Contratti pubblici ed edilizia: approvata la legge di conversione del DL semplificazione


La Camera ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge, già approvato dal Senato di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.


Relativamente ai contratti pubblici, si introduce in via transitoria, fino al 31.12.2021, una nuova disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture. Si prevedono due modalità di affidamento dei contratti pubblici 1) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro; 2) una procedura negoziata per l’affidamento di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internetistituzionali.
In tema di aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia di rilevanza comunitaria, si prevede una disciplina transitoria, con efficacia limitata alle procedure avviate fino al 31 dicembre 2021. In questi casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento. Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.
In relazione ai contratti dei servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero, in corso di esecuzione alla data del 31 gennaio 2020 ed ancora efficaci alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le stazioni appaltanti possono procedere alla risoluzione degli stessi, nel caso in cui dall’adeguamento alle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 derivi un incremento di prezzo superiore al 20 per cento del valore del contratto iniziale. La risoluzione del contratto di appalto è dichiarata dalla stazione appaltante entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL semplificazione.
Fino al 31 dicembre 2021, la sospensione, volontaria o coattiva, dell’esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie previste, anche se già iniziati, può avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni: cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea; gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l’emergenza sanitaria globale da COVID-19; gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d’arte dell’opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti; gravi ragioni di pubblico interesse.
In ambito edilizio, in ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti.

Rinnovato il CCNL Metalmeccanica Industria Conflavoro – Confsal



Firmato il nuovo CCNL per gli addetti all’Industria Metalmeccanica privata e alla Installazione Impianti Conflavoro – Confsal


Il CCNL, in vigore dall’1/8/2020 al 31/7/2025, nasce a seguito della disdetta contrattuale del CCNL unico per i settori dell’Industria e dell’Artigianato della conseguente firma di due CCNL separati
Queste le retribuzioni previste per il settore industria e le principali variazioni normative previste dal CCNL



























Inquadramento retributivo

Paga base conglobata

Quadri € 2.375,40
Primo livello € 2.319,80
Secondo livello € 2.077,95
Terzo livello € 1.807,00
Quarto livello € 1.687,30
Quinto livello € 1.617,40
Sesto livello € 1.458,50
Settimo livello € 1.321,30


 


Periodo di prova
– quadri e primo livello: 6 mesi;
– altri livelli: 3 mesi


Orario di lavoro
40 ore settimanali suddivise di norma in cinque giornate


Flessibilità
Per gli impianti che richiedono un lavoro ininterrotto di 7 giorni alla settimana e in considerazione di particolari situazioni di servizio, per far fronte alle variazioni dell’intensità lavorativa dell’azienda, è consentito alle imprese di ripartire la durata dell’orario di lavoro su 6 giorni, con un limite massimo di 48 ore settimanali da recuperare mediante corrispondente rimodulazione dell’orario settimanale nelle precedenti o successive settimane e comunque nell’arco di 52 settimane da quando ha avuto inizio la flessibilità.


Lavoro supplementare
Le ore supplementari non siano facoltative e verranno compensate con la retribuzione di fatto maggiorata del 10%.


 


Lavoro straordinario
Gli straordinari effettuati per queste cause non si computano ai fini del raggiungimento del limite legale (250 ore) o contrattuale dello straordinario.
Per le prestazioni lavorative straordinarie sono previste le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria della normale


retribuzione del presente contratto:
a) lavoro straordinario diurno feriale (fino ad 8 ore settimanali) 25%
b) lavoro straordinario diurno feriale (oltre all’ottava ora settimanale) 30%
c) lavoro straordinario notturno (fino ad 8 ore settimanali)  50% (non in turno) 40% (in turno)
d) lavoro straordinario notturno (oltre all’ottava ora settimanale) 50% (non in turno) 45% (in turno)
e) lavoro straordinario festivo 55%
f) lavoro straordinario festivo notturno 75% (non in turno) 65% (in turno)
g) lavoro straordinario festivo con riposo compensativo 35%
h) lavoro straordinario notturno festivo con riposo compensativo 55 % (non in turno) 50% (in turno)


Lavoro notturno
Prestato tra le 22.00 e le 6.00, compensato con aliquota oraria della retribuzione di fatto applicando una maggiorazione pari al 30%.per lavoro non a turno e il 15% per lavoro a turno.


