CCNL Domestico – Firmata la nuova intesa – Comunicato delle Parti

Firmato il giorno 8/9/2020, tra FIDALDO, DOMINA e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS, FEDERCOLF, il nuovo CCNL per i lavoratori domestici con decorrenza dall’1/10/2020

Il nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Settore Domestico, come comunicato ufficialmente dalle parti firmatarie, FIDALDO, DOMINA e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS, FEDERCOLF, rinnova il CCNL 20/2/2014 scaduto nel dicembre 2016, entra in vigore dal 1° ottobre 2020 “introducendo importanti novità normative ed intervenendo su aspetti qualificanti, con particolare riferimento al mercato e all’organizzazione del lavoro domestico, all’accrescimento della professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori, nonché al trattamento retributivo”.


Le Parti informano che per la parte economica, “l’intesa prevede un aumento economico mensile di 12 euro per il livello medio B Super dal 1° gennaio 2021, e contempla un sistema di indennità a decorrere dal 1° ottobre 2020 – da 100 euro a 116 euro circa – erogate in aggiunta alla retribuzione minima contrattuale ai lavoratori che assistono bambini fino al 6° anno di età ed agli assistenti familiari che assistono più di una persona non autosufficienti. Ai lavoratori in possesso della certificazione di qualità verrà inoltre riconosciuta una ulteriore indennità fino a 10 euro al mese.”

Casse professionali, nessuna sanzione all’iscritto senza la previa contestazione dell’addebito


I principi normativi che regolano della materia delle sanzioni amministrative (L. n. 689/1981) si applicano anche alle sanzioni irrogate dagli Enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i quali, pertanto, non possono far valere la loro pretesa sanzionatoria manifestandola al debitore per la prima volta attraverso il ruolo ed i conseguenti atti dell’esattore. E’ invece necessario che, ove le somme da riscuotere non risultino da una precedente dichiarazione del debitore stesso, vi sia stato in precedenza un procedimento preordinato al loro accertamento, in cui sia consentito alla parte di avere contezza della violazione e di prospettare all’Ente gli eventuali errori in cui sia incorso (Corte di cassazione, sentenza n. 17702/2020).


