Modalità di tassazione dell’una tantum per vacatio contrattuale

Con la Risposta a interpello n. 367 del 2020, l’Agenzia delle Entrate ha indicato le modalità di tassazione delle somme una tantum previste, in sede di rinnovo del CCNL, in favore dei lavoratori dipendenti, per compensare i mancati incrementi dei minimi contrattuali riferibili al periodo di vacatio contrattuale.

Il chiarimento viene fornito dall’Agenzia delle Entrate in risposta all’interpello di un’associazione datoriale firmataria del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Categoria.


In sede di rinnovo della parte normativa ed economica del CCNL è stata prevista l’erogazione di un importo forfetario a titolo di “una tantum per il pregresso”, non riparametrato per livello di inquadramento, a tutti i dipendenti titolari di contratto a tempo indeterminato che risultino in forza ad una determinata data ed abbiano prestato attività lavorativa nel periodo di vacatio contrattuale (nella fattispecie 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2019).
Il dubbio posto dall’interpello riguarda le modalità di tassazione di tali somme: progressiva o separata.


Secondo l’Agenzia delle Entrate le somme suindicate sono riconducibili agli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di contratti collettivi, e pertanto devono ritenersi soggette alla tassazione separata.


Infatti, l’applicazione della tassazione separata è prevista, tra l’altro, nel caso di erogazione di “emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti” (art. 17, co. 1, lett. b), del TUIR).
La modalità di tassazione separata ha lo scopo di evitare che, nei casi di redditi percepiti con ritardo rispetto alla loro maturazione, avvenuta in periodi d’imposta precedenti, il sistema della progressività delle aliquote possa determinare un pregiudizio per il contribuente, con una lesione del principio di capacità contributiva.


In proposito è stato chiarito che il regime di tassazione separata non trova applicazione nei casi in cui la corresponsione degli emolumenti in un periodo d’imposta successivo a quello di maturazione deve considerarsi fisiologica rispetto ai tempi tecnici o giuridici occorrenti per l’erogazione degli emolumenti stessi.
Qualora, invece, ricorra una delle cause cd. giuridiche individuate dalla norma, ovvero il sopraggiungere di norme legislative, di sentenze, di provvedimenti amministrativi o di contratti collettivi, per l’applicazione della tassazione separata non é richiesta alcuna indagine in ordine al ritardo nella corresponsione, ovvero alcuna valutazione sul carattere fisiologico del ritardo.
Inoltre, è stato precisato che in presenza e in attuazione di contratto collettivo è sufficiente che l’erogazione degli emolumenti avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello cui gli emolumenti stessi si riferiscono per realizzare le condizioni per l’applicazione della tassazione separata.


Nel caso di specie, considerato che il nuovo CCNL dispone l’erogazione di una somma “una tantum”, volta a compensare i mancati incrementi dei minimi contrattuali riferibili al periodo di vacatio contrattuale, si configura quella causa di carattere giuridico che consente l’applicazione della tassazione separata.

Comunicazione premi di produttività al Fondo Arco

Con circolare n. 4 del 16/9/2020, il Fondo Nazionale Arco ha illustrato l’iter della detassazione dei premi di produttività nei settori Legno, sughero, mobile, arredamento e Boschivi/forestali, Laterizi e manufatti in cemento, Lapidei, Maniglie e dei Lapidei piccola industria.

Per effetto delle previsioni di cui all’art. 1, comma 160 della Legge di Bilancio sono state introdotte misure di particolare favore per i lavoratori dipendenti che scelgano l’erogazione del premio di risultato sotto forma di contribuzione alla previdenza complementare.
Nello specifico, i contributi versati ad ARCO (Fondo di pensione complementare per i lavoratori dei settori Legno, sughero, mobile, arredamento e Boschivi/forestali, Laterizi e manufatti in cemento, Lapidei, Maniglie e dei Lapidei piccola industria) in sostituzione (in tutto o in parte) dei premi di produttività di ammontare variabile, godranno di un regime di detassazione totale, secondo il quale:
– non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta sostitutiva del 10%;
– non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini dell’applicazione della ritenuta di imposta. In particolare, i contributi alle forme pensionistiche complementari, così eseguiti, si considerano esenti anche se superano il limite di deducibilità del reddito di euro 5.164,65;
Entro l’anno successivo alla data di versamento degli importi versati a titolo di Premio di risultato, l’iscritto è tenuto a comunicare l’importo versato al Fondo Pensione, richiamando le indicazioni già in essere per i contributi non dedotti. In mancanza di tale attestazione non potrà beneficiare della detassazione degli importi prevista, nei limiti di legge, in sede di calcolo della prestazione.
A partire dai premi versati nel 2019, l’Aderente dovrà compilare l’attestazione di versamento direttamente all’interno della sua “Area Riservata” sul sito del fondo www.fondoarco.it nella sezione CONTRIBUZIONE, confermando o modificando l’importo del premio nel riquadro PREMI DI PRODUTTIVITA’, attraverso una semplice procedura guidata.
Per gli anni precedenti al 2019, l’Aderente potrà confermare o modificare l’importo del premio versato e già dichiarato dall’Azienda in occasione dell’invio della lista di contribuzione. Da ultimo si evidenzia che, ai sensi delle previsioni statutarie e regolamentari del Fondo, in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore, la possibilità di versare ad ARCO contribuzione in sostituzione (totale o parziale) del premio di produttività sussiste unicamente per chi è già aderente al Fondo pensione.


