Visite Mediche di Controllo domiciliare in caso di malattia comune: variazione indirizzo di reperibilità


Con circolare n. 106/2020, l’Inps comunica che è disponibile, mediante il portale web dell’Istituto, un nuovo servizio ad uso del cittadino lavoratore per la comunicazione del cambio di indirizzo di reperibilità durante l’evento di malattia comune, ai fini della possibile disposizione della visita medica di controllo domiciliare. Il nuovo strumento da un lato garantisce all’Istituto un efficientamento del flusso gestionale, dall’altro dà all’utente certezza circa la ricezione della sua comunicazione all’INPS, per la corretta disposizione dell’eventuale visita medica di controllo domiciliare.


Nell’ambito dell’evoluzione dei servizi per il cittadino e dell’informatizzazione e telematizzazione del processo delle visite mediche di controllo (VMC) in caso di malattia comune, è stato rilasciato, sul portale web dell’Istituto, un nuovo servizio per la comunicazione, da parte dei lavoratori dei settori privato e pubblico, della variazione dell’indirizzo di reperibilità, rispetto a quello precedentemente indicato. Il nuovo canale di comunicazione tra lavoratore e Istituto sostituisce le modalità fino ad oggi in uso (e-mail alla casella medico-legale della Struttura territoriale di competenza o comunicazione mediante Contact center), che restano tuttavia ancora valide nei casi di indisponibilità del servizio telematico.
Non è possibile invece richiedere al medico curante di richiamare il certificato telematico, sebbene ancora in corso di prognosi, per variare l’indirizzo di reperibilità in esso riportato. Il certificato è, infatti, richiamabile dal medico redattore solo ed esclusivamente per essere annullato (entro termini temporali ben precisi), ovvero rettificato per riformulare la prognosi espressa, riducendola.


“Sportello al cittadino per le VMC”
Il cittadino lavoratore, previa autenticazione tramite le credenziali necessarie per l’utilizzo dei servizi telematici INPS, può accedere, dal portale web dell’Istituto, attraverso la sezione dedicata ai “Servizi Online”, allo “Sportello al cittadino per le VMC”. La funzione “Indirizzo reperibilità ai fini delle visite mediche di controllo” permette la comunicazione di un nuovo indirizzo di reperibilità per un’eventuale visita di controllo domiciliare.
Per uno stesso certificato di malattia il cittadino può comunicare più reperibilità successive. Sul punto, l’Inps precisa che ogni nuova reperibilità comunicata, nell’ambito dello stesso certificato di malattia in corso di validità, implica l’annullamento automatico dell’eventuale precedente reperibilità limitatamente al periodo di sovrapposizione tra i periodi delle due variazioni comunicate. Inoltre, ogni reperibilità è storicizzata, onde evitare che si perda traccia degli indirizzi che possono essere stati utilizzati per eventuali visite mediche di controllo.
Attraverso il campo “Comunica indirizzo reperibilità”, sarà possibile indicare la nuova reperibilità che viene considerata utile a decorrere almeno dal giorno successivo a quello dell’avvenuta comunicazione; attraverso il campo “indirizzi comunicati”, il cittadino potrà consultare tutti i propri indirizzi di reperibilità comunicati all’Istituto.


