Regime di tassazione di polizza assicurativa collettiva

Con la Risposta n. 383/2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i premi versati per la polizza assicurativa collettiva sottoscritta in favore dei propri dipendenti, al fine di garantire un capitale alla scadenza di ogni singola posizione individuale o in caso di morte dell’assicurato, sono tassati come reddito di lavoro a titolo di “fringe benefit”. La prestazione erogata alla scadenza della polizza, invece, è soggetta ad imposta sostitutiva.

Nel caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate, un Comune ha attivato una polizza collettiva con una compagnia assicurativa, finanziata con parte dei proventi derivanti dalle sanzioni del Codice della Strada, con lo scopo di assicurare ai dipendenti una prestazione previdenziale integrativa, attraverso la garanzia di un capitale alla scadenza di ogni singola posizione individuale o in caso di morte dell’assicurato.
Il contraente della polizza è il Comune, mentre i beneficiari sono i dipendenti.
Alla scadenza la compagnia assicurativa liquida le singole posizioni assicurative riferite ai beneficiari versando l’importo al Comune (datore di lavoro), il quale a sua volta riversa le somme ai singoli beneficiari (dipendenti).
Il dubbio sollevato riguarda il corretto regime di tassazione delle prestazioni liquidate ai beneficiari.


In proposito, l’Agenzia delle Entrate osserva che in base alle disposizioni in materia di reddito di lavoro dipendente (art. 51 del TUIR), sono individuate con carattere tassativo le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro dipendente che in tutto o in parte sono esclusi dal reddito imponibile, derogando al principio generale dell’onnicomprensività secondo cui:
“tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro” costituiscono reddito di lavoro dipendente.


Affinché, però, tali utilità non generino reddito imponibile in capo al lavoratore è necessario, tra l’altro, che i servizi siano messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti.


Al riguardo, l’amministrazione finanziaria ha più volte precisato che il legislatore, a prescindere dall’utilizzo dell’espressione “alla generalità dei dipendenti” ovvero a”categorie di dipendenti”, non riconosce l’esclusione dal reddito imponibile ogni qual volta le somme o servizi ivi indicati siano rivolti ad personam, ovvero costituiscano dei vantaggi solo per alcuni e ben individuati lavoratori.


Nel caso in esame le quote accantonate, con polizza, dal datore di lavoro a favore dei dipendenti hanno lo scopo di garantire un beneficio aggiuntivo a favore degli stessi. Pertanto, l’importo dei contributi stessi è volto a garantire un beneficio aggiuntivo della retribuzione (c.d.”fringe benefit”) dei lavoratori dipendenti, costituito dalla titolarità dell’interesse economico che viene protetto dalla polizza stessa e come tali imponibili.


In altri termini, i premi versati per finanziare la polizza assicurativa sono da trattare come componente positiva del reddito di lavoro dipendente, e come tali assoggettati a tassazione ordinaria.


Resta fermo che, qualora il valore dell’emolumento in natura, sommato al valore di altri eventuali beni e servizi in natura concessi al dipendente nel medesimo periodo d’imposta, non risulti superiore all’importo complessivo di euro 258,23, lo stesso non concorrerà alla formazione del reddito imponibile.


Ne consegue che le somme successivamente riscosse dal beneficiario della polizza devono essere assoggettate al regime tributario tipico dei capitali rinvenienti dai contratti di assicurazioni sulla vita. In particolare, con riferimento ai contratti stipulati entro il 30 giugno 2014, deve essere applicata l’aliquota vigente nel periodo di maturazione di tali redditi e pertanto nella misura:
– del 12,50 per cento per la parte dei redditi maturati fino al 31 dicembre 2011;
– del 20 per cento per la parte dei redditi maturati dal 1° gennaio 2012 fino al 30 giugno 2014;
– del 26 per cento sui redditi maturati a partire dal 1° luglio 2014.

Permessi studi per i lavoratori in corso regolare


I permessi straordinari retribuiti possono essere concessi solo per frequentare i corsi indicati dalla clausola in orari coincidenti con quelli di servizio, non per le necessità connesse all’esigenza di preparazione degli esami, ovvero per altre attività complementari come, ad esempio, i colloqui con i docenti o il disbrigo di pratiche di segreteria.


