I nuovi contributi della Cassa Edile di Belluno



Si riporta la tabella contributiva in vigore presso la Cassa Edile delle provincia di Belluno a decorrere dal 1° giugno 2020


Come pubblicato dalla Cassa Edile di Belluno, i contributi da versare dalle imprese edili industriali a decorrere dall’1/6/2020, sono i seguenti




































































 

Contributi

Totale (%)

Quota contributiva Impresa (%)

Quota contributiva Lavoratore (%)

1. Contributo funz. Cassa Edile 2,520 2,100 0,420
2. Contributo gestione Fondi attività non caratteristica 0,150 0,150
3. Anzianità Professionale Edile 4,300 4,300
4. Contributo vestiario 0,250 0,250
5. Contributo Osservatorio 0,145 0,145
6. Quote adesione contrattuale (prov.+naz.) 1,520 0,650 0,870
7. Contributo Fondo prepensionamenti 0,200 0,200
8. Contributo funzionamento A.S.C. 0,055 0,055
9. Contributo Formazione Professionale e Sicurezza C.F.S. 1,250 1,250
TOTALE CONTRIBUTI CASSA EDILE 10,520 9,230 1,290
10. Contributo Fondo Incentivo all’occupazione

(calcolato sulle ore effettivamente lavorate)

0,100 0,100  


Inoltre:
– SANEDIL Operai: 0,35% a carico ditta


– SANEDIL Impiegati: 0,26% a carico ditta

Cessione a rate dell’immobile agevolato: decadenza benefici “prima casa”

Nel caso in cui l’immobile acquistato con i benefici prima casa sia ceduto a rate, prima dei cinque anni dall’acquisto, il termine di un anno per l’acquisto di altro immobile, previsto a pena di decadenza delle agevolazioni, decorre dalla data di registrazione dell’atto. A tal fine risulta irrilevante che il trasferimento di proprietà si perfezioni con il pagamento dell’ultima rata (Agenzia delle Entrate – Risposta 24 settembre 2020, n. 409).

IL CASO


Vendita con riserva di proprietà dell’immobile, il cui pagamento del prezzo è stato dilazionato in dodici rate con acquisto da parte del compratore del diritto di proprietà sullo stesso a seguito del pagamento dell’ultima rata.
L’immobile venduto è stato acquistato usufruendo delle agevolazioni fiscali “prima casa”, e le cessione è avvenuta prima dei 5 anni dall’acquisto.
In tal caso, quale data si considera di effettiva cessione e, dunque, da quando decorre il termine di un anno per provvedere al riacquisto di un altro immobile da adibire ad abitazione principale, di non perdere le agevolazioni per l’acquisto della prima casa, anche con riferimento al nuovo acquisto?
Inoltre, l’eventuale decadenza dalle agevolazioni fruite, determina anche la decadenza dalle agevolazioni fiscali relative alle imposte sostitutive sul mutuo estinto?

IL PARERE DEL FISCO

Le norme in materia di imposta di registro stabiliscono, per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili, tra l’altro, che qualora il trasferimento abbia per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni, l’imposta si applica con l’aliquota del 2%.
Tuttavia, in caso di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici, prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte.
Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici, cd. “prima casa”, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
Con riferimento alla vendita degli immobili con il pagamento del prezzo a rate, con riserva della proprietà, il codice civile stabilisce che il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell’ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna.
Ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, però, non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva le vendite con riserva di proprietà e gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell’acquirente o del creditore.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, perciò, ai fini dell’imposta di registro, per gli atti di vendita degli immobili a rate, con riserva della proprietà fino al pagamento dell’ultima rata, si deve ritenere che l’effetto traslativo si verifichi immediatamente, sicché l’imposta di registro deve essere corrisposta al momento della registrazione dell’atto.
Ne consegue, che il decorso dell’anno per il riacquisto di altra abitazione da adibire a prima casa non può essere conteggiato dal momento in cui è avvenuto l’effetto traslativo della proprietà dei beni (verificatosi solo dopo il pagamento dell’ultima rata del prezzo), bensì dalla data dell’atto di compravendita ricevuto dal notaio e registrato.
In proposito, la giurisprudenza ha affermato che la ratio di tale previsione sta nel fatto che, in questo tipo di vendita, l’effetto traslativo dipende da una condotta dell’acquirente e non già dal verificarsi di un evento estraneo alla volontà delle parti, tanto che la vendita con riserva di proprietà è accomunata, nel trattamento fiscale, agli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell’acquirente o del creditore. Per cui, ai fini della legge di registro, diversamente dalla disciplina civilistica, il contratto in questione produce l’immediato trasferimento della proprietà all’acquirente.
L’Agenzia delle Entrate precisa che con la decadenza dalle agevolazioni fruite per l’acquisto degli immobili il contribuente, che abbia stipulato un contratto di mutuo avvalendosi delle agevolazioni prima casa”, incorre anche nella decadenza dalle agevolazioni fiscali relative alle imposte sostitutive sul mutuo. In tal caso l’ufficio competente provvede, nel termine decadenziale di tre anni dal verificarsi dell’evento che comporta la revoca dei benefici medesimi, a recuperare nei confronti del mutuatario la differenza dell’imposta sostitutiva, nonché a irrogare la sanzione amministrativa nella misura del 30 per cento della differenza medesima.