Destinatari del servizio
Il nuovo servizio è disponibile per tutti i lavoratori dei settori privato e pubblico e non sostituisce, in alcun modo, gli obblighi contrattuali di comunicazione da parte dei medesimi lavoratori nei confronti dei propri datori di lavoro.
Per i lavoratori privati aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, si ribadisce l’onere di comunicare all’INPS eventuali variazioni di reperibilità con la massima diligenza e tempestività possibili, e comunque sempre prima di effettuare lo spostamento, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge, in caso di impossibilità ad eseguire la VMC per indirizzo errato del lavoratore.
Nel ribadire che è onere del lavoratore verificare che l’indirizzo di reperibilità comunicato all’Istituto, mediante il certificato di malattia redatto dal medico curante, sia corretto e completo in tutte le sue parti, si precisa che, qualora egli si renda conto tardivamente di un eventuale errore, dovrà provvedere con la massima tempestività a comunicare, mediante l’applicativo in argomento, l’indirizzo esatto, così da consentire il regolare svolgimento della VMC.
Per i lavoratori pubblici, invece, l’articolo 6 del D.P.C.M. 17 ottobre 2017, n. 206 prevede che il dipendente comunichi preventivamente alla sua Amministrazione di appartenenza l’eventuale variazione dell’indirizzo di reperibilità, durante il periodo di prognosi. L’Amministrazione è tenuta a fornire quindi il dato all’INPS.
La disponibilità del nuovo servizio anche per il lavoratore pubblico ha lo scopo di ottimizzare il flusso comunicativo e offrire, come già chiarito in premessa, maggiori garanzie di correttezza e tempestività dell’informazione per l’esecuzione delle VMC. Il servizio non deve, invece, essere utilizzato dai lavoratori pubblici per gli adempimenti relativi alla comunicazione del solo allontanamento temporaneo dal proprio domicilio di reperibilità, per terapie, visite mediche, accertamenti sanitari o per gli altri giustificati motivi. In tali fattispecie, infatti, non si configura un cambio del domicilio di reperibilità ma un semplice allontanamento dal proprio domicilio che rimane invece confermato.
In ogni caso, il datore di lavoro viene messo al corrente del diverso indirizzo di reperibilità comunicato dal lavoratore in fase di richiesta di una VMC, se la comunicazione è stata effettuata prima della richiesta di visita oppure al momento della consultazione degli esiti, qualora il lavoratore abbia comunicato una variazione di reperibilità dopo la richiesta di VMC e il datore di lavoro abbia acconsentito – spuntando l’apposito campo – ad inviare la visita al diverso indirizzo fornito dal lavoratore.

Proroga del termine per il sussidio all’EBNAIP per le agenzie immobiliari

Prorogato al 30 settembre il termine per ottenere il sussidio da parte dei dipendenti delle agenzie immobiliari accreditate all’EBNAIP e in regola con i versamenti della QSC.

Come risaputo le imprese immobiliari sono state fermate nella loro attività e hanno avuto possibilità di ripresa dell’attività solo dal 4 maggio u.s.. L’intervento di sussidio ha il significato di dare supporto alle famiglie interessate danneggiate economicamente dalla pandemia.
Pertanto , EBNAIP – EnteBilaterale Nazionale Agenti Immobiliari Professionali –gestore del CCNL di categoria degli agenti immobiliari, eroga un sussidio di € 400 ai dipendenti delle imprese di mediazione immobiliare e creditizia in regola con i versamenti della QSC (quota di servizio contrattuale) per il 2019.
Tra questi sono stati ricompresi anche i dipendenti assunti nel primo semestre 2019 con i versamenti in regola per il periodo del 2019 successivo alla loro assunzione e che risultino alle dipendenze alla data del 17 marzo 2020.
Il Comitato Esecutivo dell’EBNAIP – Ente Bilaterale Nazionale Agenti Immobiliari Professionali – ha confermato l’erogazione del sussidio a favore dei dipendenti delle imprese di mediazione immobiliare e creditizia a sostegno dei disagi conseguenti al blocco delle attività conseguenti al DPCM posticipando la data di accredito delle istanze al 30 settembre 2020.
Il sussidio viene erogato a sostegno dei dipendenti aderenti al CCNL gestito dall’EBNAIP che siano in regola con i versamenti della QSC e che alla data del 17 marzo 2020 risultino alle dipendenze di un’agenzia immobiliare o creditizia con adesione al CCNL 14 ottobre 2015
Il sussidio viene erogato anche ai dipendenti assunti nel primo semestre 2019 purché con i versamenti della Quota di Servizio Contrattuale QSC in regola per il periodo successivo alla loro assunzione dell’anno 2019 e purché risultino alle dipendenze dell’agenzia immobiliare o creditizia alla data del 17 marzo 2020.
Il sussidio, che non è a titolo di corresponsione di prestazioni, viene erogato una tantum per l’importo di € 400,00 per sopperire al disagio del blocco operativo delle imprese immobiliari a causa della pandemia COVID-19, disagio che ha provocato necessità economiche da parte delle famiglie in genere costrette all’isolamento sociale e quindi nell’impossibilità di operare e produrre.
L’erogazione avviene agli aventi diritto previo invio della domanda su modello predisposto e reperibile nella sezione news-eventi del sito web dell’EBNAIP http://www.ebnaip.it/news.aspx tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo EBNAIP, via Nizza, 152, 00198 ROMA.

