Sottoscritto il nuovo CCNL per i lavoratori domestici


 



 


Firmato il rinnovo del CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico


Il contratto decorre dal 1° ottobre 2020 e scadrà il 31 dicembre 2022 e si applica agli assistenti familiari (colf, badanti, babysitter ed altri profili professionali di cui al presente CCNL.
Le Parti Sociali concordano l’aggiornamento degli attuali minimi retributivi con decorrenza dal 1/1/2021


Tabella A




































Livelli

Lavoratori conviventi


Art. 14 – 1° co., lettera a)

Valori mensili

Indennità

A 645,50  
AS 762,88  
B 821,56  
BS 880,24  
C 938,94  
CS 997,61  
D 1.173,65 173,55
DS 1.232,33 173,55


Tabella B













Livelli

Lavoratori di cui art. 14 2° Co.

Valori mensili

B 586,83
BS 616,18
C 680,71


Tabella C




























Livelli

Lavoratori non conviventi


Art. 14 – 1° Co., lettera b)

Valori orari

A 4,69
AS 5,53
B 5,86
BS 6,22
C 6,57
CS 6,93
D 7,99
DS 8,33


Tabella D

















Livelli

Assistenza notturna

Valori mensili

Autosufficienti

Non autosufficienti

BS 1012,27  
CS   1.147,24
DS   1.417,21


Tabella E






Presenza notturna


(valori mensili)

Liv. Unico 677,78


Tabella G










Lavoratori di cui all’art. 14 – 9° comma

Livello

Valori orari

CS 7,45
DS 8,98


Indennità















Indennità


(valori giornalieri)

Pranzo e/o colazione 1,96
Cena 1,96
Alloggio 1,69
Totale indennità Vitto e alloggio 5,61


 


Con il nuovo CCNL vengono fissate anche le seguenti indennità a decorrere dall’1/10/2020:


a) Sino al compimento del sesto anno di età di ciascun bambino assistito, l’assistente familiare inquadrata nel profilo B Super), lett. b) (baby sitter) avrà diritto a percepire, oltre al minimo retributivo di cui all’art. 35, anche l’indennità mensile di cui alla successiva Tabella H). Tale indennità è assorbibile da eventuali superminimi individuali di miglior favore percepiti dal lavoratore.











Livello

Indennità art. 34 – 3° comma

Valori mensili Valori orari
BS 115,76 0,70


b) Al lavoratore inquadrato nel livello C Super) o D Super) addetto all’assistenza di più di una persona non autosufficiente, è altresì dovuta l’indennità mensile nella misura di cui alla Tabella I). Tale indennità è assorbibile da eventuali superminimi individuali di miglior favore percepiti dal lavoratore.















Livello

Indennità art. 34 – 4° comma

Valori mensili Valori orari
CS 100,00 0,43
DS 100,00 0,43


 


Inoltre, decorsi 12 mesi dalla data di decorrenza del presente CCNL, al lavoratore inquadrato nei livelli B), B super), C super) e D super) in possesso della certificazione di qualità di cui alla norma tecnica UNI 11766:2019 in corso di validità, è dovuta l’indennità mensile di cui alla Tabella L). Tale indennità è assorbibile da eventuali trattamenti retributivi di miglior favore complessivamente percepiti dal lavoratore.


Per i lavoratori conviventi inquadrati nel profilo D super) tale indennità è assorbita da quella di funzione di cui alla Tabella A).



















Livello

Indennità art. 34 – 7° comma

Valori mensili Valori orari
B 8,00 0,03
BS 10,00 0,04
CS 10,00 0,04


Contratto a termine
Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi. In questi casi si possono effettuare fino a quattro proroghe a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato; la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere comunque superiore, compresa la eventuale proroga, ai 24 mesi. Nei contratti a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi è necessario l’inserimento della causale.


Discontinue prestazioni notturne di cura alla persona
Ai soli fini dell’assolvimento dell’obbligo contributivo, l’orario convenzionale di lavoro è pari ad otto ore giornaliere.


Prestazioni esclusivamente d’attesa
Ai soli fini dell’assolvimento dell’obbligo contributivo l’orario convenzionale di lavoro è pari a cinque ore giornaliere, oltre alle prestazioni eventualmente retribuite


Periodo di prova
I lavoratori inquadrati nei livelli D) e D super) ed i lavoratori operanti in regime di convivenza indipendentemente dal livello di inquadramento, sono soggetti ad un periodo di prova regolarmente retribuito di 30 giorni di lavoro effettivo. Per i restanti rapporti di lavoro, il periodo di prova è di 8 giorni di lavoro effettivo.


