Soggetto iscritto all’AIRE: rettifica dichiarazione per agevolazioni “prima casa”

Con Risposta ad interpello n. 333 del 10 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che ai fini delle agevolazioni “prima casa” è possibile rettificare la dichiarazione in atto, per indicare che al momento della stipula del contratto di compravendita era cittadino italiano emigrato all’estero iscritto all’AIRE, entro 18 mesi dall’atto di acquisto, con un atto integrativo nella stessa forma utilizzata per l’acquisto.

Le agevolazioni per l’acquisto della “prima casa” consentono l’applicazione dell’imposta di registro nella misura del 2% e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna.
I benefici spettano all’acquirente qualora ricorrano specifiche condizioni stabilite dalla normativa in materia.
La disposizione stabilisce, in particolare, che ai fini delle agevolazioni “l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza, …, ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto”.
Tra le condizioni, dunque, è previsto che nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, l’immobile acquistato costituisca la “prima casa” nel territorio italiano. In proposito è stato chiarito che l’acquisto agevolato è riconosciuto a prescindere dall’ubicazione dell’immobile sul territorio italiano, purché sussistano gli altri requisiti ed in particolare che l’immobile acquistato sia la prima casa sul territorio nazionale.
Per tale ipotesi, quindi, il legislatore ha ampliato l’ambito territoriale nel quale è possibile acquistare in regime agevolato senza, peraltro, prevedere l’obbligo di stabilire entro diciotto mesi la propria residenza nel comune in cui è situato l’immobile acquistato. Tale previsione a favore del cittadino emigrato all’estero, trova giustificazione nel “particolare valore sociale riconosciuto al lavoro prestato all’estero ed all’emigrazione”.
La condizione di emigrato all’estero non deve necessariamente essere documentata con un certificato di iscrizione all’AIRE, ma può essere autocertificata dall’interessato con una dichiarazione resa nell’atto di acquisto, fermo restano in ogni caso fermi gli altri requisiti (assenza di altri diritti reali su immobili ubicati nello stesso Comune, novità nel godimento dell’agevolazione).
Con riferimento alla suddetta condizione, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che qualora l’acquirente non abbia dichiarato in atto di essere iscritto all’AIRE, pur avendo i requisiti, possa mantenere le agevolazioni fruite, a condizione che dichiari, con un atto integrativo, nella medesima forma giuridica del precedente, entro il termine di 18 mesi dall’atto di acquisto, che al momento della stipula del contratto di compravendita era cittadino italiano emigrato all’estero, iscritto all’AIRE.
Con ciò rettificando la dichiarazione resa nell’atto di acquisto in relazione alla residenza.
Tale atto integrativo deve essere prodotto per la registrazione presso l’Ufficio in cui è stato registrato l’atto di acquisto originario.


Si ricorda che i termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio “prima casa” che scadono nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 sono stati sospesi dal cd. “decreto liquidità”, e inizieranno o riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2021.

In G.U. la conversione del DL Semplificazioni:le misure per le imprese e professionisti


Nella G.U. n.228 del 14 settembre 2020, è stata pubblicata la legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale. Il presente provvedimento entra in vigore dal 15 settembre 2020. Si riportano le misure sull’utilizzo della posta elettronica certificata dalle imprese e professionisti e alcune delle semplificazioni in materia di attività di impresa.

Utilizzo della posta elettronica certificata tra Amministrazione, imprese e professionisti (art. 37)


