzione dello stesso rientrino in tali previsioni.
L’erogazione delle somme in argomento verrà effettuata con le prime competenze utili.


















fascia di età

Importi in euro

da 0 a 5 170,00
da 6 a 10 79,00
da 11 a 13 121,00
da 14 a 18 182,00
da 19 a 25 303,00


Le Parti si danno reciprocamente atto che il montante di Premio originariamente concordato è stato decurtato delle somme corrisposte, in aggiunta a quelle eventualmente spettanti per l’anno 2020, ai dipendenti che avevano presentato istanze per i nuovi nati/nuovi ingressi nei nuclei familiari successivamente alla chiusura dei termini di presentazione delle istanze relative all’anno di competenza 2019.
Per gli eventi (nascita/ingresso nel nucleo familiare di figlio adottato/affido di un minore per almeno un anno) che dovessero verificarsi successivamente alla data delle suddette erogazioni, le Parti confermano che saranno corrisposte per detti eventi le medesime cifre oggetto di liquidazione per l’anno 2020. Detti importi saranno, come previsto dai vigenti accordi, detratti dal montante erogabile per l’anno 2021.