 


Orario di lavoro
L’eventuale patologia contratta dal lavoratore durante il periodo feriale che determini il ricovero ospedaliero, laddove debitamente certificata, interrompe il godimento delle ferie per l’intera sua durata.


Ferie
I lavoratori hanno diritto a permessi individuali retribuiti per l’effettuazione di visite mediche documentate, per le incombenze legate al rinnovo del permesso di soggiorno e per le pratiche di ricongiungimento familiare, purché coincidenti anche parzialmente con l’orario di lavoro.


Permessi
I lavoratori hanno diritto a permessi individuali retribuiti per l’effettuazione di visite mediche documentate, per le incombenze legate al rinnovo del permesso di soggiorno e per le pratiche di ricongiungimento familiare, purché coincidenti anche parzialmente con l’orario di lavoro


Permessi per formazione professionale
I lavoratori a tempo pieno e indeterminato, con anzianità di servizio presso il datore di lavoro di almeno 6 mesi, possono usufruire di un monte ore annuo di 40 ore di permesso retribuito per la frequenza di corsi di formazione professionale specifici per collaboratori o assistenti familiari. Fermi i requisiti sopra indicati, per la frequenza di corsi di formazione finanziati o comunque riconosciuti dall’Ente bilaterale Ebincolf di cui all’ art. 48, il monte ore annuo dei permessi retribuiti ammonta a 64 ore.


 


Congedo per le donne vittime di violenza di genere
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 D.Lgs. 80/2015 e successive modificazioni ed integrazioni la lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi.  Il periodo di congedo è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.


Risoluzione del rapporto di lavoro
I familiari coabitanti, i coniugi, le persone unite da unione civile o da stabile convivenza di fatto ai sensi della L. n. 76/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, il cui stato familiare sia certificato da registrazione storico anagrafica, sono obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati dal prestatore di lavoro. In ogni caso il soggetto obbligato in solido risponde solo entro i limiti della durata temporale risultante dalla suddetta registrazione storico anagrafica


Contributi di assistenza contrattuale
Le Organizzazioni e Associazioni stipulanti procederanno alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale obbligatori. Sono tenuti al loro versamento tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti, nella misura oraria di euro 0,06 dei quali 0,02 a carico del lavoratore


Commissioni territoriali di conciliazione
Il lavoratore deve essere assistito dal rappresentante di una Organizzazione sindacale dei lavoratori firmataria del presente contratto. In caso di assenza del rappresentante di un’Associazione datoriale, nel verbale di conciliazione deve essere esplicitato che il datore di lavoro è stato informato della possibilità di essere assistito da un’Associazione datoriale e che vi abbia espressamente rinunciato.

Indennità sportivi per il mese di giugno 2020: presentazione delle domande


L’articolo 12 del DL Agosto ha previsto un’indennità per il mese di giugno 2020, pari a 600 euro, in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate del CONI e del CIP, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche. Con DM 27 agosto 2020 si individuano le modalità di presentazione delle relative domande – da presentarsi entro il termine perentorio del 15 settembre 2020 – e si definiscono i criteri di gestione delle risorse stanziate, le forme di monitoraggio della spesa, nonché le modalità di distribuzione delle eventuali risorse residue ad integrazione dell’indennità erogata per il mese di giugno 2020.


Indennità
L’indennità di euro 600, per il mese di giugno 2020, è riconosciuta, nel limite massimo di 90 milioni di euro, in relazione ai rapporti di collaborazione continuativa, già in essere alla data del 23 febbraio 2020, che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), DPR 22 dicembre 1986, n. 917, che soddisfino i seguenti requisiti:
– le società e associazioni sportive dilettantistiche devono essere iscritte, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nel Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI;
– gli altri organismi sportivi devono comunque essere riconosciuti, ai fini sportivi, dal CONI e dal CIP.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza, e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come prorogate e integrate dagli articoli 68, 69, 70, 71, 78, 84 e 85 del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
Si considerano reddito da lavoro che escludeno il diritto a percepire l’indennità anche i redditi da lavoro autonomo di cui all’articolo 53, DPR n. 917/1986, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50, DPR n. 917/1986, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati con esclusione dell’assegno ordinario di invalidità di cui alla L. n. 222/1984.


Erogazione automatica
Ai soggetti già beneficiari dell’indennità in commento ex art. 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, o ex art. 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per il mese di giugno 2020, entro 10 giorni dall’entrata in vigore del decreto.


