CONFINDUSTRA MODA e OO.SS.: Documento condiviso al Governo del 21/9/2020

Firmato il giorno 21/9/2020, tra CONFINDUSTRIA MODA, SMI, ANFAO, ASSOCALZATURIFICI, ASSOPELLETTIERI, UNIC e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL, un documento condiviso da consegnare al Governo per la ripresa delle industrie della moda

Confindustria Moda e le OO.SS. del settore, nel sottoscrivere il presente documento, hanno elaborato alcune proposte condivise per la tutela e la ripresa dell’industria della moda, da consegnare al Governo e ai Ministri interessati.
Essendo il settore della Moda a rischio a causa delle conseguenze sui mercati internazionali dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, in questo preoccupante contesto generale, Confindustria Moda e le Associazioni di categoria in essa federate ed i sindacati nazionali di categoria Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, intendono offrire il proprio contributo di idee, di proposte e di impegno diretto per:
– continuare a produrre in condizioni di sicurezza, per riportare il sistema all’ottimale saturazione della capacità produttiva, recuperando il terreno perduto nella fase di blocco delle attività;
– recuperare al lavoro il più velocemente possibile tutti gli addetti di tutti i comparti e le funzioni della filiera, porre le condizioni necessarie per la valorizzazione delle professionalità tipiche del settore moda e sviluppare iniziative concrete per agevolare iI ricambio generazionale;
– cogliere l’occasione per affrontare in modo risoluto alcuni dei problemi strutturali dell’industria della moda che ne hanno rallentato lo sviluppo nel recente passato e che rischiano di impedirne la ripresa ed il consolidamento nel prossimo futuro.
A tale riguardo, il presente Documento congiunto conferma e integra quanto le Parti hanno già convenuto e proposto nei mesi scorsi, anche tramite le proprie Confederazioni, Confindustria e Cgil, Cisl e Uil, di cui in particolare richiamiamo i seguenti punti essenziali:
1) Per lavorare in totale sicurezza
Occorre sostenere le imprese nell’applicazione rigorosa dei Protocolli di sicurezza condivisi tra le Parti, garantendo la salvaguardia della salute dei lavoratori ed il contenimento dei rischi di contagio, anche attraverso una diversa riorganizzazione delle attività aziendali, nella consapevolezza dei costi applicativi.
2) La riduzione del “cuneo fiscale”
In un settore come quello della moda, nel quale il costo del lavoro incide per oltre il 30% sui costi di produzione, per la salvaguardia della competitività delle produzioni italiane diventa di rilevante importanza procedere ad una riduzione del cuneo fiscale. Un primo intervento nella giusta direzione è già stato introdotto con la legge di bilancio 2020, decorrente dal 1° luglio, per alcune fasce di reddito: occorre procedere nella medesima direzione, a beneficio di tutti i lavoratori e delle aziende del settore.
3) L’estensione degli ammortizzatori sociali
La situazione economica post-Covid 19 del settore moda non si preannuncia facile. Pur nella speranza di un rapido assestamento dei mercati, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e in attesa di una complessiva riforma degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive del lavoro, occorre integrare gli attuali ammortizzatori sociali con la previsione di ulteriori interventi:
– allineare le disponibilità di CIG Covid 19 al tempo per il quale vige il divieto di licenziamenti e prevedere nuove disponibilità di CIG Covidl9 (aggiuntive agli strumenti ordinari), per tutto l’anno 2020 e per il 2021, per salvaguardare il patrimonio di professionalità faticosamente costruito negli anni e indispensabile per il rilancio futuro del settore.
– Rafforzare l’indennità di CIG, innalzando gli attuali massimali mensili.
– Velocizzare le procedure di autorizzazione della CIG.

