CCNL Restauro beni culturali: firmato il nuovo CCNL



Sottoscritto il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle imprese di restauro beni culturali


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Il CCNL, che decorre dall’1/8/2020 al 31/7/2023, prevede le seguenti tranches di minimi retributivi























Livelli

Parametri

Retribuzione tabellare mensile all’1/10/2020

A Super 190 2.361,12
A 170 2.165,67
B 140 1.872,50
C 123 1.707,83
D 100 1.479,50























Livelli

Parametri

Retribuzione tabellare mensile all’1/10/2021

A Super 190 2.387,72
A 170 2.189,47
B 140 1.892,10
C 123 1.725,05
D 100 1.493,50























Livelli

Parametri

Retribuzione tabellare mensile all’1/10/2022

A Super 190 2.447,57
A 170 2.243,02
B 140 1.936,20
C 123 1.763,79
D 100 1.525,00


Flessiblità
Per far fronte alle variazioni dell’intensità lavorativa dell’azienda, le parti concordano che quest’ultima potrà utilizzare diversi regimi di orario, rispetto all’articolazione prescelta, anche con il superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno, per un massimo di 16 settimane all’anno.


Lavoro supplementare
In considerazione delle particolari caratteristiche che contraddistinguono i settori disciplinati dal presente CCNL, quali punte di più intensa attività, necessità di sostituzione di lavoratori assenti, esigenze produttive/organizzative, è consentita, con il consenso del lavoratore, la prestazione di lavoro supplementare fino al raggiungimento del 50% del normale orario di lavoro annuo, compensato con la maggiorazione del 15% che non rientra nella retribuzione di fatto e deve ritenersi comprensiva di tutti gli istituti retributivi indiretti e differiti, compreso il trattamento di fine rapporto.


Banca ore
Il prelievo delle ore maturate avverrà con richiesta scritta presentata dal lavoratore almeno 5 giorni prima della fruizione. La data e l’ora della richiesta rileveranno ai fini del diritto di precedenza. Eccetto che nei mesi di luglio, agosto e dicembre nei quali, in generale, non è consentito detto prelievo, potranno godere dei riposi compensativi e quindi assentarsi contemporaneamente dall’unità produttiva, un numero di lavoratori non superiore al 5% della forza occupata


 


Assistenza sanitaria
Saranno iscritti al Fondo di Assistenza Sanitaria PreviLavoro Italia, tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, o determinato di durata di almeno 12 mesi. E, altresì, facoltà delle aziende di iscrivere i dipendenti a tempo determinato con contratto di durata inferiore a 12 mesi ma almeno di 3 mesi, nonché i collaboratori con contratti previsti dal CCNL di riferimento (esempio CO.CO.CO., ecc).La contribuzione al Fondo, che ne cura la riscossione come da proprio regolamento, è stabilita, per ciascun iscritto, in 129,00 euro annui a carico del datore di lavoro con decorrenza dal 1°gennaio di ogni anno. I contributi devono essere versati al Fondo di Assistenza Sanitaria con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento. L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 15,00 lordi, da corrispondere per 13 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto. Dichiarazione a verbaleLe parti si danno specificatamente atto che nella determinazione della parte normativa/economica della presente Disciplina Contrattuale si è tenuto conto dell’incidenza delle quote e dei contributi previsti dall’articolo 19 per il finanziamento del Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa. Il trattamento economico complessivo risulta, pertanto, comprensivo di tali quote e contributi, che sono da considerarsi parte integrante del trattamento economico. Il contributo pari a 129,00 euro è sostitutivo di un equivalente aumento contrattuale ed assume, pertanto, valenza normativa ed economica per tutti coloro che applicano il presente C.C.N.L..


Ente bilaterale
Si stabilisce che per assicurare l’effettività dei servizi e delle tutele previste dal presente C.C.N.L. per il tramite della bilateralità, tutti i soggetti che applicano il presente C.C.N.L. sono tenuti a contribuire al finanziamento deU’Ente Bilaterale Nazionale di cui all’art. 42 del presente C.C.N.L. La quota contrattuale di servizio per il finanziamento dell’Ente Bilaterale è fissata nella misura globale di 8,50 euro mensili per 13 mensilità, di cui 6,00 euro a carico dei datori di lavoro e 2,50 euro a carico dei lavoratori.


