Metalmeccanica Confimi: Contributo per rappresentanza contrattuale


 

Confimi Metalmeccanica ricorda la prossima scadenza – 20/10/2020 – della Contribuzione datoriale prevista dall’art. 81 bis del CCNL 22/6/2016

Il CCNL 22/6/2016 Metalmeccanica Piccola Industria Confimi, all’art. 81 bis, prevede un contributo mensile obbligatorio per la rappresentanza contrattuale imprenditoriale a carico delle imprese che applicano il Contratto e che è pari a euro 0,50 per ciascun dipendente in forza.
L’omesso versamento del contributo obbligatorio costituisce inadempimento contrattuale.
Il contributo va versato trimestralmente compilando il campo relativo al numero di lavoratori in forza per il mese di riferimento, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di competenza.
Pertanto
per il trimestre luglio, agosto, settembre 2020: la scadenza è il 20 ottobre 2020;
E’ possibile effettuare il pagamento con PayPal, Carta di Credito o Bonifico Bancario; qualora si scelga il Bonifico Bancario, si suggerisce di effettuarlo prima di completare la procedura in quanto, al termine della stessa, sarà obbligatorio allegarlo (Confimi Impresa Meccanica IBAN IBAN IT07D0832703235000000004431, banca BCC di Roma – Agenzia 72).
Si anticipa che
– per il trimestre ottobre, novembre, dicembre 2020: la scadenza è il 20 gennaio 2021.

Ente Bilaterale di categoria: regime fiscale dei contributi versati e delle prestazioni erogate

Con la Risoluzione n. 54/E del 25 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al regime fiscale dei contributi versati all’Ente Bilaterale di categoria e delle prestazioni erogate dal medesimo ente, nel caso di contribuzione esclusiva da parte del datore di lavoro.

IL CASO

L’Ente Bilaterale Nazionale, costituito sulla base del CCNL stipulato dalle organizzazioni sindacali di categoria, programma e promuove specifiche attività in favore dei dipendenti:
– iniziative di welfare, quali ad esempio: stipula di polizze assicurative per “premorienza” e “long term care” (LTC), integrazione del reddito in caso di congedi parentali maternità/paternità, premialità scolastiche, ecc.;
– interventi di sostegno economico nel quadro di eventuali accordi aziendali di incentivazione all’esodo per specifiche figure professionali, che possano anche favorire percorsi di ricambio generazionale, con particolare riguardo ai lavoratori divenuti inidonei;
– formazione per qualificazione o riqualificazione professionale, ove non finanziabile da fondi interprofessionali;
– formazione, ricerche, indagini in materia di salute e sicurezza del lavoro;
– formazione, iniziative, ricerche, indagini in materia di pari opportunità, violenza di genere e molestie nei luoghi di lavoro;
– ogni altra attività individuata dalle fonti istitutive negli accordi di rinnovo del CCNL o deliberata all’unanimità dal Consiglio Direttivo dell’Ente.
Le aziende e i dipendenti non hanno alcun ruolo nel governo e nella gestione dell’Ente, essendo soltanto potenziali beneficiari delle attività e delle prestazioni, e i lavoratori non risultano né aderenti o iscritti, né portatori di un diritto a fruire di particolari prestazioni/servizi.
La contribuzione all’Ente è ad esclusivo carico delle aziende che applicano il CCNL di categoria, ed è determinata con cadenza trimestrale in base alla “forza media” di ciascun trimestre. Non esiste alcun collegamento certo tra “teste” dei lavori presenti in azienda nel trimestre di contribuzione e “teste” dei lavoratori suscettibili di beneficiare in futuro delle prestazioni attivate dall’Ente. Il sistema di accesso alle potenziali prestazioni è dunque fondato su un concetto di puro mutualismo tra lavoratori.


Il quesito sottoposto all’Agenzia delle Entrate riguarda la corretta disciplina fiscale applicabile ai contributi che l’azienda versa all’Ente bilaterale in relazione a eventuali obblighi in qualità di sostituto d’imposta.

PARERE DEL FISCO

Gli “Enti Bilaterali” sono organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso:
– la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda;
– la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati;
– la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l’integrazione del reddito;
– lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro;
– ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.


In merito al trattamento fiscale dei contributi versati all’ente, posti a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché al trattamento fiscale delle prestazioni erogate dagli enti medesimi è stato chiarito che in generale, i contributi versati all’ente bilaterale, dal datore di lavoro e dal lavoratore, concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, in quanto non rientrano tra le ipotesi di esclusione dal reddito previste dal TUIR.
La normativa, infatti, stabilisce la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente, tra l’altro, dei soli contributi assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge. Ciò non consente di escludere dalla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi aventi finalità assistenziale non obbligatori per legge, quali quelli versati agli enti bilaterali sulla base di accordi contrattuali.


Tuttavia, qualora il contratto, l’accordo o il regolamento aziendale prevedano soltanto l’obbligo per il datore di lavoro di fornire talune prestazioni assistenziali e il datore di lavoro, obbligato a fornire dette prestazioni, scelga di garantirsi una copertura economica, iscrivendosi ad un ente o ad una cassa, il pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro risponde ad un interesse esclusivo dello stesso e, pertanto, non genera materia imponibile per i lavoratori.
Inoltre, affinché i contributi assistenziali versati dal datore di lavoro risultino imponibili nei confronti dei lavoratori, è necessario che questi siano riferibili alla posizione di ogni singolo dipendente, ovvero sia possibile rinvenire un collegamento diretto tra il versamento contributivo effettuato dal datore di lavoro e la posizione di ogni singolo lavoratore.


