Condizioni di deducibilità degli accantonamenti Tfm per gli amministratori di società

Affinché siano deducibili in ciascun periodo d’imposta, gli accantonamenti per il trattamento di fine mandato degli amministratori di società devono essere previsti da atto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto, che stabilisca anche l’ammontare (Corte di Cassazione – Ordinanza n. 17367 del 2020)

ILCASO


La controversia esaminata dalla Corte di Cassazione riguarda un avviso di accertamento emesso nei confronti della società per il recupero a tassazione delle somme dedotte nel periodo d’imposta a titolo di accantonamento per il trattamento di fine mandato degli amministratori in assenza delle condizioni previste dalla normativa.
La contestazione dell’Ufficio si basa sul principio che l’accantonamento in favore dell’amministratore dell’indennità di fine mandato è deducibile quale componente negativa di reddito solo se il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto. Previsione, quest’ultima non riscontrata nella fattispecie.
I giudici di merito hanno accolto il ricorso della società ritenendo che gli accantonamenti dei compensi degli amministratori fossero inerenti ai costi dell’impresa e, quindi, deducibili. Secondo i giudici la spettanza e la deducibilità di tali compensi è determinata dal consenso che si forma tra le parti, senza che l’Amministrazione finanziaria abbia alcun potere di valutazione di congruità.


DECISIONE DELLA CASSAZIONE


Riformando la decisione dei giudici di merito, la Corte di Cassazione ha osservato che in tema di deducibilità ai fini IRES ed IRAP, quali componenti negativi di reddito, degli accantonamenti effettuati dalla società in favore dei propri amministratori al fine del trattamento di fine mandato, l’art. 105 TUIR al comma 1 stabilisce che gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell’esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali ed al successivo comma 4 estende tali disposizioni anche agli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui alla lettera c), articolo 17, TUIR, ossia alle indennità derivanti dalla cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (tra le quali rientra, dunque, il trattamento di fine mandato).
In base al combinato disposto delle suddette disposizioni, dunque, i giudici della Suprema Corte hanno affermato che possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, le quote accantonate per il trattamento di fine mandato, previsto in favore degli amministratori delle società, purché la previsione di detto trattamento risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto, che ne specifichi anche l’importo.
In mancanza di tali presupposti trova applicazione il principio di cassa, che stabilisce la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori delle società nell’esercizio nel quale sono corrisposti.


Per completezza si osserva che l’indennità corrisposta – sia in denaro che in natura – in occasione della cessazione del mandato dell’amministratore della società, ai fini IRPEF, va assoggettata al regime di tassazione separata solo laddove l’indennità risulti da atto scritto avente data certa anteriore all’avvio del rapporto (fatta salva da parte dell’Ufficio l’applicazione della tassazione ordinaria laddove quest’ultima fosse più favorevole), mentre deve ritenersi soggetta al regime di tassazione ordinaria ove manchi l’atto scritto.

ISPETTORATO DEL LAVORO: firmato protocollo sulla sicurezza covid-19


 


Siglato il 7/9/2020, tra l’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO e la FP-CGIL, la CISL FP, la UIL PA, la FLP, la CONFSAL UNSA, la CIDA FC, la UNADIS, il protocollo di sicurezza per il contenimento della diffusione del virus covid-19.

Le amministrazioni devono contemperare due diverse esigenze: garantire la progressiva riapertura negli uffici contenendo la presenza del personale al loro interno ed adottando misure idonee per la tutela della salute del personale stesso.
Il ritorno graduale al lavoro del personale “in presenza” rende necessaria l’adozione di adeguate e idonee procedure di prevenzione e protezione, con l’obiettivo di garantire e massimizzare in ogni condizione la protezione della salute dei lavoratori. Si rende pertanto necessario programmare differenti misure e modalità organizzative degli spazi e dei layout degli ambienti lavorativi, con una chiara e precisa differenziazione in base alle caratteristiche e alla capienza delle strutture, oltre alle fondamentali azioni sistemiche, organiche e puntuali di formazione e informazione indirizzate al personale (sul funzionamento e sull’attuazione delle misure specifiche).
Va tuttavia considerato che tale diversificazione delle modalità di organizzazione rispetto al recente passato può presentare inevitabili problemi nelle operazioni di gestione (es. attività con accesso programmato e non più libero del personale alla sede di lavoro, gestione del distanziamento, procedure formative e informative, segnaletica dei percorsi e accessi, igiene delle mani, dotazione di DPI adeguati, comportamenti da adottare in caso di positività, ecc.) con un impatto in termini di obblighi informativi e comportamentali anche per il personale.
Con il presente Protocollo, si intendono pertanto individuare le misure che verranno gradualmente adottate, presso le sedi dell’INL, in materia organizzativa e di sicurezza sui luoghi di lavoro, per contenere la diffusione del virus, in conformità del vigente quadro normativo ed in considerazione del Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19” sottoscritto in data 24/7/2020 tra il Ministro della Pubblica amministrazione e le OO.SS..
Le misure proposte nel documento saranno aggiornate in base alle ulteriori disposizioni normative e all’evoluzione della conoscenza tecnico-scientifica acquisita nel corso dell’emergenza epidemiologica – da COVID 19, e sono strettamente legate all’ulteriore evolversi della situazione epidemiologica e dal suo continuo mutamento.


 

CCNL Coibenti Industria: ultima tranche di una tantum a settembre

Con la busta paga di settembre spetta la seconda tranche di una tantum per i lavoratori delle imprese del settore coibenti e termoacustiche.

L’accordo di settore  siglato lo scorso dicembre, tra ANICTA e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e UIILTEC-UIL, ha previsto, in aggiunta agli aumenti retributivi decorrenti dall’1/1/2020, un importo una tantum a copertura del periodo di vacanza contrattuale
Pertanto, ai dipendenti in forza al 19/12/2019 spetta un importo una tantum a copertura della vacanza contrattuale di 180 euro che verrà erogata in due tranche.
La seconda e ultima tranche di 90 euro va erogata con la busta paga del corrente mese di settembre 2020 .

Fruizione delle ferie per sospendere il decorso del periodo di comporto


Il lavoratore assente per malattia può chiedere la fruizione delle ferie maturate e non godute, al fine di sospendere il decorso del periodo di comporto, non sussistendo una incompatibilità assoluta tra malattia e ferie, senza che a tale facoltà corrisponda comunque un obbligo del datore di accedere alla richiesta, laddove ricorrano ragioni organizzative di natura ostativa.


Il mutamento del titolo dell’assenza, pure lamentato dalla società, non rileva soverchiamente. Secondo il più recente indirizzo di legittimità, dovendo ritenersi prevalente l’interesse del lavoratore alla prosecuzione del rapporto, questi ha la facoltà di sostituire alla malattia la fruizione delle ferie, maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, gravando quindi sul datore di lavoro, cui è generalmente riservato il diritto di scelta del tempo delle ferie, dimostrare – ove sia stato investito di tale richiesta – di aver tenuto conto, nell’assumere la relativa decisione, del rilevante e fondamentale interesse del lavoratore ad evitare in tal modo la possibile perdita del posto di lavoro per scadenza del periodo di comporto.
 Laddove sono valorizzati i canoni di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, con conseguente cassazione della sentenza d’appello che “pur dando atto, correttamente, che non esisteva nessuna norma che imponesse l’accoglimento delle ferie – rimesse ad una valutazione discrezionale dei datore di lavoro chiamato a bilanciare esigenze contrapposte- non aveva tuttavia considerato che, al fine di evitare il licenziamento, e quindi la perdita del posto di lavoro, fonte di reddito per il lavoratore e la sua famiglia, l’ordinamento, in ossequio alle clausole generali di correttezza e buona fede, avrebbe imposto alla società di venire incontro alla richiesta del lavoratore, una volta ponderati i contrapposti interessi”.
Il lavoratore assente per malattia ha facoltà di domandare la fruizione delle ferie maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, non sussistendo una incompatibilità assoluta tra malattia e ferie, senza che a tale facoltà corrisponda comunque un obbligo del datore di lavoro di accedere alla richiesta, ove ricorrano ragioni organizzative di natura ostativa; in un’ottica di bilanciamento degli interessi contrapposti, nonché in ossequio alle clausole generali di correttezza e buona fede, è necessario, tuttavia, che le dedotte ragioni datoriali siano concrete ed effettive.


<a href=’https://it.freepik.com/foto/affari’>Affari foto creata da freepik – it.freepik.com</a>