MISE: chiarimenti sulle semplificazioni della misura Nuova Sabatini


Forniti indicazioni e chiarimenti in merito alle modalità di applicazione delle disposizioni relative alle semplificazioni della misura Nuova Sabatini, di cui all’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Ministero dello sviluppo economico – Circolare 22 settembre 2020, n. 239062).

In relazione alle domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dalla data del 1° maggio 2019, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 100.000,00 euro, nonché in relazione alle domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dalla data del 17 luglio 2020, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 200.000,00 euro, il Ministero, ricevuto il modulo RU, procede, entro sessanta giorni, ad erogare il contributo in conto impianti di cui al punto 8.1 in un’unica soluzione, adottando le medesime modalità di verifica già previste per l’erogazione della prima quota di contributo, fermo restando il rispetto dei limiti dell’effettiva disponibilità di cassa. Ai fini della predetta modalità di erogazione del contributo in un’unica soluzione, non rilevano eventuali variazioni in diminuzione dell’ammontare del finanziamento oggetto di delibera conseguenti alla stipula del contratto con la banca o intermediario finanziario, ovvero alla realizzazione di un investimento di importo inferiore rispetto a quello preventivato dalla PMI in sede di domanda.


Definizione delle liti pendenti: imposta al 90% per le sentenze non depositate entro il termine


Se l’Agenzia delle entrate è risultata soccombente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 24 ottobre 2018, le controversie possono essere definite con il pagamento: del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado e del 15″ del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado”. Se però alla data del 24 ottobre 2018, la sentenza di primo grado che accoglieva il ricorso, non era stata ancora depositata, la contribuente non può in alcun modo beneficiare della riduzione dell’imposta per effetto della pronuncia di primo grado intervenuta successivamente alla predetta data. In tal caso è corretto definire la controversia con il pagamento dell’imposta nella misura del 90% (Agenzia Entrate – risposta 23 settembre 2020, n. 391).

Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.


Per l’applicazione della definizione agevolata, è necessario che la lite fiscale sia pendente, e che al 24 ottobre 2018, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado sia “stato notificato alla controparte”. E’ inoltre necessario che, “alla data della presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.


In sostanza, la definizione delle liti può riguardare soltanto i rapporti pendenti alla data del 24 ottobre 2018 e, comunque, non esauriti alla data di presentazione della domanda.


In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della controversia.


In caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 24 ottobre 2018, le controversie possono essere definite con il pagamento:


– del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza della pronuncia di primo grado;


– del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.


Se alla data del 24 ottobre 2018, la sentenza di primo grado che accoglieva il ricorso, non era stata ancora depositata, la contribuente non può in alcun modo beneficiare della riduzione dell’imposta per effetto della pronuncia di primo grado intervenuta successivamente alla predetta data. In tal caso è corretto definire la controversia con il pagamento dell’imposta nella misura del 90%.


Esente da bollo il provvedimento di sospensione del fermo amministrativo

In caso di rateizzazione del pagamento delle somme dovute al concessionario della riscossione è possibile ottenere la sospensione del provvedimento di fermo amministrativo del veicolo. L’annotazione al PRA della sospensione non è soggetta all’imposta di bollo. (Agenzia delle Entrate – Risposta 23 settembre 2020, n. 393).

In termini generali, la disciplina in materia di imposta di bollo stabilisce che le istanze dirette agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, sono soggette all’imposta di bollo, fin dall’origine, nella misura di 16,00 euro per ogni foglio.
Nell’ambito delle attività di riscossione dei tributi, il Concessionario della riscossione può iscrivere il fermo amministrativo del veicolo con annotazione al PRA.
Anche in caso di accoglimento della richiesta di rateizzazione del pagamento, il fermo amministrativo iscritto dal Concessionario della riscossione non può essere cancellato fino ad integrale pagamento delle rate stabilite.
Tuttavia, al fine di contemperare la esigenza di tutela del credito pubblico con quelle del contribuente all’utilizzo del veicolo, è possibile ottenere dal Concessionario stesso la sospensione degli effetti del fermo in seguito al pagamento della prima rata del debito.
L’annotazione al PRA del provvedimento di sospensione è stata fino ad oggi richiesta agli sportelli degli Uffici del PRA dal contribuente con la presentazione di una istanza assoggettata al pagamento della imposta di bollo.
A decorrere dal 1° gennaio 2020, i provvedimenti di fermo amministrativo e di revoca dello stesso sono notificati dal concessionario della riscossione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso il collegamento telematico con il CED, che telematicamente li comunica al sistema informativo del PRA. In altri termini, è stato introdotto un automatismo nelle comunicazioni tra Concessionario e PRA, per cui il contribuente non è più tenuto a presentare richiesta al PRA per l’annotazione di tali provvedimenti.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che anche il provvedimento di sospensione del fermo amministrativo rientra tra quelli compresi nell’automatismo. Pertanto, non presentando più la nota di richiesta al PRA per effettuare la sospensione del fermo, il relativo provvedimento per l’annotazione al PRA non è più soggetto all’obbligo del pagamento dell’imposta di bollo.
La mancata presentazione della nota di richiesta della formalità, sia essa presentata nella forma cartacea che in quella digitale, infatti, fa di fatto venire meno il presupposto impositivo dell’imposta di bollo.
La nuova modalità, attuata tramite il collegamento tra Concessionario della riscossione, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e PRA, esclude la presentazione di qualsiasi domanda da parte del contribuente indirizzata al PRA, al fine di ottenere la sospensione del fermo dei veicoli a motore. Venendo a mancare l’istanza del contribuente, diretta ad un ente pubblico in relazione alla tenuta di un pubblico registro tendente ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo, viene a mancare l’oggetto dell’imposta di bollo.
A conferma di tale orientamento, con la Legge di Bilancio 2020 è stata introdotta la previsione che i Conservatori dei pubblici registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche e del fermo amministrativo richieste dal soggetto legittimato alla riscossione forzata in esenzione da ogni tributo e diritto.

