Rinnovato il CCNL per gli Enti di formazione professionale – Confimpresa



Sottoscritto il nuovo CCNL per gli Enti e Centri di Formazione che ha decorrenza dall’1/12/2020 con scadenza al 30/11/2023 sia per la parte economica che normativa.


La determinazione della paga base nazionale conglobata, per ciascun livello, è contenuta nella seguente tabella






























Livelli

Retribuzione

Quadro € 2.450,00
Livello 1 € 2.070,00
Livello 2 € 1.990.00
Livello 3 € 1.780,00
Livello 4 € 1.615,00
Livello 5 € 1.510.00
Livello 6 €1.400,00
Livello 7 € 1.340,00
Livello 8 € 1.280,00


Scatti di anzianità
Ai lavoratori sono riconosciuti 5 scatti triennali pari al 3% della paga nazionale per l’anzianità di servizio prestata senza interruzione di rapporto di lavoro presso fa stessa Impresa o gruppo (intendendosi per tale il complesso di aziende facente capo alla stessa Impresa e/o organizzazione)


Indennità Quadro
In relazione alle funzioni esercitate, ed in collegamento al grado ed all’importanza degli obiettivi strategici assegnati, ai lavoratori quadri viene attribuita una specifica indennità mensile di funzione pari ad € 250,00. Detta indennità assorbe ogni e qualsiasi prestazione lavorativa connessa alla qualifica, comprese le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, anche se svolte in giorni festivi e/o in orari particolari.


Indennità d’incarico Livello 1
In relazione alle funzioni esercitate, ed in collegamento al grado ed all’importanza degli obiettivi strategici assegnati, ai lavoratori quadri viene attribuita una specifica indennità mensile di funzione pari ad €180.00


Indennità d’incarico
Ai dipendenti destinatari di un incarico specifico individuato dall’Impresa, può essere corrisposta un’indennità lorda mensile della durata massima di 12 mensilità, di Importo minimo pari ad €80,00. L’indennità è legata alla durata dell’incarico e può essere revocata anche anticipatamente rispetto alla scadenza dell’incarico.


Quattordicesima
L’impresa in accordo con le OO.SS. firmatarie del presente CCNL (RSA/RST) può avviare una contrattazione territoriale o aziendale per concordare un meccanismo di valutatone del premio di risultato, come previsto dalla contrattazione di II Livello. Tale premio è sostitutivo della quattordicesima mensilità, la quale, nel caso in cui non sia stata sostituita dal premio di risultato, può essere erogata in rate mensili, unitamente alla retribuzione corrente, previo specifico accordo con le OO.SS. firmatarie del presente contratto (RSA/RST)


 


Ente bilaterale
Il contributo mensile da destinare in favore dell’Ente Bilaterale (EBlL) è stabilito nella misura di € 8,50  suddivisi In Euro 7,00 mensili a carico dell’azienda e € 1,50 a carico del dipendente per 12 mensilità. L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. d’importo mensile pari ad € 30,00  lordi. L’E.D.R. di cui al comma precedente, viene corrisposto per 13 mensilità e non è utile ai fini del qualsiasi istituto legale e contrattuale, ivi compreso II trattamento di fine rapporto.


 


Assistenza sanitaria
Sono iscritti al Fondo Sanitario Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale Assicurmed tutti i lavoratori, non in prova, con contratto a tempo indeterminato e determinato compresi i lavoratori part-time e con contratto d apprendistato delle aziende che applicheranno II presente CCNL. La contribuzione dovuta al Fondo Assicurmed dalle aziende aderenti è fissata in € 12,CO per ciascun dipendente per 12 mensilità, di cui euro € 10,00 a carco dell’azienda ed € 2,00 a carico del dipendente, oltre all’importo del contributo di solidarietà INPS attualmente stabilito al 10%. Il datore di lavoro che ometta il versamento delle quote destinate al Fondo Sanitario d. cui al comma 3) sarà tenuto a corrispondere al lavoratore un E.D.R. (Elemento Distintivo della Retribuzio nel pari ad € 40,00 per dodici mensilità. l’E D R. rientra nella retribuzione di fatto e nella base di calcolo per il trattamento di fine rapporto. Tale importo non è riproporzionabile in caso di rapporto di lavoro part time.

Sospensione attività didattica in presenza figlio convivente minore di anni 14: procedura domande Congedo


Facendo seguito alla circolare n. 132/2020, con cui l’Inps ha fornito istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli e per sospensione dell’attività didattica dei figli in presenza, l’Istituto – con messaggio n. 4718/2020 – comunica il rilascio della procedura per la compilazione e l’invio on line delle domande relative al congedo di cui all’articolo 21-bis, DL n. 104/2020, conv. con mod. dalla L. n. 126/2020, come modificato dall’articolo 22, DL n. 137/2020, per sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14, in favore dei lavoratori dipendenti.


L’articolo 21-bis del decreto–legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come modificato dall’articolo 22 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 ha previsto che un genitore lavoratore dipendente possa svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni sedici, disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, nonché nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni sedici. È altresì possibile svolgere la prestazione di lavoro agile se il contatto si è verificato all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.
Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura di cui sopra, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni quattordici. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Con messaggio n. 4718/2020, dopo aver fornito istruzioni amministrative con circolare n. 132, comunica il rilascio della procedura per la compilazione e l’invio on line delle domande relative al congedo COVID-19 per sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14, in favore dei lavoratori dipendenti.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
– tramite il portale web dell’Istituto, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it. Si ricorda, che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più nuovi PIN;
– tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
– tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
La domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma comunque decorrenti dal 29 ottobre 2020.
Con successivo messaggio saranno fornite indicazioni per la presentazione della domanda di congedo straordinario, di cui all’articolo 13, DL 9 novembre 2020, n. 149, per i genitori lavoratori dipendenti in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado.

Terreno con sovrastante fabbricato rurale collabente: esenzione IMU

È esente da Imu l’area abbandonata e dismessa, con sovrastante fabbricato rurale in perdurante stato di inagibilità (fabbricato collabente). La sopravivenza del fabbricato esclude l’imponibilità dell’area già edificata (Corte di  Cassazione – Ordinanza 15 dicembre 2020, n. 28581).

Il caso esaminato dalla Corte Suprema riguarda l’accertamento di omesso versamento dell’IMU relativa ad un terreno con entrostante fabbricato rurale collabente.
I giudici tributari hanno respinto il ricorso del contribuente, confermando la pretesa tributaria, sul presupposto, per un verso, della carenza del rapporto pertinenziale tra il fabbricato rurale ed il terreno, per altro verso, della corretta determinazione del valore assoggettabile ad I.M.U..
La decisione è stata impugnata dal contribuente sostenendo, tra l’altro, di non aver tenuto conto che la parte di terreno su cui insiste il fabbricato collabente non è soggetto ad I.M.U., così come il terreno circostante, in quanto pertinenza del fabbricato esente.

La Corte di Cassazione ha riformato la decisione dei giudici tributari, accogliendo il ricorso del contribuente con statuizione nel merito per l’annullamento della pretesa tributaria.
La Corte Suprema ha osservato che il motivo di ricorso del contribuente è inammissibile con riguardo al rapporto di pertinenzialità del terreno al fabbricato rurale, avendo i giudici tributari accertato la mancanza di elementi rivelatori del vincolo di pertinenzialità tra terreno e fabbricato.
Invero, per escludere l’autonomo assoggettamento ad I.M.U. delle pertinenze, il contribuente è tenuto a dimostrare la sussistenza dei presupposti (oggettivo e soggettivo) stabiliti dall’art. 817 del codice civile, trattandosi di deroga alla regola generale di imposizione.
In particolare, nel caso in esame, la sentenza ha messo in risalto che “lungi dal porsi a servizio od ornamento della casa, il terreno fungeva da area abbandonata e dismessa”. Dunque i giudici hanno rilevato da un lato, l’accatastamento del fabbricato rurale, e dall’altro l’assenza di un legame di asservimento funzionale o ornamentale tra il terreno ed il fabbricato rurale (anche in considerazione del comune stato di abbandono). A fronte di ciò il contribuente non ha assolto l’obbligo di prova del rapporto di pertinenzialità.