La norma contrattuale costituisce la specificazione del diritto riconosciuto dallo statuto dei lavoratori, che prevede il diritto dei lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esami, di fruire di permessi giornalieri retribuiti. Tale generale diritto costituisce oggetto di interpretazione ormai consolidata, secondo cui, l’art. 10, cit., deve essere inteso nel senso che quel diritto spetta a tutti i lavoratori che intendono dedicarsi allo studio per conseguire la possibilità di affrontare, senza remore di carattere economico, gli esami, per ottenere titoli riconosciuti dall’ordinamento giuridico statale, senza che la categoria dei soggetti legittimati possa essere limitata ai soli studenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole statali, pareggiate o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali.
Nella specie, la Corte di appello ha formulato una lettura coerente della norma contrattuale, basata non solo sulla sua esegesi letterale ma anche sulla sua ratio, che si sottrae alle critiche formulate e non appare in contrasto con le norme di legge invocate. Oltre a valorizzare l’argomento letterale della norma contrattuale che, per individuare i beneficiari in caso di concorso di richieste che superino il limite annuale, individua l’anno di frequenza, la Corte ha correttamente posto in rilievo che la norma dell’articooo del CCNL di settore si riferisce alla “frequenza” di corsi di studio universitari, attività chiaramente riservata ad un numero delimitato di anni, quelli coincidenti con il corso legale di studi e che la norma sarebbe stata formulata diversamente, laddove lo svolgimento di attività didattiche preordinate alla preparazione degli esami dovesse essere considerato fungibile alla frequentazione delle lezioni per gli anni in corso regolare.
L’interpretazione fornita, che riconduce la norma contrattuale, pur se migliorativa, a limiti ragionevoli, che sorreggano il diritto allo studio senza comprimere eccessivamente il diritto del datore di lavoro alla prestazione, risulta conforme alla giurisprudenza di legittimità che, in diverse occasioni, esaminando in generale la questione del diritto allo studio, ha disposto che,”in applicazione dei criteri di ermeneutica precisati dagli art. 1362 e 1363 c.c., la norma contrattuale, che prevede la possibilità per il lavoratore di usufruire di permessi studio, va interpretata nel senso che i permessi straordinari retribuiti possono essere concessi soltanto per frequentare i corsi indicati dalla clausola in orari coincidenti con quelli di servizio, non per le necessità connesse all’esigenza di preparazione degli esami, ovvero per altre attività complementari come, ad esempio, i colloqui con i docenti o il disbrigo di pratiche di segreteria)”.

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RITA: attestazione del requisito dell’inoccupazione ed altri chiarimenti


Con circolare n. 4209/2020, la Covip fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina della “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA) con riguardo ad alcune questioni segnalate dagli operatori successivamente all’adozione delle Circolari n. 888 dell’8 febbraio 2018 e n. 4216 del 12 luglio 2018.


Un primo chiarimento arriva in merito alla possibilità o meno di percepire la RITA da parte degli iscritti titolari di trattamenti pensionistici anticipati (ad es. “Pensione anticipata” “Pensione anticipata Quota 100”, “Pensione anticipata Opzione donna”, “Pensione anticipata dei cc.dd. Lavoratori precoci”) o di anzianità, erogati dagli enti previdenziali di base. Considerato che la Rendita integrativa temporanea anticipata, in base all’art. 11, comma 4, del Decreto lgs.252/2005, è una modalità di erogazione della prestazione di previdenza complementare fino alla maturazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema pensionistico obbligatorio e che la normativa non contiene un divieto di cumulo o un’espressa incompatibilità con il godimento di trattamenti pensionistici diversi dalla predetta pensione di vecchiaia, la Covip precisa che la RITA possa essere erogata anche qualora il beneficiario percepisca, al momento dell’istanza o nel corso di erogazione della RITA, pensioni di primo pilastro anticipate o di anzianità.
Altro dubbio avanzato riguarda la compatibilità della percezione della RITA con lo svolgimento, in tale periodo, di attività lavorativa di ogni tipologia, in Italia o all’estero (lavoro subordinato, autonomo, assunzione di cariche sociali ecc.).
La Covip, in proposito, ricorda che la normativa di riferimento prevede che le prestazioni delle forme pensionistiche complementari possono essere erogate in forma di RITA ai lavoratori che, in presenza degli altri requisiti, “cessino l’attività lavorativa e maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi” o “risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e che maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi” (art. 11, commi 4 e 4-bis, del Decreto lgs. 252/2005).
Il requisito della cessazione dell’attività lavorativa, accompagnata, nel caso previsto dal comma 4-bis dell’art. 11, dall’inoccupazione superiore ai ventiquattro mesi, deve quindi sussistere al momento della presentazione della domanda di accesso alla RITA, non essendo precluso all’aderente, in mancanza di una specifica norma che lo vieti, intraprendere successivamente un’attività lavorativa in qualsiasi forma. E’, quindi, da ritenersi possibile lo svolgimento di attività lavorativa nel corso dell’erogazione della prestazione sotto forma di RITA.
Circa la possibilità, invece, di erogare la RITA in un’unica soluzione nei confronti degli aderenti prossimi al compimento dell’età anagrafica per conseguire la pensione di vecchiaia, è stato chiarito che, secondo quanto previsto dallo stesso art. 11, comma 4, la RITA consiste “nell’erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato richiesto”. Considerato che la norma è chiara nel prevedere che si tratta di un’erogazione periodica, si reputa che l’elemento della frazionabilità in rate sia un requisito imprescindibile. Pertanto, la circolare Covip chiarisce che la RITA non può essere concessa in tutti quei casi in cui a causa dell’immediata prossimità dell’età per il conseguimento della pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza, non sia possibile attuare un frazionamento in almeno due rate.
Sono da ritenersi, poi, consentiti versamenti contributivi nel corso di erogazione della RITA che, nel caso di RITA parziale, andranno a incrementare il montante non utilizzato per l’erogazione della RITA, mentre in  caso di RITA totale andranno a costituire un montante a sé stante nell’ambito del comparto opzionato per l’erogazione di tale prestazione, salvo diversa indicazione dell’iscritto.