Esame di Stato Consulente del Lavoro – Sessione 2020: l’INL illustra le principali novità


Esame di Stato Consulente del Lavoro – Sessione 2020: l’INL illustra le principali novità



A causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Ministero del Lavoro, con Decreto Direttoriale n. 41/2020, ha fornito indicazioni sulle modalità di svolgimento in deroga dell’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Consulente del lavoro per la sessione 2020 prevedendo, in particolare, che riguardo alla sessione dell’anno 2020, si svolga esclusivamente la prova orale, in presenza e nel rispetto delle misure precauzionali dettate dall’emergenza in corso. Con precedente Decreto Direttoriale n. 1/2020, sono state dettate istruzioni in merito alle modalità di presentazione delle domande di ammissione, alle materie d’esame e alla valutazione del candidato. Con nota 11 settembre 2020 n. 2276, l’INL – sentito il Consiglio Nazionale dell’Ordine CdL- illustra le principali novità.


Presentazione domanda
Dalla sessione 2020 la domanda di ammissione all’esame di Stato dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica. Al riguardo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha posto a disposizione degli Uffici sede d’esame apposito applicativo. L’applicativo consente al personale abilitato di gestire le domande e in particolare di:
– valutare l’ammissibilità dei singoli candidati, registrare l’esito della valutazione o indicare le motivazioni dell’eventuale rigetto;
– reperire i dati dei candidati per ogni comunicazione/convocazione;
– esportare in formato Excel e PDF elenco dei candidati da convocare;
– registrare, per ogni candidato ammesso, la presenza in sede di esame e il relativo esito.
L’Ufficio sede d’esame, conclusa la fase di istruttoria delle domande, registrerà l’ammissibilità dei singoli candidati sull’applicativo dedicato. L’eventuale rigetto della domanda di partecipazione, oltre che registrato sull’applicativo con le necessarie motivazioni, dovrà essere oggetto di apposita comunicazione al candidato tramite PEC o, in mancanza, tramite raccomandata a/r.


Insediamento Commissione
La Commissione avrà cura di tenere una riunione preliminare durante la quale, tra l’altro, provvederà all’estrazione della lettera dell’alfabeto che determinerà l’iniziale del cognome dei candidati da cui partire nel redigere il calendario di convocazione alla prova orale d’esame. L’avviso per la presentazione alla prova orale deve pervenire al singolo candidato almeno venti giorni prima.
Considerato che l’inizio delle prove orali è fissato per il 26 ottobre p.v., si invita a tenere la predetta riunione preliminare in termini utili alle convocazioni dei candidati.
Convocazione candidati
Nella lettera di convocazione i candidati sono informati del luogo, data ed ora della convocazione, delle procedure da seguire e quelle a cui saranno sottoposti per l’accesso alle sedi INL, considerata l’epidemia in corso ed i protocolli di sicurezza attivati.


Pubblicità della seduta
La prova orale sarà tenuta in un’aula aperta al pubblico, al fine di assicurare il necessario distanziamento potrà limitarsi l’accesso dei candidati e degli uditori in ragione della capienza dei locali.
In occasione del riconoscimento del candidato si avrà cura di far compilare e sottoscrivere allo stesso il modello di autocertificazione quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica del SARS-CoV-2.
Al fine di evitare la possibilità di assembramenti, il modello di autocertificazione potrà essere inoltrato al candidato unitamente alla lettera di convocazione con invito a presentarsi il giorno dell’esame munito di un valido documento di riconoscimento e dell’autocertificazione già compilata. Medesimo modello di autocertificazione andrà prodotto anche dagli uditori.


Svolgimento prova orale
Come previsto dal decreto n. 41/2020, le Commissioni garantiranno che la suddetta prova orale verta su tutte le materie indicate all’articolo 2, comma 3, del decreto direttoriale n. 1 del 30 gennaio 2020, al fine di accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste per l’esercizio della professione di consulente del lavoro, avuto particolare riguardo alle materie per le quali non potranno essere sostenute le prove scritte. A tal fine, le Commissioni predisporranno il set di domande formulandole in numero e modalità tali da poter valutare al meglio la preparazione generale richiesta.
Vertendo la sessione 2020 soltanto sulla prova orale, sarà dichiarato abilitato il candidato che avrà riportato la valutazione di almeno sei decimi quale risultato della media dei punti assegnati alla prova orale da ciascun componente della Commissione.