Organo di amministrazione monocratico all’interno degli enti del Terzo settore: chiarimenti


La diversa natura dell’organo di amministrazione e dei rapporti con gli altri organi e con l’esterno nelle due tipologie di enti – associazioni e fondazioni – potrebbe suggerire, sotto un profilo sistematico ancor più che per effetto della lettura testuale delle norme, la preferibilità di una composizione collegiale dell’organo di amministrazione nel caso delle associazioni e per altro verso, la possibilità di un amministrazione monocratica nelle fondazioni, ferma restando l’obbligatorietà dell’individuazione puntuale da parte dello statuto delle caratteristiche dell’organo. In termini di estrema residualità si può configurare, nel caso di associazioni in fase di costituzione, l’individuazione nell’atto costitutivo di un organo di amministrazione monocratico temporaneo con il rinvio ad una integrazione elettiva dell’organo stesso entro un determinato periodo o anticipatamente qualora si sia raggiunto un numero di soci superiore al minimo (Nota Ministero lavoro n. 9313/2020).


In risposta alla richiesta di parere, sulla possibilità per gli enti del Terzo settore – alla luce delle previsioni di cui all’articolo 26 del d.lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo settore) – di prevedere nel proprio assetto organizzativo un organo di amministrazione a composizione monocratica o un organo con struttura necessariamente collegiale, la Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese chiarisce quanto segue.
L’intero Codice del Terzo settore, come pure la legge delega da cui è scaturito, trovano il proprio fondamento negli articoli 2 e 118 cost., e nel principio di autonomia che caratterizza il complesso degli enti che operano nel Terzo settore. I tratti caratteristici di questi ultimi risiedono preliminarmente nell’assenza di scopo di lucro, nell’esercizio di specifiche attività di interesse generale, nelle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che ne orientano l’operare.
All’interno del perimetro del Terzo settore, in linea con la struttura del Codice e con il contenuto dei titoli dal II al V ove si vengono progressivamente a collocare le disposizioni via via più stringenti, possono essere individuate varie tipologie di enti, ognuna con specifiche caratteristiche. Questa struttura “flessibile” oltre a consentire l’evoluzione successiva degli enti verso assetti organizzativi diversi da quelli iniziali, non precludere al momento la futura emersione di soggetti aventi struttura e caratteristiche attualmente non conosciuti.
Per tale ragione, risulta forse inappropriata una risposta univoca al quesito prospettato, dovendo la stessa invece tenere conto proprio della molteplicità delle tipologie e delle caratteristiche dei soggetti collocati all’interno del Terzo settore. La volontà del Legislatore di individuare specifiche tipologie di enti e una disciplina stringente cui gli stessi devono assoggettarsi, non va intesa come una compressione dell’autonomia degli enti ma al contrario come la proposta di modelli organizzativi che, predefiniti pur nella loro flessibilità, disegnano assetti e rapporti tra gli organi dell’ente in grado di garantire il miglior raggiungimento degli obiettivi propri e di quelli generali; fermo restando che l’ente – purché nell’osservanza delle norme generali – potrebbe non conformarsi a tali modelli senza perdere la possibilità di essere qualificato come ETS ma semplicemente rinunciando alla possibilità (e agli eventuali benefici) di una qualificazione più specifica.
Il richiamo al principio dell’autonomia degli ETS, particolarmente quella organizzativa, potrebbe tuttavia non giustificare del tutto la tesi di quanti sostengono, in termini assoluti, che la nomina di un amministratore unico possa ritenersi sempre consentita “in assenza di una disposizione che obblighi alla necessaria collegialità dell’organo”. Tale autonomia infatti deve essere intesa come funzionale all’individuazione di assetti organizzativi coerenti con le finalità e le caratteristiche dell’ente. In tal senso, per le ragioni sopra richiamate, potrebbe difficilmente trovarsi adeguato un richiamo analogico all’art. 2380-bis, comma 3 del codice civile, in materia di società per azioni.
Ciò detto, l’utilizzo nell’articolo 26 del d.lgs. 117/2017 del termine “amministratori” al plurale, la mancata previsione in caso di organo di amministrazione dell’espressa possibilità di una costituzione monocratica dell’organo a differenza di quanto previsto nel caso dell’organo di controllo, nonché soprattutto le previsioni dei commi 2, 4 e 5 inducono a ritenere che il Legislatore abbia ipotizzato una composizione collegiale dell’organo; tuttavia è necessario ricordare che ai sensi del comma 1 e della collocazione specifica dell’articolo, quest’ultimo è applicabile non alla generalità degli ETS ma alle associazioni del Terzo settore e, con alcune limitazioni, alle fondazioni del Terzo settore. Nello specifico, per espressa previsione del comma 8, a queste ultime si applicano i commi 3, 6 e 7, che si ritengono conciliabili anche con una composizione monocratica dell’organo di amministrazione; i commi 4 e 5, in caso di fondazioni che prevedano un organo assembleare o di indirizzo, “possono trovare applicazione in quanto compatibili”.
La disciplina differenziata trova una spiegazione nella distinzione di caratteristiche, obiettivi e natura tra le due tipologie di enti. Elemento peculiare dell’associazione è come noto l’esistenza di una pluralità di associati che insieme perseguono uno scopo comune; nella fondazione è l’esistenza di un patrimonio preordinato al raggiungimento di un determinato scopo. Caratteristiche necessarie e inderogabili delle associazioni del Terzo settore sono il carattere aperto, inteso come possibilità di nuovi ingressi, la democraticità interna (che si esprime a sua volta nei principi di uguaglianza tra gli associati e di elettività dei titolari di cariche sociali, tale secondo principio temperato dalle disposizioni recate proprio dai commi 4 e 5 dell’articolo 26). Anche l’organo di amministrazione dovrebbe avere caratteristiche coerenti con tali principi; d’altra parte esso è chiamato oltre che a gestire le risorse dell’ente, a concretizzarne le finalità partecipative applicando i principi di democrazia e uguaglianza; inoltre, è subordinato all’organo assembleare, il quale è chiamato periodicamente ad approvarne l’operato.
Nel caso delle fondazioni, l’operato dell’organo di amministrazione è teso fondamentalmente a gestire un patrimonio destinato in conformità con la volontà originariamente espressa dai fondatori; il controllo interno ad opera dell’apposito organo e quello esterno esercitato dall’autorità governativa sono sempre presenti; anche qualora gli statuti prevedano l’esistenza di organi assembleari o di indirizzo, i compiti di questi ultimi non possono essere individuati in maniera incompatibile con la natura fondativa dell’ente o con la volontà del fondatore (art. 25 comma 3).
Conseguentemente, la diversa natura dell’organo di amministrazione e dei rapporti con gli altri organi e con l’esterno nelle due tipologie di ente potrebbe suggerire, sotto un profilo sistematico ancor più che per effetto della lettura testuale delle norme, la preferibilità di una composizione collegiale dell’organo di amministrazione nel caso delle associazioni e per altro verso, la possibilità di un amministrazione monocratica nelle fondazioni, ferma restando l’obbligatorietà dell’individuazione puntuale da parte dello statuto delle caratteristiche dell’organo.
In tale contesto, in termini di estrema residualità si può configurare l’ipotesi diversa in cui, nel caso di associazioni in fase di costituzione, l’individuazione nell’atto costitutivo di un organo di amministrazione monocratico temporaneo con il rinvio ad una integrazione elettiva dell’organo stesso entro un determinato periodo o anticipatamente qualora si sia raggiunto un numero di soci superiore al minimo. In tal caso, infatti, laddove il numero di associati iniziali sia particolarmente ridotto, l’individuazione iniziale nell’atto costitutivo di una pluralità di amministratori in numero di poco inferiore o magari addirittura coincidente con quello degli associati potrebbe comportare problemi di funzionamento dell’ente o non consentire una effettiva distinzione tra organo di amministrazione e organo assembleare. Per evitare ciò, un organo di amministrazione monocratico potrebbe costituire una eventualità percorribile sia pure per un periodo limitato previsto comunque dall’atto costitutivo.
Quanto detto in generale riguardo le associazioni del Terzo settore vale per le tipologie di enti a disciplina particolare riconducibili comunque alla tipologia associativa, fatte salve eventuali disposizioni specifiche in linea di massima ancor più stringenti.