Un ulteriore quesito attiene alle modalità di attestazione del requisito dell’inoccupazione, utile per la RITA decennale, di cui all’art. 11, comma 4-bis, del Decreto lgs. 252/2005. Sul punto si rileva che la COVIP aveva in passato fornito alcuni chiarimenti in merito, tuttavia il quadro normativo di riferimento relativo agli stati di disoccupazione e inoccupazione è nel frattempo mutato rispetto alle disposizioni prese in considerazione dalla COVIP. Infatti, in base all’art. 19, comma 1, del Decreto Lgs. n. 150/2015 sono disoccupati “i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego”.
Inoltre, l’art. 4, comma 15-quater, del Decreto-legge 4/2019 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26/2019, prevede che: “Per le finalità di cui al presente decreto ed ad ogni altro fine, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
Le due disposizioni in materia di disoccupazione sono state oggetto di precisazioni da parte dell’ANPAL che, nella Circolare n. 1 del 23 luglio 2019, ha chiarito che il combinato disposto delle due norme comporta che sono considerati in “stato di disoccupazione”, i soggetti che rilasciano la Dichiarazione di immediata disponibilità (DID) e che, alternativamente, soddisfano uno dei seguenti requisiti: non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo; sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autono.
Con riguardo invece alla condizione di non occupazione, si rileva che il citato art. 19, comma 7, del Decreto lgs. 150/2015 prevede che al fine di evitare l’impropria registrazione come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo svolgimento dell’attività lavorativa, “le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione. Sulla base di specifiche convenzioni l’ANPAL consente alle amministrazioni pubbliche interessate l’accesso ai dati essenziali per la verifica telematica della condizione di non occupazione”.
Con Circolari n. 34 del 23 dicembre 2015 e n. 5090 del 4 aprile 2016 il Ministero del Lavoro ha precisato che la condizione di non occupazione di cui al citato art. 19, comma 7, fa riferimento alle persone che non svolgono attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma ovvero a coloro che, pur svolgendo una tale attività, ne ricavino un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione. La differenza tra lo stato di disoccupazione e la condizione di inoccupazione consiste, quindi, ora nel rilascio o meno della DID da parte del soggetto che non svolge attività lavorativa (o il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del DPR 917/2016).
Rapportando le definizioni di cui sopra al settore di riferimento, la Covip rileva che l’inoccupazione richiamata dal Decreto lgs. 252/2005 agli artt. 11, comma 4-bis, e 14, comma 2, lett. b) e c), è innanzi tutto collegata a una precedente cessazione dell’attività lavorativa.
Rilevato che soprattutto in caso di richiesta di RITA ex art. 11, comma 4-bis, l’aderente che ha cessato l’attività lavorativa potrebbe non avere interesse a cercare una nuova occupazione e che non sussiste più nell’ordinamento la differenza tra disoccupati e inoccupati basata sulla circostanza che il soggetto abbia o meno svolto nella propria vita un’attività lavorativa, risulta indifferente che l’iscritto richiedente la RITA o il riscatto totale o parziale della posizione ex art. 14, comma 2, sia disoccupato in senso tecnico, e cioè abbia presentato la DID, ovvero inoccupato nel senso precisato nelle Circolari del Ministero del Lavoro sopra citate, purché lo stesso abbia cessato l’attività lavorativa svolta in precedenza.
La differenza, peraltro, assume rilievo con riferimento alla modalità di attestazione dello stato di disoccupato e della condizione di non occupazione. Il soggetto in stato di disoccupazione può, infatti, dimostrare di aver presentato la DID o, in alternativa, ove il Fondo vi consenta, può presentare una dichiarazione sostituiva di certificazione, essendo lo stato di disoccupazione menzionato nell’art. 46 del DPR 445/2000 tra gli stati autocertificabili. Viceversa, i soggetti in condizione di non occupazione che non intendono registrarsi come disoccupati potranno certificare la relativa condizione attraverso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Laddove alla forma pensionistica complementare non sia nota l’età prevista nel regime obbligatorio per la pensione di vecchiaia, nulla osta a che la stessa possa essere indicata attraverso dichiarazione dell’aderente.
Infine, si ritiene opportuno fornire un chiarimento circa il requisito della “maturazione dei 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, di cui all’art. 11, comma 2, del Decreto lgs. 252/2005”, richiamato nella Circolare COVIP n. 888 dell’8 febbraio 2018. Occorre, infatti, tenere presenti le modifiche recate alla norma in parola dall’art. 1, comma 1, lett. a), del Decreto lgs. 88/2018, in tema di lavoratori che si spostano tra Stati membri dell’Unione europea. Laddove ricorrano le condizioni ivi previste sarà, quindi, sufficiente la maturazione di un periodo di 3 anni in luogo degli ordinari 5 anni.

Scioglimento della riserva sul lavoro agile nel settore telecomunicazioni

Sciolta positivamente la riserva in merito agli accordi per il lavoro agile per l settore delle comunicazioni

Le consultazioni delle lavoratrici e dei lavoratori ha espresso una valutazione positiva delle intese relative al lavoro agile, evidenziando l’importanza di seguire con estrema attenzione, in ambito territoriale e nazionale, l’applicazione delle stesse. Con l’accordo le Parti hanno adottato dei Principi e delle Linee Guida  che restano fondamentali riferimenti per favorire l’implementazione, attraverso la contrattazione di secondo livello, di nuovi modelli di lavoro agile coerenti con le diverse specificità aziendali e sarà oggetto di rivisitazione in considerazione dei mutamenti normativi che interverranno in materia di lavoro agile, successivamente alla conclusione dello stato di emergenza sanitaria.
Le Parti ritengono che tali Linee Guida possano costituire il riferimento per la valorizzazione e lo sviluppo della Contrattazione di Secondo Livello per la definizione degli specifici accordi in materia.
La prestazione di lavoro in modalità lavoro agile potrà essere resa, anche in relazione alle misure di carattere emergenziale:
a) nel proprio domicilio ovvero in un luogo diverso dalla sede aziendale, purché coerente con la tipologia di attività svolta dai lavoratori e con la protezione dei dati trattati;
b) in parte in azienda e in parte all’esterno – nel proprio domicilio ovvero in un luogo diverso dalla sede aziendale indicato dal lavoratore- senza una postazione fissa, purché coerente con la tipologia di attività svolta dai lavoratori e con la protezione dei dati trattati;
c) attraverso strumenti messi a disposizione dall’azienda ovvero laddove, nel corso della fase emergenziale ciò non sia stato possibile, anche attraverso strumenti propri del lavoratore e comunque nell’ottica di una progressiva e completa implementazione della fornitura delle dotazioni informatiche da parte aziendale nella successiva fase di stabilizzazione.
Per il personale che svolge la prestazione di lavoro in modalità agile, saranno previsti percorsi di formazione specifica sulle nuove modalità di utilizzo degli strumenti tecnici di lavoro.
Nell’ottica di favorire misure di Flessibilità organizzativa e bilanciamento dei tempi di vita e di lavoro potranno essere previste modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, utilizzando gli strumenti e gli istituti previsti dal CCNL a tal fine. Inoltre sarà disciplinato l’esercizio del diritto alla c.d. disconnessione e potrà essere prevista la definizione della durata dell’orario di lavoro settimanale anche in misura inferiore a quanto previsto dal CCNL TLC, individuando le opportune compensazioni che assicurino l’invarianza del trattamento economico interessato.