Apprendistato professionalizzante. D.Lgs.n.81/2015
Le qualifiche conseguibili sono quelle previste nelle categorie dalla 5a alla 1a, con riferimento, per quest’ultima, ai lavoratori che svolgono attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali. Il livello di inquadramento di ingresso del lavoratore sarà inferiore di due livelli rispetto a quello di destinazione. La retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrattuale prevista per il livello iniziale di inquadramento nel primo periodo. Nel secondo periodo, l’inquadramento sarà inferiore di un livello rispetto a quello di destinazione e la retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrattuale prevista per tale livello.
Nel terzo periodo, fermo restando l’inquadramento come disciplinato al precedente comma, la retribuzione sarà corrispondente a quella prevista per il livello di destinazione.
La durata dei singoli periodi è quella prevista dalla tabella di seguito riportata fatte salve diverse intese fra le Parti contraenti.
Durata complessiva:
– 36 mesi (12 mesi – 12 mesi – 12 mesi)
– 30 mesi (10 mesi – 10 mesi – 10 mesi)
– 24 mesi (8 mesi – 8 mesi – 8 mesi)
Per i contratti di apprendistato finalizzati al conseguimento del quarto e quinto livello la durata dei singoli periodi è quella rispettivamente riportata di seguito la durata complessiva sarà:
– Quarto livello: 36 mesi (18 mesi -10 mesi – 8 mesi)
– Quinto livello: 30 mesi  (12 mesi – 10 mesi – 10 mesi)


Contratto a tempo determinato
La durata massima del contratto è pari a un periodo complessivo di 24 mesi, comprese le eventuali proroghe del periodo inizialmente previsto dal contratto individuale di lavoro.


Part time
Le ore di lavoro richieste a seguito di una variazione in aumento saranno retribuite, limitatamente alle ore per cui la variazione viene richiesta, con la quota oraria della retribuzione maggiorata del 20%


Assistenza sanitaria
A decorrere dal 01 novembre 2019 sono iscritti al FONDOSANI tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato, sia a tempo pieno che parziale, inclusi gli apprendisti ed i collaboratori.  Per il finanziamento del FONDOSANI è dovuto un contributo mensile obbligatorio per ciascun lavoratore in forza, pari ad euro 12,50 di cui euro 11,50 a carico dell’azienda ed euro 1,00 a carico del lavoratore. I contributi sono dovuti per 12 mensilità da corrispondersi entro il giorno 16 di ogni mese.  L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione pari ad Euro 16,50 lordi da corrispondere per tutte le mensilità previste dal CCNL. Fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del danno subito.


Ente bilaterale
Il contributo mensile da destinare in favore dell’E.BI.A.S.P. Nazionale è stabilito nella misura di euro 7,50 suddivisi per€ 6,50 a carico azienda e € 1,00 a carico del dipendente per le mensilità previste dal presente CCNL. La quota relativa all’assistenza contrattuale a favore dell’EBIASP a carico dell’azienda per ogni lavoratore all’atto dell’adesione al presente CCNL è di euro 10,00 ; L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E. D.R. d’importo mensile pari ad euro 25,00  lordi.

Covid-19: nuove linee guida per le autoscuole


Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la circolare 09 settembre 2020, n. 24304, ha fornito le nuove linee guida per il contenimento del contagio da Covid-19 nell’esercizio delle attività didattiche delle autoscuole.

