Credito d’imposta botteghe e negozi: più immobili appartenenti a diverse categorie catastali


08 SETT 2020 Il Fisco fornisce chiarimenti per la determinazione del credito d’imposta per botteghe e negozi in caso di contratto avente ad oggetto più immobili appartenenti a diverse categorie catastali (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 08 settembre 2020, n. 321).

Il decreto Cura Italia (art. 65, D.L. n. 18/2020) prevede un credito d’imposta, a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Per poter beneficiare del credito d’imposta il locatario deve:
– essere titolare di un’attività economica, di vendita di beni e servizi al pubblico, oggetto di sospensione in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali;
– essere intestatario di un contratto di locazione di immobile rientrante nella categoria catastale C/1.
La finalità della norma è quella di riconoscere, agli esercenti di attività di vendita al dettaglio che hanno dovuto sospendere l’attività, un parziale ristoro dei costi sostenuti per la locazione dell’immobile adibito all’attività al dettaglio e attualmente inutilizzato. Sono escluse le attività non soggette agli obblighi di chiusura, in quanto identificate come essenziali.
In coerenza con la finalità della norma, il credito d’imposta in esame matura a seguito dell’avvenuto pagamento del canone stesso e sono esclusi dall’agevolazione i contratti di locazione di immobili rientranti in altre categorie catastali, seppure con destinazione commerciale.
Precisamente, come si evince dal tenore letterale della norma, restano esclusi dal credito d’imposta i contratti di locazione di immobili rientranti nelle altre categorie catastali, anche se aventi destinazione commerciale, in quanto l’agevolazione riguarda esclusivamente botteghe e negozi.
Tanto permesso, nella fattispecie prospettata l’istante afferma di rivestire la qualità di conduttore in un contratto di locazione avente ad oggetto una pluralità di immobili appartenenti a diverse categorie catastali per i quali è previsto un canone di locazione unitario, solo due di questi immobili sono accatastati nella categoria catastale C/1.
Al riguardo il Fisco, afferma che la fruizione del credito d’imposta qui in esame, ferma restando la sussistenza dei requisiti necessari, è consentita esclusivamente in relazione ai due immobili censiti nella categoria catastale C/1 e che la parte di canone riferibile ai due immobili classificati come C/1 sarà determinato in proporzione alla rendita catastale attribuita agli stessi immobili.


Iscrizione alle Gestione commercianti: requisiti di abitualità e prevalenza


Ai fini dell’iscrizione ad un fondo di previdenza relativo ai lavoratori autonomi, non è sufficiente lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, di natura individuale o societaria, ma occorre che esistano, congiuntamente, i due requisiti di abitualità e prevalenza.


Tali requisiti, necessari per l’iscrizione alla gestione commercianti, devono essere intesi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto in seno alla stessa attività aziendale. LO ha ribadito la Corte di Cassazione pronunciandosi su un ricorso di un socio di una srl in opposizione ad avviso di addebito relativo a contributi INPS per l’iscrizione alla gestione commercianti.
Secondo la normativa in materia, l’iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria laddove ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: la titolarità o gestione di imprese organizzate e/o dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari; la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione proprio per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l’esercizio dell’attività propria, di licenze e qualifiche professionali. Non è sufficiente lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, di natura individuale o societaria, per essere iscritti ad un fondo di previdenza relativo ai lavoratori autonomi ma occorre che esistano, congiuntamente, i due requisiti di abitualità e prevalenza.
Detti requisiti, necessari per l’iscrizione alla gestione commercianti e quindi fatti costituivi dell’obbligo contributivo il cui onere di prova è a carico dell’Inps, devono essere intesi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto in seno alla stessa attività aziendale costituente l’oggetto sociale della s.r.l. (ovviamente al netto dell’attività esercitata in quanto amministratore) e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell’impresa.
La nozione di “prevalenza” della partecipazione del socio al lavoro aziendale, la cui interpretazione quale parametro normativo è censurabile in sede di legittimità, equivale a maggiore consistenza, intesa anche come superiorità numerica, e presuppone una comparazione tra l’attività lavorativa svolta dal socio nell’ambito aziendale e quella dal medesimo dedicata ad altri ambiti, esterni a quello aziendale. Il giudice deve valutare qualsiasi attività lavorativa svolta dal socio in settori esterni a quello aziendale, al fine appunto di verificarne la “prevalenza” o meno rispetto alla partecipazione al lavoro aziendale; rileva certamente al fine suddetto, ad esempio, il contemporaneo svolgimento di lavoro subordinato alle dipendenze di altra impresa per le caratteristiche proprie di tale tipo di rapporto, come delineate dall’art. 2094 c.c.. Laddove risulti accertato il contemporaneo svolgimento di lavoro subordinato alle dipendenze altrui, la valutazione del requisito della prevalenza della partecipazione del socio al lavoro aziendale non può logicamente prescindere da tale dato e dalla esatta ricostruzione e comparazione delle due attività.

Covid-19: misure di contenimento prorogate al 07 ottobre 2020


Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il DPCM 07 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 07 settembre 2020, che proroga al 07 ottobre le misure precauzionali per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 contenute nel DPCM 07 agosto 2020.

Oltre alla proroga delle disposizioni di contenimento previste dal decreto di agosto, il nuovo DPCM prevede le seguenti nuove disposizioni:


– ferma restando la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all’avvio nonché al regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall’Istituto Superiore di Sanità di cui all’allegato 21;


– nelle Università le attività didattiche e curriculari sono svolte nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19;


– le limitazioni agli spostamenti da e per l’estero possono essere altresi superate in caso di ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio/abitazione/residenza di una persona straniera (art. 4, co. 1, lett. f) e h), D.P.C.M. 07/8/2020), anche non convivente, con la quale vi sia una comprovata e stabile relazione affettiva;


– la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario a seguito dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero, di cui all’art. 6, D.P.C.M. 07/08/2020, non trova altresi applicazione agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.


Codice tributo “4050” per il versamento delle ritenute degli autonomi


Istituito il codice tributo per il versamento da parte dei lavoratori autonomi, tramite modello F24, delle ritenute d’acconto non operate dai sostituti d’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Agenzia delle Entrate – Risoluzione 07 settembre 2020, n. 50/E).

Al fine di consentire ai soggetti interessati il versamento delle predette ritenute tramite modello F24, si istituisce il seguente codice tributo:
– “4050” denominato “Ritenute d’acconto non operate versate dai lavoratori autonomi – art. 19, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23”.
In sede di compilazione del modello F24 il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, indicando nel campo “Anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce la ritenuta, nel formato “AAAA”. Nel campo “Rateazione/regione/prov./mese rif.” sono indicate le informazioni relative all’eventuale rateazione del pagamento, nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate; in caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”.