Chiarimenti sul calcolo della riduzione del fatturato per il bonus locazioni


Forniti chiarimenti sul calcolo della riduzione del fatturato a seguito di trasformazione da ditta individuale a società per il credito d’imposta affitti (Agenzia delle Entrate – Risposta 24 settembre 2020, n. 402).

Nel caso di specie, la società Srl, è stata costituita nel 2016 ed ha iniziato la propria attività nel 2019, in seguito alla cessione dell’azienda dalla ditta individuale. Solo per effetto della cessione d’azienda la società è entrata in possesso dei beni strumentali e delle licenze necessarie per svolgere l’attività e solo in tale data i risultati economici conseguiti sono cessati in capo alla ditta individuale e imputati alla società.
Al fine di usufruire del credito d’imposta previsto dall’articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 il comma 5 dello stesso articolo pone, tra i requisiti, la diminuzione del fatturato di almeno il 50 per cento rispetto a quello conseguito negli stessi mesi del periodo d’imposta precedente.
A tal riguardo, l’istante chiede all’Agenzia se, per accedere al beneficio in esame, possa essere riconosciuta la continuità aziendale con l’attività svolta precedentemente nella veste di ditta individuale.
L’Agenzia delle Entrate ritiene che il calcolo della riduzione del fatturato di cui al comma 5 dell’articolo 28 del decreto rilancio deve essere effettuato confrontando l’ammontare del fatturato della società istante dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 rispetto al fatturato dell’azienda trasferita (ditta individuale) riferibile ai medesimi periodi dell’anno precedente.


Agevolabili col credito d’imposta Mezzogiorno, i beni oggetto di contratto sale and lease back


Il requisito della novità del bene, necessario per beneficiare del credito di imposta, deve apprezzarsi in sede di primo acquisto, a nulla rilevando, anche per tale aspetto, la successiva cessione dello stesso nell’ambito dell’operazione di sale and lease back (Agenzia Entrate – risposta 24 settembre 2020, n. 404).

La Legge di Stabilità 2016, ha introdotto un credito di imposta a favore delle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2020, effettuano l’acquisizione, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, vale a dire macchinari, impianti e attrezzature varie, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.


Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.


Se entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.


In particolare, per quanto concerne la nozione di beni “nuovi”, in precedenti documenti di prassi è stato chiarito che “l’agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati”.


In relazione alla agevolabilità di beni acquistati e contestualmente fatti oggetto di un contratto di sale and lease back, è stato precisato che l’agevolazione spetta anche nell’ipotesi in cui il bene oggetto dell’investimento, per il quale si fruisca dell’agevolazione, formi oggetto di un successivo contratto di sale and lease back. In tali ipotesi, la cessione del bene nuovo, oggetto d’investimento agevolabile, alla società di leasing nel contesto di un’operazione di lease back non determina la revoca dell’agevolazione.


Ai soggetti Ires esenti non spetta il “bonus facciate”

Con la Risposta n. 397/2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il “bonus facciate” non spetta agli enti pubblici territoriali esenti dal pagamento dell’IRES. In tal caso, non è possibile fruire del beneficio neanche sotto forma di “sconto corrispettivo” o di credito d’imposta da cedere.

Con la Legge di Bilancio 2020 è stata introdotta una specifica detrazione dall’imposta lorda, pari al 90% delle spese documentate sostenute nell’anno 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (cd. “bonus facciate”).
Sotto il profilo oggettivo la detrazione spetta, tra l’altro, a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati nelle seguenti zone territoriali omogenee:
A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi,comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle predette zone (A). A tal fine si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 m3/m2.
Inoltre, ai fini del riconoscimento del beneficio, gli interventi devono essere finalizzati al “recupero o restauro della facciata esterna” e devono essere realizzati esclusivamente sulle “strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi”.


