Distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi: attuazione direttiva UE


Pubblicato in GU, il decreto legislativo 15 settembre 2020, n. 122, di attuazione della direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi. L’obiettivo delle nuove norme è quello di adeguare l’ordinamento nazionale a quello comunitario nel settore del distacco transnazionale dei lavoratori e di limitare il dumping sociale e salariale, rafforzando la parità di trattamento tra lavoratori “locali” e lavoratori distaccati, attraverso la riaffermazione del principio per cui le imprese distaccatarie sono tenute a garantire ai lavoratori distaccati le medesime condizioni riconosciute ai dipendenti “interni”.


Il decreto legislativo 15 settembre 2020, n. 122 apporta modifiche al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136. Al comma 2 dell’articolo 1 – secondo cui il citato decreto si applica alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in un altro Stato membro che distaccano lavoratori presso un’impresa utilizzatrice avente la propria sede o un’unità produttiva in Italia – si aggiune il comma 2bis, con il quale il Legislatore aggiunge che il decreto legislativo si applica alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in uno Stato membro diverso dall’Italia che distaccano presso un’impresa utilizzatrice con sede nel medesimo o in un altro Stato membro uno o più lavoratori da tale ultima impresa inviati, nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi, diversa dalla somministrazione, presso una propria unità produttiva o altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, che ha sede in Italia; in tal caso i lavoratori sono considerati distaccati in Italia dall’agenzia di somministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Il decreto si applica altresì alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in uno Stato membro diverso dall’Italia che distaccano presso un’impresa utilizzatrice che ha la propria sede o unità produttiva in Italia, uno o più lavoratori da tale ultima impresa inviati, nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi, diversa dalla somministrazione, nel territorio di un altro Stato membro, diverso da quello in cui ha sede l’agenzia di somministrazione; anche in questo caso il lavoratore è considerato distaccato dall’agenzia di somministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro.
Il D.Lgs. n. 136/2016 – si ricorda – si applica nel settore del trasporto su strada, come previsto dal comma 4 del citato articolo 1, anche alle ipotesi di cabotaggio di cui al capo III del regolamento (CE) n. 1072/2009 e al capo V del regolamento (CE) n. 1073/2009.
Al fine di garantire ai lavoratori distaccati le medesime condizioni riconosciute ai dipendenti “interni”, viene ampliato l’elenco delle condizioni di lavoro e occupazione per cui si prevede l’applicazione della legge dello Stato membro ospitante, anche mediante l’inclusione della disciplina in tema di alloggio, indennità o rimborso spese in caso di trasferte o viaggi richiesti dalla società distaccataria. Il comma 1 dell’articolo 4, così come sostituito, stabilisce infatti che al rapporto di lavoro tra le imprese di cui all’articolo 1, commi 1 e 4, e i lavoratori distaccati si applicano, durante il periodo del distacco, se più favorevoli, le medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni normative e contratti collettivi, per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco, nelle seguenti materie:
a) periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo;
b) durata minima dei congedi annuali retribuiti;
c) retribuzione, comprese le maggiorazioni per lavoro straordinario. Tale previsione non si applica ai regimi pensionistici di categoria;
d) condizioni di somministrazione di lavoratori, con particolare riferimento alla fornitura di lavoratori da parte di agenzie di somministrazione;
e) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
f) provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani;
g) parità di trattamento fra uomo e donna, nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione;
h) condizioni di alloggio adeguate per i lavoratori, nei casi in cui l’alloggio sia fornito dal datore di lavoro ai lavoratori distaccati lontani dalla loro abituale sede di lavoro;
i) indennità o rimborsi a copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio per i lavoratori fuori sede per esigenze di servizio. Rientrano in tali ipotesi le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dai lavoratori distaccati nel territorio italiano, sia nei casi in cui gli stessi debbano recarsi al loro abituale luogo di lavoro, sia nei casi in cui vengano inviati temporaneamente presso un’altra sede di lavoro diversa da quella abituale, in Italia o all’estero.
Sono considerate parte della retribuzione le indennità riconosciute al lavoratore per il distacco che non sono versate a titolo di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute a causa del distacco. Dette indennità sono rimborsate dal datore di lavoro al lavoratore distaccato secondo quanto previsto dalla disciplina che regola il rapporto di lavoro nel Paese di stabilimento dell’impresa distaccante. Se tale disciplina non stabilisce se taluni elementi delle indennità riconosciute al lavoratore per il distacco sono versati a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute a causa del distacco stesso o se fanno parte della retribuzione l’intera indennità è considerata versata a titolo di rimborso delle spese sostenute.
Con l’aggiunta dell’articolo 4-bis, il Legislatore stabilisce che se la durata effettiva di un distacco supera dodici mesi, ai lavoratori distaccati si applicano, se più favorevoli, oltre alle condizioni di lavoro e di occupazione di cui sopra, tutte le condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni normative e dai contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati da organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ad eccezione di quelle concernenti: le procedure e le condizioni per la conclusione e la cessazione del contratto di lavoro; le clausole di non concorrenza; la previdenza integrativa di categoria.
In caso di notifica motivata al Ministero del lavoro da parte del prestatore di servizi il periodo può essere esteso fino ad un massimo di 18 mesi.
In caso di sostituzione di uno o più lavoratori distaccati per svolgere le medesime mansioni nello stesso luogo, la durata del distacco, ai fini del calcolo del periodo di distaccp, è determinata dalla somma di tutti i periodi di lavoro prestato dai singoli lavoratori. L’identità delle mansioni svolte nel medesimo luogo è valutata tenendo conto anche della natura del servizio da prestare, del lavoro da effettuare e del luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.
Per quanto concerne gli obblighi informativi, dopo l’articolo 10 è inserito l’articolo 10-bis secondo cui l’impresa utilizzatrice che ha sede in Italia, presso la quale sono distaccati lavoratori ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 2-bis, primo periodo, è tenuta a informare l’agenzia di somministrazione distaccante delle condizioni di lavoro e di occupazione che trovano applicazione ai lavoratori distaccati. Per l’intera durata della prestazione di servizi e fino a due anni dalla sua cessazione l’impresa utilizzatrice è tenuta a conservare copia dell’informativa tradotta in lingua italiana e della relativa trasmissione per l’esibizione agli organi di vigilanza (comma 1).
Nelle ipotesi di cui all’articolo 1, comma 2-bis, secondo periodo, l’impresa utilizzatrice che ha sede in Italia informa senza ritardo l’agenzia di somministrazione dell’invio del lavoratore presso altra impresa (comma 2).
Nell’ipotesi prevista dall’articolo 1, comma 2-bis, primo periodo, l’impresa utilizzatrice, prima dell’invio dei lavoratori in Italia, ha l’obbligo di comunicare, per iscritto, all’agenzia di somministrazione le informazioni di cui alle lettere b), c), d) e f) del medesimo comma 1. L’impresa utilizzatrice è tenuta a consegnare all’impresa destinataria della prestazione di servizi avente sede in Italia copia dell’informativa tradotta in lingua italiana e della relativa trasmissione ai fini dell’esibizione agli organi di vigilanza (comma 3).
La violazione degli obblighi di cui all’articolo 10-bis, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.500 euro.
La violazione degli obblighi di cui all’articolo 10-bis, commi 2 e 3, secondo periodo, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 180 a 600 euro, per ogni lavoratore interessato.

Attribuzione dei piani sanitari 2021 del Fondo Metasalute

19 SETT 2020 Il Fondo MetaSalute ha attribuito i piani sanitari ” valevoli per l’anno 2021

MetaSalute”, il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i settori Metalmeccanica e Orafo-Argentiero, informa Aziende, Dipendenti e Consulenti comunica a tutte le Aziende e a tutti i Consulenti che, a decorrere dal 17 settembre, all’interno dell’Area Riservata Azienda è attiva la procedura di attribuzione dei piani sanitari valevoli per l’anno 2021 (Piano Base, Piani Integrativi A, B, C, D, E, F).
La selezione dei piani per il 2021 dovrà essere effettuata entro e non oltre il 16 ottobre 2020 (incluso).


In tal senso, si consiglia un’attenta lettura della Circolare n.4/2020 e del Manuale di attribuzione dei Piani Sanitari 2021 disponibile e consultabile sul sito web del Fondo nell’area pubblica “Manuali e procedure”.


Esonero straordinario per imprese agricole, sospesa la verifica del versamento per il 1° trimestre 2020


A seguito dell’approvazione del regime di aiuti di Stato a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale, della pesca e acquacoltura e nelle attività connesse ai settori agricolo e forestale, della pesca e acquacoltura, l’Inps fornisce le prime indicazioni per le aziende destinatarie dell’esonero contributivo straordinario, per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 (messaggio n. 15 settembre 2020, n. 3341)


Come noto, al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura e superare le conseguenze economiche derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state individuate una serie di misure agevolative (art. 222, co. 2, D.L. n. 34/2020, conv. in L. n. 77/2020). Tra queste, nello specifico, l’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, in favore delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
La categoria dei beneficiari può essere individuata nelle aziende che svolgono un’attività identificata dai seguenti codici ATECO:
– 01.11.XX (coltivazione di cereali)
– 01.50.XX (coltivazione agricole associate all’allevamento animale attività mista)
– 01.28.XX (coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche)
– 01.19.10 – Coltivazione di fiori in piena aria
– 01.19.20 – Coltivazione di fiori in colture protette
– 01.21.00 – Coltivazione di uva
– 01.29.00 – Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale)
– 01.30      – Riproduzione piante
– 01.41.00 – Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo
– 01.42.00 – Allevamento di bovini e bufalini da carne
– 01.43.00 – Allevamento di cavalli e altri equini
– 01.44.00 – Allevamento di cammelli e camelidi
– 01.45.00 – Allevamento di ovini e caprini
– 01.46.00 – Allevamento di suini
– 01.47.00 – Allevamento di pollame
– 01.49.10 – Allevamento di conigli
– 01.49.20 – Allevamento di animali da pelliccia
– 01.49.40 – Bachicoltura
– 01.49.90 – Allevamento di altri animali nca
– 01.49.30 – Apicoltura
– 03.11.00 – Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi
– 03.12.00 – Pesca in acque dolci e servizi connessi
– 03.21.00 – Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi
– 03.22.00 – Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi
– 46.21.22 – Commercio all’ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
– 46.22      – Commercio all’ingrosso di fiori e piante
– 47.76.10 – Commercio al dettaglio di fiori e piante
– 47.89.01 – Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
– 82.99.30 – Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche
– 56.10.12 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
– 55.20.52 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
– 81.30.00 – Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole.
In particolare, le aziende agricole assuntrici di manodopera agricola interessate, vengono individuate con riferimento alle posizioni contributive della gestione agricola unificata, alle quali è associato un codice ATECO compreso tra quelli suindicati, in coerenza con i dati risultanti alla Camera di Commercio.
Per l’individuazione dei datori di lavoro privati non agricoli, invece, i quali possono essere beneficiari dell’esonero contributivo limitatamente ai soli lavoratori inquadrati nel settore agricolo, si fa riferimento alle matricole Inps alle quali è associato un codice ATECO tra quelli individuati.
L’esonero non si applica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001).
Il beneficio si riferisce alla sola quota di contribuzione posta a carico dei datori di lavoro privati, dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, mentre restano esclusi i premi e contributi dovuti all’Inail. In ogni caso, in attesa dell’adozione del decreto ministeriale attuativo della misura agevolativa, nonché della completa definizione della disciplina relativa, per i beneficiari dell’esonero vengono temporaneamente sospese le attività di verifica della tempestività del versamento della contribuzione dovuta per il 1° trimestre 2020, in scadenza al 16 settembre 2020.
L’esonero in parola, non avendo natura di incentivo all’assunzione, non è soggetto all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti (art. 31, D.Lgs. n. 150/2015). Tuttavia, il diritto alla fruizione dell’agevolazione, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è subordinato (art. 1, co. 1175, L. n. 296/2006):
– al possesso della regolarità contributiva;
– all’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
– al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Esibizioni all’estero di artisti stranieri: compensi senza ritenuta

Con Risposta a interpello n. 354 del 15 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sui compensi per le prestazioni artistiche eseguite all’estero da artisti stranieri, il sostituto d’imposta può non operare la ritenuta d’acconto, a condizione che l’artista presenti apposita domanda corredata della certificazione di residenza fiscale all’estero rilasciata dalla competente autorità fiscale estera e dalla documentazione comprovante l’effettivo esercizio dell’attività lavorativa all’estero.

In tema di applicazione delle ritenute alla fonte sui compensi corrisposti, da parte di un ente italiano sostituto d’imposta, ad artisti stranieri scritturati per esibizioni all’estero, occorre tener conto sia della normativa italiana, sia delle norme convenzionali previste dal Modello OCSE di Convenzione per eliminare le doppie imposizioni.


NORMATIVA ITALIANA


Per i soggetti non residenti, il TUIR stabilisce che l’IRPEF si applica soltanto sui redditi prodotti nel territorio dello Stato.
Con riferimento ai redditi di lavoro autonomo, quali sono quelli degli artisti, si considerano prodotti nel territorio dello Stato quelli derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato. Tali compensi, se corrisposti a soggetti non residenti da parte di sostituti d’imposta, sono soggetti a una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 30 per cento. Ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all’estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
In altri termini, in base alla normativa italiana, sono imponibili in Italia i soli compensi corrisposti ai lavoratori autonomi non residenti, per l’attività professionale esercitata in Italia; ciò in quanto, il criterio di collegamento ai fini dell’attrazione dei predetti compensi nella potestà impositiva dello Stato è costituito dal luogo ove è svolta la prestazione di lavoro autonomo.
Nel caso di lavoratori non residenti, tuttavia, il trattamento fiscale dei compensi risulta influenzato dalle disposizioni delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.


NORME CONVENZIONALI MODELLO OCSE CONTRO LE DOPPIE IMPOISIZONI


Il Modello OCSE di Convenzione per eliminare le doppie imposizioni (nel caso di specie quelle siglate dall’Italia con Austria, Germania e Svizzera in riferimento alla residenza degli artisti scritturati), stabilisce che “i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell’altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato”.
Anche ai fini convenzionali, dunque, per i soggetti non residenti, il criterio di collegamento ai fini dell’attrazione dei redditi di artisti e sportivi nella potestà impositiva di uno Stato è costituito dal luogo in cui è svolta la prestazione personale dell’artista o dello sportivo.
Le Convenzioni, non prevedono, tra l’altro, una tassazione esclusiva dello Stato in cui è effettuata la prestazione (Stato della fonte), ma una tassazione concorrente tra Stato della fonte e Stato di residenza dell’artista.
Secondo la disposizione convenzionale, l’elemento che radica il reddito in esame al territorio dello Stato è il luogo di svolgimento delle specifiche prestazioni personali dell’artista e non il complesso dell’attività artistica ovunque svolta dal non residente.
In altri termini, per i redditi imputabili a esibizioni svolte al di fuori del territorio italiano non sussiste il potere impositivo dello Stato, né sono applicabili le regole di diritto interno a fronte di specifiche disposizioni convenzionali. Pertanto, in presenza di un contratto che regoli unitariamente il rapporto di lavoro tra un soggetto residente e un’artista non residente, è possibile ripartire il compenso contrattuale in relazione al rapporto tra le esibizioni svolte in Italia e quelle svolte all’estero.

PARERE DEL FISCO


Nel caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate, gli artisti sono sostanzialmente scritturati per svolgere delle prestazioni personali all’estero, ma nel contempo sono anche obbligati all’esecuzione di prove in Italia, per le quali nulla è previsto in termini di eventuali ulteriori compensi o rimborsi spese.
Al riguardo, l’Agenzia osserva che, in via generale, l’attività lavorativa degli artisti non si esplica soltanto nella partecipazione a recital e altre manifestazioni, ma richiede anche l’espletamento di una preparazione artistica (le cosiddette prove) e la funzionalità di tale preparazione rispetto alla vera e propria prestazione artistica implica che anch’essa costituisce espletamento della prestazione artistica contrattualmente pattuita.
Conseguentemente, la permanenza nel territorio dello Stato al fine di effettuare la preparazione artistica funzionale alla prestazione da eseguire costituisce per gli artisti un aspetto strutturale della prestazione connesso alla causa tipica del contratto. In tal senso, depone anche la circostanza che per le suddette prove non sia previsto alcun compenso. Le stesse non possono, quindi, considerarsi autonome rispetto alla prestazione artistica oggetto del contratto.
Del resto, una diversa soluzione, diretta ad assoggettare a tassazione le prove svolte dagli artisti sulla base dei giorni di effettiva presenza in Italia rispetto ai giorni complessivamente contrattualizzati, in presenza di un unico compenso, non consentirebbe di tener conto della diversa importanza delle prove rispetto all’esibizione finale, verso la quale le prime, come detto, svolgono una funzione meramente preparatoria.
In considerazione delle disposizioni contrattuali sopra descritte, secondo l’Agenzia delle Entrate, le prestazioni artistiche in esame possono considerarsi eseguite interamente all’estero.
Di conseguenza, sulla base delle norme contenute nel modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni, il sostituto d’imposta, previa presentazione, da parte dell’artista, di apposita domanda corredata della certificazione di residenza fiscale all’estero rilasciata dalla competente autorità fiscale estera e dalla documentazione comprovante l’effettivo esercizio dell’attività lavorativa all’estero, può non operare la ritenuta a titolo d’imposta ai fini IRPEF sul compenso per le prestazioni artistiche eseguite all’estero.