Sulla base di tali considerazioni, dunque, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i contributi versati all’Ente Bilaterale di categoria, ad esclusivo carico dell’azienda, determinati in modo cumulativo e indifferenziato, convenzionalmente sulla base della “forza lavoro media”, senza alcun collegamento diretto tra il contributo del datore di lavoro e ciascun singolo lavoratore, non si considerano una componente reddituale nei confronti dei dipendenti.
Nell’esecuzione degli adempimenti in qualità di sostituto d’imposta, pertanto, detti contributi non devono essere computati nella determinazione del reddito imponibile dei dipendenti.


Con riferimento, invece, al trattamento fiscale delle prestazioni assistenziali erogate dall’ente in relazione a tale contribuzione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le stesse risulteranno assoggettate a tassazione sempreché inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dal TUIR, comprese quelle che costituiscono erogazioni corrisposte in sostituzione di detti redditi. In tal caso, non assume rilevanza la circostanza che i contributi versati dal datore di lavoro non siano stati assoggettati a tassazione quali redditi di lavoro dipendente.

AIOP e ARIS: ratifica del contratto della Sanità Privata

Via libera alla sottoscrizione del CCNL della sanità privata, firmato negli scorsi mesi, a seguito della ratifica definitiva da parte di Aris ed Aiop

Come risaputo, AIOP, l’ARIS e la FP CGIL, la CISL FP, la UIL FPL, hanno stipulato l’ipotesi di accordo per il personale non medico dipendente che operano negli IRCCS e nelle strutture sanitarie ospedaliere – iscritte ad Aiop ed Aris .
Il contratto si riferisce – sia per la parte normativa, sia per la parte economica – al periodo dall’1/1/2016 al 31/12/2018 e al suo interno ha una clausola di ratifica da parte degli Organi deliberanti Aiop e Aris e sindacali.
Con il via libera alla sottoscrizione, sicuramente viene data risposta allo sciopero nazionale del 16 settembre scorso


Gli organismi deliberanti delle associazioni datoriali, anche grazie alle ulteriori dichiarazioni di impegno del Ministro della salute e all’attivazione delle Regioni per accelerare l’iter di approvazione delle delibere sulle risorse, sono arrivati alla positiva conclusione di questa vertenza.
Pertanto, ora, si aspetta la convocazione delle parti sindacali per la firma sul testo definitivo, al fine di ottenere l’applicazione definitiva di tutte le previsioni del nuovo CCNL.

Sconto riconosciuto ai dipendenti per acquisto diretto di beni: trattamento fiscale


28 SETT 2020 Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro, in virtù di apposita convenzione stipulata con il fornitore, consente ai propri dipendenti di acquistare, i beni commercializzati da quest’ultimo, a un prezzo scontato, non si genera materia fiscalmente imponibile, dal momento che il valore normale dei beni acquistati dai dipendenti è pari a quanto corrisposto da questi ultimi. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 25 settembre 2020, n. 57/E)

Ai sensi dell’art. 51, co. 3, del Tuir si individua nel “valore normale”, così come definito dall’articolo 9 del medesimo Testo Unico, il criterio di valorizzazione dei beni e servizi rilevanti ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente.


Al riguardo, infatti, il comma 3 citato prevede, tra l’altro, che “Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell’art. 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell’art. 9”.
La locuzione “il diritto di ottenerli da terzi” è da porre in collegamento con il principio generale vigente in materia di reddito di lavoro dipendente (cd. principio di onnicomprensività) in base al quale costituisce reddito tutto ciò che il dipendente riceve, anche da soggetti terzi, in relazione al rapporto di lavoro, ovvero allorquando un terzo cede beni o presta servizi a dipendenti di un datore di lavoro per effetto di un qualunque collegamento esistente con quest’ultimo o con il sottostante rapporto di lavoro, anche in forza di un accordo o di una convenzione che questi abbia stipulato.
Relativamente alla nozione di “valore normale”, così come enunciato dal comma 3 dell’articolo 9 del Tuir, si intende, salvo quanto disposto dal successivo comma 4 con riferimento alle azioni, obbligazioni e altri titoli, “il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso.”
In base alla lettera della disposizione riportata che fa espresso riferimento agli ” sconti d’uso”, è stato, tra l’altro, precisato che per i beni e servizi offerti dal datore di lavoro ai dipendenti, il loro valore normale di riferimento possa essere costituito dal prezzo scontato che il fornitore pratica sulla base di apposite convenzioni ricorrenti nella prassi commerciale, compresa l’eventuale convenzione stipulata con il datore di lavoro.
Successivamente, in relazione al regime fiscale applicabile ai premi di risultato e al welfare aziendale, è stato precisato, tra l’altro, che il valore indicato nel documento di legittimazione, ovvero nel voucher, di cui all’articolo 6 del Decreto del Ministero del Lavoro del 25 marzo 2016, deve corrispondere al valore del bene/prestazione offerta che, ai sensi della prima parte del comma 3 dell’articolo 51 del TUIR, deve essere determinato in base al valore normale, come definito dall’articolo 9 del TUIR.
Al riguardo, il valore normale può essere costituito anche dal prezzo scontato, praticato dal fornitore sulla base di apposite convenzioni stipulate dal datore di lavoro.
In virtù di quanto sopra esposto, il Fisco ritiene che anche nella fattispecie in esame possano trovare applicazione i chiarimenti forniti, considerato che la società istante, datore di lavoro, in virtù di apposita convenzione stipulata con il fornitore, consente ai propri dipendenti di acquistare, i beni commercializzati da quest’ultimo, a un prezzo scontato.


Pertanto, si è dell’avviso che nella fattispecie rappresentata non si generi materia fiscalmente imponibile, dal momento che il valore normale, così come illustrato, dei beni acquistati dai dipendenti è pari a quanto corrisposto da questi ultimi.