Sono state apportate modifiche all’art. 16, D.L. n. n. 185/2008, che reca norme volte alla riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese, al fine di favorire il percorso di semplificazione delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni.
In particolare le modifiche prevedono:
– l’obbligo per le imprese costituite in forma societaria di indicare il proprio domicilio digitale, il quale va comunicato entro il 1° ottobre 2020 al registro delle imprese, se non già comunicato in precedenza (comma 1, lett. a));
– che le imprese costituite in forma societaria che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall’ufficio del registro delle imprese siano sottoposte alla sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata (si tratta della sanzione amministrativa pecuniaria per l’omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi). L’ufficio del registro delle imprese, contestualmente all’erogazione della sanzione, assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale dell’imprenditore disponibile per ogni impresa all’indirizzo impresa.italia.it, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio (comma 1, lett. b) modificato dalla legge di conversione n. 120/2020);
– che i professionisti debbano comunicare il proprio domicilio digitale all’albo o elenco istituito con legge al Collegio o Ordine di appartenenza che devono obbligatoriamente curare il corretto aggiornamento e la disponibilità per le amministrazioni pubbliche dell’elenco riservato di tali domicili (comma 1, lett. e) modificato dalla legge di conversione n. 120/2020).
È stato riformulato l’art. 5, co. 2, D.L. n.179/2012 (Posta elettronica certificata – indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti), al fine di prevedere che anche le imprese (non solo quelle in forma societaria) indichino il proprio domicilio fiscale all’ufficio del registro delle imprese entro il 1° ottobre 2020. Sono previste sanzioni in caso di inadempienza e procedure volte all’attribuzione d’ufficio di un domicilio digitale analoghe a quelle previste per le imprese costituite in forma societaria. Nello specifico, l’ufficio del registro delle imprese, contestualmente all’irrogazione della sanzione, assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale dell’imprenditore disponibile per ogni impresa all’indirizzo impresa.italia.it, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio (comma 2, modificato dalla legge di conversione n. 120/2020).


Nuova Sabatini (art. 39)


Con la modifica all’art. 2, co. 4, DL n. 69/2013, è stata innalzata da 100.000 a 200.000 euro la soglia di importo dei finanziamenti, introdotta dal DL n. 34 del 2019, che consente l’erogazione in un’unica quota (in luogo delle sei erogazioni ordinariamente previste).
È stato integrato il comma 226 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, al fine di prevedere che i contributi, già stabiliti nel limite complessivo di 60 milioni di euro in favore degli investimenti innovativi realizzati dalle micro e piccole imprese nel Mezzogiorno, siano erogati alle imprese beneficiarie in un’unica soluzione, con modalità procedurali stabilite con decreto ministeriale. In aggiunta al predetto stanziamento di 60 milioni di euro, l’intervento può essere cofinanziato con risorse rivenienti da fondi strutturali e di investimento europei, anche per sostenere investimenti aventi caratteristiche diverse da quelle di cui all’articolo 1, comma 55, della legge n. 232 del 2016 (c.d. investimenti 4.0).
Con la legge di conversione n. 120/2020, è stato introdotto il comma 2-bis all’art. 39 in questione. Nello specifico, si prevede che, tra i programmi di investimento nelle aree di crisi industriali agevolati ai sensi del DL n. 120 del 1989, sia aggiunta, limitatamente ai programmi di investimento per la tutela ambientale, la fabbricazione di gas industriali, in conformità e alle condizioni di cui agli articoli 36 e 37 del Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione, del 17 giugno 2014.

Cancellazione dal registro delle imprese e dall’albo degli enti cooperativi (art. 40)


La norma reca misure semplificative delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall’albo degli enti cooperativi. In particolare, si stabilisce che il provvedimento conclusivo delle procedure d’ufficio disciplinate dal D.P.R. n. 247 del 2004, dall’articolo 2490, sesto comma, del codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d’ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro imprese, sia disposto con determinazione del conservatore (senza intervento del giudice del registro). Viene qualificata come causa di scioglimento senza liquidazione per le società di capitali l’omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l’inattività e l’omissione si verifichino in concorrenza di specifiche circostanze indicate dalla norma.
Sono altresì apportate modifiche alle procedure di cancellazione dalla sezione speciale delle start up innovative e delle piccole e medie imprese innovative.
Inoltre, ai fini dello scioglimento e cancellazione dall’albo delle cooperative che non hanno presentato il bilancio d’esercizio da oltre 5 anni, l’ente di cui all’articolo 7 della legge n. 580 del 1993 (ovvero l’Unione italiana delle CCIAA), trasmette all’autorità di vigilanza, alla chiusura di ogni semestre solare, l’elenco degli enti cooperativi, anche in liquidazione ordinaria, che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni.
L’autorità di vigilanza verifica l’assenza di valori patrimoniali immobiliari mediante apposita indagine massiva nei pubblici registri.
L’autorità di vigilanza trasmette il decreto di cancellazione all’indirizzo di posta elettronica certificata della conservatoria competente per territorio che provvede, senza indugio, alla cancellazione dei gravami, delle trascrizioni e delle domande in quello indicate.
Con la legge di conversione n. 120/2020, sono stati aggiunti i commi 12-bis e 12-ter. Nello specifico, viene fissato al 30 novembre 2020 (in luogo di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del DL 14 agosto 2020, n. 104) entro il quale si concludono i procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio disciplinati dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, pendenti alla data di entrata in vigore del predetto decreto, con l’insediamento degli organi della nuova camera di commercio. Sono state, inoltre, apportate modifiche agli artt. 2492 e 2495 del codice civile. In particolare è disposto quanto segue:
– in materia di bilancio finale di liquidazione, entro i cinque giorni successivi alla presentazione del reclamo, il cancelliere comunica la notizia in via telematica, ai fini dell’annotazione, al competente ufficio del registro delle imprese. Un estratto della sentenza definitiva che decide sul reclamo è trasmesso, entro cinque giorni, dal cancelliere al competente ufficio del registro delle imprese per la relativa annotazione;
– in materia di cancellazione della società, decorsi cinque giorni dalla scadenza dei novanta giorni successivi all’iscrizionedell’avvenuto deposito, il conservatore del registro delle imprese iscrive la cancellazione della società qualora non riceva notizia della presentazione di reclami da parte del cancelliere.