La vicenda giudiziaria riguarda l’opposizione proposta da un professionista avverso una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dalla Cassa di Previdenza Forense per omessa comunicazione dei dati reddituali. Tanto il Giudice di primo grado che la Corte d’appello avevano ritenuto illegittima la sanzione, senza la previa contestazione dell’addebito, in violazione del procedimento di cui alla L n. 689/1981. Altresì, nessuna rilevanza in senso opposto poteva avere l’avvenuta adozione, da parte dell’Ente previdenziale privatizzato, di una diversa regolamentazione della materia delle sanzioni (art. 4, co. 6-bis, D.L. n. 79/1997), giacché tale disciplina di rango secondario non avrebbe potuto comunque derogare alla fonte normativa primaria (L. n. 689/1981).
Ricorreva così in Cassazione la Cassa Forense, deducendo l’ampia delegificazione intervenuta in favore degli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie per ciò che concerne l’adozione dei provvedimenti utili a salvaguardare l’equilibrio di bilancio e, più specificamente, l’attribuzione ad essi della potestà di adottare deliberazioni in materia di regime sanzionatorio.
Per la Suprema Corte il ricorso è però infondato, ancorché la motivazione della sentenza vada corretta.
In riferimento agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza trasformati in persone giuridiche private, si è verificata una sostanziale delegificazione della disciplina relativa sia al rapporto contributivo, che tali Enti intrattengono con i loro iscritti, sia al rapporto previdenziale, che concerne le prestazioni che essi sono tenuti a corrispondere ai beneficiari. A tali Enti, cioè, è stata affidata dalla legge un’autonomia regolamentare, nel rispetto dei vincoli costituzionali ed entro i limiti delle loro attribuzioni, anche in deroga a disposizioni di legge precedenti (da ultimo, Corte di Cassazione, sentenza n. 5287/2018), ma al solo fine precipuo di assicurare l’equilibrio di bilancio.
Tali delibere derogatorie possono identificarsi, sostanzialmente, nei provvedimenti di variazione delle aliquote contributive o di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, salvo il rispetto del principio del pro rata (Corte di Cassazione, sentenza n. 24202/2009), mentre deve escludersi, invece, che la potestà derogatoria si estenda, ad esempio, all’imposizione di una trattenuta, anche sub specie di contributo di solidarietà, su trattamenti che siano già stati determinati in base ai criteri ad essi applicabili, atteso che tali atti darebbero luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali, la cui imposizione è riservata invece al Legislatore (Corte di Cassazione, sentenza n. 31875/2018).
Orbene, tanto premesso, il potere di adottare “deliberazioni in materia di regime sanzionatorio”, attribuito “nell’ambito del potere di adozione di provvedimenti allo scopo di assicurare l’equilibrio di bilancio”, deve necessariamente circoscriversi alla commisurazione delle sanzioni irrogabili in relazione alle varie tipologie di illecito, restando invece ad essa estranea la possibilità di derogare alle disposizioni imperative del procedimento individuato dalla L. n. 689/1981. Al riguardo, è ben possibile che i precetti individuati dalla legge siano eterointegrati da disposizioni di rango secondario, ma non che si introducano sanzioni amministrative mediante fonti secondarie o che la normazione secondaria non preveda garanzie, tra cui quelle dettate in tema di accertamento e preventiva contestazione dell’addebito (artt. 13 e 14, L. n. 689/1981), tali che la discrezionalità attribuita alla Pubblica Amministrazione e agli Enti ad essa equiparati si trasformi in arbitrio (Corte di Cassazione – S.U., sentenza n. 18262/2004).
In conclusione, devono ribadirsi tanto l’estensione dei principi regolatori della materia delle sanzioni amministrative anche alle sanzioni irrogate dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, quanto, soprattutto, il principio secondo cui l’estensione del sistema dell’esecuzione esattoriale ad altre prestazioni imposte dalla legge non implica di per sé che l’Ente che se ne assume creditore possa far valere la sua pretesa sanzionatoria manifestandola al debitore per la prima volta attraverso il ruolo ed i conseguenti atti dell’esattore. E’ invece necessario che, laddove le somme che si tratta di riscuotere non risultino da una precedente dichiarazione del debitore stesso, vi sia stato in precedenza un procedimento specificamente preordinato al loro accertamento, in cui sia consentito alla parte di avere contezza della violazione che le si attribuisce e di prospettare all’Ente gli eventuali errori in cui sia incorso nel ritenere consumata la violazione.

Forme pensionistiche complementari: soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione,controllo


Pubblicato in GU, il DM n. 108/2020 in materia di requisiti di professionalità e di onorabilità, di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, di situazioni impeditive e di cause di sospensione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell’articolo 5-sexies del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.