Ripresa dei versamenti per le aziende agricole: chiarimenti Inps sulla contribuzione “convenzionale”


Il versamento delle quote associative e dei contributi di assistenza contrattuale (CAC) e di malattia (MALA/FIMI), compresi quelli a carattere provinciale, è considerato tempestivo se effettuato alla ripresa degli obblighi di versamento della contribuzione obbligatoria, per le aziende assuntrici di manodopera agricola che hanno fruito della sospensione collegata all’emergenza epidemiologica (Inps, messaggio 23 settembre 2020, n. 3407)


Per le aziende assuntrici di manodopera agricola che si avvalgono della sospensione contributiva collegata all’emergenza epidemiologica da COVID-19, il versamento delle quote associative e dei contributi di assistenza contrattuale (CAC) e di malattia (MALA/FIMI), compresi quelli a carattere provinciale, che l’Inps incassa sulla base di convenzione, può essere effettuato soltanto alla ripresa degli obblighi di versamento della contribuzione obbligatoria, in quanto il versamento della contribuzione, sia convenzionale che obbligatoria, è effettuato con un unico versamento, utilizzando il medesimo codice tributo “LAS”.
Dunque, il versamento in un’unica soluzione dell’importo indicato nel prospetto riepilogativo dei contributi per il 3° trimestre 2019 (con scadenza originaria del versamento al 16 marzo 2020), in corrispondenza del codice tributo LAS, è considerato tempestivo se effettuato entro i termini indicati per la ripresa dei versamenti, anche in relazione alle diverse quote di contribuzione convenzionale da riversare alle Associazioni destinatarie.
Analogamente, anche i versamenti effettuati in modalità rateale dell’intero importo, secondo le modalità previste per il pagamento rateale, sono considerati tempestivi, anche ai fini del riversamento della contribuzione convenzionale, se effettuati entro le scadenze previste.
Inoltre, i versamenti effettuati, sia in un’unica soluzione sia in modalità rateale, utilizzando la codeline indicata nel prospetto di calcolo della contribuzione del 3° trimestre 2019, in luogo di quella indicata nella comunicazione individuale (news) ricevuta nel cassetto previdenziale “Aziende agricole”, in prossimità della scadenza del 16 settembre 2020, producono comunque i medesimi effetti ai fini della verifica della tempestività, anche con riferimento al riversamento della quota associativa, ferma restando la verifica dell’interezza dell’importo.
Infine, si evidenzia che l’importo indicato nel prospetto riepilogativo dei contributi per il 3° trimestre 2019, relativo al codice tributo EBAN, non è gestito dall’Inps e, pertanto, è escluso dalla procedura di sospensione e di ripresa dei versamenti in un’unica soluzione o in modalità rateale.


Indennità di Vacanza Contrattuale per i lavoratori del settore “Turismo Anpit-Cisal”



Firmato il 15/9/2020, da ANPIT, CIDEC, UNICA, CONFIMPRENDITORI e CISAL Terziario, l’accordo per la determinazione dell’Indennità di Vacanza Contrattuale per i lavoratori ai quali si applica il CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del il 23/5/2017


Il CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” Anpit-Cisal del 23/5/2017, scaduto il 30/4/2020, all’art. 26 prevede che dal primo giorno del quarto mese successivo alla data di scadenza, si dovrà riconoscere ai lavoratori l’Indennità di Vacanza Contrattuale.
Ciò premesso, le parti nell’incontro del 15 settembre 2020, hanno deliberato quanto segue.


1) Dall’1/8/2020 ai Lavoratori del settore, si dovrà riconoscere la seguente Indennità di Vacanza Contrattuale mensile, quale componente della Retribuzione Mensile Normale, così espressa nel Tempo Pieno ed in euro:


Indennità di Vacanza Contrattuale da riconoscere dall’1/8/2020



















































Livello

P.B.N.C.M. al 01/2020

I.V.C. lorda

QA1 2.252,90 33,12
A2 1.959,04 28,80
A3 1.714,16 25,20
B1 1.567,23 23,04
B2 1.420,30 20,88
C1 1.273,38 18,72
C2 1.175,42 17,28
D1 1.077,47 15,84
D2 979,52 14,40
Op. Vendita di 1° Cat. 1.278,27 18,79
Op. Vendita di 2° Cat. 1.146,04 16,85
Op. Vendita di 3° Cat. 1.057,88 15,55


2) Tenuto conto che la decorrenza dell’I.V.C. è dalla mensilità di agosto 2020, con la prima retribuzione utile, al Lavoratore dovranno essere riconosciute le I.V.C. nel frattempo maturate. Tale arretrato I.V.C., salvo condizione di miglior favore verso il Lavoratore, sarà riconosciuto suddiviso in due rate mensili.