I titolari delle autoscuole hanno l’obbligo di:
– informare e formare docenti e, dipendenti relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, attraverso le modalità più idonee ed efficaci;
– informare docenti, dipendenti e utenti sulle norme per scongiurare i rischi di contagio, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, apposite informative, che indichino le corrette modalità di comportamento con la prescrizione che il mancato rispetto potrà contemplare l’interruzione del servizio;
– fornire i dispositivi di protezione individuale ai docenti e dipendenti ove previsti;
– installare dispenser di soluzione idroalcolica ad uso dei candidati, docenti, dipendenti, esaminatori e chiunque a qualsiasi titolo entri nella sede dell’autoscuola;
– consentire l’accesso di persone diverse da docenti, dipendenti ed utenti, come ad esempio artigiani e corrieri, solo previo appuntamento telefonico o digitale. Contestualmente, sarà necessario chiedere informazioni sui possibili sintomi di Covid-19 ed eventuali contatti con malati;
– igienizzare, appropriatamente e frequentemente, locali e veicoli utilizzati per le esercitazioni pratiche, con particolare riguardo a tutti i luoghi, gli strumenti e le apparecchiature utilizzate da chiunque a qualsiasi titolo entri in azienda secondo le norme emanate dal Ministero della salute;
– verificare l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nei luoghi di lavoro laddove non sia possibile mantenere la distanza tra lavoratori prevista dalle disposizioni vigenti. In subordine dovranno essere usati separatori di posizione nei luoghi strategici per la funzionalità del sistema (bancone, desk e spazi di ricezione, scambio documentazione con la clientela etc.);
– adottare tutte le misure definite dalla normativa vigente, in considerazione del fatto che queste potrebbero determinare una variazione delle procedure interne, dando seguito all’aggiornamento della propria Valutazione dei Rischi.


I titolari delle autoscuole potranno promuovere ed effettuare uno screening per i propri docenti e dipendenti in accordo con l’RLS ed il medico competente, comunque appoggiandosi a personale sanitario abilitato, anche attraverso sistemi per l’effettuazione di self-test in azienda.

Obblighi informativi

Per quel che concerne gli obblighi di informazione, il titolare dell’autoscuola, o un suo delegato, è tenuto, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, ad informare i propri docenti, dipendenti e chiunque entri nei locali dell’impresa o prenda posto sui veicoli adibiti alle esercitazioni pratiche, circa le regole e i comportamenti previsti dalle disposizioni sanitarie, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali appositi materiali informativi.


In particolare, le informazioni riguarderanno:
– l’affissione delle suddette indicazioni all’interno di ogni luogo di lavoro, all’interno di ogni servizio igienico;
– la comunicazione dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
– la comunicazione, nel caso di febbre e problemi respiratori, di non recarsi al pronto soccorso ma di contattare il proprio medico o il Numero Unico di Emergenza (NUE) 112;
– la comunicazione di non poter fare ingresso o di poter permanere in autoscuola e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell’autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
– comunicazione della necessità di dover informare tempestivamente e responsabilmente il proprio datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

Disposizioni operative

Il titolare dell’autoscuola, o un suo delegato, deve provvedere ad assicurare la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.


In particolare deve:
– garantire la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti di lavoro, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni attraverso ditte esterne specializzate o direttamente da parte del titolare o personale da lui incaricato;
– verificare ed adeguare le procedure ed i prodotti utilizzati per la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti di lavoro, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.


Nel caso di presenza di una persona affetta da Covid-19 all’interno dei locali aziendali e dei veicoli, si deve procedere alla pulizia e sanificazione dei suddetti nonché alla loro ventilazione.
Inoltre, il titolare dell’autoscuola, o un suo delegato, devono provvedere ad effettuare una ricognizione degli spazi e delle superfici di ambienti ed attrezzature a maggior rischio di contatto per le quali prevedere frequenze e modalità di igienizzazione specifica (es. maniglie, scrivanie, attrezzature in uso a più lavoratori, tastiere, mouse ecc.).
Per l’utilizzo comune a più operatori di veicoli (ad es. attrezzature di lavoro quali, motocicli, autovetture, automezzi pesanti, imbarcazioni etc.) il titolare dell’autoscuola deve prevedere procedure di pulizia con idonei prodotti, fornendo ogni mezzo di un kit di igienizzazione e disponendo l’opportuna aerazione delle cabine, fra una lezione di pratica e quella successiva.
In ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute, devono essere previsti interventi particolari/periodici di pulizia.