Il versamento è dovuto per tutte le tipologie di lavoratori subordinati ed avrà decorrenza dal mese di iscrizione. Per i lavoratori assunti a tempo parziale il versamento è dovuto comunque in misura intera. In caso di un dipendente con più rapporti part-time, neU’ambito di applicazione del presente C.C.N.L., sarà dovuta una sola iscrizione all’Ente. La quota sarà corrisposta mensilmente, per 13 mensilità, attraverso il mod. F/24 inserendo la voce FOSI alla “sezione INPS”. Il datore di lavoro che ometta il versamento delle quote destinate alla bilateralità è tenuto a corrispondere al lavoratore, a partire dal mese successivo alla stipulazione del presente C.C.N.L., un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari a euro 20,00. Tale elemento deve essere corrisposto per 13 mensilità e rientra nella retribuzione di fatto e nella base di calcolo per il trattamento di fine rapporto. L’importo non è riproporzionabile in caso di contratto di lavoro a tempo parziale.

Nuovi minimi nel settore elettrico



Da settembre spetta un aumento retributivo ai lavoratori addetti al settore elettrico.


Con un accordo di rinnovo siglato lo scorso anno tra ELETTRICITA’ FUTURA, UTILITALIA, ENEL SpA, GSE SpA, TERNA SpA, ENERGIA LIBERA e la FILCTEM-CGIL, la FLAEI-CISL, la UILTEC-UIL, è stato previsto un aumento retributivo a favore dei lavoratori addetti al settore elettrico.


Qualificati

















































Livello Minimo
Quadro Super 3.619,95
Quadro 3.248,42
AS Super 2.867,25
AS 2.683,65
A1 Super 2.570,81
A1 2.452,99
BS Super 2.335,94
BS 2.236,36
B1 Super 2.130,98
B1 2.035,28
B2 Super 1.900,75
B2 1.768,60
CS 1.568,13
C1 1.419,24
C2 1.307,90

 


Apprendisti Professionalizzanti dall’1/1/2013


















































Livello Da mese A mese Minimo
CS 1 23 1.419,24
24 36 1.568,13
 A1 1 12 1.962,39
13 24 2.207,69
B1 1 12 1.628,22
13 24 1.729,99
25 36 1.831,75
CS 1 12 1.254,50
13 24 1.332,91
25 36 1.411,32

Prestazioni pensionistiche integrative ai fini Irpef


09 SETT 2020 Trattamento fiscale ai fini IRPEF delle prestazioni pensionistiche integrative in forma periodica riferite a fondi interni di previdenza istituiti presso gli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 09 settembre 2020, n. 51/E)

Alle prestazioni integrative erogate in forma di rendita periodica nei confronti degli ex dipendenti dell’Ente trova applicazione la disciplina prevista in ragione del periodo di maturazione dei relativi montanti e, cioè, quella applicabile fino al 31 dicembre 2000.
Nell’interpello l’Ente istante, nella propria qualità di sostituto d’imposta, ha chiesto chiarimenti in merito al trattamento fiscale da riservare alle prestazioni pensionistiche integrative riferibili al Fondo interno di previdenza istituito presso il medesimo Ente, che ha trovato applicazione nei confronti dei dipendenti di quest’ultimo assunti dopo l’8 marzo 1956 e fino al 3 aprile 1975, data di entrata in vigore della legge di riforma del comparto del parastato, legge 20 marzo 1975, n. 70.
Detto Fondo, regolamentato dal decreto ministeriale 30 maggio 1969, è stato soppresso a decorrere dal 1° ottobre 1999, con cessazione di ogni forma di contribuzione.
Per il Fisco, le prestazioni pensionistiche erogate in forma di trattamento periodico dalle forme di previdenza complementare sono imponibili, ai fini dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF), in misura corrispondente all’87,50 per cento del loro ammontare.
Le prestazioni riferibili a montanti maturati entro il 31 dicembre 2000, erogate dalle forme pensionistiche integrative costituite presso gli enti di cui alla legge n. 70 del 1975, fra i quali è ricompreso anche l’Istante, possono fruire del regime di tassazione sulla base imponibile ridotta.
L’Istante, adeguandosi alle seguenti istruzioni, ha assoggettato a IRPEF l’87,50 per cento dell’ammontare dei trattamenti pensionistici integrativi, riconducibili ai montanti maturati entro il 31 dicembre 2000, sebbene la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta successivamente a tale data.
A seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), molti ex dipendenti dell’Ente, titolari dei trattamenti pensionistici integrativi in argomento, hanno richiesto l’applicazione sui predetti trattamenti dell’aliquota del 15 per cento di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n 252 – degradabile fino al 9 per cento in funzione dell’anzianità di iscrizione al fondo – in luogo della tassazione progressiva per scaglioni di reddito applicata dall’Istante sulla base imponibile ridotta all’87,50 per cento.
Il predetto articolo 1, comma 156, della legge di bilancio 2018 ha previsto, in buona sostanza, che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la disciplina fiscale di premi, contributi e prestazioni di previdenza complementare di cui al citato d.lgs. n. 252 del 2005 è estesa anche ai dipendenti pubblici, precedentemente esclusi ai sensi dell’articolo 23, comma 6, del medesimo d.lgs. n. 252 del 2005.
L’Istante ritiene corretto continuare ad applicare le ritenute ordinarie sulla base imponibile dell’87,50 per cento delle prestazioni pensionistiche integrative, in quanto il citato articolo 1, comma 156, della legge di bilancio 2018 riconosce l’applicabilità del regime fiscale di cui al d.lgs. n. 252 del 2005, a decorrere dal 1° gennaio 2018, in favore dei dipendenti pubblici che, alla data di entrata in vigore della medesima legge di bilancio, risultino iscritti a forme pensionistiche complementari.
Nella fattispecie rappresentata, risultando il fondo in questione soppresso al 1° ottobre 1999, con contestuale cessazione di ogni forma di contribuzione, non ricorre la predetta condizione, motivo per cui alle prestazioni pensionistiche integrative erogate dal fondo medesimo continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni, come, peraltro, espressamente previsto dal comma 156 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2018.
Il Fisco, a riguardo, ritiene corretta la soluzione interpretativa proposta dall’Istante medesimo.