Sotto il profilo soggettivo, invece, non sono stabilite particolari condizioni. La detrazione riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari.
Tuttavia, secondo l’Agenzia delle Entrate, trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, il bonus facciate non può essere fruito dai soggetti che non possiedono redditi imponibili, mancando all’origine il presupposto a cui si collega il beneficio (imposta lorda dovuta).
Sulla base di tali considerazione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il “bonus facciate” non può essere riconosciuto agli enti pubblici territoriali esenti dal pagamento dell’IRES.
Tali soggetti non possono neanche esercitare l’opzione prevista dal “Decreto Rilancio”, che consente, alternativamente, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, di:
– ottenere un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta;
– cedere un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Incremento pensione invalidi civili: istruzioni Inps


Con circolare n. 107/2020, l’Inps fornisce chiarimenti in merito all’attuazione dell’art. 15, DL n. 104/2020, nella parte in cui, nel recepire la sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020, estende ai soggetti invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità, di età compresa tra i diciotto e i sessanta anni, i benefici di cui all’art. 38, co. 4, L. n. 448/2001, finora spettanti ai soggetti con più di sessanta anni di età.


La sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che l’incremento del trattamento pensionistico sia concesso “ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni”e non anche “ai soggetti di età superiore a diciotto anni”. La citata norma infatti riconosceva un incremento del trattamento pensionistico fino a 516,46 euro al mese per tredici mensilità (c.d. “incremento al milione”) ai titolari di pensione di inabilità (invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi) o di pensione di inabilità di cui alla legge n. 222/1984, non prima del compimento del sessantesimo anno di età. Secondo la Corte Costituzionale, tuttavia, il requisito anagrafico di sessanta anni è da considerarsi irragionevole e discriminatorio perché il soggetto totalmente invalido, pur se di età inferiore ai sessanta anni, si trova in una situazione che non è certo meritevole di minor tutela rispetto a quella in cui si troverebbe al compimento del sessantesimo anno di età.
In applicazione di tale pronuncia, il DL n. 140/2020 prevede, all’articolo 15, che: “Con effetto dal 20 luglio 2020 all’articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole “di età pari o superiore a sessanta anni” sono sostituite dalle seguenti: “di età superiore a diciotto anni”.


Diritto alla maggiorazione
A decorrere dal 20 luglio 2020, agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione di inabilità è riconosciuta d’ufficio una maggiorazione economica tale da garantire un reddito complessivo pari, per il 2020, a 651,51 euro per tredici mensilità. Il diritto alla maggiorazione è riconosciuto a tutti i titolari di pensione di inabilità, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, che hanno compiuto diciotto anni.


Per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti reddituali:
a) il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);
b) il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:
– redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro;
– redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.
Se entrambi i coniugi hanno diritto all’incremento, questo concorre al calcolo reddituale. Pertanto, nel caso in cui l’attribuzione del beneficio a uno dei due comporti il raggiungimento del limite di reddito cumulato, nulla è dovuto all’altro coniuge.
Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura, ossia i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge. Al contrario non concorrono al calcolo reddituale i seguenti redditi: il reddito della casa di abitazione, le pensioni di guerra, l’indennità di accompagnamento, l’importo aggiuntivo di 300.000 lire (154,94 euro) previsto dal co. 7 dell’art. 70, L. n. 388/2000, i trattamenti di famiglia, l’indennizzo previsto in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.


Incremento della pensione di inabilità
In forza dell’art. 38, co. 4, L. n. 448/2001, modificato come sopra evidenziato, ai titolari di pensione di inabilità di cui all’art. 2, L. n. 222/1984, di età superiore a diciotto anni, è riconosciuto un incremento per tredici mensilità della misura della maggiorazione sociale di cui all’articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, fino a garantire un reddito mensile proprio pari a 516,46 euro al mese, a condizione che non si superino i limiti di reddito fissati, personale e cumulato con quello del coniuge.
Gli interessati di età inferiore ai sessanta anni, ricorrendo i prescritti requisiti, devono presentare istanza per ottenere congiuntamente la maggiorazione ed il relativo incremento, secondo le consuete modalità.
Il beneficio viene attribuito dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, sempreché ricorrano le condizioni reddituali e il compimento dell’età stabilita dalla disposizione. Si precisa che la decorrenza non può comunque essere anteriore al 1° agosto 2020.