Docenti e dipendenti, prima dell’accesso nell’azienda, potranno essere sottoposti al controllo della temperatura corporea tramite termo scanner, questa non dovrà superare i 37,5°, in tal caso non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.
Chi lavora a contatto con il pubblico dovrà prioritariamente lavare spesso le mani o disinfettarle con liquido igienizzante idroalcolico e indossare mascherine (ad esempio nella necessità di richiedere una firma obbligatoria, documenti, esercitazioni pratiche, etc.). Gli stessi dispositivi di protezione individuale sono obbligatori negli uffici quando non è possibile garantire la distanza di sicurezza di almeno un metro tra gli operatori.


Nel caso in cui una persona presente in autoscuola sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al titolare dell’autoscuola o a un dipendente di questa, si procede quindi al suo isolamento con relativa fornitura di mascherina e all’isolamento/gestione degli altri lavoratori presenti sulla base alle disposizioni dell’autorità sanitaria locale.
L’autoscuola procede immediatamente ad avvertire le Autorità Sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della salute.
Tutto il personale che opera presso l’autoscuola deve collaborare con le autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone Covid-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.

Disposizioni per le lezioni

Per quel che concerne le lezioni teoriche in aula per il conseguimento delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali, esse devono essere svolte nel rispetto dei protocolli di sicurezza anticontagio come da disposizioni del Ministero della salute e delle altre autorità competenti al fine di garantire il rispetto della distanza minima interpersonale di almeno un metro, l’uso obbligatorio della mascherina o dispositivo di protezione individuale superiore. Inoltre, è misura di prevenzione obbligatoria quella diretta a disinfettare le mani con liquido igienizzante idroalcolico, prima dell’accesso in aula.
E’ prevista la possibilità per il titolare o un suo delegato di misurare, al momento dell’accesso in aula, la temperatura tramite termoscan.
Tra il docente e i discenti deve essere tassativamente garantita una distanza minima di almeno due metri, salvo l’utilizzo di barriere parafiato, che può ridurre la distanza ad un metro.
Alla fine di ogni lezione deve essere prevista un’adeguata igienizzazione dell’aula, degli arredamenti interni e suppellettili ad uso degli allievi e dei docenti, nonché l’areazione dei locali.


Per quel che concerne le lezioni svolte a bordo del veicolo, al fine di ridurre al minimo il rischio di contatto e contagio tra gli istruttori, l’esaminatore e l’allievo/candidato al conseguimento della patente di guida, o altre abilitazioni professionali, durante le esercitazioni pratiche e gli esami, occorre garantire il rispetto delle misure sanitarie mediante l’utilizzo degli appositi dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente.
Gli occupanti del veicolo devono, immediatamente prima di salire a bordo del veicolo, disinfettare le mani con liquido igienizzante idroalcolico, al fine di ridurre al minimo il rischio di contaminazione delle superfici.
Alla fine di ogni lezione o prova di esame e, comunque, ogni qualvolta sia variato l’utilizzatore del veicolo, sia esso istruttore, esaminatore, allievo o candidato ed in particolare, alla ripresa di ogni giorno di lavoro, si dovrà procedere alla pulizia del veicolo, dell’abitacolo o della cabina di guida e delle parti dell’imbarcazione, oggetto di interazione, degli oggetti e strumenti condivisi, come da disposizioni delle Ministero della salute e delle altre autorità competenti.


Durante lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami, i candidati in attesa del proprio turno dovranno stazionare in un ambiente organizzato evitando l’assembramento di persone nel rispetto delle prescrizioni del Ministero della Salute e previste dalle normative nazionali e locali.
Il titolare dell’autoscuola, o un suo delegato, dovrà inoltre procedere a:
– garantire la pulizia e l’igienizzazione delle maniglie di apertura interne ed esterne delle portiere così come la carrozzeria immediatamente circostante a contatto con il precedente utilizzatore;
– garantire la completa apertura delle portiere della cabina o dell’abitacolo o di tutte le superfici vetrate scorrevoli ed assicurare un abbondante e prolungato ricambio di aria;
– garantire la pulizia e l’igienizzazione di tutte le superfici del veicolo a contatto con il precedente utilizzatore (ad es. cruscotto, plancia, volante, cambio, freno di stazionamento, comandi, indicatori, pulsanti, tastiere ecc…), con particolare cura di tutte le superfici eventualmente poste immediatamente dinanzi ai sedili e di tutti gli oggetti e le attrezzature portatili o rimovibili presenti in cabina o nell’abitacolo (ad es. chiave di avviamento, telecomandi, penne, blocchi, laptop, mezzi di comunicazione portatili, attrezzature di lavoro, accessori vari, ecc…);
– garantire la pulizia e l’igienizzazione di tutte le superfici interne ed esterne oggetto di interazione e contatto tra allievi, istruttori, esaminatori in una logica di alternanza con il precedente utilizzatore.


