Covid-19: salva l’agevolazione prima casa


La sospensione dei termini relativi all’agevolazione prima casa, disposta dall’art. 24, D.L. n. 23/2020 (cd. “Decreto Liquidità), opera anche in relazione al “termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso, purché quest’ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici prima casa” (Agenzia Entrate – risposta 11 settembre 2020, n. 345).

Con le agevolazioni per l’acquisto della “prima casa” di abitazione è prevista l’applicazione dell’imposta di registro nella misura del 2% per i trasferimenti e la costituzione di diritti reali di godimento che hanno per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni previste.


La medesima agevolazione trova applicazione anche qualora il contribuente abbia provveduto all’acquisto di nuova abitazione entro un anno dalla vendita di precedente abitazione acquistata con l’agevolazione prima casa.


Pertanto, il contribuente decade dalle agevolazioni fiscali in relazione al nuovo acquisto, se non vende entro l’anno l’abitazione agevolata pre-posseduta.


Detto questo, per far fronte all’emergenza da Covid-19, è stato emanato il D.L. n. 23/2020 (cd. “Decreto Liquidità”) recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, che ha disciplinato, tra l’altro, la sospensione dei termini relativi all’agevolazione “prima casa”, prevedendo che i termini previsti ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.


A riguardo è stato chiarito che la norma, allo scopo di impedire la decadenza dal beneficio, attese le difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, dovute all’emergenza epidemiologica da COVID-19, dispone la sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31dicembre 2020, dei termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio “prima casa” e ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della “prima casa”.


Tra i termini oggetto di sospensione, è compreso quindi anche il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso, purché quest’ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici “prima casa”.


Pertanto, in caso di immobile acquistato nel mese di maggio 2019, con termine per l’alienazione dell’immobile pre-posseduto scadente nel mese di maggio 2020, il contribuente può fruire del periodo di sospensione dei termini. Il termine per la suddetta alienazione riprende a decorrere dal 1°gennaio 2021.


Attestazione requisiti Startup e PMI innovative: ravvedimento per mancato deposito


Forniti chiarimenti sul mancato deposito della attestazione di mantenimento dei requisiti abilitanti delle startup e delle PMI innovative e sulla possibilità di ricorso al ravvedimento operoso (ministero dello Sviluppo Economico – Circolare 10 settembre 2020, n. 1/V).

Tutte le startup e le PMI avevano la possibilità di depositare entro il 31 luglio 2020 la attestazione di mantenimento dei requisiti.
Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti le start-up innovative o l’incubatore certificato e le PMI innovative sono cancellati dalla sezione speciale del registro delle imprese, con provvedimento del conservatore impugnabile, permanendo l’iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione.
Il Ministero dello Sviluppo Economico nella citata circolare n. 1/V evidenzia che “eccezionalmente”, considerate le condizioni particolari, si potrebbe invocare l’applicazione del principio del cd ravvedimento operoso. Tale istituto come noto opera nel lasso di tempo intercorrente tra la scadenza dei termini entro cui l’obbligo doveva essere adempiuto e l’avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio.
Vertendosi, in subjecta materia nell’applicazione di una sanzione reale (la cancellazione), fino al momento in cui le Camere non avviano il procedimento di cancellazione (che deve comunque avvenire entro sessanta giorni), è ammesso il ravvedimento operoso della società, con deposito tardivo della attestazione de quo.
Le Camere di Commercio devono inviare una PEC di recall a tutte le startup e PMI iscritte nella sezione speciale con invito a trasmettere tardivamente, entro brevissimo termine, alle stesse l’attestazione del mantenimento dei requisiti. Trascorso il termine assegnato, presunta e ritenuta la volontà della società di non confermare i requisiti, gli Uffici procederanno alla cancellazione.

Fondo Sanilog: copertura sanitaria per i familiari dei lavoratori della logistica

Sanilog, il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per il settore del Trasporto Merci, dà informazioni per la copertura dei familiari dei lavoratori iscritti

Sanilog, il Fondo di Assistenza sanitaria integrativa a favore dei dipendenti delle aziende che applicano il CCNL logistica, trasporto merci e spedizione, informa, con circolare che a partire dal 28 settembre fino al 30 novembre 2020 sarà possibile rinnovare la copertura di assistenza sanitaria integrativa per l’anno 2021 al nucleo familiare già iscritto nel 2020 ovvero procedere ad una prima iscrizione del nucleo familiare per l’anno 2021 (decorrenza della copertura dal 1° gennaio 2021).
Tipologia familiari
Si ricorda che sono considerati familiari del lavoratore iscritto:
– coniuge;
– convivente “more uxorio”;
– figli conviventi fiscalmente e non fiscalmente a carico.