Misure a favore degli aumenti di capitale (art. 44)


La norma, sostituita dalla legge di conversione n. 120/2020, modifica la disciplina in materia di aumenti di capitale. In particolare, dispone che in deroga agli articoli 2368, secondo comma, e 2369, terzo e settimo comma, del codice civile, fino alla data del 30 giugno 2021, a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, sono approvate con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda maggioranze più elevate, le deliberazioni aventi ad oggetto:
– gli aumenti del capitale sociale mediante nuovi conferimenti;
– l’introduzione nello statuto della delega agli amministratori ad aumentare il capitale sociale, ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile, per aumenti di capitale da deliberarsi fino al 30 giugno 2021.
Le suddette disposizioni si applicano anche alle società a responsabilità limitata, ai sensi degli articoli 2480, 2481 e 2481-bis del codice civile.
È consentito, inoltre, che sino alla data del 30 giugno 2021 alle società con azioni quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di deliberare aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, anche in mancanza di espressa previsione statutaria, nei limiti del 20% del capitale sociale preesistente.
Inoltre, sono state apportate modifiche all’articolo 2441 del codice civile. Nello specifico:
– per l’esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quattordici giorni dalla pubblicazione dell’offerta nel sito internet della società con le modalità sopra descritte, o, in mancanza, dall’iscrizione dell’offerta nel registro delle imprese;
– se le azioni sono quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti nel mercato regolamentato o nel sistema multilaterale di negoziazione dagli amministratori, per conto della società, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma, per almeno due sedute (e non più cinque sedute), salvo che i diritti di opzione siano già stati integralmente venduti;
– le ragioni dell’esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della società entro il termine della convocazione dell’assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.

Criteri per la qualificazione delle PMI quotate (art. 44-bis)


La norma, introdotta dalla legge di conversione n. 120/2020, modifica i criteri per determinare l’elenco delle PMI quotate, di cui all’art. 1, co. 1, lett. w-quater.1), del D.Lgs. n. 58/1998. In particolare, viene eliminato per le PMI il requisito che prevede che il fatturato, anche anteriormente all’ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro.


Settore Riscossione Tributi: accordo sul rientro in azienda


 

 


Il giorno 9/9/2020 tra Agenzia delle Entrate – Riscossione e le OO.SS. FABI, FIRST-CISL, FISAC-CGIL, si è sottoscritto l’accordo per la regolamentazione del graduale rientro dei dipendenti in azienda

Con la firma del presente accordo, le parti hanno inteso regolamentare il graduale rientro in azienda dei dipendenti dell’Ente Agenzia delle Entrate – Riscossione, nel rispetto delle norme sulla sicurezza contenute nei diversi atti legislativi e contrattuali.
Al fine di ottimizzare l’operatività dell’Ente ed il servizio ai contribuenti, dal 28 settembre è previsto un rientro delle risorse in presenza. Tale rientro sarà funzionale all’apertura al pubblico mediante prenotazione, degli sportelli con correlata offerta dei servizi previsti di cassa e di informazione; per quanto riguarda tutti gli altri uffici il rientro in presenza del personale addetto coinvolgerà al massimo il 50% del personale in organico.
Pertanto, le Parti convengono quanto segue:
– in occasione della graduale ripresa delle attività lavorative delle Sedi dell’Ente e del conseguente incremento del numero dei lavoratori che torneranno a svolgere prestazioni lavorative in presenza, a decorrere dal 28/9/2020, in via provvisoria, sarà adottata una soluzione organizzativa in orario di ingresso nel rispetto del mantenimento delle distanze sociali;
– a tal fine sono individuate le seguenti fasce orarie di ingresso e di flessibilità, sia per evitare la congestione del traffico e dei mezzi di trasporto nonché per consentire l’accesso agli uffici in un arco temporale differenziato agevolando il transito dei dipendenti.