Durante i tragitti a bordo del veicolo è opportuno viaggiare, ogni qualvolta possibile, con i finestrini dell’abitacolo di veicolo ad uso condiviso completamente aperti. E’ vietato l’uso del ricircolo dell’aria condizionata.


Durante l’impiego del veicolo ad uso condiviso, il conducente alla guida e gli eventuali passeggeri (anche nella qualità di allievo, istruttore ed esaminatore):
– devono indossare una mascherina chirurgica o di categoria superiore o dispositivo di protezione individuale superiore;
– devono disinfettare le mani con liquido igienizzante idroalcolico;
– non devono toccarsi mai naso, bocca e occhi quando ci si trova all’interno dell’autoveicolo o ad uso condiviso e non prima di aver apportato le personali misure di igiene;
– devono lavarsi o igienizzarsi le mani prima di entrare nell’autoveicolo ad uso condiviso e subito dopo usciti;
– devono, dopo le operazioni di rifornimento carburante eseguite autonomamente, disinfettare le mani con liquido igienizzante idroalcolico.


Sindaci e revisori: lo studio dei Commercialisti sulla nuova disciplina degli incarichi


Pubblicato il documento “Sindaci e revisori legali: la nuova disciplina degli incarichi a seguito delle modifiche dell’art. 379 del codice della crisi”. Lo studio del Consiglio e della Fondazione nazionali dei commercialisti si basa sulla disciplina del citato art. 379 e sulle relative modifiche apportate dal decreto Rilancio (CNDCEC – Comunicato 10 agosto 2020).

La nuova formulazione dell’art. 379 consente alle società di provvedere alle prime nomine dell’organo di controllo o del revisore legale (persona fisica o società) entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2021 (precedentemente 2019).
Si è aperto, dunque, un interessante dibattito in ordine agli incarichi in corso, laddove i sindaci (o il sindaco unico) ovvero l’incaricato della revisione legale (persona fisica o società) siano stati già nominati dalla società, in occasione dell’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019, sulla base del superamento di uno dei parametri registrato in ordine agli esercizi 2018 e 2019, ovvero agli esercizi 2017 e 2018, qualora la nomina sia stata deliberata entro la data del 16 dicembre 2019, come prescriveva l’originale formulazione dell’art. 379 del Codice della crisi.
Lo studio, dopo aver esaminato la disciplina della cessazione anticipata degli incarichi in corso, si sofferma sulle soluzioni suggerite in ordine alla giusta causa di revoca del revisore legale per “sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale per l’intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge”, di cui all’art. 4 del D.M. n. 261/2012.
Lo studio è articolato in quattro capitoli. Nel primo si approfondisce la modifica apportata con l’art.51-bis del decreto rilancio, a cui segue un’analisi delle disposizioni all’art.379 del Codice della crisi. Spazio poi all’esame dell’art.2477 c.c. e ai tipi societari interessati dalla modifica dell’art.379 codice della crisi e alla gestione degli incarichi già assegnati.
Nelle conclusioni, infine, si riflette sull’opportunità delle scelte effettuate dall’ultimo legislatore, auspicando una revisione che privilegi la dimensione dell’impresa e non la forma societaria in concreto adottata, eliminando, in tal modo, possibili disparità di trattamento quando si tratti di s.r.l. di rilevanti dimensioni e di fatturati in nulla differenti da quelle delle s.p.a. e favorendo la nomina del revisore legale o dell’organo monocratico, anche incaricato della revisione legale, nelle realtà più semplici.