Requisiti di professionalità
I componenti dell’organo di amministrazione delle forme pensionistiche complementari di cui all’art. 3, co. 1, lett. da a) a g), e co. 2, del decreto n. 252 del 2005 e dell’art. 20 del medesimo decreto, dotate di soggettività giuridica, sono nominati secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di:
– attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso forme pensionistiche complementari;
– attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso enti o imprese del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
– attività professionali in materie attinenti al settore previdenziale, creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all’attività propria del fondo pensione; l’attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
– attività d’insegnamento universitario, in qualità di docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all’attività del settore previdenziale, creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
– funzioni di vertice, dirigenziali o direttive, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore previdenziale, creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, ovvero, con esclusivo riferimento alle forme pensionistiche complementari di cui all’art. 3, co. 2, del decreto n. 252 del 2005, funzioni di vertice, dirigenziali o direttive, anche presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori, purché dette funzioni comportino la gestione o il controllo della gestione di risorse economico-finanziarie;
– funzioni di amministrazione, di indirizzo, di controllo o di carattere direttivo presso enti previdenziali o altri organismi con finalità previdenziali;
– attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso imprese diverse da quelle sopra indicate, ovvero funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione a organi collegiali presso enti ed organismi associativi, a carattere nazionale, di rappresentanza di categoria, comparto o area contrattuale, nonché a organismi e comitati di settore che svolgono funzioni similari nell’ambito della pubblica amministrazione, purché le persone in possesso delle predette esperienze professionali abbiano frequentato corsi di formazione professionalizzanti – promossi e organizzati da dipartimenti universitari, anche in collaborazione con enti e organizzazioni operanti nel settore della previdenza complementare – in un periodo non antecedente a tre anni dalla nomina e conseguito l’attestazione prevista.
Almeno la metà dei componenti l’organo di amministrazione, nonché i componenti dell’organo di amministrazione ai quali siano conferite deleghe, devono possedere almeno uno dei requisiti descritti. Nel caso in cui la composizione dell’organo di amministrazione debba rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, almeno la metà dei membri eletti o nominati in rappresentanza di ciascuna delle due componenti di cui sopra deve essere in possesso di almeno uno dei requisiti.
Il rappresentante legale e il direttore generale delle forme pensionistiche complementari devono possedere almeno uno dei requisiti sopra definiti.
Almeno un componente effettivo ed uno supplente dell’organo di controllo delle forme pensionistiche complementari sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze e devono aver esercitato l’attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I restanti componenti devono essere iscritti nel predetto registro ovvero essere in possesso di almeno uno dei requisiti elencati.
I soggetti, anche esterni, che svolgono la funzione di gestione dei rischi e la funzione di revisione interna di cui, rispettivamente, all’articolo 5-ter e all’articolo 5-quater del decreto n. 252 del 2005, soddisfano criteri di professionalità volti a comprovare la loro idoneità ad assumere l’incarico. Sono prese in considerazione, a questi fini, la conoscenza – acquisita attraverso gli studi, la formazione – e l’esperienza conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso e di durata complessiva di almeno un triennio.
La funzione attuariale di cui all’articolo 5-quinquies del decreto n. 252 del 2005 è esercitata da un attuario iscritto nell’albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, oppure da un soggetto che ha esercitato la funzione attuariale per almeno un triennio in un’impresa di assicurazione o di riassicurazione nei rami vita.


Situazioni impeditive
Le cariche di rappresentante legale, di componente dell’organo di amministrazione o di controllo, di direttore generale, di titolare di una funzione fondamentale, nonché di responsabile delle forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13 del decreto n. 252 del 2005, non possono essere ricoperte da coloro che, per almeno i due esercizi precedenti l’adozione dei relativi provvedimenti hanno svolto attività di amministrazione, direzione o controllo in forme pensionistiche complementari o imprese sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, di risoluzione, di liquidazione coatta amministrativa o a rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo; hanno svolto attività di amministrazione, direzione o controllo in enti o imprese sottoposte a liquidazione giudiziale, a fallimento o a procedure equiparate; hanno svolto funzioni presso imprese destinatarie, in relazione a reati da loro commessi, delle sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; sono stati destinatari dei provvedimenti di cui all’articolo 19-quater, comma 3, del decreto n. 252 del 2005; sono stati sospesi o radiati da albi o ruoli ovvero cancellati a seguito di provvedimento disciplinare da elenchi e ordini professionali; sono stati revocati per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo di forme pensionistiche complementari, enti o imprese.


Requisiti di onorabilità, cause di ineleggibilità
Le cariche di rappresentante legale, di componente dell’organo di amministrazione o di controllo, di direttore generale, di titolare di una funzione fondamentale, nonché di responsabile delle forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13 del decreto n. 252 del 2005 non possono essere ricoperte da coloro che non posseggono i requisiti di onorabilità, o che si trovano in una delle cause di ineleggibilità previste.
A tal fine, i requisiti di onorabilità non ricorrono se i soggetti interessati si trovano in una delle seguenti situazioni:
– assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
– condanna con sentenza anche non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle disposizioni in materia di previdenza obbligatoria e complementare, creditizia, finanziaria, mobiliare e assicurativa, dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento, nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ovvero per i reati di riciclaggio, di usura e di truffa; oppure a pena detentiva per uno dei reati previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
– reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico, l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
–  reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.


Verifiche e valutazioni
La verifica del possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e dell’assenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive sono effettuate dall’organo di amministrazione delle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto n. 252 del 2005 e delle forme di cui all’articolo 20 del predetto decreto, dotate di soggettività giuridica, nonché delle società istitutrici delle forme di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo decreto e delle società o enti che hanno fondi pensione interni, per quanto di rispettiva competenza.
Le verifiche e le valutazioni sono effettuate entro trenta giorni dalla nomina e devono risultare da apposito verbale, redatto secondo le istruzioni della COVIP. I soggetti interessati forniscono tutte le informazioni necessarie per permettere all’organo competente di svolgere le predette verifiche e valutazioni. Tali informazioni sono trasmesse con modalità e tempi idonei allo svolgimento delle verifiche e delle valutazioni stesse.
La valutazione della completezza probatoria della documentazione acquisita è rimessa alla responsabilità dell’organo di amministrazione.


Sospensione dalle cariche
I soggetti che, in qualsiasi momento, vengono a trovarsi in situazioni che comportano la sospensione della carica comunicano tempestivamente tali circostanze all’organo competente, il quale dichiara la sospensione dalla carica del soggetto interessato entro trenta giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza.
Nel caso in cui sia disposta la sospensione, l’organo competente alla nomina delibera, entro sessanta giorni dalla data della delibera di sospensione, in ordine all’eventuale revoca dalla carica del soggetto interessato. Nel caso in cui il soggetto interessato sia il rappresentante legale, il direttore generale o il titolare di una funzione fondamentale, l’organo competente alla nomina delibera in ordine all’eventuale revoca nel più breve tempo possibile, e comunque entro e non oltre trenta giorni dalla data della delibera di sospensione. Qualora non si proceda alla revoca, il soggetto sospeso è reintegrato nelle sue funzioni.


Entrata in vigore e norme transitorie
Dalla data di entrata in vigore del decreto in commento è abrogato il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 maggio 2007, n. 79.
Per i soggetti in carica alla data di entrata in vigore del decreto, la mancanza dei requisiti di professionalità introdotti con il presente decreto e non previsti dalla normativa previgente non rileva per il mandato residuo.

Le nuove retribuzioni del CCNL Commercio e Turismo Cifa – Confsal


 



Firmato il CCNL intersettoriale Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo Triennio economico e normativo 2020 – 2023


Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Intersettoriale per i dipendenti delle aziende del Commercio, Terziario, Servizi, Turismo e Pubblici Esercizi decorre dalla data del 1/6/2020 e scade il 31/5/2023


 


TABELLE RETRIBUTIVE SETTORE COMMERCIO, TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI


RETRIBUZIONI REGIME ORDINARIO


































































Livello


Paga Base


e Contingenza

01/06/20 01/02/21 01/09/21 01/04/22 01/11/2022
Quadri 2.457,81 2.459,66 2.462,73 2.465,80 2.469,49
Primo livello 2.253,04 2.254,73 2.257,55 2.260,36 2.263,74
Secondo livello 2.023,61 2.025,12 2.027,65 2.030,18 2.033,22
Terzo livello 1.810,02 1.811,38 1.813,64 1.815,90 1.818,62
Quarto livello 1.642,31 1.643,54 1.645,59 1.647,65 1.650,11
Quinto livello 1.535,30 1.536,45 1.538,37 1.540,29 1.542,59
Sesto livello 1.434,94 1.436,01 1.437,81 1.439,60 1.411,75
Settimo livello 1.302,89 1.303,86 1.305,49 1.307,12 1.309,07