Riduzione contributiva per i contratti di solidarietà difensiva: le istruzioni Inps per il conguaglio


Le indicazioni per la fruizione della riduzione contributiva connessa alla stipula di contratti di solidarietà difensiva, accompagnati da CIGS, in favore delle imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per solidarietà risultino conclusi entro il 31 ottobre 2019 (Inps, circolare n. 100/2020)


Come noto, in favore dei datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà difensivi accompagnati da CIGS, è prevista una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato dalla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20% (art. 6, co. 4, D.L. n. 510/1996).
Lo sgravio è riconosciuto per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile. La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati dalla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.
Per l’anno 2019, destinatarie del beneficio sono le imprese che al 30 novembre 2019 abbiano stipulato un contratto di solidarietà difensiva, ai sensi D.L. n. 726/1984 o del D.Lgs. n. 148/2015, nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.
Orbene, completata l’istruttoria delle istanze, la Direzione generale degli Ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha adottato i provvedimenti di ammissione alla riduzione contributiva.
Le aziende destinatarie, i cui periodi di CIGS per solidarietà risultino conclusi entro il 31 ottobre 2019, sono autorizzate ad usufruire delle riduzioni contributive mediante conguaglio. Le altre aziende, ancorché già destinatarie dei decreti di ammissione, saranno autorizzate con successiva comunicazione da parte dell’Inps.
In ogni caso, gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate, costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile, per cui possono essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti come quantificate dall’Inps, con riferimento a periodi per i quali siano state inviate ed elaborate le denunce Uniemens, recanti le informazioni sulla retribuzione imponibile, sulla contribuzione obbligatoria versata e sulle prestazioni di Cigs conguagliate, per i lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro concordata nei contratti di solidarietà.
Il beneficio della riduzione contributiva è rapportato a ciascun periodo di paga ricompreso nell’arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio stesso, ed è applicabile nel periodo cui si riferisce la denuncia contributiva, in relazione all’orario di lavoro effettuato da ogni lavoratore. Conseguentemente, per ogni mese i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 35% sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto mese, abbia un orario ridotto in misura superiore al 20% rispetto a quello contrattuale. Non sono soggette alla riduzione le seguenti forme di contribuzione:
– il contributo addizionale NASpI (art. 25, co. 4, L. n. 845/1978), in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile;
– il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria (L. n. 166/1991);
– il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo (art. 1, commi 8 e 14, D.Lgs. n. 182/1997);
– il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R. (art. 1, co. 29, L. n. 190/2014), laddove vi siano periodi di paga ante luglio 2018.
I lavoratori per i quali l’impresa fruisce del beneficio (art. 6, co. 4, D.L. n. 510/1996), non devono essere destinatari di altre agevolazioni contributive. L’applicazione del beneficio in parola, inoltre, rimane subordinata al rispetto delle condizioni in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi (art. 1, co. 1175, L. n. 296/2006).
La procedura per il conseguimento della riduzione contributiva deve essere attivata ad iniziativa del datore di lavoro. La Struttura competente, accertata sulla base della documentazione prodotta dall’azienda (decreto direttoriale di ammissione al beneficio) la sussistenza dei presupposti, provvede ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione “1W”.
Le aziende interessate, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzano all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
– nell’elemento<CausaleACredito>, il codice causale “L982”;
– nell’elemento <ImportoACredito>, il relativo importo.
Le predette operazioni di conguaglio vanno effettuate entro il giorno 16 dicembre 2020. Le aziende che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dello sgravio spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig).