Rilascio “Nuovo Cassetto Previdenziale del Contribuente”


Il Cassetto previdenziale del contribuente permette la verifica delle principali informazioni sulla posizione contributiva tramite un unico canale di accesso. Tale strumento consente di eseguire una effettiva “navigazione” per la ricerca dei dati utili, la ricerca in successione degli elementi di interesse, nonché la stampa dell’intero fascicolo. Con messaggio n. 4702/2020, l’Inps comunica il rilascio del “Nuovo Cassetto Previdenziale del Contribuente” che dispone di un menu Multi-Gestione, dinamico, modulare e facilmente configurabile.


Nuovo Cassetto Previdenziale del Contribuente
Il “Nuovo Cassetto Previdenziale del Contribuente” si configura come un contenitore informativo con nuovi strumenti e con una gestione indipendente dalle applicazioni che possono essere selezionate anche contemporaneamente ed evidenziate tramite singole finestre.
Il nuovo sistema garantisce la presenza di tutte le attuali applicazioni esistenti nei cassetti riferiti alle varie gestioni e permette di lavorare con tutte le tipologie di posizioni contributive. Il riepilogo con i dati sintetici è attivabile su richiesta.
Il menu viene creato dinamicamente in base alla profilazione dell’utente connesso e alla tipologia della posizione contributiva.
Il manuale utente del “Nuovo cassetto Previdenziale del Contribuente” è consultabile tramite il collegamento all’ “HELP”, disponibile sul menu principale. L’applicazione è raggiungibile dalla sezione “Servizi per le Aziende e Consulenti” nel sito internet istituzionale.


Comunicazione Bidirezionale 2.0
L’INPS ha da tempo avviato un radicale processo di trasformazione nella gestione delle proprie attività di Citizen relationship management (CRM), promuovendo la disponibilità dei servizi attraverso canali diversi, l’erogazione di una consulenza specialistica, la semplificazione dei processi di back-office e il miglioramento complessivo della qualità dei servizi.
La funzionalità “Comunicazione Bidirezionale 2.0” del “Nuovo Cassetto Previdenziale del Contribuente” consente di:
– inviare alla Struttura territorialmente competente una richiesta o una comunicazione specifica, relativa ad un ben definito ambito tra quelli presenti nel Cassetto Previdenziale (UniEmens, Versamenti, regolarità contributiva, certificazioni, etc.);
– allegare alla richiesta la documentazione a supporto. E’ possibile caricare fino ad un massimo di tre file sotto forma di file compressi;
– visualizzare lo stato della propria richiesta;
– visualizzare eventuali commenti inseriti dagli operatori e l’esito finale;
– ricevere comunicazioni in tempo reale, tramite e-mail e SMS, sulla protocollazione e smistamento alla Struttura territorialmente competente e sulla successiva chiusura del quesito di back-office;
– accedere allo storico delle proprie richieste.
Sono stati effettuati alcuni interventi sulla piattaforma di Comunicazione Bidirezionale, sia lato Cassetto previdenziale che back-office, volti a migliorare il livello di servizio offerto. In particolare, è stata prevista la possibilità di effettuare richieste per posizioni contributive afferenti anche ad altre gestioni la cui visibilità è legata al possesso di una delega attiva su tali posizioni. In sede di primo rilascio è possibile operare solamente per posizioni afferenti ad Aziende UniEMens. Successivamente, saranno attivate anche le altre gestioni.
Infine, l’”Agenda Appuntamenti” è stata predisposta con la possibilità di prenotare appuntamenti anche per posizioni contributive afferenti ad altre gestioni previdenziali. Al riguardo, in sede di primo rilascio, è possibile operare solamente per posizioni afferenti ad Aziende UniEMens.

Metalmeccanica Artigianato Emilia Romagna: welfare contrattuale



Siglata il 14/12/2020, tra la CNA Emilia Romagna, CNA Produzione Reggio Emilia, la CONFARTIGIANATO Emilia Romagna, la CLAAI Emilia Romagna, la CASARTIGINI Emilia Romagna e la FIOM-CGIL Emilia Romagna, la FIM-CISL Emilia Romagna, la UILM-UIL Emilia Romagna, l’ipotesi di accordo relativo al welfare contrattuale dell’Area Meccanica Artigianato Emilia – Romagna.