Comunicazione esito esami
In merito alle modalità di pubblicazione degli esiti degli esami, in ossequio al principio di minimizzazione nel trattamento dei dati, si precisa che gli elenchi predisposti dagli uffici per la necessaria pubblicazione nel sito istituzionale, devono risultare privi di qualsiasi dato ulteriore rispetto al nome e cognome del candidato. Comunicazione dell’esito della prova orale andrà comunque effettuata, non oltre il giorno successivo, anche al singolo candidato.

Contributo a fondo perduto COVID-19: le risposte del Fisco


25 SETT 2020 Di fronte ad altre tre istanze di interpello il Fisco risponde sulla determinazione della soglia di accesso al contributo a fondo perduto COVID-19 introdotto dall’articolo 25 del decreto Rilancio e dei requisiti di accesso in ipotesi di scissione e di società con sede in Comune colpito da evento calamitoso (Agenzia delle Entrate – risposte 24 settembre 2020, nn. 401, 403 e 405).

Determinazione soglia di accesso al contributo a fondo perduto


L’istante intende beneficiare del contributo a fondo perduto (art. 25, decreto legge n. 34/2020), chiede di sapere se i corrispettivi percepiti nell’esercizio 01/0X/20XX – 31/0X/20XX, a titolo di rimborso di spese di trasferta, per costi di viaggio, vitto ed alloggio, contrattualmente pattuiti, non ricompresi nei corrispettivi per le prestazioni di servizi ma separatamente esposti in fattura, classificati nella voce A5 del conto economico siano da ricomprendere nell’articolo 85, comma 1, lettera a), del TUIR e come tali debbano concorrere alla formazione del limite massimo di Euro 5.000.000 posto quale requisito per poter beneficiare del contributo a fondo perduto.
Per l’Amministrazione finanziaria, le somme di cui si tratta rappresentano «il riaddebito dei costi di trasferta e/o comunque dei costi vivi sostenuti» (con le modalità descritte nell’istanza) e la loro attribuzione non persegue le ordinarie finalità di un contributo in conto esercizio, incluso tra i ricavi di cui alla lettera g) dell’articolo 85 del Tuir. Per la società istante, le predette somme, come emerge anche dalle previsioni contrattuali, rappresentano parte integrante del valore economico della prestazione di servizi principale fornita; ciò a tal punto da far divenire detti componenti reddituali quota inscindibile dei propri ricavi derivanti dalla gestione caratteristica, di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR. Ciò premesso, nel caso in esame, le somme che rappresentano il riaddebito da parte delle società committenti alla società istante delle spese di trasferta, risultano rilevanti ai fini della determinazione della soglia minima per la fruizione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020.


Ipotesi di scissione


La società istante dichiara di essere stata costituita a seguito di scissione parziale proporzionale e di esercitare una attività di servizi, chiede un parere circa la possibilità di accedere al contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito il legge, con modificazioni, dall’articolo 1, Legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. Decreto rilancio).
Per il Fisco la determinazione del contributo a fondo perduto COVID-19 deve essere operata, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato, identificando l’ammontare dei ricavi e del fatturato direttamente riferibili al ramo d’azienda oggetto di assegnazione alla società istante (ante e post scissione).


Società con sede in Comune colpito da evento calamitoso


L’istante fa presente che il contributo de quo è riconosciuto anche in assenza dei requisiti richiesti, ai soggetti che a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19. L’istante ritiene che la propria sede societaria, sita nel Comune di XXX (XX) debba considerarsi collocata in stato di emergenza alla data del 31 gennaio 2020 alla luce delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2019 e del 2 dicembre 2019 di estensione degli effetti dello stato di emergenza per i territori interessati da eccezionali eventi metereologici. Alla luce di quanto premesso, l’istante chiede di conoscere se sia possibile presentare l’istanza, ai sensi dell’articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020, al fine di accedere al contributo al fondo perduto nella misura minima di Euro 2.000,00.
Per il Fisco se il Comune di XXX (XX) risulti incluso tra i comuni colpiti da un evento calamitoso il cui conseguente stato di emergenza sia «ancora in atto, alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (al 31 gennaio 2020, Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020» (elemento fattuale la cui valutazione non può essere effettuata in sede in interpello), l’istante può fruire del contributo a fondo perduto COVID-19, determinando lo stesso secondo quanto previsto al comma 5 dell’articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020 (ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti).