Una tantum a settembre per il CCNL Guardie ai Fuochi

Erogata, nel mese di settembre, la seconda quota una tantum per i dipendenti del per i dipendenti ed i soci delle Società e/o Cooperative di vigilanza antincendio

Il rinnovo contrattuale, che decorre dal 1/1/2018 al prossimo 31/12/2020, prevede, in aggiunta ai 120,00€ già erogati per il periodo gennaio 2015/dicembre 2017, un riconoscimento una-tantum pari ad € 400,00 a copertura del periodo 1/1/2018 -31/12/2019, pari a  €200,00 con le competenze del mese di Febbraio 2020 ed €200,00 con le competenze di Settembre 2020.

Covid-19 – Fondo Sanilog: estese le misure gratuite per i lavoratori della logistica

Il Fondo Sanitario Sanilog informa con circolare m. 8 del 14/9/2020, l’estensione delle garanzie straordinarie Covid 19 a sostegno dei lavoratori del settore della logistica

Sanilog, il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per il settore della logistica, trasporto merci e spedizione, comunica ai lavoratori iscritti che le garanzie gratuite straordinarie Covid 19, anziché scadere come previsto il 15 settembre p.v. sono estese fino al 31 dicembre 2020, in considerazione del perdurare della situazione sanitaria emergenziale causata dal diffondersi del virus Covid-19, sempre nell’intento di offrire un valido supporto sanitario ed economico ai lavoratori iscritti.
Questo vale sia per le garanzie a sostegno degli iscritti riscontrati positivi al virus Covid 19 (Indennità giornaliera per ricovero, diaria post ricovero a seguito di terapia intensiva e diaria da isolamento) che per quelle messe in campo al fine di agevolare il monitoraggio sanitario degli iscritti attraverso i test sierologici e i tamponi (Ulteriori risorse destinate a test sierologici, tamponi e proroga validità garanzie straordinarie per Covid 19).
Le modalità per l’accesso alle suddette prestazioni restano invariate ad eccezione di una doverosa precisazione sui test sierologici: questi ultimi si potranno effettuare senza prescrizione del medico a meno che non ci siano diverse disposizioni regionali che invece la prevedano obbligatoriamente.

Dall’Iva agevolata è esclusa la produzione di liquidi/gel cosmetici igienizzanti


I saponi liquidi cosmetici e i gel cosmetici igienizzanti non rientrano nella categoria dei “detergenti disinfettanti mani” per i quali l’art. 124 del Decreto Rilancio prevede, per le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020, l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto e, per le cessioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2021, l’aliquota IVA ridotta del 5% (Agenzia Entrate – risposta 17 settembre 2020, n. 370).

Il Decreto Rilancio ha introdotto una disciplina IVA agevolata in relazione alla cessioni di determinati beni, ivi elencati, considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.


In particolare, le cessioni dei beni ivi indicati sono esenti da IVA se effettuate entro il 31 dicembre 2020, mentre se effettuate a partire dal 1° gennaio 2021, dette cessioni sono assoggettate all’aliquota IVA del 5%.


Tra i beni elencati figurano i “detergenti disinfettanti mani”.


Al riguardo, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel mese di maggio, ha fornito dei primi chiarimenti sulla disciplina, individuando anche i codici TARIC dei beni agevolati.


Per i “detergenti disinfettanti mani”, l’ ADM individua diversi codici del Capitolo 34, precisamente “ex 34011100, ex 34011900, ex 34012010, ex 34012090, ex 34013000, ex 34021200, nonché ex 380894”.


Questi codici sono preceduti dalla particella “ex”, che significa “una parte di”. Quanto a significare che la voce doganale richiamata ha una portata più ampia e pertanto occorre individuare all’interno della stessa, quali beni siano agevolabili ai sensi dell’art. 124.


Riguardo al caso di specie, i saponi liquidi cosmetici e i gel cosmetici igienizzanti non possono essere ricondotti al codice TARIC 3401 3000 che individua i seguenti beni: “Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti”.


Il codice 3401 3000 in particolare identifica “Prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone”.


Nessuna proprietà disinfettante è dunque ivi richiamata.


Pertanto, l’agevolazione Iva non trova applicazione nei confronti di beni con finalità di cosmesi.

Nessuna imposta sulla raccolta fondi per gli iscritti a Federazione professionali colpiti dal COVID-19


La raccolta fondi per gli iscritti ad una Federazione professionale colpiti dal COVID-19, non genera materia imponibile in capo ai beneficiari, in quanto non inquadrabile in alcuna delle categorie reddituali di cui all’art. 6 del TUIR (Agenzia Entrate – Risposta 17 settembre 2020, n. 368).

La Federazione, ente pubblico non economico, sussidiario dello Stato, nel mese di aprile 2020, ha attivato una raccolta fondi destinata ad alimentare il fondo di solidarietà per supportare con l’intero ammontare delle donazioni i propri iscritti colpiti da COVID-19 e le loro famiglie.
La Federazione chiede all’Agenzia quali siano gli obblighi in capo alla stessa in merito all’assoggettamento a ritenuta d’acconto e certificazione degli importi da corrispondere sulla base delle finalità e con i criteri sopra riportati.

Con il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, sono state introdotte misure volte a proteggere la salute dei cittadini, nonché a sostenere il sistema produttivo e salvaguardare la forza lavoro, prevedendo specifiche disposizioni, anche di carattere tributario, volte ad affrontare l’impatto economico dell’emergenza COVID-19 sui lavoratori, sulle famiglie e sulle imprese.
In particolare, l’articolo 27 del decreto Cura Italia riconosce ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, un’indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro.
Il successivo articolo 28, invece, riconosce ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata, un’indennità per il mese di marzo 2020,pari a 600 euro.
Le citate indennità sono erogate dall’INPS, previa domanda, e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF.
Nella fattispecie rappresentata nell’istanza, le indennità, alcune delle quali erogate a titolo di rimborso spese, sono corrisposte direttamente dalla Federazione istante e non dall’Ente previdenziale previa domanda dell’interessato,come richiesto dal legislatore.
Ne consegue che alle indennità in esame non possono essere estesi in via analogica i regimi esentativi previsti dagli articoli 27 e 28 del decreto Cura Italia, dal momento che sono erogate non nel rispetto dei presupposti richiesti dal legislatore.
Ciò considerato, l’Agenzia osserva che il Regolamento, disciplinante la campagna di raccolta fondi in esame, prevede, tra l’altro,che la predetta raccolta ha carattere di straordinarietà ed è realizzata in conformità di quanto previsto dall’articolo 99 del D.L. n. 18 del 2020 secondo cui «per le erogazioni liberali di cui al presente articolo, ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria attua apposita rendicontazione separata, per la quale è autorizzata l’apertura di un conto corrente dedicato presso il proprio tesoriere, assicurandone la completa tracciabilità. Al termine dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, tale separata rendicontazione dovrà essere pubblicata da ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria sul proprio sito internet o, in assenza, su altro idoneo sito internet, al fine di garantire la trasparenza della fonte e dell’impiego delle suddette liberalità».
“Le erogazioni avverranno esclusivamente a mezzo bonifico bancario dal conto corrente dedicato sulla base dei criteri elencati nelle parti seguenti. La Federazione registrerà in modo separato ciascuna singola erogazione rilasciando al beneficiario le certificazioni previste dalla normativa vigente. Sulla piattaforma saranno visibili le donazioni effettuate”.
Infine è previsto che «Qualora al termine della campagna siano presenti nel fondo di solidarietà … delle somme non impegnate e non erogabili, … le stesse saranno destinate, previa delibera del Comitato Centrale» a specifiche iniziative nei confronti degli iscritti.
In ragione di tali disposizioni, per l’Agenzia è ragionevole considerare la Federazione istante, nella fattispecie rappresentata, un mero strumento organizzativo nella raccolta e nella destinazione delle donazioni che, altrimenti, sarebbero versate direttamente agli iscritti colpiti da COVID-19.
Considerato che in quest’ultima ipotesi, tali erogazioni non genererebbero materia imponibile in capo ai beneficiari, l’Agenzia ritiene, analogamente, che le medesime indennità percepite per il tramite della Federazione istante non possano costituire reddito imponibile per i beneficiari, in quanto non inquadrabili in alcuna delle categorie reddituali di cui all’articolo 6 del Tuir.