Al via le misure per il credito d’imposta patrimonializzazione delle PMI e il Fondo Patrimonio PMI


Con il comunicato del 16 settembre 2020, il Ministro dello Sviluppo Economico ha reso noto che, con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e l’Amministratore delegato di Invitalia, è stato firmato il decreto attuativo del programma denominato “Pari Passu”, che prevede incentivi sotto forma di credito d’imposta per gli aumenti di capitale effettuati dalle imprese, e istituito il “Fondo Patrimonio PMI” per il co-investimento da parte dello Stato, che potrà contare su una dotazione iniziale di 4 miliardi e che verrà gestito da Invitalia.

Le misure sono destinate a società di capitali o cooperative (ad esclusione di quelle che operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo) che abbiano sede legale in Italia, con ricavi compresi fra 5 e 50 milioni di euro, e che abbiano subito una riduzione complessiva dei ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020 pari ad almeno il 33% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente e che per questo motivo abbiano deliberato ed eseguito un aumento di capitale, dopo l’entrata in vigore del decreto Rilancio, il 19 maggio 2020, ed entro il 31 dicembre 2020.

Incentivi per patrimonializzazione delle PMI: è previsto un credito di imposta del 20% della somma investita, con un investimento non superiore ai 2 milioni di euro e partecipazione posseduta fino al 31 dicembre 2023, per i soggetti che effettuano conferimenti in denaro in esecuzione di un aumento di capitale, in una o più società, ed un ulteriore credito pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale stesso. Il decreto attuativo sul credito d’imposta prevede la presentazione delle istanze all’Agenzia delle Entrate.

Fondo Patrimonio PMI: il Fondo potrà sottoscrivere obbligazioni o titoli di debito di imprese con ricavi superiori a 10 milioni che effettuano un aumento di capitale non inferiore ai 250.000 euro.
Il decreto attuativo specifica le condizioni e i termini degli strumenti finanziari subordinati che potranno essere sottoscritti a valere sul Fondo stesso. Gli strumenti finanziari subordinati sono remunerati ad un tasso agevolato e non è prevista una valutazione del merito di credito per l’accesso alla misura.
Il finanziamento deve essere destinato ad investimenti, capitale circolante e costi del personale. Vengono incentivati gli investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale o all’innovazione tecnologica, oltre che a fronte del mantenimento dei livelli occupazionali, attraverso una riduzione del valore di rimborso. A salvaguardia delle risorse pubbliche sono previsti obblighi informativi e il monitoraggio sull’andamento delle imprese beneficiarie.
Tra i principali benefici attesi da questa misura ci sono il rafforzamento della struttura patrimoniale delle Pmi, grazie all’apporto dei capitali privati e all’effetto amplificativo del prestito statale, l’immediata liquidità disponibile per le aziende e una maggiore facilità di accesso al credito bancario.
È previsto un processo di richiesta ed erogazione semplice e rapido, gestito da Invitalia, che ha pubblicato a partire dalle ore 12 del 16 settembre, sul proprio sito Internet il modello per la presentazione della domanda e la restante documentazione richiesta ai fini dell’accesso alla misura.


Siglata l’ipotesi di accordo per il CCNL Gomma-Plastica Industria

Sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL dell’industria della gomma, plastica  e affini

L’accordo, scaduto il 30 giugno 2019, interessa circa 130.000, impiegati in 5.500 aziende di piccole e medie dimensioni, ma anche imprese multinazionali di rilievo e sarà vigente fino al 31 dicembre 2022 e dovrà essere approvato dai lavoratori.
Sul piano economico si prevede un aumento medio sui minimi (TEM) di 63 euro (cat. F, il salario di riferimento passerà quindi da 1844 a 1907 euro). L’aumento sarà distribuito in 2 “tranche”: la prima di 32 euro dal 1° gennaio 2021; la seconda, 31 euro dal 1° gennaio 2022.


Nel contratto vengono migliorati aspetti normativi sul premio perequativo, malattia professionale e infortuni, l’indennità notte proporzionata all’effettiva prestazione e sarà istituita la commissione nazionale salute sicurezza e ambiente.
Viene costituita, poi, la figura di delegato alla formazione e la commissione per la revisione dell’attuale sistema di inquadramento, proprio a riguardo i lavoratori addetti al ciclo produttivo, oggi inquadrati al livello I, passeranno al livello H una volta superato il periodo di prova. Infine, sarà sviluppato un focus particolare sulla tematica degli appalti.
Per quanto riguarda il capitolo dell’Osservatorio Nazionale sarà potenziato l’istituto riconoscendo il valore delle relazioni industriali per iniziative congiunte volte alle politiche industriali di settore, all’occupazione, alla crescita, alle internazionalizzazioni e per l’innovazione e la sostenibilità ambientale. Sempre all’interno dell’osservatorio sarà discussa la legge 125 sulle pari opportunità.
Introdotti, anche, miglioramenti sulle linee guida sulla banca delle ferie solidali, sul riconoscimento dei permessi per i famigliari di minori affetti DSA (disturbi specifici dell’apprendimento); sullo scorporo delle assenza per visite e ricoveri oncologici e della maternità anticipata ai fini della maturazione della ROL; sulla programmazione dei permessi della legge 104 che passa da trimestrale a mensile; sulla possibilità che la contrattazione di secondo livello possa prevedere percentuali di accantonamento diverso della banca ore rispetto a quanto previsto oggi dal testo contrattuale.
Infine, per i lavoratori con patologie oncologiche e degenerative sarà prevista la possibilità di trasformare in part time il proprio orario di lavoro e il riconoscimento di una aspettativa non retribuita pari a 10 mesi. Sarà altresì predisposta non solo una importante iniziativa, sotto forma di campagna straordinaria informativa, per sollecitare l’adesione al fondo sanitario di categoria (FAG&P), ma sempre relativamente a questo fondo sarà predisposta un’assemblea aggiuntiva retribuita, una tantum durante la vigenza di questo contratto, per promuovere all’adesione allo stesso.