Viceversa il motivo è fondato riguardo al profilo che valorizza l’esenzione da I.M.U. per il fabbricato rurale e l’area adiacente. In altri termini la sopravvivenza del fabbricato rurale in perdurante stato di inagibilità, esclude l’assoggettamento ad I.M.U. delle aree già edificate.
In proposito, la Corte Suprema ha precisato che il fabbricato collabente, oltre a non essere tassabile ai fini dell’I.M.U. come fabbricato, in quanto privo di rendita, non lo è neppure come area edificabile, salvo che l’eventuale demolizione restituisca autonomia all’area fabbricabile che, solo da quel momento, è soggetta a imposizione come tale, fino al subentro della imposta sul fabbricato ricostruito.

Contributo a fondo perduto per attività di autoservizi di trasporto pubblico nei centri storici


Nel presupposto che il contribuente svolga attività di autoservizi di trasporto pubblico non di linea anche nella città Metropolitana di un Comune ad alta densità turistica straniera è tenuto a indicare nell’istanza di accesso al contributo l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito ai mesi di giugno 2020 e 2019 realizzato esclusivamente nell’intero territorio della città metropolitana di quel Comune (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 15 dicembre 2020, nn. 588 e 589)


 


Con l’articolo 59 del decreto-legge n. 104 del 2020, è stato introdotto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:
a) per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni» (cd. centri storici dei Comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana ad alta densità turistica straniera).
Il contributo «spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, degli esercizi di cui sopra, realizzati nelle zone A dei comuni , sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l’ambito territoriale di esercizio dell’attività è riferito all’intero territorio dei comuni.
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale, variabile dal 15 al 5 per cento in funzione di ricavi o compensi del periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge, alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019. Al riguardo, si rammenta che «In ogni caso, l’ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro». Detto contributo è comunque riconosciuto per un ammontare non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Con riguardo allo specifico ambito di attività del noleggio di autovetture con conducente, si evidenzia che l’articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), dispone al terzo periodo che «il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell’area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione ».
Pertanto, ai fini del contributo qui in esame, per i soggetti esercenti attività di noleggio con conducente con autorizzazione rilasciata da un comune diverso di cui sopra, è necessario identificare l’attività svolta nel territorio dei Comuni, considerando esclusivamente le prestazioni di trasporto in cui il luogo di prelevamento o di arrivo coincida con il territorio del Comune ad alta densità turistica straniera.
A tal fine, pur non essendo necessario allegare all’istanza di richiesta del contributo alcun elemento probatorio, per individuare il fatturato relativo alle prestazioni di trasporto svolte nel Comune ad alta densità turistica straniera, il contribuente dovrà predisporre e conservare – per consentirne il riscontro nella successiva ed eventuale attività di controllo dell’amministrazione finanziaria – la documentazione idonea a identificare tali prestazioni rispetto al resto dell’attività svolta (si pensi, ad esempio, ai fogli di servizio di cui all’articolo 11 della citata legge n. 21 del 1992, ma anche a ricevute, permessi di accesso a ZTL, corrispondenza mail).
Tanto premesso, nel presupposto che il contribuente svolga attività di autoservizi di trasporto pubblico non di linea anche nella città Metropolitana di un Comune ad alta densità turistica straniera è tenuto a indicare nell’istanza di accesso al contributo l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito ai mesi di giugno 2020 e 2019 realizzato esclusivamente nell’intero territorio della città metropolitana di quel Comune, identificabile sulla base di quanto sopra descritto.

Con riferimento invece al Contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto rilancio, l’AGENZIA DELLE ENTRATE, con la risposta 15 dicembre 2020, n. 589, ribadisce che l’istante possa presentare un’istanza volta alla revisione, in autotutela, dell’esito di rigetto per fruire del contributo a fondo perduto COVID-19 successivamente alla scadenza del termine originario di presentazione delle istanze di accesso, dimostrando in tale sede il tentativo di richiesta dello stesso nei termini originari.