Orari di Sportello
– Flessibilità in ingresso dalle 7:30 alle 8:15.
Orari altre strutture
– Sedi di Roma, Napoli, Milano, Torino e Bari
2 fasce di orario di entrata:
dalle 7:30 alle 9:00 dalle 9:00 alle 10:30
L’assegnazione delle singole fasce di orario ai dipendenti avverrà a cura del responsabile della struttura, tenendo anche conto di eventuali specifiche esigenze rappresentate e motivate dai lavoratori. Nell’ambito delle diverse fasce orarie sarà inoltre prevista, ove necessaria, la turnazione del personale.
– Per le restanti sedi:


flessibilità in ingresso dalle 7:30 alle 10:30.
Lavoratori part time
Orario di sportello: per i lavoratori in part time l’orario d’ingresso resta quello individualmente già pattuito con la possibilità di fruire di una flessibilità di 45 minuti.
Orario altre strutture: per i lavoratori in part time, l’orario d’ingresso è quello individualmente già pattuito con la possibilità di fruire di una flessibilità di due ore (un’ora in più rispetto a quella già contrattualmente prevista).
Pausa Pranzo
Le Parti convengono parimenti che la Pausa pranzo, a fronte dell’adozione provvisoria di tali orari di ingresso, potrà essere fruita nelle seguenti fasce di orario:
– Pausa pranzo sportelli: dalle ore 13:30 alle ore 14:30.
– Pausa pranzo altre strutture: dalle ore 12:30 alle ore 14:30;
Resta fermo che per tutto il personale, ai fini dell’erogazione dei buoni pasto è necessaria una prestazione lavorativa minima in presenza di almeno 4 ore lavorative e che l’uscita dall’Ente avvenga almeno 15 minuti dopo la fine della pausa pranzo così come sopra disciplinata.
Per quanto non indicato nelle presenti intese è confermato quanto previsto dalle norme indicate nel CIA e negli accordi vigenti.
Il presente Accordo avrà decorrenza dal 28 del mese di settembre p.v. con durata fino alla data della revoca del periodo emergenziale, attualmente prevista peri il 15/10/2020.

Chiarimenti sul credito d’imposta per investimenti nelle regioni colpite dagli eventi sismici


Il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all’art. 1, commi da 98 a 108, L. n. 208/2015, rivolto alle imprese localizzate nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, colpito dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 26 agosto 2016, è usufruibile solo in caso di “progetti di investimento iniziale”. (Agenzia Entrate – risposta 08 settembre 2020, n. 322).

Il credito d’imposta è rivolto alle imprese che effettuano l’acquisizione, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di “beni strumentali nuovi”, vale a dire di “macchinari, impianti e attrezzature varie”, facenti parte di un “progetto di investimento iniziale” e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.


Sotto il profilo oggettivo, sono quindi agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativo all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.


La stessa Agenzia ha avuto modo di precisare che risultano agevolabili gli investimenti funzionali alla realizzazione di un progetto di investimento iniziale, relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente e a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente, ovvero, per le quelli a favore di una nuova attività economica.


È stato altresì precisato che sono ammessi all’agevolazione i beni oggetto di investimento, strumentali rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria del credito d’imposta, ovvero che devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa.


L’agevolazione non spetta per gli investimenti di mera sostituzione in quanto gli stessi non possono essere mai considerati investimenti iniziali.


I beni agevolabili devono essere, poi, caratterizzati dal requisito della strumentalità rispetto all’attività esercitata dall’impresa; i beni, inoltre, devono soddisfare il requisito della novità, essendo esclusi dall’agevolazione i beni a qualunque titolo già utilizzati.


Ai fini della precisa individuazione dei beni agevolabili, indicati in maniera tassativa dalla norma, occorre fare riferimento alla corretta classificazione degli stessi in bilancio, secondo quanto previsto dalla normativa civilistica e nel rispetto dei corretti principi contabili.