Detassazione premi di produttività 2020 Confesercenti Lombardia

Siglato, tra la CONFESERCENTI Regionale Lombardia e la FILCAMS-CGIL Lombardia, la FISASCAT-CISL Lombardia, la UILTUCS-UIL Lombardia, l’accordo quadro regionale per la detassazione dei premi di produttività e per i servizi di welfare per il territorio lombardo – anno 2020.

II presente Accordo Quadro Regionale decorre fino al 31/12/2020.
Le Parti, concordano sin d’ora di incontrarsi nel mese di Novembre 2020 per valutare eventuali proroghe all’accordo stesso e convengono altresì che, qualora successivi provvedimenti legislativi intervengano a modificare esclusivamente il limite massimo di reddito percepito nell’anno precedente (€ 80.000,00) dal dipendente o il limite massimo dell’importo detassabile (€ 3.000,00), nonché gli indicatori, le predette somme e gli indicatori richiamati nel presente Accordo quadro Regionale devono intendersi automaticamente adeguati.
Considerato che nei settori delle aziende rappresentate da Confesercenti uno dei principali elementi di competitività è rappresentato dalle competenze dei propri dipendenti, che attraverso il loro impegno concorrono al raggiungimento degli obiettivi dell’impresa. Questa considerazione determina, e sempre più nel prossimo futuro determinerà, nelle imprese l’esigenza di individuare ed attivare un sistema di retribuzione variabile aggiuntivo, non determinabile a priori, declinato in tutti gli ambiti organizzativi. Tale esigenza ha l’obiettivo di incrementare e sviluppare i dati economici legati alla produttività ed alla redditività delle imprese (qualità, efficienza ed innovazione) condizioni queste, tra le altre, previste dalla legge per accedere all’imposta sostitutiva sopra descritta. Le parti ritengono importante, quindi, fornire alle imprese strumenti utili ad incentivare tali dinamiche permettendo, così, ai lavoratori di implementare il proprio reddito anche attraverso il cd. welfare aziendale.
Per l’applicazione della tassazione agevolata, alle somme la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità efficienza ed innovazione, il presente Accordo Quadro Regionale individua gli indicatori di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità efficienza ed innovazione (criterio della misurabilità), che possono consistere nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi (criterio dell’incrementalità), rispetto al periodo congruo di seguito definito, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di valori numerici od altro genere appositamente individuati (criterio di verificabilità).
Con il presente accordo Confesercenti Regionale e le organizzazioni sindacali regionali stipulanti e firmatarie definiscono i criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività e qualità cui è collegato il sistema di retribuzione variabile (premi di risultato).
Il periodo congruo preso a riferimento per determinare il raggiungimento degli obiettivi individuati è riferito ad un arco temporale di 12 mesi (gennaio – dicembre 2020), raffrontato all’anno 2019.
Le Parti concordano suII’importanza di monitorare la qualità e la quantità degli accordi di risultato e a tal fine le imprese che aderiranno all’accordo quadro, dovranno inviare contestualmente, a pena di inapplicabilità del presente accordo, copia degli accordi realizzati anche all’Ente bilaterale/Associazione datoriale territoriale. Sarà cura dell’Ente bilaterale/Associazione datoriale territoriale ritornare alle Parti il risultato di tale monitoraggio.
I valori liquidati a titolo di premio di risultato sono identificati come retribuzione variabile che ha natura distinta rispetto alla retribuzione corrente e si intendono esclusi dalla incidenza diretta e/o indiretta su tutti gli istituti di legge e di contratto differiti (tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie, permessi e festività ed ex festività).
II presente Accordo Quadro Regionale è applicabile ai datori di lavoro che:
– siano associati a Confesercenti territoriali facenti parte del sistema di Confesercenti Regionale Lombardia;
– applichino e rispettino integralmente – sia per la parte c.d. normativa/economica sia per la parte c.d. obbligatoria – il CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, sottoscritto da Confesercenti e Filcams-Cgil – Fisascat -Cisl – Uiltucs-Uil;
– al raggiungimento di almeno uno degli indicatori definiti dall’art. 3 erogano premi di produttività, oggetto di c.d. “detassazione”;
e nei confronti:
– dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro/aziende, come sopra individuati, con sede legale in Lombardia, occupati presso unità produttive o operative situate in Lombardia.
Quanto contenuto nel presente Accordo Quadro Regionale ha carattere sussidiario e non sostitutivo rispetto alle intese derivanti dalla contrattazione aziendale.
La legge di bilancio 2016 ha stabilito che gli importi erogati a titolo di premio di produzione non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente né sono soggetti ad imposta sostitutiva con aliquota del 10% se destinati a c.d. welfare aziendale.
Il lavoratore potrà optare di versare interamente o parzialmente l’importo del premio di produttività maturato alla previdenza complementare ovvero a FONTE.

Rimborso Iva escluso per le attività svolte in Italia da soggetto residente all’estero


Le attività di concessione in locazione di piazzole di sosta all’interno di parcheggi in Italia esclusono il rimborso Iva per il soggetto domicilato e residente in altro Stato membro Ue (Corte di cassazione – sentenza n. 19634/2020).