Bonus adeguamento degli ambienti di lavoro: escluso l’acquisto di un ascensore


Le spese sostenute nel corso del 2020 per l’acquisto e l’installazione di un ulteriore ascensore non rientrano in relazione alle quali è possibile fruire del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, di cui all’articolo 120 del decreto rilancio (Agenzia Entrate – risposta 16 settembre 2020, n. 361).

Il Decreto rilancio ha introdotto un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, destinato ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico.


Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile:


– esclusivamente in compensazione (modello F24) o, in alternativa


– entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.


Con l’uscita del Decreto Rilancio, la stessa Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti precisando che gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, tra cui rientrano espressamente:


– quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza (sono ricomprese in tale insieme gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell’attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica);


– gli interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti “arredi di sicurezza”).


Ai fini dell’accesso al credito d’imposta è quindi necessario che le tipologie di interventi agevolabili siano stati prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali.


Ciò premesso, l’acquisto e l’installazione di un ulteriore ascensore che non rientra tra gli interventi agevolabili espressamente previsti da disposizioni normative.


Di fatto le disposizioni Covid-19 destinate agli ascensori prevedono esclusivamente che “l’utilizzo degli ascensori deve essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale, pur con la mascherina,prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo familiare/gruppo di viaggiatori”. Si tratta, quindi, di prescrizioni destinate a regolamentare l’uso degli impianti esistenti che non impongono in alcun modo l’incremento degli ascensori, al fine a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza.