Contributo a fondo perduto anche alla società in trasformazione involutiva


Il contributo a fondo perduto introdotto dal Decreto Rilancio, soddisfatti i requisiti richiesti, è riconosciuto anche ad una società in trasformazione involutiva o regressiva (Agenzia Entrate – risposta 08 settembre 2020, n. 320)

Il Decreto rilancio, nell’ambito delle misure a sostegno all’impresa e all’economia, ha introdotto un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall’Agenzia delle entrate e destinato ai soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid 19”. In particolare, il cit. articolo prevede che è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, a condizione che:
– nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019 per i soggetti il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare), l’ammontare dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica, o i compensi derivanti dall’esercizio di arti o professioni, non siano superiori a 5 milioni di euro;
– l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.


Detto questo, relativamente al caso di specie e avuto riguardo alle operazioni di riorganizzazione, la stessa Agenzia ha avuto modo di chiarire che in relazione ai soggetti aventi causa di un’operazione di riorganizzazione aziendale perfezionata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, occorre considerare gli effetti di tale evento, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato.


Pertanto, nell’ipotesi in cui, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, l’attività esercitata da una società di persone prosegua in capo all’unico socio superstite come impresa individuale, la riduzione del fatturato è determinata tenendo in considerazione l’ammontare relativo al 2019 della società di persone esistente prima dell’operazione di riorganizzazione, considerato che, sul piano sostanziale, non si è in presenza di un’attività neocostituita.


Pubblicato il decreto sulle misure compensative dei Commercialisti


Pubblicato nella G.U. n.223 dell’8 settembre 2020 il decreto 24 giugno 2020, n. 112 del Ministero della Giustizia che stabilisce la disciplina delle misure compensative per l’esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile ai sensi degli articoli 5, 11, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

La prova attitudinale ha luogo presso il Consiglio nazionale dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili almeno due volte l’anno, con un intervallo di almeno sei mesi.
L’esame, da svolgersi in lingua italiana, si articola in una prova scritta o pratica e in una prova orale, ovvero in una sola prova orale.
Presso il Consiglio nazionale dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è istituita una commissione d’esame per lo svolgimento della prova attitudinale, composta da cinque membri effettivi, e da cinque membri supplenti in tutto, compreso il presidente.
La nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti è effettuata tra professionisti, designati dal Consiglio, iscritti alle sezioni A e B dell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili con almeno otto anni di anzianità, assicurando la presenza di professionisti iscritti in ciascuna sezione. Qualora non sia possibile designare i componenti effettivi o supplenti secondo i criteri sopra indicati, il Consiglio nazionale designa professionisti iscritti nell’ambito di una sola delle due sezioni.
La commissione è nominata con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni.


Laboratori Privati Cifa: da settembre nuovi minimi



Da settembre 2020 sono previsti nuovi minimi retributivi per i dipendenti dei Laboratori di Analisi Cliniche e dei Centri Poliambulatoriali – Cifa.


 


Con il rinnovo contrattuale siglato lo scorso anno tra CIFA, Confederazione Italiana Federazioni Autonome, FEDERLAB, Associazione Nazionale Strutture Ambulatoriali, e FIALS, Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità, CONFSAL, dopo un ampio dibattito, nella propria autonomia negoziale ed organizzativa, si è stipulato un aumento retributivo da settembre 2020, per i dipendenti dei Laboratori di Analisi Cliniche e dei Centri Poliambulatoriali.


Qualificati

















































Livello Minimo
Quadro 2.272,56
F 1.867,41
E 1.667,08
D 1.536,71
C 1.437,74
B 1.344,37
A 1.267,52
E Primo Ingresso – I° anno 1.250,31
E Primo Ingresso – 2° anno 1.417,02
D Primo Ingresso – I° anno 1.152,53
D Primo Ingresso – 2° anno 1.306,20
C Primo Ingresso – I° anno 1.078,30
C Primo Ingresso – 2° anno 1.222,08
B Primo Ingresso – I° anno 1.008,27
B Primo Ingresso – 2° anno 1.142,71

 


Apprendisti Professionalizzanti

































































































Livello Da mese A mese Minimo
A 1 6 887,26
7 12 1.014,02
13 18 1.140,77
B 1 6 941,06
7 12 1.075,50
13 18 1.209,93
C 1 8 1.006,42
9 16 1.150,19
17 24 1.293,97
D 1 8 1.075,70
9 16 1.229,37
17 24 1.383,04
E 1 12 1.166,96
13 24 1.333,66
25 36 1.500,37
F 1 12 1.307,19
13 24 1.493,93
25 36 1.680,67
Q 1 12 1.590,79
13 24 1.818,05
25 36 2.045,30

Materiali non tradizionali per interventi sulle facciate: bonus ammesso

Con la Risposta n. 319 dell’8 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il “bonus facciate” è riconosciuto a prescindere dei materiali utilizzati per gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici. Per questo sono ammessi anche prodotti sostitutivi dei materiali tradizionali, purché siano rispettate le finalità agevolative degli interventi

Il cd. “Bonus facciate” prevede il riconoscimento di una detrazione d’imposta pari al 90 per cento delle spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B.
Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti minimi stabiliti in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari e di trasmittanza termica.
In proposito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che è possibile fruire della detrazione in relazione agli interventi:
– di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
– sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
– su balconi, ornamenti o fregi ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura.
Ai fini del riconoscimento della detrazione, gli interventi che possiedono i requisiti per essere considerati agevolabili, possono fruire del beneficio a prescindere dai materiali utilizzati per realizzarli.
Pertanto, secondo l’Agenzia delle Entrate, possono ritenersi agevolabili anche gli interventi effettuati con prodotti sostitutivi dei materiali tradizionali, a condizione che risultino assolte le finalità di recupero e decoro delle facciate esterne e di consolidamento dei supporti murari.