REGIME DI PRIMO INGRESSO E REIMPIEGO


 


01/06/2020











































Livello

Retribuzione

1° anno

2° anno

Quadri 2.637,81    
Primo livello 2.253.04    
Secondo livello 2.023,61    
Terzo livello 1.810,02 1.357,52 1.538,52
Quarto livello 1.642,31 1.231,73 1.395,96
Quinto livello 1.535,30 1.151,48 1.305,01
Sesto livello 1.434,94 1.076,20 1.219,70
Settimo livello 1.302,89    


01/02/2021











































Livello

Retribuzione

1° anno

2° anno

Quadri 2.639,66    
Primo livello 2.254,73    
Secondo livello 2.025,12    
Terzo livello 1.811,38 1.358,53 1.539,67
Quarto livello 1.643,54 1.232,66 1.397,01
Quinto livello 1.536,45 1.152,34 1.305,99
Sesto livello 1.436,01 1.077,01 1.220,61
Settimo livello 1.303,86    


01/09/2021











































Livello

Retribuzione

1° anno

2° anno

Quadri 2.642,73    
Primo livello 2.257,55    
Secondo livello 2.027,65    
Terzo livello 1.813,64 1.360,23 1.541,60
Quarto livello 1.645,59 1.234,20 1.398,76
Quinto livello 1.538,37 1.153,78 1.307,62
Sesto livello 1.437,81 1.078,36 1.222,14
Settimo livello 1.305,49    


01/04/2022











































Livello

Retribuzione

1°anno

2° anno

Quadri 2.645,80    
Primo livello 2.260,36    
Secondo livello 2.030,18    
Terzo livello 1.815,90 1.361,93 1.543,52
Quarto livello 1.647,65 1.235,73 1.400,50
Quinto livello 1.540,29 1.155,22 1.309,25
Sesto livello 1.439,60 1.079,70 1.223,66
Settimo livello 1.307,12    


 


01/11/2022











































Livello

Retribuzione

1°anno

2°anno

Quadri 2.649,48    
Primo livello 2.263,74    
Secondo livello 2.033,22    
Terzo livello 1.818,62 1.363,96 1.545,83
Quarto livello 1.650,11 1.237,58 1.402,59
Quinto livello 1.542,59 1.156,95 1.311,21
Sesto livello 1.411,75 1.081,31 1.225,49
Settimo livello 1.309,07    


REGIME DIFFERENZIATO PER IL RILANCIO DELLE AREE SVANTAGGIATE


01/06/2020



































Livello

Retribuzione normale

Retribuzione aree svantaggiate

Quadri 2.637.81 2.110,25
Primo livello 2.253,04 1.802,43
Secondo livello 2.023,61 1.618,88
Terzo livello 1.810,02 1.448,02
Quarto livello 1.642,31 1.313,85
Quinto livello 1.535,30 1.228,24
Sesto livello 1.434,94 1.147,95
Settimo livello 1.302,89 1.042,31


01/02/2021



































Livello

Retribuzione normale

Retribuzione aree svantaggiate

Quadri 2.639,66 2.111,73
Primo livello 2.254,73 1.803,79
Secondo livello 2.025,12 1.620,10
Terzo livello 1.811,38 1.449,10
Quarto livello 1.643,54 1.314,83
Quinto livello 1.536,45 1.229,16
Sesto livello 1.436,01 1.148,81
Settimo livello 1.303,86 1.043,09


01/09/2021



































Livello

Retribuzione normale

Retribuzione aree svantaggiate

Quadri 2.642,73 2.114,18
Primo livello 2.257,55 1.806,04
Secondo livello 2.027,65 1.622,12
Terzo livello 1.813,64 1.450,91
Quarto livello 1.645,59 1.316,48
Quinto livello 1.538,37 1.230,70
Sesto livello 1.437,81 1.150,25
Settimo livello 1.305,49 1.044,39


01/04/2022



































Livello

Retribuzione normale

Retribuzione aree svantaggiate

Quadri 2.645,80 2.116,64
Primo livello 2.260,36 1.808,29
Secondo livello 2.030,18 1.624,14
Terzo livello 1.815,90 1.452,72
Quarto livello 1.647,65 1.318,12
Quinto livello 1.540,29 1.232,23
Sesto livello 1.439,60 1.151,68
Settimo livello 1.307,12 1.045,70


01/11/2022



































Livello

Retribuzione normale

Retribuzione aree svantaggiate

Quadri 2.649,48 2.119,58
Primo livello 2.263,74 1.810,99
Secondo livello 2.033,22 1.626,57
Terzo livello 1.818,62 1.454,89
Quarto livello 1.650,11 1.320,09
Quinto livello 1.542,59 1.234,08
Sesto livello 1.411,75 1.153,40
Settimo livello 1.309,07 1.047,26


TABELLE RETRIBUTIVE SETTORE PUBBLICI ESERCIZI E TURISMO RETRIBUZIONI REGIME ORDINARIO



















































































Livello

Indennità di funzione


Paga Base e Contingenza

01/06/20 01/02/21 01/09/2021 01/04/22 01/11/22
Quadri 70,00 2.029,46 2.035,53 2.041,60 2.047,67 2053,74
Primo livello 0,00 1.885,69 1.891,33 1.896,97 1.902,61 1.908,25
Secondo livello 0,00 1.723,51 1.728,66 1.733,82 1.738,97 1.744,13
Terzo livello 0,00 1.625,49 1.630,35 1.635,22 1.640,08 1.644,94
Quarto livello 0,00 1.533,80 1.538,39 1.542,97 1.547,56 1.552,15
Quinto livello 0,00 1.439,15 1.443,46 1.447,76 1.452,07 1.456,37
Sesto livello super 0,00 1.381,98 1.386,12 1.390,25 1.394,38 1.398,52
Sesto livello 0,00 1.364,69 1.368,77 1.372,86 1.376,94 1.381,02
Settimo livello 0,00 1.277,74 1.281,56 1.285,39 1.289,21 1.293,03


REGIME DI PRIMO INGRESSO E REIMPIEGO


01/06/2021
















































Livello

Retribuzione

1° anno

2° anno

Quadri 2.099,46    
Primo livello 1.885.69    
Secondo livello 1.773,51    
Terzo livello 1.625,49 1219,12 1381,67
Quarto livello 1.533,80 1150,35 1303,73
Quinto livello 1.439,15 1079,36 1223,28
Sesto livello super 1.381,98 1036,49 1174,69
Sesto livello 1.36469 1025 52 1159 99
Settimo livello 1.277,74    


01/02/2021
















































Livello

Retribuzione

1° anno

2° anno

Quadri 2.105,53    
Primo livello 1.891,33    
Secondo livello 1.72866    
Terzo livello 1.630,35 1.222,76 1.385,80
Quarto livello 1.538,39 1.153,79 1.307,63
Quinto livello 1.443 46 1.082 59 1.226 94
Sesto livello super 1.386,12 1.039,59 1.178,20
Sesto livello 1.368,77 1.026,58 1.163,46
Settimo livello 1.281 56    


01/09/2021
















































Livello

Retribuzione

1° anno

2° anno

Quadri 2.111,60    
Primo livello 1.896,97    
Secondo livello 1.733,82    
Terzo livello 1.635,22 1.226,41 1.389,94
Quarto livello 1.542,97 1.157,23 1.311,53
Quinto livello 1.447,76 1.085,82 1.230,60
Sesto livello super 1.390,25 1.042,69 1.181,71
Sesto livello 1.372,86 1.029,64 1.166,93
Settimo livello 1.285,39    


01/04/2022
















































Livello

Retribuzione

1°anno

2° anno

Quadri 2.117,67    
Primo livello 1.902,61    
Secondo livello 1.738,97    
Terzo livello 1.640,08 1.230,06 1.394,06
Quarto livello 1.547,56 1.160,67 1.315,43
Quinto livello 1.452,07 1.089,05 1.234,26
Sesto livello super 1.394,38 1.045,79 1.185,23
Sesto livello 1.376,94 1.032,70 1.170,40
Settimo livello 1.289,21    


01/11/2022
















































Livello

Retribuzione

1°anno

2°anno

Quadri 2.123,74    
Primo livello 1.908,25    
Secondo livello 1.74413    
Terzo livello 1.64494 1.233 70 1.398,20
Quarto livello 1.552,15 1.164,11 1.319,32
Quinto livello 1.456,37 1.092,28 1.237,92
Sesto livello super 1.398,52 1.048,89 1.188,74
Sesto livello 1.381,02 1.035,76 1.173,87
Settimo livello 1.293,03    


 


REGIME DIFFERENZIATO PER IL RILANCIO DELLE AREE SVANTAGGIATE


01/06/2020







































Livello

Retribuzione normale

Retribuzione aree svantaggiate

Quadri 2.099,46 1679,57
Primo livello 1.885,69 1508,55
Secondo livello 1.723,51 1378,8
Terzo livello 1.625,49 1300,39
Quarto livello 1.533,80 1227,04
Quinto livello 1.439,15 1151,32
Sesto livello super 1.381,98 1105,59
Sesto livello 1.364,69 1091,75
Settimo livello 1.277,74 1022,19


01/02/2021







































Livello

Retribuzione normale

Retribuzione aree svantaggiate

Quadri 2.105,53 1.684,42
Primo livello 1.891,33 1.513,06
Secondo livello 1.728,66 1.382,92
Terzo livello 1.630,35 1.304,28
Quarto livello 1.538,39 1.230,70
Quinto livello 1.443,46 1.154,76
Sesto livello super 1.386,12 1.108,89
Sesto livello 1 368 77 1 095 20
Settimo livello 1.281,56 1.025,25


01/09/2021







































Livello

Retribuzione normale

Retribuzione aree svantaggiate

Quadri 2.111,60 1.689,28
Primo livello 1.896,97 1.517,58
Secondo livello 1.733,82 1.387,05
Terzo livello 1.635,7? 1.308,17
Quarto livello 1.542,97 1.234,38
Quinto livello 1 447 76 1 158 21
Sesto livello super 1.390,25 1.112,20
Sesto livello 1.372,86 1.098,28
Settimo livello 1.285,39 1.028,31


01/04/2022







































Livello

Retribuzione normale

Retribuzione aree svantaggiate

Quadri 2.117,67 1694,14
Primo livello 1.902,61 1522,09
Secondo livello 1.738,97 1391,18
Terzo livello 1.640,08 1312,06
Quarto livello 1.547,56 1238,05
Quinto livello 1.452,07 1161,65
Sesto livello super 1.394,38 1115,51
Sesto livello 1.376,94 1101,55
Settimo livello 1 289 21 1031,37


01/11/2022







































Livello

Retribuzione normale

Retribuzione aree svantaggiate

Quadri 2.123,74 1.698,99
Primo livello 1.908,25 1.526,60
Secondo livello 1 744 13 1.395,30
Terzo livello 1 644 94 1 315 95
Quarto livello 1.552,15 1.241,72
Quinto livello 1.456,37 1.165,09
Sesto livello super 1.398 52 1.118,81
Sesto livello 1.381,02 1.104,81
Settimo livello 1.293,03 1.034,42