COVID-19, contributo a fondo perduto: computo somme fuori campo IVA non fatturate


16 SETT 2020 Le somme in oggetto sono da includere ai fini della determinazione del requisito richiesto per ottenere il contributo, nonché in relazione al calcolo delle soglie dimensionali. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 15 settembre 2020, n. 350)

L’art. 25, co. 1, Decreto Rilancio riconosce un contributo a fondo perduto, a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, a condizione:
– che si tratti di soggetti con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR “non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto” ossia, per i soggetti aventi il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, nell’anno 2019 (comma 3);
– che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 “, facendo riferimento, a tal fine, alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi” (comma 4).
Il successivo comma 5 del citato articolo 25 stabilisce che l’ammontare del contributo è determinato “applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, stabilita in misura diversa in relazione alla soglia dei ricavi o compensi del periodo precedente – calcolati secondo quanto disposto dal richiamato comma 3 – ossia nella misura del:
a) 20 per cento per ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro;
b) 15 per cento per ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro;
c) 10 per cento per ricavi superiori a un milione di euro e fino a 5 milioni di euro.
Ai fini della determinazione della soglia di ricavi o compensi di cui al comma 3 dell’articolo 25 del Decreto Rilancio, in linea di principio, non sono inclusi gli altri componenti positivi di reddito, disciplinati da articoli diversi dall’articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, nonché le ipotesi di ricavi diversi dalle predette lettere:
a) “i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa”;
b) “i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione”.
Per ragioni di semplificazione, le società di capitali devono fare riferimento all’importo indicato nella dichiarazione dei redditi (Modello Unico società di capitali) nel quadro RS, rigo 107, colonna 2.
Con riferimento al requisito della riduzione del fatturato di cui al comma 4 dell’articolo 25 del Decreto Rilancio, invece, per il calcolo del fatturato e dei corrispettivi da confrontare al fine di verificare la riduzione prevista dalla norma in commento, poiché si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, ” dovranno essere considerate le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020)”.
E’ stato, quindi, precisato che “devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell’IVA) con data di effettuazione dell’operazione che cade ad aprile nonché le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile” e che “occorre tenere conto delle note di variazione di cui all’articolo 26” del Decreto IVA, con data aprile.
Nella fattispecie in esame, il dubbio interpretativo riguarda le somme percepite da una Società per lo svolgimento dei corsi di formazione che costituiscono contributi esclusi dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, lettera a), del Decreto IVA e che, pertanto, non siano state oggetto di fatturazione.
Queste somme, dunque, sarebbero state documentate dall’Istante mediante semplici note, prive di valenza ai fini IVA.
Le somme in argomento sono da includere ai fini della determinazione del requisito di cui al comma 3, nonché in relazione al calcolo delle soglie dimensionali di cui al comma 5.
Per quanto concerne l’identificazione della percentuale della riduzione del fatturato, le medesime somme sono da considerare rilevanti, in quanto i rimborsi di cui si tratta, che hanno come contropartita dei costi d’esercizio sostenuti dall’istante (le spese per i beni e servizi oggetto di rimborso da parte del committente), rappresentano ricavi di cui all’articolo 85 del TUIR. L’Istante, pertanto, deve tenere conto delle somme di cui trattasi anche nel calcolo relativo alla riduzione del fatturato di cui al comma 4 dell’articolo 25 del DL Rilancio.

Voucher di benvenuto per i neo-aderenti Studi Professionali

Fondoprofessioni ha stanziato un rimborso delle spese formative sostenute dagli Studi Professionale neo-aderenti, come incentivo alla formazione continua.

Fondoprofessioni, ha stanziato un Voucher di benvenuto per incentivare la formazione del personale dipendente. In particolare, saranno assegnati 300 euro aggiuntivi per singolo Studio professionale neo-aderente a Fondoprofessioni, fino ad esaurimento delle risorse, per il rimborso delle spese formative sostenute.
La misura si rivolge a coloro i quali applicano il Ccnl Studi professionali, sottoscritto da Confprofessioni, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs. Condizione indispensabile per ottenere i contributi sull’Avviso è essere in regola con l’iscrizione a Cadiprof, alla Cassa di assistenza sanitaria di settore e all’Ente bilaterale degli Studi professionali (Ebipro), oltre ad aver espresso l’adesione al Fondo nei sei mesi precedenti l’avvio del corso.
Il “voucher di benvenuto” rappresenta un incentivo alla formazione continua ma anche all’integrale adesione alla bilateralità prevista dal Ccnl degli Studi professionali, che offre innovativi servizi nell’ambito del welfare e dello sviluppo organizzativo per le attività professionali.


Potrà essere rimborsata la quota di partecipazione ai corsi presenti all’interno dei cataloghi formativi approvati da Fondoprofessioni. La richiesta di contributo avviene tramite la piattaforma informatica di Fondoprofessioni.
L’iscrizione a Fondoprofessioni è gratuita e può essere espressa dal professionista che gestisce le buste paga per lo Studio, nell’ambito della denuncia Uniemens.