L’attestazione del nucleo familiare è comprovata dal certificato di stato di famiglia ovvero da una autocertificazione da sottoscrivere durante la compilazione delle schede anagrafiche componenti il nucleo.
Rinnovo copertura
Per il nucleo familiare già iscritto nell’anno 2020, per rinnovare la copertura per l’anno 2021, è necessario collegarsi all’interno della propria Area riservata del sito www.fondosanilog.it.
In assenza di rinnovo la polizza scadrà automaticamente il 31/12/2020. Qualora l’iscritto decida di non rinnovare l’iscrizione del proprio nucleo familiare per il 2021, potrà procedere ad una nuova inclusione in copertura soltanto per un’ulteriore volta e dopo che siano passati almeno due anni dalla data di uscita dalla copertura.
Nuove iscrizioni
Il lavoratore regolarmente iscritto a Sanilog, può attivare, per la prima volta, la copertura di assistenza sanitaria per il proprio nucleo familiare, dal 28 settembre al 30 novembre 2020.
L’iscrizione è volontaria e deve riguardare obbligatoriamente l’intero nucleo familiare ad eccezione di familiari già coperti da altro Fondo/Ente di Assistenza sanitaria integrativa. La copertura, anche in questo caso, decorrerà dal 1° gennaio 2021.
La nuova iscrizione del nucleo familiare avviene collegandosi all’interno della propria Area riservata del sito www.fondosanilog.it, all’interno dell’Area riservata.
Contributo annuo – Modalità di pagamento
Il contributo annuo per l’assistenza sanitaria integrativa del nucleo familiare – sia per un rinnovo copertura che per una nuova iscrizione – deve essere versato per intero dall’iscritto entro il 30 novembre 2020 ed è pari a:
– € 145 per coniuge / convivente “more uxorio”;
– € 125 per ciascun figlio.
Il contributo annuo dovrà essere pagato tramite il bollettino MAV generato a conclusione della conferma del nucleo familiare presso:
– un ufficio postale/ qualunque sportello bancario;
– on line attraverso il proprio remote banking.


Validità copertura assicurativa
I familiari dei dipendenti per i quali sarà effettuata l’iscrizione beneficeranno delle prestazioni sanitarie integrative dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021; a tale data la polizza scadrà automaticamente a meno che il lavoratore iscritto non proceda esplicitamente al rinnovo della polizza per l’anno 2022 con le tempistiche e le modalità che saranno comunicate dal Fondo.
L’elenco delle prestazioni previste per i familiari, che ricalcano sostanzialmente quelle per i lavoratori iscritti, e le modalità di accesso alle stesse sono consultabili e scaricabili dall’Area Iscritti del sito www.fondosanilog.it.

Emersione lavoro irregolare: istruzioni relative agli adempimenti dichiarativi e contributivi


Con circolare n. 101/2020, l’Inps fornisce le prime istruzioni per gli adempimenti contributivi cui sono tenuti i datori di lavoro, in attesa della definizione del procedimento di emersione, afferenti ai periodi retributivi che decorrono dal 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del citato DL n. 34/2020, conv. con mod. dalla L. n. 77/2020, ovvero, dalla data di instaurazione del rapporto di lavoro, per le istanze volte alla conclusione di un contratto di lavoro con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale. Con successiva circolare saranno fornite le istruzioni relative agli obblighi contributivi per i periodi di lavoro precedenti al 19 maggio 2020 con riferimento alle istanze con cui è stata dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, con cittadini italiani, cittadini comunitari o extracomunitari.


L’articolo 103 del D.L. n. 34/2020, al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della eccezionale emergenza sanitaria e favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari, ha previsto, per i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero per i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall’articolo 9 del D.lgs n. 286/1998, e successive modificazioni, la possibilità di presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero al fine di dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani, dell’Unione europea o extracomunitari.
Il comma 3 dell’articolo 103 del D.L. n. 34/2020 circoscrive l’ambito di applicazione della norma ai soli datori di lavoro la cui attività rientra nei seguenti settori produttivi:
– agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
– assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza;
– lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Più in particolare, è stato possibile presentate le istanze per l’emersione dei rapporti di lavoro esclusivamente nei settori di attività identificati da uno dei codici Ateco indicati nella tabella di cui all’allegato 1 del citato decreto interministeriale 27 maggio 2020. Ulteriori precisazioni sull’ambito di applicazione della disciplina in argomento sono state fornite con la circolare n. 68/2020.
La possibilità di presentazione delle istanze di emersione, secondo le modalità di cui al decreto interministeriale 27 maggio 2020 e le indicazioni della circolare n. 68/2020, è terminata il 15 agosto 2020.
I datori di lavoro interessati hanno dovuto inoltrare l’istanza per la dichiarazione della sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, previo pagamento di un contributo forfettario di 500,00 euro per ciascun lavoratore (cfr. l’art. 103, comma 7, del D.L. n. 34/2020). Per consentire il versamento dei contributi forfettari tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, l’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 27/E del 29 maggio 2020, ha istituito il codice tributo “REDT”, denominato “Datori di lavoro – contributo forfettario 500 euro – art. 103, comma 1, D.L. n. 34/2020”.
Con messaggio n. 2327/2020 l’Istituto ha comunicato le indicazioni per la compilazione del modello F24 per il versamento del contributo forfettario afferente alle domande di emersione di competenza dell’Inps.


Obblighi contributivi derivanti dalla presentazione dell’istanza di emersione
La domanda di emersione presentata dal datore di lavoro può essere volta a concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini extracomunitari presenti sul territorio nazionale ovvero alla dichiarazione della sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani, cittadini degli Stati dell’Unione europea o cittadini extracomunitari. I datori di lavoro che hanno avviato la procedura di emersione sono tenuti a versare la contribuzione dovuta afferente ai periodi di lavoro con le seguenti decorrenze:
– dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del DL n. 34), per le istanze con cui è stata dichiarata la sussistenza del rapporto di lavoro con cittadini italiani o di Stati dell’Unione europea;
– dalla data di inizio del rapporto di lavoro, per le istanze presentate allo Sportello unico per l’immigrazione volte ad instaurare un rapporto di lavoro con cittadini extracomunitari presenti sul territorio nazionale se il rapporto di lavoro è instaurato successivamente alla presentazione dell’istanza ma prima della definizione della procedura di emersione, secondo le indicazioni della circolare congiunta del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Interno 24 luglio 2020, n. 2399.


Operai agricoli o lavoratori ad essi assimilati
Per assolvere agli adempimenti previdenziali i datori di lavoro, che hanno presentato almeno un’istanza di emersione ai sensi dell’art. 103 del DL n. 34/2020 afferente agli operai agricoli o a lavoratori ad essi assimilati, entro 30 giorni dalla pubblicazione della circolare in commento dovranno richiedere l’apertura di una posizione contributiva dedicata ai suddetti lavoratori. L’apertura della posizione contributiva deve essere richiesta inviando, esclusivamente con il canale online, la denuncia aziendale telematica (D.A.) nella quale deve essere selezionato nel campo “Procedura di emersione”, di nuova istituzione, del quadro B il valore: “Si”. La posizione contributiva dedicata all’emersione sarà contraddistinta da uno specifico codice di autorizzazione “5W”, avente il significato di “Posizione contributiva riferita a rapporti di lavoro oggetto di istanza di emersione ai sensi dell’articolo 103 del D.L. n. 34/2020”. Nel caso di emersione di più rapporti di lavoro irregolari, il datore di lavoro dovrà richiedere l’apertura di una posizione contributiva con data inizio attività riferita alla data più remota di presentazione dell’istanza.
Anche i datori di lavoro già in possesso di una posizione contributiva per gli operai agricoli dovranno, comunque, richiedere l’apertura di una posizione contributiva dedicata all’emersione.
Per ciascuna istanza di emersione presentata all’INPS, i datori di lavoro dovranno inviare la comunicazione obbligatoria di assunzione (UNILAV) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della circolare indicando, quale data di inizio dell’attività lavorativa, la data di instaurazione del rapporto di lavoro indicata nell’istanza di emersione.
Al ricevimento della comunicazione di apertura della posizione contributiva i datori di lavoro devono trasmettere i flussi Uniemens, nodo Posagri, relativi ai periodi retributivi da regolarizzare, entro 30 giorni, ovvero, se successivi, entro i termini ordinari legali di presentazione (ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento del periodo retributivo).
L’Istituto provvederà a calcolare la contribuzione dovuta nella prima tariffazione utile senza aggravio di somme aggiuntive per i flussi Uniemens presentati entro i termini indicati in precedenza; per i flussi inviati tardivamente la contribuzione dovuta sarà gravata delle somme aggiuntive calcolate secondo le ordinarie modalità.
I datori di lavoro che hanno presentato l’istanza di emersione devono dichiarare i lavoratori interessati dall’emersione nel flusso Uniemens, nell’elemento DenunciaAgriIndividuale, con le seguenti precisazioni per la valorizzazione dei seguenti elementi:
– <CodiceFiscaleLavoratore>: indicare il codice fiscale (anche provvisorio) del lavoratore;
– <DatiAgriRetribuzione>: indicare il codice contratto 121 “Operaio assunto ai sensi art. 103 decreto-legge n.34/2020”;
– <DataAssunzione>: indicare la data del 19 maggio 2020 ovvero la data di inizio del rapporto di lavoro per le istanze volte ad instaurare un rapporto di lavoro.
Definita la procedura di emersione di tutti gli operai agricoli per i quali è stata presentata l’istanza, il datore di lavoro deve richiedere tempestivamente la cessazione della posizione contributiva dedicata all’emersione indicando quale data di fine validità della posizione il giorno precedente alla data di definizione più recente fra quelle relative a tutti i rapporti di lavoro interessati dall’emersione. Laddove il rapporto di lavoro cessi nelle more della definizione della procedura di emersione, il datore di lavoro dovrà provvedere alla relativa comunicazione di cessazione tramite UNILAV.


Lavoro domestico
Per i rapporti di lavoro già in corso alla data di presentazione dell’istanza di emersione, l’INPS provvederà all’iscrizione d’ufficio del rapporto di lavoro domestico e ad attribuire un codice provvisorio. L’Istituto invierà al recapito del datore di lavoro la comunicazione di iscrizione provvisoria, con le istruzioni per il pagamento dei contributi, da effettuarsi mediante Avviso di pagamento pagoPA, senza aggravio di somme aggiuntive se il pagamento avviene entro il termine ivi indicato.
La contribuzione dovuta sarà precalcolata dall’Inps utilizzando i dati comunicati dal datore di lavoro con l’istanza di emersione o trasmessi dal Ministero dell’Interno; nel caso sia assente il dato retributivo, al fine della quantificazione della contribuzione dovuta, sarà preso a riferimento quale imponibile contributivo il minimo contrattuale – corrispondente al livello di assunzione dichiarato dal datore di lavoro – previsto dal CCNL di settore.
A seguito dell’accoglimento dell’istanza inoltrata presso l’INPS o, nel caso di domande presentate allo Sportello unico per l’immigrazione, dopo la sottoscrizione del contratto di soggiorno, l’INPS provvederà all’iscrizione definitiva del rapporto di lavoro.
Si comunica che la procedura di comunicazione obbligatoria di assunzione da presentare all’INPS, entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del rapporto di lavoro domestico, consentirà ai datori di lavoro che assumono il lavoratore nelle more della conclusione della procedura di regolarizzazione di indicare che si tratta di assunzione per un lavoratore per il quale è stata presentata domanda di emersione presso lo Sportello Unico. Nelle more del rilascio di tale funzione, che verrà reso noto con apposito messaggio, le comunicazioni obbligatorie di assunzione dovranno essere trasmesse utilizzando il servizio per l’iscrizione dei lavoratori domestici senza indicazione della presentazione di domanda di emersione presso lo Sportello Unico.


Rapporti di lavoro non agricoli
I datori di lavoro non domestici, che non impiegano operai agricoli, per ciascuna istanza di emersione presentata all’INPS, dovranno inviare la comunicazione obbligatoria di assunzione (UNILAV) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della circolare, indicando, quale data di inizio dell’attività lavorativa, la data di instaurazione del rapporto di lavoro indicata nell’istanza di emersione. I suddetti datori di lavoro, entro 30 giorni dalla pubblicazione della circolare, dovranno altresì richiedere alla Struttura INPS territorialmente competente l’apertura di un’apposita matricola aziendale, che verrà contraddistinta, a domanda del datore di lavoro, con il codice di autorizzazione “5W”, che assume il più ampio significato di “Posizione contributiva riferita a rapporti di lavoro oggetto di istanza di emersione ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. n.109/2012 e ai sensi dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020”.
Al ricevimento della comunicazione di avvenuta attivazione della matricola aziendale, i datori di lavoro dovranno provvedere, entro 30 giorni, all’invio dei flussi Uniemens per i periodi di paga, decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 34/2020 e al versamento, tramite modello F24 (causale DM10), dei relativi contributi, senza aggravio di somme aggiuntive.
Per gli adempimenti e i versamenti previdenziali relativi al mese di agosto e successivi si dovrà provvedere secondo le ordinarie scadenze.
Laddove il rapporto di lavoro oggetto di istanza di emersione ai sensi dell’articolo 103 del D.L. n. 34/2020 cessi nelle more della definizione della procedura di emersione, il datore di lavoro dovrà provvedere alla relativa comunicazione di cessazione tramite UNILAV.
I lavoratori oggetto dell’emersione saranno indicati nel flusso Uniemens secondo le consuete modalità. Inoltre, andrà valorizzato l’elemento <Assunzione> indicando nell’elemento <GiornoAssunzione> la data del 19 maggio 2020 ovvero la data di inizio del rapporto di lavoro per le istanze volte ad instaurare un rapporto di lavoro. La data indicata per ciascun lavoratore nell’elemento <GiornoAssunzione> del flusso Uniemens dovrà coincidere con quella comunicata all’INAIL.
I suddetti lavoratori saranno esposti nel flusso Uniemens con il <TipoAssunzione> “1E”, che assume il più ampio significato di “Lavoratore assunto a seguito di domanda di emersione ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. n.109/2012 e ai sensi dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020”.