Definizione agevolata, nessuna efficacia sulla rideterminazione dei contributi Inps a percentuale


La chiusura di una lite fiscale mediante presentazione della domanda di definizione agevolata (art. 39, co, 12, D.L. n. 98/2011) non incide in alcun modo sul contenuto dell’atto di accertamento dell’Agenzia delle entrate e non ne importa definitività, sicchè neppure ha efficacia sulla rideterminazione totale o parziale del presupposto impositivo a fini extra-fiscali, del calcolo dei contributi previdenziali a percentuale sul reddito (Corte di Cassazione, ordinanza 25 agosto 2020, n. 17652)


Una Corte d’appello territoriale aveva confermato la sentenza di prime cure, dichiarando infondata l’opposizione avverso un avviso di addebito per il pagamento all’Inps Gestione Commercianti dei contributi a percentuale, emesso sulla base di un accertamento fiscale dell’Agenzia delle Entrate. Ad avviso della Corte, dinanzi alla Commissione tributaria competente era cessata la materia del contendere relativa all’avviso di accertamento impugnato, per effetto della presentazione della domanda di definizione agevolata (art. 39, co, 12, D.L. n. 98/2011), il che aveva comportato la definitività dell’accertamento reddituale anche ai fini contributivi.
Avverso la sentenza ricorre così in Cassazione il lavoratore, che lamenta l’erronea valutazione giuridica operata dalla Corte di merito circa gli effetti dell’avvenuta definizione della lite fiscale pendente, laddove, invece, spettava comunque all’Inps la prova della fondatezza della propria pretesa creditoria, non potendosi affermare la defìnitività dell’accertamento tributario in tema di importi contributivi.
Per la Suprema Corte il ricorso è fondato. Difatti, come già affermato in passato nella giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione, sentenza n. 8376/2013), la tesi secondo cui la chiusura della lite fiscale mediante condono non determini il definitivo accertamento del maggior reddito imponibile, è stata, di recente, chiaramente ribadita (Corte di Cassazione n. 21541/2019). In particolare, si è affermato che il condono tributario ex art. 39, co. 12, D.L. n. 98/2011, ha natura deflattiva esclusivamente del contenzioso fiscale e non è rinvenibile alcun elemento che permetta di ritenere che la definizione concordata del giudizio tributario estenda gli effetti sulla rideterminazione totale o parziale del presupposto impositivo accertato dall’Agenzia anche a fini extrafiscali, quali i contributi previdenziali calcolati a percentuale sul reddito. Neanche appare percorribile una diversa soluzione interpretativa, in via analogica, in quanto il dettato normativo è effetto di una precisa scelta del Legislatore il quale, laddove ha inteso estendere ai contributi previdenziali gli effetti della definizione degli accertamenti compiuti dall’Agenzia delle Entrate, lo ha previsto espressamente, come per la mediazione (art. 17-bis D.Lgs. n. 346/1992) o l’accertamento definito con adesione (art. 2, co. 3, D.Lgs. n. 218/1997).
Diversamente da tali istituti, comportanti una rideterminazione del reddito imponibile, l’unico effetto della definzione agevolata ex art. 39, co. 12, D.L. 98/2011, è costituito dalla chiusura della lite fra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate, a fronte del pagamento di un importo pari ad una percentuale ridotta dell’imposta in contestazione. Tuttavia, la definizione concordata non incide in alcun modo sul contenuto dell’atto di accertamento dell’Agenzia e non importa definitività, propriamente detta, dell’accertamento compiuto dall’Agenzia, la cui efficacia, ai fini extra-fiscali del calcolo dei contributi Inps a percentuale sul maggiore reddito, rimane impregiudicata.

Come dedurre l’indennità di portafoglio pagata dal promotore finanziario

Con la Risposta ad interpello n. 317 del 2020, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’indennità di “portafoglio” corrisposta dal consulente finanziario alla banca mandante per subentrare ad altro promotore nella gestione e cura di un portafoglio clienti in nome e per conto della stessa mandante rientra tra le spese relative a più esercizi.

Il caso esaminato riguarda un consulente finanziario che, in qualità di mandatario della banca per cui opera, ha ricevuto dalla medesima banca mandante un “portafoglio clienti” a cui fornire assistenza in nome e per conto della mandante, precedentemente gestiti da altri consulenti finanziari. In cambio del portafoglio clienti, il consulente si è impegnato a corrispondere alla mandante un importo in rivalsa pari all’ammontare che la stessa corrisponderà, come indennità di clientela, al consulente finanziario che ha “ceduto” il cliente.
Più precisamente, in base alle norme contrattuali che regolano il rapporto tra la banca ed i consulenti finanziari, le somme versate a titolo di “indennità di portafoglio” costituiscono il prezzo per l’acquisizione della gestione di una parte del pacchetto di clientela facente capo ad un promotore finanziario che si trovi in una delle seguenti condizioni:
– in caso di cessazione del rapporto di agenzia;
– in costanza di rapporto di agenzia, in caso di assegnazione in tutto o parte del portafoglio clienti ad uno o più private banker subentranti;
– in caso di decesso del private banker o nel caso di cessazione del rapporto dovuta a invalidità permanente e totale del private banker stesso.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, date le caratteristiche del negozio sottostante il pagamento dell’indennità di “portafoglio”, non può ritenersi una cessione di clientela del consulente finanziario uscente, bensì una sorta di “diritto allo sfruttamento” della clientela stessa, assimilabile alla “licenza” di utilizzazione di un dato bene. Ciò in quanto, i clienti sono e restano clienti della banca mandante, nel cui interesse i consulenti finanziari concludono contratti e forniscono assistenza.
Di conseguenza l’indennità che il consulente finanziario si impegna a corrispondere alla banca mandante per subentrare nella gestione di un portafoglio clienti, in nome e per conto della stessa mandante, ai fini della determinazione del proprio reddito (di impresa), deve ritenersi riconducibile alle spese relative a più esercizi.
Secondo l’articolo 108 del TUIR, tali spese sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.

Firmato un accordo Multiservizi CONFLAVORO PMI e FESICA-CONFSAL

07 SETT 2020 Firmato un accordo interconfederale integrativo e modificativo del contratto collettivo nazionale di lavoro multiservizi CONFLAVORO PMI e FESICA-CONFSAL

Il settore disciplinato dal CCNL Multiservizi è frequentemente caratterizzato dalla produzione di servizi mediante la sottoscrizione di contratti di appalto implicanti un elevato impiego di manodopera (Inbour intensive) e, conseguentemente, periodici cambi di gestione fra le imprese nell’esecuzione del/i servizio/i appaltato/i.
Per motivi legati alla situazione epidemiologica emergenziale da Covid-19 le parti hanno ritenuto opportuno rivisitare le procedure e le condizioni di subentro nei contratti di appalto.
L’Azienda cessante ne darà preventiva comunicazione, ove possibile nei 20 giorni precedenti, alle Organizzazioni sindacali aziendali e territoriali competenti, fornendo le informazioni sulla consistenza numerica degli addetti interessati, sul rispettivo orario settimanale.
L’azienda subentrante dovrà incontrare le OO.SS. al fine di stabilire, ove possibile, il mantenimento del livello occupazionale di tutto il personale operante sull’appalto.
In caso di cambio di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali rispetto all’appalto cessato, l’impresa subentrante, ove possibile, e laddove la propria organizzazione d’impresa consenta l’assorbimento di tutta la forza lavoro, si impegna a garantire l’assunzione dei lavoratori esistenti in organico addetti all’esecuzione dell’appalto e risultanti da documentazione probante l’assegnazione dei lavoratori da almeno 8 mesi prima della cessazione dell’appalto, eventualmente proponendo anche contratti di lavoro con rimodulazione di orario diversa da quella precedente.
Inoltre, nell’esame ulteriore delle pattuizioni collettive del CCNL sono, inoltre, emersi dei refusi di stesura e, pertanto, cle parti hanno eliminato alcune  discrasie tra norme e richiami contrattuali, alcune disposizioni contenute all’interno del medesimo, ossia, in particolare i Requisiti di applicabilità, relativi al rapporto di Lavoro a Tempo Determinato. Viene stabilito che la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per effetto di una successione di contratti conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale ed indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, salvo diverse disposizioni di legge, non può superare i 24 mesi.


 

CCNL Letturisti Conflavoro – Fesica Confsal: ridefinita la tabella retributiva


CCNL Letturisti ConflavoroFesica Confsal: ridefinita la tabella retributiva



Con accordo raggiunto il 28/5/2020 tra CONFLAVORO-FMI e FESICA-CONFSAL, si è ridefinita e sostituita la tabella retributiva del CCNL Letturisti, acqua, gas e energia elettrica del 28/3/2019


CONFLAVORO-FMI e FESICA-CONFSAL, Parti firmatarie del CCNL Letturisti acqua, gas e energia elettrica del 28/3/2019 (validità 1/4/2019 – 31/3/2022), si sono incontrate il 28/5/2020 in via telematica per sottoscrivere il presente Accordo integrativo e modificativo del Contratto su indicato.
Le Parti, hanno considerato la necessità di apportare delle variazioni alla paga base stabilita per i vari livelli contrattuali, con conseguente sostituzione delle retribuzioni base ivi stabilite, come da nuova Tabella qui di seguito definita.
Le variazioni decorrono dall’1/6/2020 e saranno applicate sino alla scadenza del CCNL stesso. Esse si inseriscono nel testo del CCNL e ne fanno parte integrante, variando il relativo testo originario.


TABELLA ACQUA GAS ENERGIA ELETTRICA






































LIvelli

Retribuzione Base dall’1/6/2020 al 31/8/2020

Retribuzione Base dall’1/9/2020 al 31/8/2021

Retribuzione base dall’1/9/2021

Quadri 3.003,00 3.042,00 3.084,00
Sesto 2.299,00 2.329,00 2.362,00
Quinto 2.094,00 1121,00 2.150,00
Quarto 1.966,00 1.992,00 2.019,00
Terzo 1.840,00 1.864,00 1.889,00
Secondo 1.663,00 1.685,00 1.708,00
Primo 1.496,00 1.516,00 1.537,00


Ai lavoratori inquadrati come quadro dovrà essere corrisposto un terzo elemento di importo pari ad Euro 62,00.
Per tutti gli altri livelli, alla paga base dovrà essere aggiunto un importo pari ad Euro 10,33.