Locazione di immobili ad uso commerciale: sì alla cedolare secca


23 SETT 2020 Sì alla cedolare secca sui canoni di locazione per contratti stipulati dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa o di arti e professioni, aventi ad oggetto immobili ad uso commerciale nel caso di rinnovo contrattuale effettuato nel 2019 (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 22 settembre 2020, n. 388)

La legge di bilancio 2019 ha esteso il regime opzionale della cedolare secca sugli affitti degli immobili destinati all’uso abitativo – con l’aliquota del 21 per cento, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’IRPEF – anche ai canoni di locazione derivanti dai contratti stipulati nell’anno 2019, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa o di arti e professioni, aventi ad oggetto gli immobili destinati all’uso commerciale, classificati nella categoria catastale C/1(negozi e botteghe) e relative pertinenze, se congiuntamente locate. Al fine di fruire di tale regime opzionale, l’unità immobiliare commerciale oggetto della locazione deve avere una superficie complessiva, al netto delle pertinenze, non superiore a 600 metriquadrati.
Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell’anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 sia in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale. Per effetto dell’applicazione del regime della cedolare secca, ai canoni derivanti dalla stipula dei contratti di locazione in argomento, trovano applicazione, ove compatibili, le disposizioni contenute nel citato d.lgs. n. 23 del 2011.
Per quanto attiene alla figura del locatore, titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sugli immobili, deve trattarsi di una persona fisica che non agisce nell’esercizio dell’attività d’impresa o di arti e professioni.
Come noto, il regime della cedolare secca costituisce un sistema di tassazione alternativo a quello ordinario, che, per il periodo di durata dell’opzione, esclude l’applicazione:
– dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), in base alle aliquote progressive per scaglioni di reddito, e delle relative addizionali sul reddito fondiario prodotto dall’immobile locato;
– dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo dovute sul contratto di locazione;
– delle imposte di registro e di bollo, ove dovute, anche sulle risoluzioni e sulle proroghe del contratto di locazione.
L’opzione per il regime facoltativo della cedolare secca deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione ed esplica effetti per l’intera durata del contratto, salvo revoca.
Qualora non sia stata esercitata l’opzione in sede di registrazione del contratto, è possibile accedere al regime per le annualità successive, esercitando l’opzione entro il termine previsto per il versamento dell’imposta di registro dovuta annualmente sull’ammontare del canone relativo a ciascun anno entro 30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità. Entro lo stesso termine, è possibile revocare l’opzione per il regime della cedolare.
L’esercizio o la modifica dell’opzione possono essere effettuati:
– utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia (software RLI o RLI-web);
– presentando il modello RLI, debitamente compilato, allo stesso Ufficio dove è stato registrato il contratto.
Per i contratti di locazione in scadenza nel corso del 2019, intervenuta la scadenza naturale prevista nel contratto, al soggetto locatore è riconosciuta la possibilità di optare per il regime facoltativo in sede di eventuale proroga del medesimo contratto di locazione. Tale proroga, agli effetti della disposizione in esame,è stata assimilata alla stipula di un contratto di locazione nel corso del 2019.
In linea generale la proroga, anche tacita, del contratto di locazione deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate.
Con riferimento alla fattispecie in oggetto, è già stata riconosciuta all’istante la possibilità di accedere al regime della cedolare secca, solo a decorrere dalla seconda annualità del contratto in oggetto prorogato, in quanto l’opzione da parte del locatore non è stata esercita entro il termine sopra individuato, ed avendo lo stesso contribuente provveduto a corrispondere l’imposta di registro relativamente all’annualità 01/05/2019-30/04/2020.
Tanto premesso, con riferimento al quesito prospettato, si ritiene che, nel presupposto della sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge di Bilancio 2019, tra cui – in particolare – l’avvenuta stipula (o rinnovo) nel corso del 2019, l’istante possa optare, con riferimento alle annualità successive, per il regime della cedolare secca presentando il relativo modello RLI entro trenta giorni dalla scadenza di ciascuna annualità.