Presentazione delle nuove domande
Al di fuori di tali casi, gli aventi diritto possono chiedere l’erogazione dell’indennità da parte di Sport e Salute s.p.a. presentando a quest’ultima la relativa domanda attraverso apposita piattaforma informatica, entro il termine perentorio del 15 settembre 2020. La domanda contiene i seguenti elementi essenziali:
a) dati anagrafici;
b) dati relativi alla collaborazione sportiva;
c) codice IBAN dell’avente diritto o del genitore per i collaboratori minorenni;
d) assenso al trattamento dati personali in conformità alla normativa vigente e secondo l’apposita informativa pubblicata nella piattaforma informatica;
e) dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, relativa alla preesistenza del rapporto di collaborazione alla data del 23 febbraio 2020, alla sussistenza dei requisiti prescritti dal decreto in merito alla riduzione, cessazione o sospensione del lavoro come conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al non percepimento di altro reddito da lavoro per il mese giugno 2020, nonché di non essere già percettore del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza, delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del DL 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, così come prorogate e integrate dagli articoli 68, 69, 70, 71, 78, 84 e 85 del DL 19 maggio 2020, n. 34.
Sarà inoltre necessario allegare alla domanda i seguenti documenti: copia fronte retro di un documento di riconoscimento valido dell’avente diritto; copia del contratto di collaborazione o della lettera di incarico, ovvero attestazione dell’organismo sportivo committente da cui risultino gli elementi di cui alle lettere a), b) e e) sorpa illustrate; e solo nel caso di assenza dei documenti di cui alla lettera b), prova dell’avvenuto pagamento nel mese di febbraio 2020.


Piattaforma informatica
Sport e Salute s.p.a., al fine di adempiere agli obblighi previsti, rende operativa una piattaforma informatica per fornire agli interessati informazioni circa le modalità di presentazione della domanda e per svolgere gli adempimenti a tal fine necessari. La piattaforma consente agli utenti di procedere, previo accreditamento alla stessa, alla presentazione formale della domanda e dei documenti di cui sopra.
Ai fini della realizzazione della piattaforma informatica, Sport e Salute s.p.a., previa intesa con il CONI, acquisisce i dati presenti nel registro di cui all’art. 7, co. 2, del DL 28 maggio 2004, n. 136, nonché l’elenco degli altri organismi sportivi comunque riconosciuti, a fini sportivi, dal CONI e dal CIP. I dati raccolti nella piattaforma di Sport e Salute s.p.a. sono trattati, nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla legge.


Istruttoria, controllo e monitoraggio
Sport e Salute s.p.a., ricevute e acquisite le domande, le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione, assicurato dal rilascio attraverso la piattaforma informatica di una notifica di avvenuta ricezione della stessa. Verifica la completezza della domanda e della documentazione allegata ed effettua idonei controlli, a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità della documentazione e delle dichiarazioni sostitutive fomite.
I controlli a campione possono essere svolti, anche in loco, presso gli enti avvalendosi delle proprie strutture territoriali, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni.
Le domande di indennità, se complete di tutta la documentazione richiesta, sono approvate in ordine cronologico di ricevimento.
Entro quindici giorni dalla ricezione della domanda o dalla successiva data di integrazione dei documenti, Sport e Salute s.p.a. eroga l’indennità direttamente all’avente diritto, esclusivamente tramite bonifico bancario sul codice IBAN indicato nella domanda, sino a concorrenza dell’importo residuo rispetto al limite di spesa complessivo individuato.
Sport e Salute s.p.a. provvede, infine, al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attività al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell’economia e delle finanze. Laddove emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al predetto limite di spesa, non saranno prese in considerazione ulteriori domande, dandone comunicazione ai predetti Ministeri.


Gestione risorse
Eventuali risorse residue sono utilizzate per elevare l’importo dell’indennità riconosciuta per il mese di giugno 2020, sino ad un importo massimo complessivo di 1.000 euro pro-capite, con riferimento ai soli richiedenti che nell’anno 2019 abbiano percepito compensi superiori complessivamente a 10.000 euro annui. Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del riconoscimento dell’eventuale integrazione e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attività al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell’economia e delle finanze.

Acquisto di “case antisismiche”: ammesso il “superbonus”

È possibile fruire del Superbonus al 110 per cento, previsto per specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica, al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici, per l’acquisto di unità immobiliari di edifici ricostruiti con criteri antisismici nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 – cd. “case antisismiche”. In tal caso l’acquirente può optare per lo sconto in fattura, previa intesa con l’impresa venditrice. (Agenzia delle Entrate – Risposta n. 325 del 2020).

È stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se sia possibile beneficiare della detrazione al 110 per cento per interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. “Superbonus”), in relazione ad un immobile che sarà consegnato e acquistato tra settembre e ottobre 2020, sulla base di un preliminare per l’acquisto da una società di costruzione sottoscritto ad aprile 2018, facente parte di un complesso residenziale ricadente in una delle zone sismiche previste oggetto di risanamento conservativo, previa demolizione e ricostruzione, con opere di efficientamento energetico e conseguimento di classe energetica “A” nel rispetto dei requisiti di sicurezza sismica previsti (cd. “case antisismiche”).
È stato chiesto, altresì, se in caso di ammissibilità al beneficio, sia possibile optare per il cd. “sconto in fattura” e la società venditrice sia obbligata ad applicarlo.
Preliminarmente va osservato che il “Decreto Rilancio” ha stabilito in relazione alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici, una detrazione d’imposta maggiorata rispetto a quella prevista per “Ecobonus” o “Sismabonus”. In particolare, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110 per cento delle spese sostenute in luogo delle misure previste in via ordinaria (cd. “Superbonus”).
La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare ed è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il “Superbonus” trova applicazione anche per le spese sostenute dagli acquirenti delle cd. “case antisismiche”, vale a dire delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006) oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, provvedano alla successiva rivendita. In tal caso, la maggiorazione opera con riferimento al cd. “sismabonus”.
In materia di detrazione per interventi di ristrutturazione degli edifici con riduzione del rischio sismico, infatti, è previsto che qualora gli interventi siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1,2 e 3 mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile, le detrazioni d’imposta “sismabonus” spettano all’acquirente delle unità immobiliari, in relazione al prezzo della singola unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita.
Si ricorda che se la riduzione del rischio sismico per effetto degli interventi realizzati comporta il passaggio ad una classe di rischio inferiore la detrazione spetta nella misura del 75 per cento del prezzo di acquisto, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare; in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori, la predetta percentuale è dell’85 per cento. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 è possibile fruire della detrazione elevata al 110 per cento.


In relazione alla fattispecie esaminata, dunque, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto applicabile il Superbonus.
Inoltre, ha chiarito che in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento delle spese, è possibile optare alternativamente:
– per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto all’impresa di costruzione venditrice, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso (cd. “sconto in fattura”). La venditrice, a sua volta, recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. L’esercizio di tale opzione va fatta dal contribuente “di intesa con la venditrice”, rientrando nelle ordinarie dinamiche dei rapporti contrattuali e delle pratiche commerciali;
– per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.
Ai fini del maggior beneficio, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per il “sismabonus” è necessario acquisire:
– per l’opzione per la cessione o lo sconto in fattura, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al “Superbonus”;
– ai fini del Superbonus nonché dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente al predetto Superbonus, l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, attestati dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, nel rispetto della normativa di settore applicabile.
Con riferimento allo “sconto in fattura”, l’Agenzia delle Entrate ha infine precisato che in caso di applicazione di uno sconto “parziale” la venditrice acquisirà un credito d’imposta  calcolato sull’importo dello sconto applicato mentre il contribuente potrà far valere in dichiarazione una detrazione pari al 110 per cento della spesa rimasta a carico o, in alternativa, potrà optare per la cessione del credito corrispondente a tale detrazione ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Conegedo e lavoro agile per il lavoratore se il figlio è in quarantena


Il genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dall’ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.


Inoltre, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa a tale misura, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
Per tali periodi di congedo è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure in parola, ovvero svolge anche ad altro titolo l’attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure. Il beneficio in parola può essere riconosciuto per periodi in ogni caso compresi entro il 31.12.2020.
Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consentire l’erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, è previsto il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all’attuazione delle misure di contenimento del COVID-19.
Al fine di consentire l’erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, possono essere utilizzate risorde disponibili dai comuni per il finanziamento di servizi di trasporto scolastico aggiuntivi.
Peraltro, al fine di facilitare le procedure per il reperimento di spazi per garantire il corretto e regolare avvio e regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020-2021, sono destinate apposite risorse per gli enti locali prioritariamente per affitti di spazi e relative spese di conduzione e adattamento alle esigenze didattiche e noleggio di strutture temporanee.
Infine, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, i versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in scadenza entro il 21.12.2020, sono effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi entro la medesima data (D.L. 111/2020).