Chiarimenti sul trattamento fiscale applicabile ai lavoratori cooperanti


  Ai lavoratori cooperanti che alternano periodi di lavoro in Italia e all’estero, per i periodi, anche brevi prestati all’estero, trova applicazione la disciplina convenzionale riproporzionata secondo il criterio stabilito all’art. 3, D.M. 16 dicembre 2015 (Agenzia Entrate – risposta 15 settembre 2020, n. 353).

In deroga al principio della determinazione analitica del reddito, la base imponibile per i rapporti di cooperazione dei volontari e dei cooperanti è determinata sulla base dei compensi convenzionali fissati annualmente con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il ministero del lavoro e delle politiche sociali, indipendentemente dalla durata temporale e dalla natura del contratto purché stipulato da organizzazione non governativa riconosciuta idonea.


Per detti rapporti, purché intercorrenti con un’organizzazione non governativa riconosciuta idonea, la base imponibile, in deroga ai criteri ordinari, è costituita dagli ammontari convenzionali stabiliti mediante decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.


La suddetta modalità di determinazione dell’imponibile è applicabile, per espressa disposizione normativa, quale che sia la durata temporale e la natura del rapporto giuridico instaurato.


La disciplina in esame si riferisce esclusivamente ai compensi percepiti dai volontari e dai cooperanti che prestano la loro attività nel quadro di progetti di cooperazione allo sviluppo, al servizio di un’organizzazione non governativa (ONG) riconosciuta idonea.


Ferma restando l’applicazione del meccanismo di determinazione forfetaria della base imponibile, l’indagine sulla natura del rapporto sostanziale che lega il volontario o cooperante all’ONG rimane fondamentale ai fini di individuare gli adempimenti cui sono tenuti, in qualità di sostituti di imposta, gli enti che erogano i compensi.


Pertanto, qualora i redditi derivanti dall’attività prestata siano riconducibili a redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, troveranno applicazione, relativamente alle ritenute alla fonte e agli adempimenti del sostituto d’imposta, le disposizioni dell’art. 23, D.P.R. n. 600/1973.


Qualora, invece, dal rapporto sostanziale derivino, in favore del volontario o cooperante, compensi riconducibili ai redditi di lavoro autonomo (come nel caso di prestazioni professionali), l’organizzazione che eroga i compensi dovrà porre in essere gli adempimenti di cui all’art. 25 del cit. D.P.R..


Per quanto riguarda le ritenute alla fonte e gli adempimenti del sostituto d’imposta, troveranno applicazione nel caso di specie gli articoli 23 e 24 del D.P.R. n.600 del 1973, a seconda che si tratti di redditi di lavoro dipendente o assimilati a quelli di lavoro dipendente, a prescindere, come chiarito nella circolare n. 15/E del 2002,dalla qualificazione formale di redditi di lavoro autonomo.


In tale ipotesi, la certificazione unica (CU) che il sostituto d’imposta è tenuto a rilasciare ai lavoratori dipendenti e parasubordinati:


– nel punto 6, il numero complessivo dei giorni di lavoro effettuati nel periodo di imposta, comprensivo sia di quelli in cui l’attività lavorativa è stata svolta in Italia ed è soggetta alle regole di tassazione ordinaria, che di quelli in cui l’attività è stata prestata all’estero ed è soggetta al regime convenzionale;


– nei punti 1 e 2, l’ammontare complessivo della retribuzione reale,corrisposta per i periodi di lavoro svolto in Italia, e della retribuzione convenzionale,per i periodi di lavoro svolto all’estero, riparametrata in base al criterio stabilito nell’articolo 3 del decreto 16 dicembre 2015 e, cioè, moltiplicando l’importo mensile della retribuzione convenzionale per il numero di giorni di lavoro svolto all’estero, diviso 26;


– nel punto 21, l’ammontare complessivo delle ritenute operate sulla parte della retribuzione relativa ai periodi di lavoro svolto in Italia e su quella relativa ai periodi di lavoro svolto all’estero;


– nelle annotazioni, in corrispondenza del codice AD, la distinta indicazione dello Stato estero e degli importi, delle ritenute e del numero dei giorni corrispondenti ai periodi di lavoro svolto all’estero, per i quali si applica il regime fiscale convenzionale.


Precisazioni sul credito d’imposta per canoni di locazione ad uso non abitativo


Forniti chiarimenti sull’accesso al credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, previsto dall’articolo 28 decreto legge n. 34 del 2020, da parte di un professionista conduttore in sublocazione di una stanza di un immobile (Agenzia delle Entrate – Risposta 15 settembre 2020, n. 356).

Quesito


Il contribuente avvocato rappresenta di condurre in sublocazione una stanza compresa in un immobile dal 15 febbraio 2017, adibita all’esercizio della propria attività professionale e regolata, trattandosi di utilizzo del bene per finalità diversa da quella abitativa, dalla legge n. 392 del 1978.
L’Istante evidenzia di aver subito nei mesi di aprile e maggio 2020, in conseguenza dell’emergenza da Covid-19, drastiche contrazioni dei redditi derivanti dalla propria attività professionale, che hanno comportato una riduzione in misura superiore al 50% rispetto ai corrispondenti mesi di aprile e maggio 2019.
Chiede all’Agenzia delle Entrate se possa accedere al credito d’imposta previsto dall’articolo 28 decreto legge n. 34 del 2020 (c.d. “Decreto Rilancio”).

Risposta


Considerata la finalità dell’articolo 28 del decreto Rilancio di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 che hanno determinato una riduzione dei ricavi o dei compensi delle attività economiche a fronte dell’incidenza dei costi fissi quali, ad esempio, il canone di locazione, l’Agenzia ritiene che l’Istante potrà, accedere al beneficio previsto dall’articolo 28 del decreto Rilancio, avendo stipulato un contratto di sublocazione disciplinato dalla legge n. 392 del 1978, sempreché sussistano tutte le altre condizioni previste dalla norma agevolativa.


Variati i contributi da versare alla Cassa Edile di Grosseto



La Cassa Edile della Provincia di Grosseto comunica la variazione delle aliquote contributive dall’1/8/2020


La Cassa Edile di Grosseto comunica che con accordo sindacale tra ANCE Grosseto e le federazioni sindacali territoriali FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, sottoscritto il 3/8/2020, è stata apportata una variazione all’aliquota contributiva riferita all’APE, Anzianità Professionale Edile, che a decorrere dall’1 agosto 2020, passa 3,31% al 3,91%, allineandosi a quanto disposto dall’accordo sindacale nazionale del 3/4/2019.
Pertanto, per effetto della suddetta variazione, la tabella contributiva aggiornata è la seguente:


TABELLA CONTRIBUTI CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI GROSSETO IN VIGORE DAL 1/8/2020





















































CONTRIBUTO

A CARICO DELLE IMPRESE

A CARICO DEGLI OPERAI

TOTALE DA VERSARE

Contributo Cassa Edile 2,083% 0,417% 2,50%
Quote provinciali di adesione contrattuale 0,70% 0,70% 1,40%
Quote nazionali di adesione contrattuale 0,22% 0,22% 0,44%
Contributo per l’Anzianità Professionale Edile 3,91% 0,00% 3,91%
Contributo per l’Addestramento Prof.le (Scuola Edile) 0,60% 0,00% 0,60%
Contributo per Comitato Paritetico Territoriale 0,60% 0,00% 0,60%
Fondo prepensionamento 0,20% 0,00% 0,20%
Fondo sanitario nazionale 0,35% 0,00% 0,35%
Fondo incentivo all’occupazione 0,10% 0,00% 0,10%
TOTALI 8,763% 1,337% 10,10%


 


Nota:
– Contributo Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di ambito Territoriale, in breve R.L.S.T: le imprese interessate alla figura del R.L.S.T., con esclusione delle imprese nelle quali è presente la figura del Rappresentante dei Lavoratori di ambito aziendale, dovranno versare un contributo pari allo 0,20% dell’imponibile cassa edile.
– Contributo per gli impiegati per il Fondo Sanitario (a carico delle imprese) è pari allo 0,26% delle seguenti voci retributive: minimo, contingenza, edr e premio di produzione. Si evidenzia che le imprese potranno, a loro discrezione, versare questa contribuzione tramite la Cassa Edile o direttamente al Fondo Sanitario.

Modello OT23 2021: chiarimenti su interventi e documentazione probante


In relazione alle richieste di chiarimenti più frequenti riguardanti gli interventi del modello OT23 2021 e la relativa documentazione probante, la Direzione Centrale Rapporto Assicurativo Inail ha predisposto un primo gruppo di FAQ in collaborazione con la Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione centrale (Nota 11 settembre 2020, n. 10690).


Intervento B-5. Nel caso in cui l’azienda abbia installato, su tutti i mezzi aziendali che non ne erano già provvisti, sistemi di comunicazione per telefono cellulare dotati di dispositivi fissi con chiamata diretta vocale e che quindi disponga delle fatture di acquisto ma non delle fatture di installazione, ai fini dell’intervento, la richiesta nella documentazione probante delle fatture di installazione, oltre che di acquisto, è necessaria per verificare l’effettiva e corretta installazione di tali sistemi. In questo senso possono anche essere accettate le sole fatture di acquisto se corredate, oltre che dall’elenco dei mezzi aziendali e dalle fatture di acquisto dei sistemi di comunicazione, dai seguenti documenti: evidenze della presenza di un’officina interna alla ditta; evidenze dell’installazione (per esempio, fotografie) sui mezzi di proprietà dell’impresa richiedente.
Intervento C-5.1. Ai fini dell’attuazione dell’intervento C-5.1 (azienda che attua un accordo/protocollo con una struttura sanitaria per un programma di prevenzione dell’insorgenza di malattie cardiovascolari e/o di tumori nei lavoratori) per “struttura sanitaria” si intende una struttura fisica, pubblica o privata, presso la quale vengono erogate prestazioni sanitarie e che sia in possesso di autorizzazione all’attività sanitaria secondo la specifica normativa regionale.
Intervento D-3. In caso di attuazione da parte dell’azienda di interventi di micro-formazione, per micro formazione si intende l’erogazione di contenuti formativi attraverso video della durata di pochi minuti resi disponibili ai lavoratori su apparati elettronici in aree comuni aziendali o su dispositivi in uso da parte dei singoli lavoratori. La modalità di realizzazione dell’intervento da parte dell’azienda deve dimostrare un suo impegno nel mantenere il livello di conoscenze acquisito dai lavoratori durante i corsi di formazione e di avere in tal modo effettuato un intervento migliorativo oltre quanto richiesto dalla normativa vigente.
Anche se non è stabilito un numero minimo di lavoratori, la micro-formazione per definizione deve essere coinvolgere una quota significativa di dipendenti, al fine di ottenere un miglioramento nelle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro. Tale condizione non risulta soddisfatta nel caso in cui sia destinatario della microformazione un solo lavoratore.
Tutti i supporti necessari alla micro-formazione, inclusi smartphone/cellulari, devono essere messi a disposizione dall’azienda.
La micro-formazione è finalizzata a richiamare e rinforzare i contenuti di corsi frequentati dai lavoratori nel medesimo anno o nell’anno precedente, quindi l’intervento formativo in presenza di un docente non soddisfa i requisiti dell’intervento D-3.
Intervento E-3. Nel caso di prima adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro che risponde ai criteri definiti dalle Linee Guida UNI INAIL ISPESL e Parti Sociali, o da norme riconosciute a livello nazionale e internazionale, il verbale di riesame deve essere effettuato entro l’anno 2020 in quanto, in sua assenza, le fasi del sistema non sarebbero complete.
Intervento E-5. Se l’azienda ha adottato o mantenuto un modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., anche secondo le procedure semplificate di cui al d.m. 13/2/2014, ai fini della verifica, le “evidenze dell’attuazione” del sistema di controllo richieste dal modulo dovranno essere riferite alle procedure di reportistica interna relative, ad esempio, all’analisi dei quasi incidenti, alle segnalazioni dei lavoratori o degli RLS, ai report degli audit del sistema, al riesame della direzione, ecc., e dovranno evidenziare la valutazione dell’OdV di tale reportistica.
Intervento E-17. Con riferimento al sistema di rilevazione dei quasi infortuni e l’attuazione di misure migliorative idonee a impedire il ripetersi degli eventi rilevati, ai fini dell’attuazione dell’intervento devono intendersi come quasi infortuni quelli strettamente connessi all’attività aziendale e ai luoghi di lavoro. In generale, i quasi infortuni sono eventi (e non situazioni di potenziale pericolo) che devono avere le seguenti caratteristiche:
– non comportare danni ai lavoratori oppure comportare danni lievi, tali da non richiedere l’assenza del lavoratore anche solo per 1 giorno;
– essere oggetto di valutazione in modo tale da identificare tutte le cause che li hanno determinati;
– comportare misure, intraprese per evitare al ripetersi di un analogo evento, che portino a un miglioramento della sicurezza in azienda.
Intervento F-2. In caso di azienda, per cui non è obbligatoria per legge l’adozione di un defibrillatore, ai fini della realizzazione dell’intervento è necessario che almeno un dipendente dell’impresa abbia partecipato a uno specifico corso di formazione BLSD (Basic Life Support early Defibrillation) nell’anno 2020.
Intervento F-6. Nel caso in cui l’intervento sia realizzato su una sola PAT aziendale, si specifica che l’intervento è dedicato alle aziende in cui sono occupati meno di 10 lavoratori.