Sciolta la riserva sul CCNL Servizi Postali in Appalto


Sciolta la riserva sul CCNL Servizi Postali in Appalto



Sciolta la riserva sull’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto


 


L’accordo decorre dall’1/7/2020 al 31/12/2021 ed è stato approvato dalle assemblee dei lavoratori per cui è pienamente applicabile


Aumenti retributivi
Con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente accordo, è istituito il nuovo livello 3° Super, con parametro 127 (retribuzione tabellare € 885,49 – indennità di contingenza € 517,46), nel quale confluiscono gli operai altamente specializzati e gli autisti con patente di cat. E.
Le Parti concordano inoltre un aumento del minimo tabellare per il terzo livello pari a € 50,00 con relativa riparametrazione sugli altri livelli di inquadramento, da erogare:
– € 15,00 con la retribuzione del mese di settembre 2020;
– € 10,00 con la retribuzione del mese di giugno 2021;
– € 25,00 con la retribuzione del mese di dicembre 2021.













































Liv.

Aumento settembre 2020

Aumento giugno 2021

Aumento dicembre 2021

TOTALE

20,41 13,61 34,02 68,04
17,09 11,39 28,48 55,96
3° S 15,61 10,41 26,02 52,04
15,00 10,00 25,00 50,00
4° S 14,26 9,51 23,77 47,54
13,52 9,02 22,54 45,08
12,30 8,20 20,49 40,99











































Livello

Minimo dall’1/9/2020

Minimo dall’1/6/2021

Minimo dall’1/12/2021

1 1.177,90 1.191,51 1.225,53
1 Quadro 1.177,90 1.191,51 1.225,53
2 986,22 997,61 1.026,09
3 Super 901,10 911,51 937,53
3 865,63 875,63 900,63
4 Super 823,05 832,56 856,33
4 780,53 789,55 812,09
5 709,56 717,76 717,76


Indennità di Mensa
A partire dal mese di giugno 2021 l’indennità di mensa di cui all’art. 43, lettera c) del CCNL, è elevata a € 5,00 giornalieri.


 


Una Tantum
Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo è erogato un importo “una tantum” per il terzo livello pari a € 200 lordi, riparametrato nella misura di cui alla tabella che segue, corrisposto pro-quota con riferimento a tante quote mensili quanti sono i mesi di servizio effettivo prestati nel periodo 1 gennaio 2017-31 luglio 2020.
La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a tutti gli effetti, come mese intero.
Detto importo sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale.
L’importo sarà corrisposto, con le seguenti modalità:
– € 50,00 con la retribuzione del mese di agosto 2020;
– € 50,00 con la retribuzione del mese di febbraio 2021;
– € 50,00 con la retribuzione del mese di agosto 2021;
– € 50,00 con la retribuzione del mese di dicembre 2021.
L’importo sarà erogato ai lavoratori in forza alla data di erogazione di ciascuna tranche, in proporzione al numero di mesi svolti presso l’azienda .
L’importo è escluso dalla base di calcolo del t.f.r. ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale e contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.





















Liv.

Importi singola tranche

68,03
56,97
50,00
4° s. 47,54
45,08
40,98

Premio di risultato 2020 per le BCC di Abruzzo e Molise



Siglato il 21/9/2020, tra la Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell’Abruzzo e del Molise e la FABI, la FIRST-CISL, la FISAC-CIGIL, UILCA, l’accordo per l’erogazione del Premio di risultato anno 2020 per i Quadri direttivi e per il personale delle Aree professionali delle BCC/CRA dell’Abruzzo e Molise dell’8/1/2010.


Le Parti hanno convenuto che in applicazione delle disposizioni di contrattazione collettiva che regolano l’erogazione del Premio di risultato per i dipendenti delle BCC/CRA richiamate in premessa, le fasce di eccellenza attribuite, l’andamento dell’indicatore composto e l’ammontare complessivo del Premio di risultato 2020 da erogare al personale delle BCC associate alla Federazione Abruzzo e Molise, nonché al personale dipendente della Federazione stessa, sono stati convenuti secondo quanto riportato nel documento Allegato “Tabella PDR 2020”.
Il Premio di risultato anno 2020 sarà erogato da ciascuna BCC nel mese di ottobre 2020. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo in ordine ai criteri di erogazione a ciascun dipendente.
Le Parti riconoscono ai dipendenti delle BCC aderenti alla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell’Abruzzo e del Molise, nonché ai dipendenti della Federazione stessa, che abbiano reddito IRPEF inferiore ad euro 80.000 ed entro il limite di importo complessivo di euro 3.000 lordi, la possibilità di optare per una delle forme di welfare concordate tra le parti e riportate nella tabella in calce al presente articolo, in sostituzione, in tutto o in parte, dell’importo maturato a titolo di Premio di risultato 2020. L’importo definito a titolo di Premio di risultato sarà maggiorato del 15%, a carico dell’Azienda, per i dipendenti che opteranno, come sopra, per le prestazioni di welfare riportate nella Tabella che segue.
A tale fine i dipendenti interessati dovranno esprimere la loro scelta con apposita comunicazione scritta all’ufficio del personale (o in mancanza alla Direzione Generale) della BCC di appartenenza – ovvero attraverso differente modalità che sarà tempestivamente comunicata – recante la volontà di avvalersi delle prestazioni di welfare riportate nella tabella, specificandone il tipo, unitamente all’entità della quota di Premio da destinarvi e consegnando la relativa documentazione di spesa in originale. Le somme relative al piano welfare sono quelle relative a spese effettuate dal dipendente per sé o per i propri familiari.






























BCC/CRA

Premio Totale RLG rettificato

– 60% 130a


-50% 100/B

BCC SANGRO TEATINA 35.469
BCC ADRIATICO TERAMANO 38.026
BCC BASCIANO 100.972
BCC GAMBATESA 23.0333
BCC CASTIGLIONE M.R. 137.250
BCC ABRUZZESE 54.588
BCC PRATOLA 273.916
BCC VALLE DEL TRIGNO 45.900
TOTALE FEDERAZIONE 709.154


 

Adesione servizio consultazione fatture elettroniche: proroga


24 SETT 2020 Ulteriore proroga fino al 28 febbraio 2021 del periodo per effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 23 settembre 2020, n. 311557)

L’Agenzia delle entrate memorizza e rende disponibili in consultazione agli operatori IVA, o agli intermediari dagli stessi delegati, le fatture elettroniche emesse e ricevute nonché, ai consumatori finali, le fatture elettroniche ricevute.
Con ulteriore provvedimento è stata prevista l’introduzione di una specifica funzionalità, da rendere disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, per consentire agli operatori IVA – o un intermediario appositamente delegato – ovvero al consumatore finale di aderire espressamente al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.
Con successivi provvedimenti è stato disposto, tra l’altro, lo slittamento di alcuni termini connessi al servizio di consultazione, stabilendo che la funzionalità di adesione al suddetto servizio fosse resa disponibile dal 1° luglio 2019 fino al 31 ottobre 2019, preservando, in questo periodo transitorio, la consultazione da parte degli operatori IVA di tutte le fatture emesse e ricevute dalla data di entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica.
Ciò premesso, l’articolo 14 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, intervenendo sull’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 – recante la disciplina della “Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati” – ha previsto nuovi termini per la memorizzazione delle fatture elettroniche e ha disposto che i dati contenuti nelle fatture possano essere utilizzati dalla Guardia di Finanza, nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria, e dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali. Il richiamato articolo 14 del decreto-legge n. 124 del 2019 stabilisce, inoltre, che l’Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati mediante la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità alle disposizioni del Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Poiché sono ancora in corso le attività di implementazione tecnica e amministrativa per attuare le predette disposizioni normative, come da intese con il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento in oggetto è disposta una ulteriore proroga fino al 28 febbraio 2021 del periodo per effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.
Inoltre, nell’ottica di efficientamento del processo di fatturazione elettronica e recependo le istanze degli operatori e delle associazioni di categoria, è stata prevista una nuova funzionalità per i soggetti che utilizzano un canale “web service” per lo scambio dati con il Sistema di Interscambio (SdI) in grado di produrre un report di quadratura delle fatture elettroniche e delle notifiche scambiate tra quest’ultimo e il soggetto, in qualità esso sia di ricevente, sia di trasmittente. La nuova funzionalità prevede anche un servizio per il reinoltro delle fatture elettroniche e delle notifiche che non sono state recapitate al soggetto. La funzionalità di reinoltro riferita a file fatture che si trovano nello stato di “Impossibilità di recapito”, comporterà, al buon esito dell’operazione di reinoltro, l’impostazione automatica della data di consegna con la data di ritrasmissione, rilevante quindi ai fini fiscali.