Le Parti hanno mantenuto aperto il confronto per il rinnovo dei CIRL Area Meccanica Artigianato con lo scopo di individuare un’intesa che permettesse a lavoratori e imprese di accedere al FONDO di WELFARE CONTRATTUALE costituito con l’Accordo Interconfederale Intercategoriale Regionale del 27/9/2017.
In ragione del dilagare dell’epidemia COVID – 19 il confronto utile a risolvere la vertenza ha subito un rallentamento e il blocco di molte attività economiche, imposto per rallentare i contagi, la conseguente crisi economica, hanno modificato in modo sostanziale gli obiettivi della trattativa.
Tuttavia le Parti hanno ritenuto di non sospendere la trattativa, e unanimemente hanno condiviso che lo strumento della bilateralità artigiana in Emilia Romagna:
– costituisce uno strumento di supporto e sostegno irrinunciabile a lavoratori ed imprese,
– è il luogo del confronto e composizione delle controversie, e deve essere rafforzata in questo momento di elevata tensione sociale,
– può rispondere con efficacia ai bisogni di lavoratori ed imprese attraverso il sistema delle prestazioni,
– è un punto di riferimento consolidato nel sistema delle relazioni sindacali dell’artigianato in Emilia Romagna che valorizza gli strumenti e le prassi in atto tra le parti sociali e i propri rappresentati
Le Parti concordano che la situazione economica derivante dalla crisi epidemiologica COVID 19 non consente di rispondere positivamente ad una piena risoluzione della vertenza per il rinnovo dei CIRL di settore e, nel contempo, ritengono opportuno rispondere alla necessità di sostegno al welfare di lavoratori e imprese del comparto più importante a livello regionale.
Tutto ciò premesso, si conviene che:
1) In relazione a quanto precisato in premessa, ed in conseguenza a quanto determinato nei punti successivi, le Parti concordano di interpretare tale intesa nei termini di un rinnovo, tale per cui si attiverà una moratoria triennale a far data dalla sottoscrizione del presente accordo per ogni eventuale richiesta sul rinnovo dei CIRL Meccanica Artigiana e Odontotecnici, intendendo la vigenza dei CIRL a partire dall’1/1/2021.
2) Le parti stabiliscono di intervenire sui CIRL Meccanica Artigiana 2001 e Odontotecnici 1996 mantenendo inalterate le quantità economiche e l’integrale regolamentazione in essere alla data della sottoscrizione del presente Accordo, ma stabilendo una diversa erogazione del Salario consolidato dei due Contratti, individuando una rateazione del premio in 3 rate di pari importo, unitamente alle retribuzioni dei mesi di marzo, giugno, ottobre di ogni anno.
Si precisa che il premio, così come in passato, non incide sugli istituti contrattuali differiti, ad eccezione del T.F.R. e non concorre ad incrementare la paga oraria nei mesi di erogazione.
Le modalità di riproporzionamento per apprendisti e part time rimangono inalterate.
Rimane altresì inalterata la modalità di maturazione 1 gennaio – 31 dicembre.


Meccanica Artigianato






































Livelli

Parametri

Premio annuo

Importo unitario rate

1° (7) 149 231 77
2° (6) 134 208 69,33
2 bis (5s) 119 184 61,33
3° (5) 108 167 56
4° (4) 100 155 51,66
5 (3) 91 141 47
6° (1) 78 121 40,33


(nella colonna dei livelli sono riportati tra parentesi i livelli di Modena)


Odototecnici






































Livello

Parametro

Salario consolidato

Importo unitario rate

219 171 57
184 144 48
166 130 43,33
135 106 35,33
120 94 31,33
109 85 28,33
100 78 26


3) Si stabilisce che da Gennaio 2021 le imprese del Comparto Meccanica Artigianato e Odontotecnici inizieranno a versare la quota mensile pari a 13,50 € (tredici euro e 50) per ogni dipendente e pari a 162 € annue (centosessantadue euro) al Fondo di Welfare Contrattuale Regionale, secondo le modalità già in essere per le altre imprese regionali che applicano i CCNL e CCRL sottoscritti dalle Associazioni di rappresentanza dell’Artigianato e della Piccola Impresa.


Le prestazioni saranno accessibili, per dipendenti e imprese trascorsi 90 gg dal 1° versamento, ovvero a partire dal 1° aprile.
4) Le imprese appartenenti al settore Orafi – Argentieri, in linea con quanto stabilito dall’Accordo Interconfederale, Intercategoriale Regionale del 27/9/2017 saranno tenute a partire da Gennaio 2021 al versamento di 6,75 € (sei euro e 75) pari a 81€ annue al Fondo di Welfare Contrattuale Regionale, secondo le modalità già in essere per le altre imprese regionali che applicano i CCNL e CCRL sottoscritti dalle Associazioni di rappresentanza dell’Artigianato e della Piccola Impresa. Le prestazioni saranno accessibili, per dipendenti e imprese trascorsi 90 gg dal 1° versamento, ovvero a partire dal 1° aprile.

INL: precisazioni sulla procedura di emersione dei rapporti di lavoro


SI forniscono chiarimenti sullaprocedura di emersione dei rapporti di lavoro nel contesto emergenziale.


Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19 e favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno, possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall’8 marzo 2020.
Per le stesse finalità, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell’istanza.
Laddove venga accertato l’impiego irregolare dei lavoratori stranieri che abbiano fatto istanza di permesso di soggiorno temporaneo, l’applicazione del doppio della sanzione prevista dall’art. 3, comma 3, D.L. n. 12/2002 (c.d. maxisanzione per lavoro “nero”).
Tale misura sanzionatoria più grave anche alle ipotesi in cui il lavoratore abbia ottenuto il permesso di soggiorno temporaneo in parola. Il legislatore, facendo riferimento a chi impieghi illecitamente “stranieri che hanno presentato domanda per il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo”, ha inteso riferirsi a tutti gli stranieri che, per aver presentato la domanda, sono coinvolti nella procedura di emersione e alla ricerca di un contratto di lavoro subordinato regolare (a prescindere dal fatto che abbiano o meno ottenuto già un permesso provvisorio).

IMPi: le risposte del MEF


Il MEF con la risoluzione 16 dicembre 2020, n. 8/DF chiarisce alcune problematiche riguardanti l’applicazione dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi)

L’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi), è stata istituita, a decorrere dall’anno 2020, in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti.
In particolare, vengono formulati i seguenti quesiti, finalizzati:
a) alla corretta individuazione del presupposto oggettivo e quindi alla delimitazione dell’ambito applicativo dell’imposta ai soli manufatti che rientrano nella definizione normativa di piattaforma marina;
b) alla corretta individuazione degli elementi che compongono la piattaforma marina da considerare ai fini della determinazione della base imponibile;
c) all’obbligo di presentare la dichiarazione ed in caso affermativo con quali modalità ed entro quali termini.

Per quanto concerne, innanzitutto, la problematica di cui alla lettera a), occorre precisare che l’IMPi si applica sulla piattaforma marina.
Nel genere più ampio delle strutture marine rientrerebbero le seguenti specie:
1. piattaforme con struttura emersa;
2. teste pozzo sottomarine;
3. unità galleggianti di stoccaggio temporaneo.
L’IMPi trova applicazione, per espressa volontà del Legislatore, solo sulla prima categoria di strutture marine, e non anche sulle altre categorie.
Per tali ragioni, quindi, sono da ritenersi escluse dall’IMPi le navi destinate allo stoccaggio degli idrocarburi estratti in quanto le stesse, essendo natanti iscritti nei registri navali e, pertanto, temporaneamente ancorati in modo non stabile al fondo marino, non sono in alcun modo riconducibili alla definizione di piattaforme marine ma rientrano nella diversa categoria delle unità galleggianti di stoccaggio temporaneo di cui al precedente punto 3.
Quindi, condizione necessaria e sufficiente ai fini dell’imponibilità a titolo di IMPi è la destinazione della struttura alla coltivazione di idrocarburi che è regolata dal titolo “concessione di coltivazione” al link https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/dati/ricerca-e-coltivazione-di-idrocarburi.
Tale destinazione alla coltivazione, tra cui rientra anche l’attività di estrazione, persiste per tutta la durata della piattaforma marina fino alla sua dismissione che è regolata da una disciplina ad hoc (https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/dati/dismissione-mineraria-delle-piattaforme-marine).
L’assoggettamento a tassazione non può ritenersi limitato ai soli periodi in cui viene svolta l’attività estrattiva.


 


Passando all’esame del quesito di cui alla lettera b), relativo alla corretta individuazione degli elementi che compongono la piattaforma marina da considerare ai fini della determinazione della base imponibile trova applicazione il comma 746 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che “Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell’attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell’articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze”.
Pertanto, per espressa previsione normativa, è solo a questo valore contabile che si deve far riferimento per determinare la base imponibile delle piattaforme marine ai fini IMPi, senza la possibilità di scomputare la parte impiantistica.


 


Passando al quesito di cui alla lettera c), concernente l’obbligo dichiarativo nonché le modalità e il termine di presentazione della dichiarazione, ai fini IMPi, la dichiarazione va presentata per il primo anno di tassazione per i manufatti in argomento, utilizzando il modello IMU attualmente disponibile e che negli anni successivi la dichiarazione dovrà essere presentata solo se si verificano variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, come precisato e chiarito nelle istruzioni alla dichiarazione IMU.
Occorre, altresì, evidenziare che l’obbligo dichiarativo deve essere assolto entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta e non entro 90 giorni dalla chiusura del periodo di imposta relativo alle imposte sui redditi, come riportato nel quesito.
Al riguardo occorre precisare che quest’ultimo riferimento temporale, sebbene presente nelle istruzioni sopra richiamate, tuttavia non è più attuale essendo stato modificato dalla normativa successivamente intervenuta.Si deve, altresì, puntualizzare che in attesa della predisposizione del nuovo modello di dichiarazione IMU i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 ottobre 2012.
In merito poi al soggetto destinatario della dichiarazione, si precisa che la stessa deve essere presentata al comune di riferimento, individuato con l’apposito decreto.