Il Decreto Iva stabilisce che i soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri dell’Unione europea, che non si siano identificati direttamente e che non abbiano nominato un rappresentante, assoggettati all’imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la residenza, che non hanno effettuato operazioni in Italia, ad eccezione delle prestazioni di trasporto e relative prestazioni accessorie non imponibili, possono ottenere, in relazione a periodi inferiori all’anno, il rimborso dell’imposta, se detraibile, relativa ai beni mobili e ai servizi importati o acquistati.


La suddetta previsione normativa esclude, quindi, il diritto al rimborso nel caso in cui il soggetto domiciliato o residente in altro Stato membro e privo di un rappresentante in Italia, abbia svolto operazioni attive nel territorio nazionale.


Fatte tali premesse, l’operazione di locazione di piazzole di sosta all’interno di parcheggi, deve ritenersi posta in essere in Italia, quale luogo di ubicazione delle aree concesse in locazione, in quanto le prestazioni di servizi relativi a beni immobili si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando l’immobile è situato nel territorio stesso.


Tale normativa, dunque, in coerenza con la disciplina unionale, pone quale criterio esclusivo di individuazione del luogo di esecuzione della prestazione di siffatti servizi quello del luogo in cui il bene immobile cui si riferiscono le operazioni è situato, in deroga al criterio generale del luogo in cui il prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione.


Inapplicabilità del divieto di compensazione in presenza di debiti a ruolo scaduti relativi all’IMU


Il divieto di cui all’art. 31, co. 1, D.L. n. 78/2010, conv. con modif. dalla L. n. 122/2010, che impedisce l’utilizzo dei crediti in compensazione fino a concorrenza dei debiti scaduti per imposte erariali, non trova applicazione anche in presenza di carichi iscritti a ruolo a titolo di IMU (Agenzia Entrate – risposta 22 settembre 2020, n. 385).

Il contribuente riferisce all’Agenzia delle Entrate che dalla dichiarazione IVA/2020, inviata telematicamente in data 30 giugno 2020 – su cui ha apposto il visto di conformità il professionista abilitato- emerge un credito che vorrebbe utilizzare in compensazione con le ritenute operate a titolo di acconto sui redditi di lavoro autonomo.
Al momento, tuttavia, pendono a suo carico debiti per IMU scaduti iscritti a ruolo a titolo provvisorio di importo superiore a 1.500 euro, a tutt’oggi sub judice, per le annualità 2012 e 2013, relativi ad un fabbricato produttivo di categoria D. Tanto premesso, l’istante chiede se il divieto di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 – che impedisce l’utilizzo dei crediti in compensazione fino a concorrenza dei debiti scaduti per imposte erariali – possa trovare applicazione anche in presenza di carichi iscritti a ruolo a titolo di IMU.

L’Agenzia rammenta che, con la Risoluzione n. 2/DF del 2012, il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze nel fornire chiarimenti in tema di “procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali”, ha precisato “…che l’esigenza di presentare l’istanza di rimborso al comune è dettata dalla circostanza che, anche nell’ipotesi di errato versamento nei confronti dello Stato, l’ente locale è l’unico soggetto legittimato alla verifica dell’esatto assolvimento dell’obbligo tributario da parte dei soggetti passivi. Si ricorda, inoltre, che sia per l’IMU quota Stato che per la maggiorazione TARES il legislatore, rispettivamente con l’art. 13, comma 11, del D.L. n. 201 del 2011 e con l’art. 1, comma 705 della legge n. 147 del 2013, ha previsto chele relative attività di accertamento e riscossione sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di tributo, interessi e sanzioni” (cfr. circolare n. 1/DF, del 14 aprile 2016).
Esclusa, dunque, la natura erariale dell’IMU ne consegue l’inapplicabilità al caso prospettato del divieto di compensazione previsto dall’articolo 31 del decreto-legge n.78 del 2010.


Accordo tra Italia e Francia trattamento fiscale frontalieri


22 SETT 2020 Prorogato fino al 31 dicembre 2020 l’Accordo tra le Autorità competenti di Italia e Francia concernente il trattamento fiscale dei frontalieri durante l’emergenza Covid-19 (MEF – Comunicato 21 settembre 2020)

In via eccezionale e provvisoria, si accetta che i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza, a domicilio e per conto di un datore di lavoro situato nell’altro Stato contraente, a seguito delle misure adottate per combattere la diffusione del COVID-19, sono considerati giorni di lavoro nello Stato in cui la persona avrebbe lavorato e ricevuto in corrispettivo il salario, lo stipendio e le altre remunerazioni analoghe (“reddito”) in assenza di tali misure.
Si considera che il primo paragrafo del presente accordo amichevole si applica alle persone fisiche residenti in uno Stato contraente che svolgono abitualmente un’attività dipendente nell’altro Stato e che, per il periodo in cui il presente accordo amichevole è applicabile, ricevono in corrispettivo dell’attività dipendente esercitata straordinariamente a causa delle norme sanitarie governative nel loro Stato di residenza, sia a tempo pieno che a tempo parziale, dei redditi;


In via eccezionale e provvisoria, si accetta che i lavoratori che hanno passato più giorni consecutivi nell’altro Stato contraente allo scopo di svolgere la propria attività dipendente per conto di un datore di lavoro situato in detto altro Stato contraente, senza regolare rientro quotidiano nello Stato di residenza a seguito delle misure adottate per combattere la diffusione del COVID-19, sono considerati frontalieri.